Language of document : ECLI:EU:T:2013:423

Causa T‑566/08

Total Raffinage Marketing

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Mercato della paraffina molle – Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati – Prova dell’esistenza dell’intesa – Nozione di infrazione unica e continuata – Durata dell’infrazione – Interruzione dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Parità di trattamento – Presunzione d’innocenza – Imputabilità del comportamento illecito – Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate – Influenza determinante esercitata dalla società controllante – Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione al 100% – Proporzionalità – Metodo di arrotondamento – Competenza giurisdizionale estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013

1.      Intese – Accordi fra imprese – Nozione – Concorso di volontà riguardo al comportamento da adottare sul mercato – Accordo di fissazione dei prezzi – Inclusione – Presupposti – Comportamento derogatorio di uno o più partecipanti – Irrilevanza – Prova della mancata attuazione di un’intesa da parte di un partecipante – Dissociazione pubblica

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Presunzione di utilizzo delle informazioni per determinare il comportamento sul mercato – Presupposti

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova – Prova fornita da una serie di manifestazioni diverse dell’infrazione – Ammissibilità – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove documentali – Criteri – Attendibilità delle prove prodotte – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicabilità – Portata – Conseguenze

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Efficacia probatoria delle deposizioni volontarie rese a carico di un’impresa dai principali partecipanti a un’intesa al fine di beneficiare dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione – Dichiarazioni contrarie agli interessi della suddetta impresa – Valore probatorio elevato

(Art. 81, § 1, CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

6.      Intese – Accordi fra imprese – Prova – Risposta di un’impresa a una richiesta di informazioni della Commissione – Dichiarazione di un’impresa contestata da altre imprese – Obbligo di integrare una prova siffatta con altri elementi affidabili

(Art. 81 CE)

7.      Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Partecipazione di un’impresa a un’intesa globale – Criteri di valutazione – Assenza di partecipazione diretta – Irrilevanza

(Art. 81 CE)

8.      Intese – Accordi fra imprese – Nozione – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Inclusione – Presupposto – Mancata dissociazione dalle decisioni adottate – Criteri di valutazione

(Art. 81, § 1, CE)

9.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione del requisito dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze della fattispecie

(Art. 253 CE)

10.    Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in udienza – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

11.    Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Criteri – Obiettivo unico e piano globale – Rapporti di complementarietà tra gli accordi – Collegamenti verticali tra i mercati interessati e ampia coincidenza tra i partecipanti

(Art. 81, § 1, CE)

12.    Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Assenza di identità tra i partecipanti ai differenti aspetti dell’infrazione – Durate distinte dei differenti aspetti dell’infrazione – Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

13.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Elementi di prova ammissibili – Indagine concentrata su taluni aspetti delle pratiche anticoncorrenziali – Circostanza che non esclude l’utilizzo di tutti gli elementi di prova a disposizione della Commissione al momento dell’adozione della decisione

(Art. 81, § 1, CE)

14.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fatturato preso in considerazione – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Carattere eccezionale di tale anno rispetto a taluni partecipanti – Presa in considerazione di un periodo più ampio allo stesso modo per tutti i partecipanti – Ammissibilità – Violazione dei principi della certezza del diritto e della parità di trattamento – Insussistenza – Errore di valutazione – Insussistenza

(Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

15.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Infrazione commessa da più imprese – Gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse – Applicazione di un coefficiente moltiplicatore – Valutazione – Impossibilità per un’impresa di appellarsi al principio della parità di trattamento al fine di ottenere una riduzione illegittima

(Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 20 e 21)

16.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Inserimento automatico di un importo supplementare sulla base degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Violazione del principio della personalità delle pene e delle sanzioni – Insussistenza – Presa in considerazione dell’obiettivo di prevenzione generale – Ammissibilità – Presa in considerazione dello scopo dissuasivo in più fasi della determinazione dell’importo dell’ammenda – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 25)

17.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Durata dell’infrazione – Carattere dissuasivo dell’importo dell’ammenda – Rispetto del principio di proporzionalità – Obbligo di fissare un importo dell’ammenda proporzionato al valore delle vendite annullate sui mercati interessati – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3)

18.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Fatturato complessivo dell’impresa interessata – Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione – Rispettiva presa in considerazione – Limiti – Rispetto del principio di proporzionalità – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 30)

