Language of document : ECLI:EU:T:2022:723

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

23 novembre 2022 (*)

«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Sospensione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria – Rateizzazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e fissa un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inizialmente inflitta – Imputazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Interessi di mora – Articolo 266, primo comma, TFUE – Arricchimento senza causa – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ripetizione dell’indebito – Assenza di base giuridica – Illecito»

Nella causa T‑275/20,

Westfälische Drahtindustrie GmbH, con sede in Hamm (Germania),

Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, con sede in Hamm,

Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, con sede in Iserlohn (Germania),

rappresentate da O. Duys e N. Tkatchenko, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi e L. Mantl, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot e M. Sampol Pucurull (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento, in particolare:

–        il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 maggio 2020;

–        l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza sollevata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2020;

–        l’ordinanza di riunione dell’eccezione al merito del 1º febbraio 2021,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il loro ricorso, le ricorrenti, la Westfälische Drahtindustrie GmbH (in prosieguo: la «WDI»), la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: la «WDV») e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Pampus»), chiedono, in via principale, in primo luogo, l’annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE, della lettera della Commissione europea del 2 marzo 2020, con la quale essa ha intimato loro di pagarle la somma di EUR 12 236 931,69, corrispondente, secondo la Commissione, al saldo restante dovuto dell’ammenda inflitta loro il 30 settembre 2010; in secondo luogo, la dichiarazione che l’ammenda è stata interamente pagata il 17 ottobre 2019 con il versamento della somma di EUR 18 149 636,24 e, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versare a WDI la somma di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi a partire da quest’ultima data, a titolo di arricchimento senza causa di tale istituzione. Le ricorrenti chiedono, in subordine, sulla base dell’articolo 268 TFUE, la condanna della Commissione a versare loro la somma di EUR 12 236 931,69, reclamata dalla Commissione alla WDI, nonché una somma equivalente all’importo dell’eccedenza percepita da tale istituzione, a concorrenza di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi dal 17 ottobre 2019 fino al completo rimborso della somma dovuta.

I.      Fatti

2        Le ricorrenti sono fornitori di acciaio per precompresso.

3        Con la decisione C(2010) 4387 definitivo, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso; in prosieguo: la «decisione APC»), la Commissione ha sanzionato diverse imprese, tra cui le ricorrenti, per la loro partecipazione a un’intesa nel mercato dell’acciaio per precompresso. La Commissione ha inflitto un’ammenda di EUR 56 050 000 alla WDI. La WDV e la Pampus sono state ritenute responsabili in solido per la somma, rispettivamente, di EUR 45 600 000 e di EUR 15 485 000.

4        Tale sanzione è stata inflitta all’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione APC.

5        Nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti avevano chiesto di beneficiare di una riduzione dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva, sulla base del punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «Orientamenti del 2006»). Tale punto prevede quanto segue:

«In circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».

6        Nella decisione APC, la Commissione non ha accolto la domanda delle ricorrenti volta a beneficiare di una riduzione eccezionale dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva.

7        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2010, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento e alla riforma della decisione APC. La causa è stata iscritta al ruolo con il numero T‑393/10.

8        Con la decisione C(2010) 6676 definitivo, del 30 settembre 2010 (in prosieguo: la «decisione del 30 settembre 2010»), la Commissione ha modificato la decisione APC, in particolare il suo articolo 2, primo comma, punto 8, al fine di ridurre l’importo delle ammende inflitte a talune imprese (in prosieguo, considerate congiuntamente: la «decisione controversa»). L’ammenda inflitta alla WDI è stata così fissata in EUR 46 550 000. La WDV e la Pampus sono state ritenute responsabili in solido per la somma, rispettivamente, di EUR 38 855 000 e di EUR 15 485 000.

9        La decisione del 30 settembre 2010 ha stabilito che, in deroga all’articolo 2, secondo comma, della decisione APC, il pagamento delle ammende inflitte al punto 8 dell’articolo 2, primo comma, della decisione controversa doveva essere effettuato entro tre mesi dalla data di notifica della decisione del 30 settembre 2010 e che, alla scadenza di tale termine, gli interessi sarebbero automaticamente dovuti al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui era stata adottata la decisione del 30 settembre 2010, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Era altresì previsto che, in caso di proposizione di un ricorso da parte di un’impresa sanzionata, quest’ultima poteva assolvere l’ammenda alla scadenza, o fornendo una garanzia bancaria o procedendo al pagamento provvisorio dell’ammenda, conformemente all’articolo 85 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1).

10      Il 3 dicembre 2010 le ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale una domanda di provvedimenti provvisori nell’ambito della causa T‑393/10 diretta, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa fino alla pronuncia della sentenza che avrebbe statuito sul ricorso principale.

11      Con lettera del 14 febbraio 2011, il direttore generale della direzione generale (DG) «Concorrenza» della Commissione ha respinto una nuova domanda presentata dalle ricorrenti diretta alla riduzione dell’ammenda in ragione della loro capacità contributiva (in prosieguo: la «lettera del 14 febbraio 2011»).

12      Con l’ordinanza del 13 aprile 2011, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T‑393/10 R; in prosieguo: l’«ordinanza emanata in sede di procedimento sommario», EU:T:2011:178), il presidente del Tribunale ha accolto in parte la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalle ricorrenti, disponendo la sospensione dell’obbligo ad esse imposto di costituire una garanzia bancaria a favore della Commissione per evitare la riscossione immediata delle ammende, a condizione che esse versassero a tale istituzione, da un lato, a titolo provvisorio, la somma di EUR 2 000 000 prima del 30 giugno 2011 e, dall’altro, rate mensili di EUR 300 000 il quindicesimo giorno di ogni mese a partire dal 15 luglio 2011 e fino a nuovo ordine, ma al più tardi fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.

13      Con la sentenza del 15 luglio 2015, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T‑393/10; in prosieguo: la «sentenza del 15 luglio 2015», EU:T:2015:515), il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era incorsa in errore quando aveva constatato, nella decisione controversa, nei confronti delle ricorrenti, l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE.

14      Tuttavia, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui infliggeva un’ammenda alle ricorrenti nonché la lettera del 14 febbraio 2011, in quanto la Commissione era incorsa in errori nel valutare la loro capacità contributiva.

15      Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale ha condannato le ricorrenti al pagamento di un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda che era stata loro inflitta nella decisione controversa, il che si è riflesso nel dispositivo della sentenza del 15 luglio 2015.

16      Tale dispositivo così recita:

«1)      Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso nei limiti in cui l’ammenda inflitta alla [WDI] e alla [WDV] è stata ridotta con decisione (…) del 30 settembre 2010.

2)      L’articolo 2, [primo comma], punto 8, della decisione [controversa] è annullato.

3)      La lettera (…) del 14 febbraio 2011 è annullata.

4)      [La WDI], [la WDV] e la Pampus (…) sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 15 485 000.

5)      [La WDI] e [la WDV] sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 23 370 000.

6)      [La WDI] è condannata al pagamento di un’ammenda di EUR 7 695 000.

7)      Il ricorso è respinto per il resto.

8)      [La WDI], [la WDV] e la Pampus (…) sosterranno la metà delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. La Commissione sosterrà le proprie spese e la metà delle spese della [WDI], della [WDV] e della Pampus (…), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario».

17      In esecuzione dell’ordinanza emanata in sede di procedimento sommario, la WDI aveva pagato provvisoriamente alla Commissione una somma totale di EUR 16 400 000 nel periodo dal 29 giugno 2011 al 16 giugno 2015.

