Language of document : ECLI:EU:F:2011:184

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

16 novembre 2011 (*)

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza – Ponderazione degli interessi»

Nella causa F‑67/11 R,

avente ad oggetto la domanda proposta ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’art. 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis-Kayser e dal sig. J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 13 luglio 2011 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 18 luglio), il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione del rigetto della sua domanda del 28 febbraio 2011 intesa, segnatamente, all’adozione delle misure di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale 9 giugno 2010, causa F‑56/09, Marcuccio/Commissione (in prosieguo: la «sentenza 9 giugno 2010»).

 Fatti

2        Con nota del 24 aprile 2008, il ricorrente, sulla base dell’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, chiedeva alla Commissione europea, inter alia, di inviargli una copia su supporto cartaceo delle fotografie dei suoi effetti personali effettuate, in particolare, in occasione delle operazioni di trasloco dei suoi beni svolte dagli agenti della Commissione nell’alloggio di servizio assegnatogli quando era stato destinato alla delegazione della Commissione a Luanda (Angola) (in prosieguo: la «domanda di invio delle fotografie»), di procedere alla distruzione materiale di tali fotografie, qualunque fosse il loro supporto, e di comunicargli tutte le informazioni relative alla distruzione (in prosieguo: la «domanda di distruzione delle fotografie e di comunicazione di informazioni»).

3        Con nota dell’11 settembre 2008 la Commissione respingeva in toto la domanda del 24 aprile 2008, in base al rilievo che l’oggetto di tale domanda era identico a quello della domanda presentata dall’interessato il 1º settembre 2007, alla quale la Commissione aveva già dato risposta.

4        Con ricorso registrato con numero di ruolo F‑56/09, il ricorrente chiedeva, in particolare, l’annullamento della nota dell’11 settembre 2008, nella parte in cui essa rigetta la domanda di invio delle fotografie nonché la domanda di distruzione delle fotografie e di comunicazione di informazioni.

5        Con sentenza 9 giugno 2010, il Tribunale ha annullato la decisione contenuta nella nota 11 settembre 2008, in ragione del difetto di istruttoria effettiva della domanda del 24 aprile 2008 da parte della Commissione: secondo il Tribunale, l’istituzione aveva erroneamente considerato che la domanda del 24 aprile 2008 avesse un oggetto identico a quello della domanda presentata dall’interessato il 1º settembre 2007.

6        Il punto 2 del dispositivo della sentenza 9 giugno 2010 così recita:

«La decisione della Commissione (...) 11 settembre 2008 è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda del sig. Marcuccio del 24 aprile 2008, diretta ad ottenere l’invio delle fotografie, la loro distruzione e la comunicazione di informazioni relative a tale distruzione».

7        Con lettera alla Commissione del 28 febbraio 2011, il ricorrente ha presentato una domanda intesa, in particolare, all’adozione di misure di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza 9 giugno 2010, chiedendo parimenti il versamento di talune somme di denaro a titolo di risarcimento del preteso danno subito e a titolo di penali.

8        Con nota del 24 giugno 2011, che il ricorrente asserisce di aver ricevuto in data non anteriore al 6 luglio 2011, la Commissione ha dichiarato di aver inviato al ricorrente, unitamente alla nota medesima, un supporto informatico contenente tutte le fotografie effettuate nell’alloggio di servizio del ricorrente e nelle sue adiacenze, sia nel corso di una visita di agenti della Commissione svoltasi nel mese di aprile 2002, sia durante le operazioni di trasloco svoltesi nei mesi di aprile e maggio 2003. Nella stessa nota, la Commissione ha respinto la domanda di risarcimento danni presentata dal ricorrente con lettera del 28 febbraio 2011 dichiarando, inoltre, quanto segue:

«A parte le fotografie relative al Suo trasloco di cui, come Le è già stato specificato, la Commissione ha bisogno sino al momento in cui sarà definita la destinazione dei beni personali da Lei lasciati a Luanda al momento della Sua partenza, Le sarei grata di volermi comunicare quali tra le altre fotografie Lei desidera siano distrutte, al fine di poter procedere a questo adempimento».