19.    Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Presunzione relativa – Violazione del principio della presunzione di innocenza – Insussistenza – Violazione del principio della personalità delle pene e delle sanzioni – Insussistenza

(Art. 81, § 1, CE)

20.    Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Oneri probatori a carico della società che intende rovesciare tale presunzione – Elementi insufficienti per rovesciare la presunzione

(Art. 81, § 1, CE)

21.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto – Calcolo della durata della partecipazione all’infrazione – Arrotondamento del numero di mesi di partecipazione – Importo che non riflette la durata reale della partecipazione – Violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità

(Artt. 81, § 1, e 226 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 24)

22.    Concorrenza – Ammende – Importo – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Effetto

(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

23.    Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Dimensioni del ricorso eccedenti il numero massimo di pagine stabilito per le memorie – Valutazione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 3; istruzioni pratiche alle parti, punto 15)

1.      Perché vi sia accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato. Può ritenersi che un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE sia concluso allorché vi è una comune volontà, anche se gli elementi specifici della restrizione prevista sono ancora oggetto di negoziazioni.

In particolare, un accordo sul mantenimento dei prezzi costituisce anche un accordo di fissazione dei prezzi, in quanto sussiste un concorso di volontà dei partecipanti sull’applicazione di un livello di prezzo da essi concordato. Questa considerazione non implica l’applicazione di un prezzo unico per tutti i partecipanti. Infatti, la circostanza di avere come obiettivo comune di concordare il livello dei prezzi costituisce già un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, in quanto sussiste una comune volontà sul principio stesso della restrizione della concorrenza. Allo stesso modo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. In tal caso, la Commissione non è tenuta a esaminare il dettaglio degli argomenti delle parti ‑ e in particolare un’analisi economica da esse presentata ‑ diretti a dimostrare che gli accordi in questione non hanno avuto l’effetto di aumentare i prezzi oltre quanto sarebbe accaduto in condizioni di concorrenza normali e a rispondervi punto per punto.

Peraltro, un’infrazione non viene meno per il solo fatto che taluni partecipanti non rispettano l’intesa o inducono in errore altri partecipanti. Infatti, da un lato, un’impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell’intesa a proprio vantaggio. Dall’altro, i casi sporadici e isolati di inganno o di mancata applicazione dell’intesa da parte di un singolo partecipante, soprattutto quando riguardano un’intesa di lunga durata, non sono idonei di per sé stessi a dimostrare la mancata attuazione dell’intesa da parte di tale partecipante, né l’adozione, da parte del medesimo, di un comportamento concorrenziale. A tale proposito si può concludere per la cessazione definitiva della partecipazione di un’impresa all’intesa solo se essa ha pubblicamente preso le distanze dal contenuto della medesima.

(v. punti 30‑32, 89, 99, 147, 184, 236, 238, 243, 254, 372)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 34, 154, 187, 188, 255, 256)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33-35, 39‑48, 79-83, 177, 201, 214, 224‑226, 323)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36‑38)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 63-71, 322)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 73, 74)

7.      Un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o a più elementi costitutivi di tale intesa, laddove, da un lato, le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, che la collusione cui partecipava, in particolare tramite regolari riunioni organizzate durante diversi anni, rientrava in un piano globale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza e laddove, dall’altro, questo piano globale riguardasse il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa.

(v. punti 108, 187)

8.      Un’infrazione all’articolo 81 CE sussiste allorché le riunioni di imprese concorrenti mirano a limitare, impedire o falsare il gioco della concorrenza e mirano, in tal modo, ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In un caso del genere, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni nel corso delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale per provare la partecipazione di detta impresa all’intesa. Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa fornire indizi atti a provare che la sua partecipazione a dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro. La ragione soggiacente a tale norma è che, avendo partecipato a detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata.

(v. punti 156, 157, 184, 242‑244, 254, 372‑374, 384, 387, 388)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 239, 447)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 247, 536)

11.    La nozione di infrazione unica all’articolo 81 CE presuppone un insieme di comportamenti adottati da diverse parti che perseguono il medesimo fine economico anticoncorrenziale. Il fatto che le diverse azioni delle imprese rientrino in un piano d’insieme, a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, è determinante per considerare che sussista un’infrazione unica. A tal riguardo, nella valutazione del carattere unico dell’infrazione e dell’esistenza di un piano d’insieme, si può tenere conto dell’identità almeno parziale delle imprese interessate e del fatto che esse sono consapevoli di partecipare all’oggetto comune dei comportamenti illeciti.