18      Dopo la pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, i legali delle ricorrenti hanno preso contatto con la DG «Bilancio» della Commissione, al fine di concordare in via amichevole uno scadenzario per il pagamento delle ammende fissate ai punti da 4 a 6 del dispositivo della sentenza suddetta. Sono allora emerse divergenze di opinione per quanto riguardava la data a partire dalla quale dovevano decorrere gli interessi dovuti su tali ammende. Infatti, le ricorrenti consideravano che gli interessi dovevano iniziare a decorrere dalla pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, mentre, secondo la DG «Bilancio», gli interessi erano dovuti sin dalla data risultante dall’articolo 2, secondo e terzo comma, della decisione controversa, ossia, per quanto riguardava le ricorrenti, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della decisione del 30 settembre 2010. Tale presa di posizione si è riflessa in un messaggio di posta elettronica della DG «Bilancio» del 12 agosto 2015, in risposta ad un messaggio di posta elettronica del rappresentante delle ricorrenti del 5 agosto 2015, ed è stata ribadita nel corso di una riunione svoltasi il 4 settembre 2015 tra la Commissione e la WDI.

19      Il 17 novembre 2015 la WDI ha inviato alla Commissione una proposta di piano di pagamento rateizzato dell’ammenda, fino al 15 dicembre 2029, mediante mensilità di EUR 300 000 e sulla base di interessi di mora dovuti a decorrere dal 15 gennaio 2011 e calcolati al tasso del 4,5%.

20      Il 27 novembre 2015 la Commissione ha comunicato alla WDI un piano di pagamento rateizzato dell’ammenda fino al 15 marzo 2030. Anche questo piano si basava su rate mensili di EUR 300 000 e presupponeva la scadenza del credito dal 4 gennaio 2011, oltre agli interessi di mora al tasso del 4,5%.

21      La sentenza del 15 luglio 2015 è stata oggetto di un’impugnazione proposta dalle ricorrenti, che avevano in particolare contestato la presa in considerazione da parte del Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, della loro capacità contributiva nel 2015, e non nel 2010. Tale impugnazione è stata respinta con ordinanza del 7 luglio 2016, Westfälische Drahtindustrie e Pampus Industriebeteiligungen/Commissione (C‑523/15 P, EU:C:2016:541).

22      Dopo il rigetto dell’impugnazione, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di interpretare la sentenza del 15 luglio 2015 nel senso che gli interessi applicati all’importo dell’ammenda inflitta in tale sentenza fossero dovuti a decorrere dalla pronuncia di quest’ultima. In subordine, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di rettificare o integrare tale sentenza precisando a partire da quale data cominciavano a decorrere gli interessi.

23      Con l’ordinanza del 17 maggio 2018, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T‑393/10 INTP, non pubblicata, EU:T:2018:293), il Tribunale ha dichiarato tali domande irricevibili. Per quanto riguarda la domanda di interpretazione, il Tribunale ha ricordato che, per essere ricevibile, essa doveva vertere su un punto deciso nella sentenza da interpretare. Orbene, la questione del punto di partenza degli interessi di mora dovuti in caso di pagamento differito dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti non era stata affrontata nella sentenza del 15 luglio 2015. Secondo il Tribunale, la domanda delle ricorrenti mirava ad ottenere un parere sulle conseguenze della sentenza del 15 luglio 2015, il che non rientrava in una domanda di interpretazione proposta sulla base dell’articolo 168, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura. Per quanto riguarda le altre due domande, esse sono state considerate tardive.

24      Il 16 ottobre 2019 la WDI ha informato la Commissione, da un lato, di aver già pagato EUR 31 700 000 e, dall’altro, che intendeva pagare già il saldo dell’ammenda dovuta, in conto capitale e interessi, che stimava in EUR 18 149 636,24. Ai fini di tale calcolo, la WDI ha preso in considerazione gli interessi maturati a partire dal 15 ottobre 2015, ossia tre mesi dopo la pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, e ha applicato un tasso di interesse del 3,48%.

25      Il 17 ottobre 2019 la WDI ha versato detta somma di EUR 18 149 636,24 sul conto bancario della Commissione, portando così l’importo totale dei pagamenti effettuati a partire dal 29 giugno 2011, a saldo dell’ammenda, ad EUR 49 849 636,24.

26      Con lettera del 2 marzo 2020 (in prosieguo: l’«atto impugnato»), la Commissione ha espresso il proprio disaccordo con la posizione espressa dalla WDI nella sua lettera del 16 ottobre 2019. La Commissione ha indicato che, conformemente ai criteri stabiliti nella sentenza del 14 luglio 1995, CB/Commissione (T‑275/94, EU:T:1995:141), gli interessi avevano iniziato a decorrere non a partire dalla sentenza del 15 luglio 2015, ma a partire dalla data prevista dalla decisione controversa, ossia dal 4 gennaio 2011, e al tasso del 4,5%. Di conseguenza, la Commissione ha intimato alla WDI di versarle la somma di EUR 12 236 931,69 corrispondente al saldo restante dovuto, tenendo conto della data di valuta del 31 marzo 2020.

II.    Conclusioni delle parti

27      Nel ricorso, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare l’atto impugnato;

–        dichiarare, di conseguenza, che la Commissione doveva imputare i pagamenti effettuati dalla WDI nel periodo compreso tra il 29 giugno 2011 e il 16 giugno 2015 (EUR 16 400 000), maggiorati degli interessi relativi a tale importo durante tale periodo (EUR 1 420 610), vale a dire un importo totale di EUR 17 820 610, all’ammenda inflitta dal Tribunale nell’ambito della sua competenza estesa al merito nella sentenza del 15 luglio 2015, con effetto a partire da tale data, e che tale ammenda è stata, di conseguenza, integralmente pagata con il pagamento effettuato dalla WDI il 17 ottobre 2019 per un importo di EUR 18 149 636,24;

–        condannare la Commissione a versare alla WDI la somma di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi a decorrere dal 17 ottobre 2019 fino al completo rimborso della somma dovuta;

–        in subordine, nel caso in cui il Tribunale non accogliesse i primi tre capi della domanda, condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, da un lato, a versare loro un risarcimento pari all’importo richiesto nell’atto impugnato, ossia EUR 12 236 931,69, e, dall’altro, a versare alla WDI la somma di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi a decorrere dal 17 ottobre 2019 fino al completo rimborso della somma dovuta;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità e di incompetenza, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        accogliere le conclusioni formulate nel ricorso con sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 123 del regolamento di procedura;

–        in subordine, respingere l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza;

–        in ulteriore subordine, riunire al merito tale eccezione;

–        condannare la Commissione alle spese.

29      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso, in via principale, in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

III. In diritto

A.      Sulla domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere che il Tribunale accolga le loro conclusioni in una sentenza contumaciale

30      Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità e di incompetenza, le ricorrenti chiedono al Tribunale di accogliere le loro conclusioni in una sentenza contumaciale, conformemente all’articolo 123 del regolamento di procedura, poiché la Commissione avrebbe depositato la sua eccezione fuori termine.

31      A tal riguardo, le ricorrenti rilevano che, con lettera datata 26 maggio 2020, il Tribunale le ha informate che il ricorso era stato notificato alla Commissione. In tali circostanze, il termine per la presentazione dell’eccezione di irricevibilità e di incompetenza sarebbe scaduto il 5 agosto 2020. Orbene, tale eccezione è stata depositata solo il 13 agosto 2020.