9        Il 12 luglio 2011 il ricorrente ha proposto reclamo contro il rigetto implicito della sua domanda di risarcimento del 28 febbraio 2011.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 13 luglio 2011 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 18 luglio), il ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda del 28 febbraio 2011. Tale causa è stata iscritta a ruolo del Tribunale con il numero F‑67/11.

11      Nella sua domanda di provvedimenti provvisori, il ricorrente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:

–        sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della decisione di rigetto, comunque formatasi, parziale o totale, della sua domanda del 28 febbraio 2011;

–        sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione, per quanto necessario, della nota del 24 giugno 2011;

–        adottare ogni altro provvedimento provvisorio che il giudice del procedimento sommario riterrà necessario.

12      La Commissione, che ha fatto pervenire le proprie osservazioni scritte presso la cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2011 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 18 agosto), conclude che il giudice del procedimento sommario voglia:

–        respingere le domande del ricorrente;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

13      Ai sensi degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea può, nelle cause sottoposte al suo esame, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare altri provvedimenti provvisori necessari.

14      Ai sensi, da un lato, dell’art. 39 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I di detto Statuto e, dall’altro, dell’art. 103, n. 1, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale è competente a concedere i provvedimenti provvisori di cui agli artt. 278 TFUE e 279 TFUE.

15      Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

16      Secondo costante giurisprudenza, le condizioni relative all’urgenza e alla ragionevole parvenza del diritto (fumus boni iuris) sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta (ordinanza del presidente del Tribunale 3 luglio 2008, causa F‑52/08 R, Plasa/Commissione, punto 21, e giurisprudenza ivi richiamata). Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere, all’occorrenza, alla ponderazione degli interessi presenti (ordinanza del presidente del Tribunale 15 febbraio 2011, causa F‑104/10 R, de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione, punto 16).

17      Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza Plasa/Commissione, cit., punto 22, e giurisprudenza ivi richiamata).

18      Nella presente fattispecie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatta, prima facie, la condizione relativa all’urgenza.

19      Secondo costante giurisprudenza, la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire tale obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale [ordinanza dal presidente della Corte 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione, punto 62; ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione, punto 25]. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione dei provvedimenti provvisori provare di non potere attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 19 dicembre 2002, causa T‑320/02 R, Esch-Leonhardt e a./BCE, punto 27).

20      Si deve anzitutto sottolineare che l’unico danno grave e irreparabile che il ricorrente fa valere è una lesione della sua vita privata. Inoltre, il ricorrente non dimostra né tenta di dimostrare l’esistenza di un qualsivoglia collegamento tra il rigetto del capo della domanda del 28 febbraio 2011 – vale a dire la parte in cui tale domanda è intesa alla corresponsione di un risarcimento danni e di penali –, e una possibile lesione della sua vita privata.

21      Anche a voler ritenere che il ricorrente invochi un danno di carattere economico, risultante dal diniego di corresponsione del risarcimento danni e delle penali richieste, per giustificare che il requisito dell’urgenza sia soddisfatto nel caso di specie il giudice del procedimento sommario dovrebbe allora disporre di indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, che dimostrino la situazione economica del ricorrente e gli consentano di valutare le conseguenze verosimilmente risultanti dall’assenza dei provvedimenti richiesti [ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea 27 aprile 2010, causa T‑103/10 P(R), Parlamento/U, punto 37]. Orbene, non è così nella fattispecie.

22      Ciò premesso, si deve prendere in considerazione la domanda del 28 febbraio 2011 solo nella parte in cui essa è intesa al conseguimento di misure di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza 9 giugno 2010, che riguarda, da una parte, l’invio al ricorrente delle fotografie effettuate nel suo alloggio a Luanda e nelle sue adiacenze e, dall’altra, la distruzione delle fotografie stesse e la comunicazione di informazioni relative a tale distruzione.