Inoltre, al fine di qualificare diversi comportamenti illeciti come infrazione unica e continuata, occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano complessivo diretto ad un unico obiettivo.

In tale contesto, il fatto che le pratiche anticoncorrenziali riguardino due mercati di prodotti separati non può impedire alla Commissione di concludere per l’esistenza di un’infrazione unica, purché gli atti concernenti mercati diversi rientrino in un piano globale di cui i partecipanti sono consapevoli. Ciò vale, in particolare, nel caso di mercati connessi verticalmente, qualora l’accordo relativo alle materie prime miri a rafforzare l’accordo principale riguardante i prodotti derivati. Così, gli aumenti artificiali del prezzo della materia prima possono servire ad assicurare l’applicazione degli aumenti di prezzo relativi ai prodotti derivati, il che permette di accertare l’esistenza di un rapporto di complementarietà tra i due aspetti di un’infrazione unica. Tale conclusione non può essere messa in discussione per il fatto che le pratiche anticoncorrenziali relative alla materia prima si siano limitate ad uno solo Stato membro, ove sia pacifico che l’aspetto dell’infrazione relativo ai prodotti derivati si è esteso a tutto lo Spazio economico europeo.

(v. punti 265‑267, 271, 272, 281, 283, 303, 312)

12.    La qualificazione di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE come infrazione unica e continuata non è esclusa per il solo fatto che i partecipanti alle pratiche anticoncorrenziali non sono tra loro identici e che i loro comportamenti riguardano mercati diversi. Ai fini di una tale valutazione occorre tener conto della portata della coincidenza tra le imprese partecipanti alle suddette pratiche. Di contro, nel caso in cui tutti i partecipanti a pratiche relative a un determinato mercato partecipino anche alle pratiche relative a un prodotto verticalmente collegato a detto primo mercato, l’assenza di un’identità totale tra i partecipanti ai due aspetti dell’infrazione non osta alla qualificazione come infrazione unica.

Nella misura in cui le pratiche relative a due prodotti diversi si inseriscano all’interno di un medesimo piano globale, tale conclusione non può neppure essere messa in discussione dalla diversa durata di tali pratiche.

(v. punti 296‑300, 306‑309)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punto 339)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 409‑419)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 431‑435)

16.    Dal testo e dall’economia degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 risulta chiaramente che, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione utilizza sia fattori il cui tasso è identico per tutti i partecipanti, in modo da riflettere il fatto che tali imprese hanno partecipato alle medesime pratiche illecite e rispettando così il principio di parità di trattamento, sia fattori il cui tasso o coefficiente viene adeguato in funzione della specifica situazione di ciascun partecipante, onde conformarsi al principio della personalità delle pene e delle sanzioni. Pertanto, per rispettare il suddetto principio, è sufficiente che l’importo definitivo dell’ammenda rispecchi le differenze tra le situazioni dei diversi partecipanti, senza che sia necessario che la Commissione applichi per ciascuna operazione intermedia del calcolo dell’ammenda un trattamento differenziato dei partecipanti.

Dal testo e dall’economia dei medesimi orientamenti risulta peraltro che la disposizione di cui al punto 25 degli stessi, relativa all’inserimento nell’importo di base dell’ammenda di un importo supplementare a titolo di finalità deterrente, riflette la partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali più gravi. L’importo supplementare incluso per tale motivo attiene alle caratteristiche delle pratiche di tutti i partecipanti, e non alla situazione individuale di ciascuno di essi. La legittimità di tale disposizione e della sua applicazione non può essere rimessa in discussione sulla base del suddetto principio.

Peraltro, l’efficacia deterrente dell’ammenda non è intesa solo a dissuadere l’impresa in questione dal commettere un’infrazione dello stesso tipo. La Commissione può inasprire l’entità delle ammende onde rafforzarne l’effetto dissuasivo in generale. Perciò un ricorrente non può utilmente invocare il fatto che esso non è più presente sul mercato di cui trattasi e che il suo codice di condotta prevede il rispetto delle regole di concorrenza. Infine, l’esigenza di un effetto dissuasivo non forma oggetto di un’apposita valutazione da effettuarsi in una fase specifica del calcolo delle ammende, ma deve essere sottesa all’intero processo di determinazione dell’importo dell’ammenda.