32      L’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, quando il Tribunale constata che la parte convenuta, avuta regolare notifica del ricorso, non ha risposto all’atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti dall’articolo 81 di tale regolamento, ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la parte ricorrente può chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.

33      Dal combinato disposto dell’articolo 81 e dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che l’eccezione di irricevibilità o di incompetenza sollevata dalla parte convenuta con atto separato deve essere presentata entro due mesi dalla notifica del ricorso. Conformemente all’articolo 60 del medesimo regolamento, tale termine è aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

34      L’articolo 6, secondo comma, della decisione del Tribunale, dell’11 luglio 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e-Curia (GU 2018, L 240, pag. 72), prevede che i destinatari delle notifiche menzionate in tale decisione sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia. Il terzo comma di detto articolo 6 precisa che l’atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario (rappresentante o assistente) chiede di accedere a tale atto nel sistema e-Curia. Peraltro, in mancanza di domande di accesso, l’atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell’invio del messaggio di posta elettronica che informa il destinatario della notifica.

35      Nel caso di specie, poiché l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza è stata depositata dalla Commissione entro il termine prescritto, il Tribunale non ha invitato le ricorrenti a presentare osservazioni, conformemente all’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in merito alla possibilità di accogliere le loro conclusioni in una sentenza contumaciale.

36      Infatti, come risulta dalla relazione di e-Curia, con messaggio di posta elettronica del 2 giugno 2020, la cancelleria ha informato le ricorrenti della notifica, da parte di detta applicazione, della lettera datata 26 maggio 2020, menzionata al precedente punto 31. Con messaggio di posta elettronica del 2 giugno 2020, la cancelleria ha altresì informato la Commissione della trasmissione da parte dell’applicazione e-Curia di una lettera, anch’essa datata 26 maggio 2020, che notificava il ricorso e gli allegati che l’accompagnavano. La Commissione ha avuto accesso a tali documenti mediante il sistema e-Curia il 3 giugno 2020. Conformemente all’articolo 6, terzo comma, della decisione del Tribunale dell’11 luglio 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e-Curia, ricordato al precedente punto 34, la data del 3 giugno 2020 è il dies a quo del termine di due mesi e dieci giorni di cui tale istituzione disponeva per presentare l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza. Poiché tale eccezione è stata depositata il 13 agosto 2020, detto termine è stato rispettato.

37      Ne consegue che la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere che il Tribunale accolga le loro conclusioni in una sentenza contumaciale deve essere respinta.

B.      Sull’oggetto del ricorso

38      Il ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento, una domanda di accertamento e una domanda di pagamento connessa ad un arricchimento senza causa nonché, in subordine, una domanda di risarcimento del danno subìto a causa dell’illegittimità del comportamento della Commissione. Tali domande sono state formulate nei primi quattro capi delle conclusioni delle ricorrenti di cui al precedente punto 27.

39      Queste quattro domande delle ricorrenti si fondano sull’affermazione secondo cui, con la sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale ha, in primo luogo, annullato ex tunc l’ammenda inflitta dalla Commissione con la decisione controversa. Tale annullamento avrebbe comportato un credito a favore delle ricorrenti, corrispondente alla somma pagata da queste ultime, in via provvisoria, tra il 29 giugno 2011 e il 16 giugno 2015, in esecuzione dell’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario (EUR 16 400 000), maggiorata di interessi (EUR 1 420 610). Questi ultimi sarebbero dovuti, conformemente alla sentenza del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T‑201/17, EU:T:2019:81). In secondo luogo, il Tribunale avrebbe fissato una nuova ammenda distinta, con effetto dalla data di pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015. Le ricorrenti designano quest’ultima come l’«ammenda giurisdizionale», in contrapposizione all’«ammenda annullata» del 2010.

40      La domanda di annullamento, contenuta nel primo capo delle conclusioni delle ricorrenti, riguarda l’atto impugnato, con il quale la Commissione ha intimato alle ricorrenti di versarle la somma di EUR 12 236 931,69 corrispondente, a suo avviso, al saldo restante dovuto dell’ammenda tenendo conto della data di valuta del 31 marzo 2020.

41      La richiesta di accertamento, contenuta nel secondo capo delle conclusioni delle ricorrenti, mira a far dichiarare al Tribunale che, in esecuzione della sentenza del 15 luglio 2015, la Commissione era tenuta a compensare i pagamenti effettuati dalla WDI nel periodo compreso tra il 29 giugno 2011 e il 16 giugno 2015 (EUR 16 400 000), maggiorato di interessi (EUR 1 420 610), con l’ammenda inflitta dal Tribunale e che, di conseguenza, l’ammenda era stata interamente pagata il 17 ottobre 2019 con il versamento da parte della WDI della somma di EUR 18 149 636,24.

42      La domanda relativa ad un arricchimento senza causa, contenuta nel terzo capo delle conclusioni delle ricorrenti, mira a che la Commissione rimborsi alla WDI la somma di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi dal 17 ottobre 2019.

43      Quest’ultima domanda si spiega con un errore di calcolo che le ricorrenti affermano di aver commesso nelle loro precedenti domande alla Commissione.

44      Infatti, nel suo messaggio di posta elettronica del 5 agosto 2015 e nella sua lettera del 16 ottobre 2019, la WDI aveva soltanto chiesto alla Commissione di imputare all’ammenda la somma pagata in esecuzione dell’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario (EUR 16 400 000), senza aggiungervi gli interessi relativi a tale importo nel periodo compreso tra il 29 giugno 2011 e il 16 giugno 2015 (EUR 1 420 610), né gli interessi composti dal 15 luglio 2015. Secondo le ricorrenti, conformemente a un nuovo calcolo datato 7 maggio 2020 da esse presentato dinanzi al Tribunale e in considerazione di tali interessi, la somma che esse dovevano ancora versare il 17 ottobre 2019 ai fini del pagamento del saldo dell’«ammenda giurisdizionale» era solo di EUR 16 516 551,07, e non di EUR 18 149 636,24, come calcolato il 16 ottobre 2019, il che avrebbe generato una somma percepita in eccesso di EUR 1 633 085,17 a favore della Commissione.

45      Infine, la domanda di risarcimento, presentata in subordine rispetto alle altre tre domande e contenuta nel quarto capo delle conclusioni, mira a che il Tribunale condanni la Commissione a risarcire i danni asseritamente subiti nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del 15 luglio 2015 a concorrenza dell’importo reclamato dalla Commissione nell’atto impugnato (EUR 12 236 931,69), e dell’importo dell’eccedenza percepita da tale istituzione il 17 ottobre 2019 (EUR 1 633 085,17), maggiorato degli interessi a partire da tale data. Secondo le ricorrenti, l’erronea esecuzione della sentenza del 15 luglio 2015 costituisce una violazione sufficientemente qualificata degli obblighi cui la Commissione era tenuta in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE. Il danno subìto corrisponderebbe alla perdita risultante dalla rivendicazione della somma erroneamente percepita in esecuzione di tale sentenza.

46      Ne consegue che i capi dal secondo al quarto delle conclusioni di cui al precedente punto 27 presentano un nesso tra loro.

47      Infatti, una delle constatazioni di cui al secondo capo delle conclusioni, vale a dire l’obbligo per la Commissione, in esecuzione della sentenza del 15 luglio 2015, di imputare all’importo restante dovuto dell’ammenda non solo le somme versate dalla WDI a titolo provvisorio tra il 29 giugno 2011 e il 16 giugno 2015, ma anche i relativi interessi, fonda la domanda di rimborso della somma di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi a partire dal 17 ottobre 2019, contenuta nel terzo capo delle conclusioni.

