Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 giugno 2009 – CPEM / Commissione
(causa T‑106/08)
«Ricorso di annullamento – Nota di addebito – Atto non impugnabile – Atto confermativo – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione (Art. 230 CE) (v. punti 25, 29)
2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) (v. punti 40‑41)
Oggetto
| Domanda di annullamento della nota di addebito 17 dicembre 2007, n. 3240912189, riguardante la decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C (2007) 4645, che ha soppresso il contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) con la decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645. |
Dispositivo
1) | | La domanda di annullamento è irricevibile. |
2) | | La domanda di risarcimento danni è manifestamente infondata in diritto. |
3) | | Il Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) sopporterà le spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario. |