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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 14 giugno 2021 – Hewlett Packard Development Company LP / Senetic Spółka Akcyjna

(Causa C-367/21)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Hewlett Packard Development Company LP

Resistente: Senetic Spółka Akcyjna

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 36, seconda frase, TFUE in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, nonché con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea debba essere inteso nel senso che esso osta ad una prassi degli organi giurisdizionali nazionali di Stati membri in forza della quale tali organi giurisdizionali:

–    nell’esaminare le richieste del titolare di un marchio dell’Unione di vietare l’importazione, l’esportazione, la pubblicizzazione dei prodotti recanti un marchio dell’Unione europea o di ordinare il ritiro dal commercio di tali prodotti,

–    nel pronunciarsi sui procedimenti cautelari di sequestro dei prodotti recanti un marchio dell’Unione europea,

fanno riferimento, nei loro provvedimenti, ai «prodotti che non sono stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare del marchio o con il suo consenso», e in conseguenza di ciò la determinazione di quali siano i prodotti recanti il marchio dell’Unione europea cui si riferiscono i disposti obblighi e divieti (ossia la determinazione di quali prodotti non siano stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso) viene lasciata, alla luce della formulazione generica del provvedimento, all’autorità che effettua l’esecuzione. Tale autorità, nel compiere siffatto accertamento, si basa sulle dichiarazioni del titolare del marchio o sugli strumenti dallo stesso forniti (tra i quali, strumenti informatici e banche dati) mentre l’ammissibilità della contestazione di tali accertamenti dell’autorità esecutiva davanti ad un organo giurisdizionale in un procedimento di merito è esclusa o limitata, in considerazione della natura dei rimedi giuridici spettanti al resistente in un procedimento cautelare o esecutivo.

Se gli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che escludono la possibilità che il titolare del marchio comunitario registrato (attualmente dell’Unione) possa far valere la tutela prevista dagli articoli 9 e 102 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (attualmente – articolo 9 e articolo 130 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea) nell’ipotesi in cui:

–    il titolare del marchio comunitario registrato (marchio dell’Unione) svolga, nello Spazio economico europeo e fuori da tale territorio, l’attività di distribuzione dei prodotti recanti tale marchio avvalendosi dell’intermediazione di distributori autorizzati che possono poi rivendere i prodotti recanti il marchio a soggetti che non siano i destinatari finali di tali prodotti e appartengano alla rete distributiva ufficiale, e detti distributori autorizzati sono, al contempo, obbligati ad acquistare i prodotti esclusivamente da altri distributori autorizzati o dal titolare del marchio;

–    i prodotti recanti il marchio non abbiano alcun segno o altro elemento distintivo che permetta di identificare il luogo della loro immissione in commercio da parte del titolare del marchio o con il suo consenso;

–    la parte resistente abbia acquistato i prodotti recanti il marchio nello Spazio economico europeo;

–    la parte resistente abbia ricevuto dichiarazioni dai venditori di prodotti recanti il marchio che tali prodotti possono essere commercializzati all'interno dello Spazio economico europeo conformemente alle disposizioni di legge;

–    il titolare del marchio dell'Unione non fornisca alcuno strumento informatico (o altro strumento), non applichi un sistema di marcatura che consenta al potenziale acquirente di prodotti recanti il marchio di verificare autonomamente, prima di procedere all’acquisto, la legalità del commercio di tali prodotti nello Spazio economico europeo, e rifiuti di effettuare tale verifica su richiesta dell'acquirente.

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1 GU 2017, L 154, pag. 1.