Language of document : ECLI:EU:T:1998:39

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 febbraio 1998 (1)

«Ricorso di annullamento — Decisioni dell'European Film Distribution Office(EFDO) — Istruzioni, date dalla Commissione — Decisioni attribuibili allaCommissione — Programma d'azione volto a promuovere lo sviluppodell'industria audiovisiva europea (MEDIA) — Finanziamento della distribuzionedi film — Criteri di valutazione — Motivazione»

Nelle cause riunite T-369/94 e T-85/95,

DIR International Film Srl., società di diritto italiano, con sede in Roma,

Nostradamus Enterprises Ltd, società di diritto inglese, con sede in Londra,

Union PN Srl, società di diritto italiano, con sede in Roma,

United International Pictures BV, società di diritto olandese, con sede inAmsterdam,

United International Pictures AB, società di diritto svedese, con sede in Stoccolma,

United International Pictures APS, società di diritto danese, con sede inCopenaghen,

United International Pictures A/S, società di diritto norvegese, con sede in Oslo,

United International Pictures EPE, società di diritto greco, con sede in Atene,

United International Pictures OY, società di diritto finlandese, con sede in Helsinki,e

United International Pictures y Ciá SRC, società di diritto spagnolo, con sede inMadrid,

con gli avv.ti Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rueMathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori B.J. Drijber ePeter Oliver, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio elettoin Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del serviziogiuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto le domande di annullamento, in primo luogo, delle lettere 12settembre 1994 inviate dall'European Film Distribution Office (EFDO) allericorrenti, con le quali esso ha dichiarato di rinviare la decisione relativa alledomande di concessione di un prestito presentate da queste ultime nell'ambito delprogramma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisivaeuropea (MEDIA) in vista della distribuzione di due film e/o dell'atto con cui laCommissione ha dato istruzione in tal senso all'EFDO e, in secondo luogo, dell'atto5 dicembre 1994 con cui l'EFDO ha respinto tali domande di prestito e/o dell'attocon cui la Commissione ha dato istruzione in tal senso all'EFDO,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE(Prima Sezione),

composto dai signori A. Saggio, presidente, signora V. Tiili e R.M. Moura Ramos,giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1°ottobre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo e fatti all'origine della controversia

1.
    Il 21 dicembre 1990, il Consiglio ha adottato la decisione 90/685/CEE concernentel'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industriaaudiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU L 380, pag. 37, in prosieguo: la«decisione 90/685»; MEDIA è in francese l'acronimo di «misure volte apromuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva»). Esso vi constata innanzi tuttoche il potenziamento della capacità audiovisiva dell'Europa è stato ritenuto diestrema importanza dal Consiglio europeo (primo considerando). Precisa insecondo luogo di aver preso atto della comunicazione della Commissioneaccompagnata da due proposte di decisione del Consiglio, concernenti unprogramma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisivaeuropea «MEDIA» 1991-1995 [COM (90) 132 def. 4 maggio 1990, non pubblicatanella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in prosieguo: «la comunicazionesulla politica audiovisiva»] (ottavo considerando). Il Consiglio sottolinea inoltre chel'industria audiovisiva europea dovrebbe superare la frammentazione dei mercatie adeguare le proprie strutture di produzione e di distribuzione, troppo ristrette edinsufficientemente redditizie (quattordicesimo considerando) e che, in questocontesto, occorre prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese(quindicesimo considerando).

2.
    L'art. 2 della decisione 90/685 elenca i seguenti obiettivi del programma MEDIA:

—    contribuire all'attuazione di un contesto favorevole nel quale le impresedella Comunità svolgano un ruolo motore accanto a quelle degli altri paesieuropei;

—    stimolare e potenziare la capacità di offerta competitiva dei prodottiaudiovisivi europei tenendo conto in particolare del ruolo e delle esigenzedelle piccole e medie imprese, degli interessi legittimi di tutti i professionistiche prendono parte alla creazione originale di tali prodotti e dellasituazione dei paesi aventi minor capacità di produzione audiovisiva eun'area geografica e linguistica ristretta in Europa;

—    moltiplicare gli scambi intraeuropei di film e di programmi audiovisivi esfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare inEuropa in vista di una maggior redditività degli investimenti, di una piùvasta diffusione e di un maggiore impatto sul pubblico;

—    migliorare la posizione occupata dalle imprese europee di produzione e didistribuzione sui mercati mondiali;

—    favorire l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione, in particolareeuropee, e il loro impiego nella produzione e nella distribuzione di opereaudiovisive;

—    favorire un approccio globale dell'audiovisivo che consenta di tener contodell'interdipendenza dei vari settori;

—    garantire la complementarità [delle] iniziative sviluppate a livello europeorispetto a quelle intraprese a livello nazionale;

—    contribuire a creare, d'intesa con le istituzioni esistenti negli Stati membri,le condizioni atte a consentire alle imprese del settore di fruire pienamentedella dimensione del mercato unico, in particolare attraverso ilmiglioramento delle competenze dei professionisti dell'audiovisivo dellaComunità in materia di gestione economica e commerciale.