(v. punti 453‑456, 460, 461, 463, 464)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punti 466‑473)

18.    Per determinare l’ammenda, è possibile prendere in considerazione tanto il fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto la frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire un’indicazione dell’entità della medesima. Non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione, sicché la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato. Per contro, il diritto dell’Unione non contiene un principio di applicazione generale secondo cui la sanzione deve essere proporzionata all’importanza dell’impresa sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione.

(v. punti 475, 477, 478, 481, 482)

19.    V. il testo della decisione.

(v. punti 487‑508)

20.    Per quanto attiene alla presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento commerciale di una controllata al 100%, il fatto che una controllata disponga di una propria direzione locale e di propri mezzi non prova, di per sé, che essa definisca il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo rispetto alla sua società controllante. Nel caso della detenzione della totalità o quasi totalità del capitale della controllata direttamente implicata in un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, gli elementi di prova prodotti in merito alla ripartizione dei compiti tra le controllate e le loro società controllanti e, in particolare, il fatto di affidare la gestione delle attività correnti alla direzione locale di una controllata al 100%, che è una prassi abituale delle imprese di grandi dimensioni composte da un numero elevato di controllate detenute, in definitiva, dalla medesima società holding, non sono atti a rovesciare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento della controllata da parte della società controllante e della società holding.

Allo stesso modo, il fatto che la società controllante gestisca aspetti quali la politica in materia di risorse umane, la tenuta dei conti consolidati, la definizione della politica fiscale del gruppo nonché altre mansioni operative orizzontali tra cui sicurezza industriale, ambiente, gestione dei fondi nel rispetto dell’etica e attività di finanziamento, che si trovino nelle mani della società controllata per conto dell’intero gruppo, indica ancor più l’assenza di una piena autonomia organizzativa della controllata all’interno del gruppo.

Infine, il fatto che il settore o l’attività interessata dall’infrazione rappresenti solo una piccola percentuale del complesso delle attività del gruppo o della società controllante non è atto a dimostrare l’autonomia di detta controllata rispetto alla società controllante e non ha, pertanto, alcuna incidenza sull’applicazione della presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della controllata sul mercato.

(v. punti 518‑520, 522)

21.    Nel quadro della fissazione dell’importo delle ammende inflitte a fronte di una violazione delle regole della concorrenza, l’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione derivante dall’adozione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 non è incompatibile con il mantenimento di un potere discrezionale sostanziale da parte della Commissione. Tuttavia, nell’esercizio del suddetto potere discrezionale, la Commissione deve rispettare i principi generali del diritto, e particolarmente i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Allo stesso modo, il potere discrezionale della Commissione e i limiti che essa vi ha apportato nei suoi orientamenti, in linea di principio, non pregiudicano l’esercizio, da parte del giudice dell’Unione, della sua competenza estesa al merito.

A tal riguardo, la Commissione viola il principio di proporzionalità ponendo a carico di un’impresa un numero considerevole di giorni per i quali non è stata dimostrata la sua partecipazione all’infrazione, in quanto l’importo dell’ammenda così calcolato non rispecchia adeguatamente la durata dell’infrazione.

Allo stesso modo, la Commissione viola il principio della parità di trattamento, senza una giustificazione oggettiva, quando pone a carico di una tale impresa, a titolo di sua partecipazione a una siffatta infrazione, un periodo di partecipazione in relazione al quale non è stato dimostrato alcun comportamento illecito da parte sua, mentre, per altre imprese coinvolte nella stessa infrazione, è stato aggiunto alla durata effettiva della partecipazione all’infrazione un periodo nettamente inferiore ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

(v. punti 543‑545, 548, 551, 553, 554, 559, 560)

22.    Il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalla Commissione è integrato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 229 CE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta. Tuttavia, l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio.

(v. punti 562, 564)

23.    Per quanto attiene alla ripartizione delle spese da parte del Tribunale nel caso in cui le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, occorre tener conto del numero di motivi accolti e delle dimensioni del ricorso introduttivo del giudizio. Così, nel caso in cui sia stato accolto solo uno degli undici motivi formulati dalla ricorrente e le dimensioni del ricorso abbiano superato di oltre il 40% il numero massimo di pagine delle memorie, viene operata un’equa valutazione delle circostanze di specie decidendo che la ricorrente sopporti i nove decimi delle proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.

(v. punti 569, 570)