48      Per quanto riguarda il terzo capo delle conclusioni, occorre ricordare che il ricorso basato su un arricchimento senza causa non è riconducibile al regime della responsabilità extracontrattuale in senso stretto, il cui sorgere dipende dalla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato all’Unione, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato. Esso si distingue dai ricorsi proposti in base al regime citato in quanto non richiede la prova di un comportamento illegittimo della parte convenuta, come neppure l’esistenza di un comportamento in quanto tale, ma semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido fondamento giuridico, della parte convenuta e di un impoverimento della parte ricorrente correlato all’arricchimento stesso [v. sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

49      Tuttavia, nonostante tali caratteristiche, la possibilità di proporre un ricorso basato sull’arricchimento senza causa contro l’Unione non può essere negata al singolo per la sola ragione che il Trattato FUE non prevede espressamente un mezzo di ricorso destinato a questo tipo di azione. Un’interpretazione dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE che escludesse tale possibilità porterebbe a un risultato contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, come riconosciuto dalla Commissione nel controricorso, si può ritenere che il terzo e il quarto capo della domanda contengano domande di risarcimento fondate sull’articolo 268 e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE. La somma di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi dal 17 ottobre 2019, è reclamata, alternativamente, in questi due capi delle conclusioni.

51      Tenuto conto dei collegamenti tra i capi delle conclusioni dal secondo al quarto, già rilevati ai precedenti punti da 46 a 50, e del fatto che, come risulta dai precedenti punti 40 e 45, esiste un nesso anche tra la domanda di annullamento oggetto del primo capo e una parte della domanda di risarcimento danni oggetto del quarto capo delle conclusioni, il Tribunale considera che, nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, i capi delle conclusioni dal secondo al quarto di cui al precedente punto 27, relativi alle conseguenze da trarre dalla sentenza del 15 luglio 2015, debbano essere esaminati per primi e congiuntamente.

52      In un secondo momento, il Tribunale esaminerà il primo capo delle conclusioni delle ricorrenti, diretto all’annullamento dell’atto impugnato.

C.      Sul secondo, terzo e quarto capo delle conclusioni delle ricorrenti, relativi alle conseguenze che devono essere tratte dalla sentenza del 15 luglio 2015

1.      Sulla ricevibilità e sulla competenza del Tribunale 

53      La Commissione eccepisce l’irricevibilità dei capi dal secondo al quarto delle conclusioni delle ricorrenti nonché l’incompetenza del Tribunale a statuire sul secondo capo.

54      Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni, la Commissione fa valere che, oltre al fatto che esso non si basa su alcuna «disposizione di diritto o di procedura», in violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, esso mira a che il Tribunale pronunci una sentenza dichiarativa che, dopo l’annullamento dell’atto impugnato, ingiunga alla Commissione di imputare le somme versate prima della sentenza del 15 luglio 2015, maggiorate di interessi, alle ammende indicate nel dispositivo di tale sentenza.

55      A questo proposito, è sufficiente notare che il contenzioso dell’Unione non conosce mezzi di ricorso che autorizzino il giudice a prendere posizione attraverso una dichiarazione generale o di principio (v. sentenza del 21 marzo 2012, Fulmen e Mahmoudian/Consiglio, T‑439/10 e T‑440/10, EU:T:2012:142, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, nell’ambito del sindacato di legittimità fondato sull’articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione (v. ordinanza del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, C‑199/94 P e C‑200/94 P, EU:C:1995:360, punto 24 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 25 settembre 2018, Svezia/Commissione, T‑260/16, EU:T:2018:597, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

56      Ne consegue che occorre respingere il secondo capo della domanda per incompetenza.

57      Per quanto riguarda il terzo e il quarto capo delle conclusioni, la Commissione ritiene che essi siano irricevibili, in quanto diretti a rimettere in discussione un atto divenuto definitivo, vale a dire la decisione controversa. Infatti, a suo avviso, con tali capi delle conclusioni le ricorrenti intendono ottenere il rimborso di somme già dovute in forza dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa, il cui importo è stato successivamente confermato dalla sentenza del 15 luglio 2015.

58      Nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione non ha affermato che il terzo e il quarto capo delle conclusioni miravano a rimettere in discussione altri atti che essa avrebbe adottato e che sarebbero divenuti definitivi in assenza di ricorso. Infatti, secondo la Commissione, tutti i messaggi di posta elettronica e le lettere da essa inviati alle ricorrenti immediatamente dopo la sentenza del 15 luglio 2015 non costituiscono atti impugnabili sulla base dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dal momento che si tratta di atti di esecuzione della decisione controversa.

59      A tal riguardo, si deve considerare che, con il quarto capo delle loro conclusioni, le ricorrenti mirano non a rimettere in discussione la decisione controversa, bensì ad ottenere il risarcimento del danno causato da un’esecuzione asseritamente erronea della sentenza del 15 luglio 2015.

60      Si noti che un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 268 TFUE può essere intentato in caso di illecito della Commissione o dei suoi agenti nell’esecuzione di una decisione del Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del 17 maggio 2018, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, T‑393/10 INTP, non pubblicata, EU:T:2018:293, punto 21).

61      Peraltro, l’esistenza nel caso di specie di scambi precedenti tra la Commissione e le ricorrenti in merito all’esecuzione della sentenza del 15 luglio 2015 non osta al diritto di presentare una domanda di risarcimento sul fondamento dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

62      Infatti, come risulta dai precedenti punti 44 e 45, la domanda di risarcimento formulata dalle ricorrenti nel quarto capo delle conclusioni ha una portata più ampia di quella respinta dalla Commissione nel suo messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2015. Quest’ultima richiesta non prendeva in considerazione gli interessi prodotti dalla somma di EUR 16 400 000 nel periodo compreso tra il 29 giugno 2011 e il 16 giugno 2015. Pertanto, anche se tale messaggio avesse potuto essere oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, cosa che la Commissione contesta, l’annullamento di tale atto non avrebbe portato allo stesso risultato della domanda di risarcimento danni presentata al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punti da 49 a 64).

63      Per quanto riguarda il terzo capo delle conclusioni, anch’esso riveste la natura di domanda di risarcimento danni (v. i precedenti punti 49 e 50). Esso mira non già a rimettere in discussione un atto della Commissione divenuto definitivo, ma a denunciare l’assenza di fondamento giuridico della riscossione da parte di tale istituzione di una somma eccedentaria di EUR 1 633 085,17. Tale eccedenza si spiegherebbe con un errore commesso dalla WDI il 17 ottobre 2019 quando ha calcolato il saldo ancora dovuto dell’ammenda controversa senza tener conto degli interessi prodotti dalla somma di EUR 16 400 000 nel periodo compreso tra il 29 giugno 2011 e il 16 giugno 2015.

64      Pertanto, il terzo e il quarto capo della domanda sono ricevibili.

65      Da quanto precede risulta che l’eccezione sollevata dalla Commissione è fondata unicamente riguardo al secondo capo delle conclusioni delle ricorrenti.