23      Quanto all’invio al ricorrente delle fotografie effettuate nel suo alloggio, si deve ricordare che dalla nota del 24 giugno 2011 risulta che la Commissione ha inviato al ricorrente un supporto informatico contenente tutte le fotografie effettuate nel suo alloggio di servizio e nelle sue adiacenze, sia nel corso di una visita di agenti della Commissione svoltasi nel mese di aprile 2002, sia durante le operazioni di trasloco svoltesi nei mesi di aprile e maggio 2003. Al riguardo, il ricorrente si limita a indicare, nelle proprie memorie, di formulare le più ampie riserve sul compact disc in tal modo ricevuto «non avendolo ancora potuto visionare». In assenza di altre precisazioni, si deve ritenere, allo stato degli atti, che il ricorrente non dimostra sotto qual profilo la Commissione non avrebbe accolto la sua domanda del 28 febbraio 2011 quanto all’invio delle fotografie effettuate nel suo alloggio. Non avendo il ricorrente dimostrato l’esistenza di una situazione di urgenza, la domanda di sospensione deve essere respinta quanto a tale capo.

24      Quanto alla distruzione delle fotografie di cui è causa ed alla comunicazione di informazioni relative a tale distruzione, nella sua nota del 24 giugno 2011 la Commissione ha opposto un rifiuto, quantomeno parziale (v. supra, punto 8), al ricorrente.

25      Tuttavia, a tal riguardo, il ricorrente si limita ad affermare, senza dimostrarlo, che la lesione della sua vita privata, lesione che egli ritiene di subire a causa del «sospetto» che le foto siano visionate da un certo numero di persone, costituisca un danno grave e irreparabile. Orbene, negli atti di causa non sussiste alcun elemento che consenta di fondare la solidità di tale sospetto.

26      Occorre aggiungere che, nel contesto di una domanda di provvedimenti provvisori, spetta al giudice del procedimento sommario, dinanzi al quale viene fatta valere l’esistenza di un rischio, per il richiedente, di subire un danno grave e irreparabile, bilanciare i diversi interessi in questione. Orbene, questi deve esaminare, segnatamente, se l’eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice preposto all’esame del merito consentirebbe il capovolgimento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione della suddetta decisione sarebbe tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso di merito fosse respinto (ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 30 aprile 2008, causa T‑65/08 R, Spagna/Commissione, punto 82, e giurisprudenza ivi richiamata).

27      Nel caso di specie, quanto alle conseguenze della sospensione dell’esecuzione del rifiuto di distruggere le fotografie, occorre precisare che la mera sospensione di detto diniego non modificherebbe la situazione del richiedente, atteso che essa non potrebbe, di per sé, concedergli un qualsivoglia diritto alla distruzione stessa (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione, punti 14 e 15); tale sospensione sarebbe pertanto sprovvista di effetti e, conseguentemente, di interesse. Certo, il giudice del procedimento sommario è parimenti competente per disporre misure provvisorie diverse dalla sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 279 TFUE e potrebbe in tal senso, nel caso di specie, considerare di ingiungere alla Commissione di procedere alla distruzione richiesta. Tale ingiunzione equivarrebbe, però, a un capovolgimento della situazione, atto a rendere privo di oggetto il ricorso proposto in via principale (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 13 gennaio 1978, causa 4/78 R, Salerno/Commissione, punto 2).

28      Orbene, la misura disposta dal giudice del procedimento sommario deve essere provvisoria, nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della emananda decisione nella causa principale (ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 7 luglio 1998, causa T‑65/98 R, Van den Bergh Foods/Commissione, punto 34).

29      Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente deve essere respinta, senza che occorra pronunciarsi sul requisito relativo al fumus boni iuris.

 Sulle spese

30      Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 86 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa, vale a dire la sentenza che decide la causa principale (ordinanza del presidente del Tribunale 14 luglio 2010, causa F‑41/10 R, Bermejo Garde/CESE, punto 91).

31      Conseguentemente, occorre riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori del sig. Marcuccio è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 16 novembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch



* Lingua processuale: l’italiano.