Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 - CPEM / Commissione
("Ricorso di annullamento - Nota di addebito - Atto non impugnabile con un ricorso - Atto confermativo - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso manifestamente infondato in diritto")
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avocat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della nota di addebito 17 dicembre 2007, n. 3240912189, riguardante la decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C (2007) 4645, che ha soppresso il contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) con la decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645
Dispositivo
La domanda di annullamento è irricevibile.
La domanda di risarcimento danni è manifestamente infondata in diritto.
Il Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) sopporterà le spese, ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare.
____________1 - GU C 107 del 26.4.2008.