2.      Nel merito

66      Il Tribunale ritiene giustificato, alla luce di una buona amministrazione della giustizia, esaminare anzitutto il quarto capo delle conclusioni delle ricorrenti, relativo ad una domanda di risarcimento fondata sull’illegittimità del comportamento della Commissione, prima di esaminare il terzo, vertente sull’esistenza di un arricchimento senza causa di quest’ultima.

a)      Sulla domanda di risarcimento fondata sullillegittimità del comportamento della Commissione

67      Si deve ricordare preliminarmente che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone che ricorrano congiuntamente tre condizioni, ossia che la norma di diritto violata abbia ad oggetto il conferimento di diritti agli individui e che la violazione sia sufficientemente qualificata, che la realtà effettiva del danno sia dimostrata e, infine, che esista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’obbligo che incombe all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti danneggiati (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punti da 39 a 42, e del 6 settembre 2018, Klein/Commissione, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, punti 60 e 61 e giurisprudenza ivi citata). Quando un’istituzione dell’Unione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto, tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v. sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

68      Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha correttamente dato esecuzione alla sentenza del 15 luglio 2015, il che costituirebbe una violazione sufficientemente qualificata degli obblighi ai quali la Commissione era tenuta in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE. Il danno subito, di cui esse chiedono il risarcimento, corrisponderebbe alla somma reclamata dalla Commissione nell’atto impugnato, ossia EUR 12 236 931,69, e all’importo dell’eccedenza percepita da tale istituzione il 17 ottobre 2019, ossia EUR 1 633 085,17, maggiorato di interessi a partire da tale data.

69      A sostegno della loro domanda di risarcimento fondata sull’illegittimità del comportamento della Commissione, le ricorrenti deducono, in sostanza, quattro motivi.

70      Nell’ambito del primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE, le ricorrenti sostengono che l’ammenda loro inflitta dalla decisione controversa è stata annullata ex tunc dalla sentenza del 15 luglio 2015 ed è stata sostituita da un’«ammenda giurisdizionale», esigibile unicamente a partire dal giorno della pronuncia di tale sentenza.

71      Con il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, in esecuzione della sentenza del 15 luglio 2015, e per effetto dell’annullamento ex tunc dell’ammenda inizialmente inflitta, le somme pagate a titolo provvisorio tra il 29 giugno 2011 e il 16 giugno 2015 in esecuzione dell’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non erano dovute e che la WDI aveva diritto al rimborso di tali somme, maggiorate degli interessi corrispondenti a tale periodo. Poiché l’ammenda annullata è stata sostituita dall’«ammenda giurisdizionale», tali importi avrebbero dovuto essere imputati al pagamento di quest’ultima nel 2015. Nell’ambito di tale motivo, le ricorrenti fanno valere una violazione non solo dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ma anche dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

72      Nell’ambito del terzo motivo, le ricorrenti sostengono che l’obbligo fatto valere dalla Commissione di versare gli interessi di mora a partire dal 4 gennaio 2011 viola l’articolo 266, primo comma, TFUE nonché l’articolo 99, paragrafo 4, e l’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento 2018/1046. Infatti, l’ammenda sarebbe esigibile solo dal 15 luglio 2015.

73      Il quarto motivo, vertente parimenti su una violazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE e dell’articolo 99, paragrafo 4, lettera d), del regolamento 2018/1046, riguarda il tasso di interesse fissato dalla Commissione, che corrisponde a quello definito nella decisione del 30 settembre 2010. Secondo le ricorrenti, un tasso nuovo e inferiore avrebbe dovuto essere fissato per l’«ammenda giurisdizionale», calcolato con riferimento al tasso medio fissato dalla BCE nell’agosto 2015 per le sue principali operazioni di rifinanziamento.

74      In via preliminare, occorre osservare che le conseguenze dedotte dalle ricorrenti nell’ambito dei motivi dal secondo al quarto possono essere tratte dalla sentenza del 15 luglio 2015 solo se la premessa formulata nell’ambito del primo motivo è esatta.

75      Infatti, tutte le illegittimità denunciate dalle ricorrenti muovono dalla premessa secondo cui l’ammenda inflitta nella decisione controversa non è stata «mantenuta» o «confermata» dal Tribunale, ma è stata annullata e sostituita da un’«ammenda giurisdizionale».

76      Tale premessa risulta dal primo motivo, vertente sugli effetti dell’annullamento, da parte della sentenza del 15 luglio 2015, dell’ammenda inflitta con la decisione controversa, che non sarebbero stati soppressi per il fatto che il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha fissato un’ammenda di identico importo.

77      Peraltro, il Tribunale constata che, nell’ambito del secondo e del terzo motivo, le ricorrenti hanno addotto taluni argomenti a sostegno della premessa formulata nell’ambito del primo motivo. Tali argomenti saranno altresì esaminati in prosieguo con il primo motivo.

1)      Sul primo motivo, vertente sul travisamento degli effetti dell’annullamento dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa con la sentenza del 15 luglio 2015

78      A sostegno del primo motivo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE dopo la pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, che ha annullato l’ammenda inflitta con la decisione controversa. Tali obblighi risulterebbero tanto dal dispositivo di detta sentenza quanto dai motivi su cui esso si fonda.

79      Per quanto riguarda, in primo luogo, il dispositivo della sentenza del 15 luglio 2015, l’ammenda inflitta dall’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione controversa è stata annullata, senza che il Tribunale abbia deciso di limitare nel tempo gli effetti di un siffatto annullamento. L’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione controversa non potrebbe quindi più costituire il fondamento di un credito.

80      Le ricorrenti sono state poi «condannate», secondo la sentenza del 15 luglio 2015, al pagamento di una nuova ammenda, il cui importo è identico a quello dell’ammenda inflitta all’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione controversa. Si tratterebbe di una seconda decisione autonoma, pronunciata a valle dell’annullamento dell’ammenda iniziale e che non inciderebbe su tale annullamento.

81      Infine, il Tribunale ha condannato la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalle ricorrenti, anche nell’ambito del procedimento sommario. Tale condanna dimostrerebbe che il ricorso delle ricorrenti è stato fruttuoso, in quanto l’ammenda annullata è stata necessariamente sostituita dall’«ammenda giurisdizionale» a causa dell’illegittimità accertata. La tesi sostenuta dalla Commissione equivarrebbe a condannare le ricorrenti due volte, in violazione del principio del ne bis in idem.

82      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la motivazione della sentenza del 15 luglio 2015, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che il Tribunale ha dichiarato inequivocabilmente che la Commissione non era legittimata ad infliggere loro un’ammenda né nel 2010 né nel 2011.

83      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito e contrariamente alla situazione che si era verificata nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 luglio 1995, CB/Commissione (T‑275/94, EU:T:1995:141), il Tribunale non aveva intenzione di «ordinare la continuità» dell’ammenda annullata, inflitta dalla Commissione.

84      Il riferimento, contenuto al punto 335 della sentenza del 15 luglio 2015, alla «situazione esistente alla data in cui adotta la [sua] decisione», sottolineerebbe l’indipendenza e l’autonomia dell’«ammenda giurisdizionale» fissata dal Tribunale.

85      Peraltro, le ricorrenti osservano che, al punto 346 della sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale ha constatato che, in seguito al pagamento provvisorio di oltre EUR 15 000 000, «la questione se la loro situazione finanziaria consent[isse] loro di pagare l’ammenda si riferi[va] ormai soltanto a una somma pari a circa i due terzi dell’importo inizialmente addebitato alla WDI», ossia EUR 46 550 000. Tale affermazione proverebbe che il Tribunale partiva dal principio di un’imputazione diretta delle somme pagate a titolo provvisorio sull’«ammenda giurisdizionale» da esso pronunciata, escludendo il decorso retroattivo degli interessi a partire dal 4 gennaio 2011.