3.
    La Commissione ha peraltro dichiarato nella comunicazione sulla politicaaudiovisiva (pag. 9), che l'European Film Distribution Office — EuropäischesFilmbüro eV (in prosieguo: l'«EFDO»), associazione registrata ad Amburgo(Germania), «contribuisce a creare circuiti di codistribuzione favorendo lacooperazione tra società che in precedenza operavano ciascuna isolatamente sulrispettivo territorio nazionale».

4.
    L'art. 7, n. 1, della decisione 90/685 dispone che la Commissione è responsabiledell'attuazione del programma MEDIA. Secondo il punto 1.1. dell'allegato I alladecisione 90/685, uno dei meccanismi da utilizzare nell'attuazione del programmaMEDIA consiste nello sviluppare in maniera considerevole l'azione intrapresadall'EFDO nel quadro del sostegno alla distribuzione transnazionale dei filmeuropei nelle sale cinematografiche.

5.
    In tale contesto, la Commissione ha concluso accordi con l'EFDO, relativiall'attuazione finanziaria del programma MEDIA. Un esemplare dell'accordo perl'esercizio 1994, pertinente nel caso di specie, è stato allegato al fascicolo (inprosieguo: l'«accordo del 1994»).

6.
    L'art. 3, n. 2, del detto accordo rinvia alle modalità di collaborazione descrittenell'allegato 3, che sono parte integrante dell'accordo. Anche queste modalità dicollaborazione sono state allegate al fascicolo della Commissione. Esse prevedonoin particolare la necessità di ottenere il previo accordo dei rappresentanti dellaCommissione quando si tratti di qualsiasi questione relativa all'attuazione delprogramma MEDIA e segnatamente quando si tratti «generalmente di qualunquetrattativa idonea ad avere riflessi sui rapporti tra la Commissione e pubblici poterie/o organizzazioni professionali» (n. 1, lett. g).

7.
    Il funzionamento dell'EFDO è inoltre soggetto alle linee-guida da esso stessoadottate e genericamente approvate dalla Commissione. La versione 15 febbraio1994 delle dette linee-guida è anch'essa allegata al fascicolo. Secondo tali linee-guida, l'EFDO amministra un fondo che accorda a distributori di film prestitidell'ordine del 50% dei costi preventivati di distribuzione, senza interessi erimborsabili solo se il film ammortizza i costi preventivati nel paese per cui ilprestito è concesso. Il prestito serve a ridurre il rischio relativo alla distribuzionedi film ed aiuta a garantire la rappresentazione di film che, in assenza di unfinanziamento siffatto, avrebbero poche opportunità di essere proiettati nelle salecinematografiche. Le decisioni sulle domande di prestito sono adottate dal comitatodi selezione dell'EFDO.

8.
    Il punto VI.2 delle linee-guida in parola prevede che il comitato di selezionedell'EFDO esamina le domande allo spirare di un termine, annunciato inpubblicazioni specializzate e accorda prestiti ai progetti rispondenti ai criteristabiliti sino ad esaurimento dei fondi.

9.
    La Commissione ha chiarito nelle sue risposte ai quesiti scritti che le sono statiposti dal Tribunale che, poco prima di ogni riunione del comitato di selezionedell'EFDO, i servizi della Commissione erano informati da quest'ultimo di tutte ledomande presentate e che, dopo aver esaminato la compatibilità di tali domandecon «le condizioni stabilite (ad esempio, aspetti di bilancio o possibilità deidistributori dei paesi dell'Europa orientale di essere prescelti)», i responsabili dellaCommissione «trasmettevano generalmente il loro punto di vista all'EFDO, piùspesso verbalmente che per iscritto».

10.
    Il punto III, 1, lett. a), delle linee-guida impone, in particolare, a coloro cherichiedono il concorso finanziario dell'EFDO le seguenti condizioni:

«Almeno tre diversi distributori in rappresentanza di almeno tre diversi paesidell'Unione [europea], o paesi con cui sono stati conclusi contratti di cooperazione,devono mettersi d'accordo per proiettare un film nelle sale cinematografiche. Tuttii distributori interessati devono far pervenire le loro domande entro lo stessotermine».

11.
    Le linee-guida prevedono poi un ordine di precedenza nella selezione di progettidi distribuzione (punto VI, 1):

«1a opzione

I progetti di distribuzione (film) che riuniscono il maggior numero di distributori,cioè che garantiscono una distribuzione nel maggior numero di paesi, hanno laprecedenza sui progetti che riuniscono meno distributori/paesi.

