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Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 – Total Raffinage Marketing / Commissione

(Causa T-566/08)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Mercato della paraffina molle – Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati – Prova dell’esistenza dell’intesa – Nozione di infrazione unica e continuata – Durata dell’infrazione – Interruzione dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Parità di trattamento - Presunzione di innocenza – Imputabilità del comportamento illecito – Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate – Influenza determinante esercitata dalla società controllante – Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100% - Proporzionalità – Metodo di arrotondamento –Competenza giurisdizionale estesa al merito»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total Raffinage Marketing (Puteaux, Francia) (rappresentanti: A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire e S. Naudin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda.

Dispositivo

L’importo dell’ammenda inflitta a Total Raffinage Marketing all’articolo 2 della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), è fissato a EUR 125 459 842.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Total Raffinage Marketing sopporterà i nove decimi delle proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione europea. La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute da Total Raffinage Marketing.

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1 GU C 55 del 7.3.2009.