86      Dal punto 356 della sentenza del 15 luglio 2015 risulterebbe altresì che l’ammenda non è stata considerata esigibile prima del 15 luglio 2015. Infatti, le ricorrenti osservano che il Tribunale ha ricordato in tale punto che l’ammissione parziale della loro domanda di provvedimenti provvisori aveva «avuto l’effetto di sospendere l’esigibilità del pagamento della totalità dell’ammenda loro inflitta fino alla pronuncia della [detta] sentenza».

87      Inoltre, dall’ordinanza del 17 maggio 2018, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T‑393/10 INTP, non pubblicata, EU:T:2018:293), risulterebbe che il Tribunale non aveva esaminato la questione degli interessi nella sentenza del 15 luglio 2015, il che confermerebbe che essi non erano dovuti in conseguenza dell’annullamento dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa.

88      In terzo luogo, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, le ricorrenti hanno fatto valere che, nella sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale non aveva proceduto ad una reformatio in pejus. Al contrario, la riforma dell’importo dell’ammenda, menzionata dalla Corte al punto 42 dell’ordinanza del 7 luglio 2016, Westfälische Drahtindustrie e Pampus Industriebeteiligungen/Commissione (C‑523/15 P, EU:C:2016:541), sarebbe necessariamente a loro favore.

89      La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

90      A tal riguardo, occorre ricordare che il potere di cui dispone la Commissione di infliggere ammende mediante decisione, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), implica quello di esigere interessi di mora in caso di mancato pagamento delle ammende entro il termine impartito nella decisione (v., per analogia, sentenza del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, EU:T:1995:141, punto 81). Ai sensi dell’articolo 299 TFUE, tale decisione è esecutiva.

91      L’articolo 2, secondo e terzo comma, della decisione controversa prevedeva che il pagamento delle ammende dovesse essere effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica e che, alla scadenza di tale termine, fossero automaticamente dovuti interessi al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui detta decisione era stata adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Il quarto comma dell’articolo 2 della decisione controversa prevedeva che, in caso di proposizione di un ricorso da parte di un’impresa sanzionata, quest’ultima poteva assolvere l’ammenda alla scadenza o fornendo una garanzia bancaria, o procedendo al pagamento provvisorio dell’ammenda.

92      Facendo valere, in particolare, la mancanza di una capacità contributiva che consentisse loro di pagare l’ammenda inflitta con la decisione controversa, le ricorrenti hanno presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione di tale decisione dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 278 TFUE.

93      Nell’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario tale domanda è stata accolta dal presidente del Tribunale solo in parte. Infatti, quest’ultimo ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’obbligo imposto alle ricorrenti di costituire una garanzia bancaria a favore della Commissione per evitare la riscossione immediata delle ammende, soltanto a condizione di versare a quest’ultima, entro il 30 giugno 2011, la somma di EUR 2 000 000 nonché delle mensilità di EUR 300 000, il quindicesimo giorno di ciascun mese a partire dal 15 luglio 2011 e fino a nuovo ordine, ma al più tardi fino alla pronuncia della decisione nel procedimento principale.

94      La sospensione dell’obbligo di fornire una garanzia bancaria non implicava la sospensione dell’esigibilità credito, che continuava a produrre interessi (v., in tal senso, ordinanza del 15 dicembre 1999, DSR-Senator Lines/Commissione, T‑191/98 RII, EU:T:1999:332, punto 46).

95      Con la sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale ha anzitutto annullato, al punto 2 del dispositivo di tale sentenza, l’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione controversa, che imponeva alle ricorrenti un’ammenda di EUR 46 550 000, e le ha poi «condannate», ai punti da 4 a 6 di detto dispositivo, a pagare un’ammenda di importo identico. Infatti, il Tribunale ha considerato, sulla base degli elementi forniti dalle parti in merito alla situazione finanziaria delle ricorrenti, come si era evoluta dopo l’adozione della decisione controversa, che queste ultime non erano legittimate a sostenere che una riduzione dell’ammenda doveva essere loro concessa a causa della loro mancanza di capacità contributiva, per motivi analoghi a quelli previsti al punto 35 degli Orientamenti del 2006.

96      Come risulta dall’ordinanza del 17 maggio 2018, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T‑393/10 INTP, non pubblicata, EU:T:2018:293, punto 14), la questione del punto di partenza degli interessi di mora dovuti sull’importo dell’ammenda non è stata oggetto di alcuno scambio tra le parti durante il procedimento giurisdizionale e non è stata esplicitamente affrontata nella sentenza del 15 luglio 2015, né nella motivazione né nel dispositivo di tale sentenza.

97      In assenza di un esame esplicito della questione degli interessi nella sentenza del 15 luglio 2015, occorre stabilire se da tale sentenza si possa dedurre che l’ammenda fissata dal Tribunale fosse giuridicamente distinta da quella inflitta dalla Commissione nella decisione controversa.

98      Occorre rilevare che già dalla formulazione dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 risulta che la competenza estesa al merito conferita al giudice dell’Unione in materia di concorrenza, che gli consente di sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta dalla Commissione, si riferisce e si limita all’ammenda inizialmente inflitta dalla Commissione. Pertanto, l’ammenda stabilita dal giudice dell’Unione non costituisce una nuova ammenda, giuridicamente distinta da quella inflitta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, EU:T:1995:141, punti 58 e 60).

99      Quando il giudice dell’Unione sostituisce la propria valutazione a quella della Commissione e riduce l’importo dell’ammenda nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, esso sostituisce, nella decisione della Commissione, l’importo inizialmente fissato in tale decisione con quello che risulta dalla sua valutazione. Si ritiene pertanto che la decisione della Commissione, in virtù dell’effetto sostitutivo della sentenza del giudice dell’Unione, sia sempre stata quella risultante dalla valutazione di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, EU:T:1995:141, punti da 60 a 65 e da 85 a 87).

100    Nella sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale, in un primo momento, ha annullato la decisione controversa nella parte in cui fissava l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti e, in un secondo momento, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha fissato l’importo di tale ammenda allo stesso livello.

101    A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, se è vero che l’esercizio da parte del Tribunale del suo controllo di legittimità della decisione controversa avesse comportato l’annullamento di tale decisione in quanto in detto provvedimento la Commissione aveva inflitto un’ammenda alle ricorrenti, tale circostanza non implicava affatto che il Tribunale fosse, per tale ragione, privo del potere di esercitare la sua competenza estesa al merito (ordinanza del 7 luglio 2016, Westfälische Drahtindustrie e Pampus Industriebeteiligungen/Commissione, C‑523/15 P, EU:C:2016:541, punto 38). La Corte ha altresì osservato che la circostanza secondo cui il Tribunale aveva da ultimo considerato opportuno mantenere, nella fattispecie, un importo dell’ammenda pari a quello fissato nella decisione controversa non incideva sulla regolarità dell’esercizio della sua competenza estesa al merito (v., in tal senso, ordinanza del 7 luglio 2016, Westfälische Drahtindustrie e Pampus Industriebeteiligungen/Commissione, C‑523/15 P, EU:C:2016:541, punto 40).

