Language of document : ECLI:EU:T:2009:523

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

17 dicembre 2009

Causa T‑567/08 P

Bart Nijs

contro

Corte dei conti dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio 2005 – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 9 ottobre 2008, causa F‑49/06, Nijs/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Bart Nijs sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte dei conti dell’Unione europea nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione – Enunciazione, nel ricorso, dei motivi e degli argomenti di diritto – Esposizione degli argomenti confusa e disordinata – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1, lett. c)]

2.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo relativo alla presa in considerazione di accertamenti contenuti in una sentenza precedente che non ha formato oggetto di una domanda di revocazione – Autorità di cosa giudicata – Rigetto

(Statuto della Corte di giustizia, art. 44; regolamento di procedura del Tribunale, art. 126)

1.      Ai sensi dell’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, un’impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti della parte ricorrente. Tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, perché un motivo sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, almeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal tenore stesso dell’impugnazione. In mancanza, il Tribunale si limiterà ad esaminare gli argomenti che è riuscito a comprendere.

(v. punto 17)

Riferimento: Tribunale 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione (Racc. pag. II‑523, punto 20); Tribunale 25 luglio 2000, causa T‑110/98, RJB Mining/Commissione (Racc. pag. II‑2971, punto 23), e Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑167/04, Asklepios Kliniken/Commissione (Racc. pag. II‑2379, punti 39 e 40)

2.      Un ricorrente non può contestare al Tribunale della funzione pubblica di non aver riesaminato gli accertamenti contenuti in una precedente sentenza del Tribunale che lo riguarda, né di aver omesso di richiedere alla controparte di produrre nuove prove, se tale sentenza ha acquisito forza di giudicato, in mancanza di una domanda di revocazione ai sensi dell’art. 44, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

Infatti, l’autorità del giudicato, che inerisce ai punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente risolti da una decisione giurisdizionale, può essere rimessa in discussione solo nell’ambito di un procedimento di revocazione. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di natura fattuale anteriori alla pronuncia della sentenza, fino a quel momento ignoti al giudice che ha pronunciato tale sentenza nonché alla parte che domanda la revocazione e che, se avessero potuto essere presi in considerazione dal giudice, avrebbero potuto condurre quest’ultimo a statuire in maniera diversa da quanto avvenuto in ordine alla controversia. In forza del combinato disposto dell’art. 44, secondo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 126 del regolamento di procedura del Tribunale, la procedura di revocazione di una sentenza del Tribunale si apre con una sentenza di quest’ultimo che constata espressamente l’esistenza di un fatto nuovo e ne riconosce i caratteri che danno inizio alla revocazione, a seguito di una domanda di revocazione presentata da una delle parti a tal fine.

(v. punti 32‑34 e 39)

Riferimento: Corte 19 febbraio 1991, causa C‑281/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑347, punto 14); Corte 16 gennaio 1996, causa C‑130/91 REV II, ISAE/VP e Interdata/Commissione (Racc. pag. I‑65, punto 6); Corte 15 maggio 2008, causa C‑442/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑3517, punto 25), e Tribunale 12 novembre 1998, causa T‑91/96 REV, Consiglio/Hankart (Racc. PI pagg. I‑A‑597 e II‑1809, punto 13)