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Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2012 - Corsica Ferries France / Commissione

(Causa T-565/08) 

("Aiuti di Stato - Settore del cabotaggio marittimo - Servizio di interesse economico generale - Criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato - Politica sociale degli Stati membri - Aiuto alla ristrutturazione - Effetti di una sentenza di annullamento")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e B. Stromsky, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues, N. Rouam e J. Rossi, agenti); e Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprévote, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008, relativa alle misure C 58/02 (ex N 118/02) alle quali la Francia ha dato esecuzione a favore della Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2009, L 225, pag. 180)

Dispositivo

L'articolo 1, secondo e terzo comma, della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008, relativa alle misure C 58/02 (ex N 118/02) alle quali la Francia ha dato esecuzione a favore della Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), è annullato.

La Commissione europea sopporterà le spese della ricorrente nonché le proprie spese.

La Repubblica francese e la SNCM sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 55 del 7.3.2009.