102    Pertanto, il fatto che il Tribunale, nella sentenza del 15 luglio 2015, abbia esercitato la sua competenza estesa al merito per fissare l’importo dell’ammenda allo stesso livello di quello stabilito dalla Commissione nella decisione controversa non osta all’applicazione dei principi ricordati ai precedenti punti 98 e 99. Pertanto, nel caso di specie, la Commissione era legittimata a considerare che, poiché l’ammenda fissata dal Tribunale non era una nuova ammenda, quest’ultima era esigibile dal 4 gennaio 2011.

103    Gli argomenti dedotti dalle ricorrenti non rimettono in discussione tale valutazione.

104    In primo luogo, al punto 2 del dispositivo della sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale ha certamente annullato l’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione controversa, che imponeva un’ammenda alle ricorrenti, a differenza del dispositivo della sentenza del 23 febbraio 1994, CB e Europay/Commissione (T‑39/92 e T‑40/92, EU:T:1994:20), che si limitava a fissare l’ammenda ad un importo inferiore, senza annullare preliminarmente l’ammenda inizialmente inflitta dalla Commissione.

105    Tuttavia, un effetto sostitutivo analogo a quello considerato al precedente punto 99 è stato già riconosciuto in presenza di un dispositivo nel quale il Tribunale aveva, in un primo momento, annullato l’importo per il quale una società madre era tenuta in solido responsabile del pagamento di un’ammenda inflitta dalla Commissione, per poi fissare di nuovo tale importo nell’esercizio della sua competenza estesa al merito (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2016, Trioplast Industrier/Commissione, T‑669/14, non pubblicata, EU:T:2016:285, punti 15 e da 56 a 62).

106    Peraltro, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, l’annullamento dell’ammenda inflitta con la decisione controversa non è stato giustificato dalla considerazione secondo cui la Commissione non era legittimata ad infliggere un’ammenda alle ricorrenti né nel 2010 né nel 2011 in mancanza di capacità contributiva all’epoca.

107    Infatti, nell’ambito del suo controllo di legittimità, il Tribunale si è limitato a constatare che la Commissione aveva commesso errori nel valutare la capacità contributiva delle ricorrenti, ma senza indicare che nessuna ammenda poteva essere loro inflitta nel 2010 e nel 2011. Esso non ha neppure tratto altra conseguenza da tale illegittimità che, da un lato, l’annullamento dell’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione controversa e, dall’altro, la giustificazione dell’esercizio, su domanda delle ricorrenti, della sua competenza estesa al merito. Ciò risulta chiaramente dai punti 324 e 332 della sentenza del 15 luglio 2015.

108    Nell’ambito del suo esame della capacità contributiva delle ricorrenti nel 2015, il Tribunale ha constatato, al punto 346 della sentenza del 15 luglio 2015, che, sulla base del piano di pagamento provvisorio fissato nell’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, le ricorrenti erano già state in grado di pagare una somma di oltre EUR 15 000 000 a partire dal 2011.

109    Pertanto, l’esistenza di una certa capacità contributiva delle ricorrenti nel 2010 e nel 2011 è stata constatata dal Tribunale nella sentenza del 15 luglio 2015, contrariamente a quanto esse sostengono.

110    Ne deriva che le conseguenze che le ricorrenti traggono dall’annullamento, da parte del Tribunale, dell’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione controversa sono prive di fondamento.

111    In secondo luogo, per quanto riguarda l’impiego dei termini «sono (...) condannate» o «è condannata» ai punti da 4 a 6 del dispositivo della sentenza del 15 luglio 2015, da una giurisprudenza costante risulta che il dispositivo di una sentenza dev’essere letto alla luce della motivazione da cui esso discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che essa è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo (v. sentenza del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, EU:T:1995:141, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

112    Nel caso di specie, come già affermato dalla Corte, dalla motivazione della sentenza del 15 luglio 2015 emerge con sufficiente chiarezza che il Tribunale ha esercitato la sua competenza estesa al merito (v., in tal senso, ordinanza del 7 luglio 2016, Westfälische Drahtindustrie e Pampus Industriebeteiligungen/Commissione, C‑523/15 P, EU:C:2016:541, punto 41).

113    Orbene, come ricordato al precedente punto 99, il Tribunale, esercitando la sua competenza estesa al merito, ha operato una modifica retroattiva della decisione controversa.

114    Di conseguenza, non si può attribuire ai termini «sono condannate» o «è condannata» che figurano nel dispositivo della sentenza del 15 luglio 2015 il significato che le ricorrenti attribuiscono loro.

115    In terzo luogo, dai punti 335, 346 e 356 della sentenza del 15 luglio 2015 non si può dedurre che il Tribunale abbia limitato l’effetto retroattivo della modifica apportata alla decisione controversa.

116    In primo luogo, per quanto riguarda il riferimento, al punto 335 della sentenza del 15 luglio 2015, alla capacità contributiva delle ricorrenti nel momento in cui il Tribunale ha statuito, è già stato dichiarato che la presa in considerazione da parte di quest’ultimo di elementi successivi alla decisione della Commissione è possibile nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, senza che ciò conferisca all’ammenda determinata dal Tribunale una natura giuridicamente distinta da quella inflitta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, EU:T:1995:141, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

117    In secondo luogo, per quanto riguarda la stima, di cui al punto 346 della sentenza del 15 luglio 2015, secondo la quale l’importo dell’ammenda restante dovuta a tale data rappresentava «circa i due terzi» dell’ammenda inflitta dalla Commissione, gli importi presi in considerazione dal Tribunale nel suo calcolo vertevano certamente solo sul capitale delle ammende.

118    Tuttavia, il Tribunale ha già dichiarato che una siffatta stima non costituisce una presa di posizione sulla data di decorrenza degli interessi dovuti dalle ricorrenti (ordinanza del 17 maggio 2018, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, T‑393/10 INTP, non pubblicata, EU:T:2018:293, punto 17).

119    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, una siffatta stima non rimette in discussione l’effetto retroattivo dell’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito, ricordato al precedente punto 99.

120    Infatti, al punto 346 della sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale si è limitato a constatare che, in esecuzione dell’ordinanza emanata in sede di procedimento sommario, le ricorrenti avevano già pagato, a quella data, una somma superiore a EUR 15 000 000, che rappresentava circa un terzo dell’importo dell’ammenda inflitta nel 2010 (EUR 46 550 000).

121    Mentre esaminava la capacità contributiva delle ricorrenti, il Tribunale non poteva prescindere dal pagamento parziale provvisorio dell’ammenda nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. La sola stima dell’ordine di grandezza del saldo restante dovuto, espresso in capitale, alla data in cui si è pronunciato, non implica che la Commissione, in esecuzione della sentenza del 15 luglio 2015, dovesse imputare le somme pagate a titolo provvisorio, maggiorate di interessi, su una presunta «ammenda giurisdizionale» inflitta dal Tribunale, che sarebbe stata giuridicamente distinta dall’ammenda applicata dalla Commissione.

122    In terzo luogo, per quanto riguarda il punto 356 della sentenza del 15 luglio 2015, neppure esso rimette in discussione l’esigibilità degli interessi sull’importo dell’ammenda fissato dal Tribunale a decorrere dal 4 gennaio 2011.

123    Infatti, al punto 356 della sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale si è limitato a rispondere ad un argomento delle ricorrenti vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento. A tal riguardo, il Tribunale ha indicato che la presentazione del ricorso da parte delle ricorrenti avverso la decisione controversa nonché la parziale ammissione della loro domanda di provvedimenti provvisori aveva avuto l’effetto di sospendere l’esigibilità del pagamento della totalità dell’ammenda posta a loro carico fino alla pronuncia di tale sentenza, contrariamente a quanto accaduto per altre imprese che non avevano presentato ricorso.

124    Come ricordato ai precedenti punti 92 e 93, nell’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, il presidente del Tribunale ha unicamente ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’obbligo per le ricorrenti di costituire una garanzia bancaria a favore della Commissione per evitare l’immediata riscossione delle ammende, fissando esso stesso un piano di pagamento provvisorio favorevole alle ricorrenti fino al giorno, al più tardi, della pronuncia della sentenza nella causa principale. Come indicato al precedente punto 94, la sospensione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria non ha comportato la sospensione dell’esigibilità del credito, che ha continuato a produrre interessi di mora durante il procedimento giurisdizionale.

125    In quarto e ultimo luogo, la condanna della Commissione al pagamento della metà delle spese sostenute dalle ricorrenti è stata stabilita sulla base dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura e si spiega con l’annullamento dell’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione controversa.

126    Tuttavia, come indicato ai precedenti punti da 104 a 110, le implicazioni che le ricorrenti traggono da tale annullamento sono prive di fondamento.

127    Peraltro, è già stato dichiarato che, quando il Tribunale mantiene una parte dell’importo dell’ammenda nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’obbligo di pagare interessi di mora ab initio non costituisce una sanzione che si aggiunge all’ammenda inizialmente inflitta dalla Commissione, tale da costituire un ostacolo al diritto di ricorso. Infatti, sia l’assenza di differenza di natura giuridica dell’ammenda quando è rivista dal giudice dell’Unione sia il principio dell’assenza di effetto sospensivo dei ricorsi ostano a che la Commissione liberi l’impresa che non abbia pagato immediatamente tale ammenda e il cui ricorso sia stato accolto in parte dall’obbligo ad essa incombente di pagare, a partire dall’esigibilità dell’ammenda inflitta dalla Commissione, interessi sull’importo dell’ammenda fissato dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, EU:T:1995:141, punti 86 e 87).

128    Risulta dalle considerazioni che precedono che il primo motivo deve essere respinto.

2)      Sui motivi dal secondo al quarto, relativi alle conseguenze dell’annullamento dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa

129    Come indicato ai precedenti punti 74 e 75, i motivi dal secondo al quarto partono dalla premessa, formulata nell’ambito del primo motivo, secondo cui l’ammenda inflitta dalla Commissione è stata annullata e sostituita da un’«ammenda giurisdizionale».

130    Poiché tale premessa è stata confutata nell’ambito dell’esame del primo motivo, i motivi dal secondo al quarto non sono fondati e devono pertanto essere respinti.

3)      Conclusione

131    Poiché i motivi dedotti dalle ricorrenti non sono fondati, si deve concludere nel senso dell’assenza di illegittimità e, a fortiori, di una violazione sufficientemente qualificata degli obblighi ai quali la Commissione era tenuta in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE e del rigetto del quarto capo delle conclusioni delle ricorrenti, senza che sia necessario statuire sulle altre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ricordate al precedente punto 67.

b)      Sulla domanda relativa ad un arricchimento senza causa

132    Con il terzo capo delle loro conclusioni, le ricorrenti chiedono al Tribunale di condannare la Commissione a rimborsare alla WDI la somma di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi dal 17 ottobre 2019, a causa di un arricchimento senza causa della Commissione.

133    Tale arricchimento sarebbe dovuto ad un errore di calcolo che le ricorrenti avrebbero commesso quando la WDI ha versato alla Commissione la somma di EUR 18 149 636,24, il 17 ottobre 2019, senza prendere in considerazione gli interessi prodotti dalla somma di EUR 16 400 000 nel periodo compreso tra il 29 giugno 2011 e il 16 giugno 2015.

134    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

135    Come sottolineato dalla Commissione, gli argomenti dedotti dalle ricorrenti per concludere per la sua condanna sulla base dell’arricchimento senza causa si limitano a riprendere gli argomenti già esposti a sostegno del quarto capo delle conclusioni, esaminato e respinto ai precedenti punti da 67 a 131, fondato su un comportamento asseritamente illegittimo da parte sua.

136    Dai motivi di rigetto del quarto capo delle conclusioni risulta che la Commissione non ha beneficiato di un’eccedenza di EUR 1 633 085,17.

137    Ne consegue che il terzo capo delle conclusioni delle ricorrenti è infondato e deve quindi essere parimenti respinto.

D.      Sul primo capo delle conclusioni delle ricorrenti, diretto all’annullamento dell’atto impugnato

138    Con il primo capo delle loro conclusioni, le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’atto impugnato, con il quale la Commissione ha intimato alla WDI di versarle la somma di EUR 12 236 931,69 corrispondente, a suo avviso, al saldo restante dovuto del credito tenendo conto della data di valuta del 31 marzo 2020.

139    A sostegno di tale capo delle conclusioni, le ricorrenti deducono i quattro motivi esaminati ai precedenti punti da 78 a 130 nonché un quinto motivo, vertente su violazioni dell’articolo 266, primo comma, TFUE e del principio di buona amministrazione. Nell’ambito di quest’ultimo motivo, le ricorrenti ribadiscono gli argomenti già dedotti a sostegno dei primi quattro motivi.

140    La Commissione eccepisce l’irricevibilità del primo capo delle conclusioni. L’atto impugnato sarebbe solo un aggiornamento della nota di addebito iniziale del 2010. Tale atto non sarebbe il fondamento di un nuovo credito nei confronti delle ricorrenti, bensì una diffida ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046. La sentenza del 15 luglio 2015 non imporrebbe nuove ammende e non inciderebbe sulla questione degli interessi di mora. Tale sentenza si limiterebbe all’annullamento dell’articolo 2, primo comma, punto 8, della decisione controversa. Per contro, il terzo comma dell’articolo 2 di tale decisione, relativo al pagamento di interessi di mora, sarebbe rimasto immutato e quindi pienamente applicabile. Poiché l’atto impugnato è preparatorio e meramente confermativo, esso non sarebbe impugnabile.

141    Come risulta dai precedenti punti 128 e 130, i primi quattro motivi dedotti dalle ricorrenti sono infondati e devono essere respinti. Poiché il quinto motivo è basato sugli stessi argomenti, esso deve essere parimenti respinto.

142    Alla luce di ciò, il primo capo delle conclusioni delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione al riguardo.

IV.    Sulle spese

143    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Westfälische Drahtindustrie GmbH, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Truchot

 

      Sampol Pucurull

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2022.

Firme


Indice


I. Fatti

II. Conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sulla domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere che il Tribunale accolga le loro conclusioni in una sentenza contumaciale

B. Sull’oggetto del ricorso

C. Sul secondo, terzo e quarto capo delle conclusioni delle ricorrenti, relativi alle conseguenze che devono essere tratte dalla sentenza del 15 luglio 2015

1. Sulla ricevibilità e sulla competenza del Tribunale

2. Nel merito

a) Sulla domanda di risarcimento fondata sull’illegittimità del comportamento della Commissione

1) Sul primo motivo, vertente sul travisamento degli effetti dell’annullamento dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa con la sentenza del 15 luglio 2015

2) Sui motivi dal secondo al quarto, relativi alle conseguenze dell’annullamento dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa

3) Conclusione

b) Sulla domanda relativa ad un arricchimento senza causa

D. Sul primo capo delle conclusioni delle ricorrenti, diretto all’annullamento dell’atto impugnato

IV. Sulle spese


*      Lingua processuale: il tedesco.