2a opzione

I progetti (film) dei paesi considerati 'difficili‘ al livello dell'esportazione hanno laprecedenza sui progetti di qualsiasi altro paese. In seguito alla valutazione delperiodo-pilota dell'EFDO e conformemente alla decisione del comitato direttivo,vengono considerati 'difficili‘ al livello dell'esportazione tutti i paesi dell'Unioneeuropea (...) ad eccezione della Francia, della Gran Bretagna e della Germania(...).

3a opzione

Nel caso di progetti parimenti meritevoli di scelta con riguardo ai precedenti criteri,la preferenza sarà accordata ai film di paesi che non abbiano ancora fruito delfondo di sostegno o ai film di paesi che ne hanno fruito meno spesso.

4a opzione

Se occorrono criteri supplementari, la preferenza sarà accordata ai progetti che acausa della loro strategia di distribuzione sembrano offrire maggiori possibilità disuccesso in occasione della loro uscita nelle sale».

12.
    Il punto VI.3 delle linee-guida permette infine di respingere una domanda diconcorso senza motivazione se l'EFDO ha conoscenza, direttamente oindirettamente, di qualsiasi fatto che dia a credere che il prestito non sarà o nonpotrà essere debitamente rimborsato.

13.
    La prima e la terza delle ricorrenti, la DIR International Film Srl e l'Union PN Srl,sono i produttori del film italiano «Maniaci sentimentali» e la seconda, laNostradamus Enterprises Ltd, è il produttore del film «Nostradamus», unacoproduzione anglo-tedesca. L'attività principale della quarta ricorrente, la UnitedInternational Pictures BV (in prosieguo: l'«UIP»), il cui capitale era detenuto inparti uguali alla data di presentazione del ricorso dalle società ParamountCommunications Inc. (americana), MCA Inc. (giapponese) e Metro-Goldwyn-MayerInc. (francese), consiste nella distribuzione di lungometraggi in tutto il mondo, adeccezione degli Stati Uniti, di Porto Rico e del Canada. La quinta, sesta, settima,ottava, nona e decima delle ricorrenti, l'United International Pictures AB (Svezia),l'United International Pictures APS (Danimarca) l'United International PicturesA/S (Norvegia) l'United International Pictures EPE (Grecia), l'United InternationalPictures OY (Finlandia), e l'United International Pictures y Ciá SRC (Spagna),sono consociate dell'UIP e operano come distributori locali nei rispettivi paesi (inprosieguo: le «consociate»).

14.
    Il 28 luglio 1994, su domanda dei produttori del film «Maniaci sentimentali», l'UIPha inviato all'EFDO domande di finanziamento per la distribuzione del detto filmin Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Grecia e Spagna da parte dellerispettive consociate (e, quanto al Portogallo, per conto della Filmes LusomundoSARL, una società senza collegamenti con l'UIP).

15.
    Alla stessa data, su domanda del produttore del film «Nostradamus», l'UIP hainviato all'EFDO una domanda di frazionamento per la distribuzione del detto filmin Norvegia, Finlandia, Svezia e Danimarca da parte delle rispettive consociate.

16.
    Dalla corrispondenza tra l'EFDO e la Commissione, allegata agli atti di causa sudomanda del Tribunale, risulta che la Commissione con telecopia 7 settembre 1994,si opponeva a che l'EFDO adottasse una decisione sulle domande di finanziamentopresentate dalle consociate dell'UIP prima che essa stessa non si fosse pronunciatain ordine alla domanda di rinnovo dell'esenzione proposta dall'UIP. Con un'altratelecopia in pari data, la Commissione richiedeva di nuovo all'EFDO «di nonpronunciarsi (quello stesso giorno) su tali domande e di lasciarle in sospesoattendendo che la Commissione prendesse una decisione definitiva sul fascicoloUIP la cui istruzione era all'epoca [in corso]».

17.
    Il 12 settembre 1994, le consociate ricevevano dall'UIP per telecopia letteredell'EFDO segnalanti che «il Comitato dell'EFDO aveva rinviato la decisionerelativa alla [loro] domanda concernente i film ”Nostradamus” e ”Maniacisentimentali” (...) fintantochè la Commissione europea non avesse adottato lapropria decisione generale sullo statuto dell'[UIP] in Europa» (in prosieguo: le«lettere in questione»). La decisione generale in questione era, secondo le parti,quella che la Commissione doveva adottare circa la domanda dell'UIP di rinnovodell'esenzione, sulla base dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE, per l'accordo cheprevede la creazione di una società affiliata comune alle sue tre società madri e pergli accordi connessi, concernenti soprattutto la produzione e la distribuzione dilungometraggi di invenzione («fiction»). L'esenzione accordata con decisione dellaCommissione 12 luglio 1989, 89/467/CEE, relativa ad una procedura a normadell'art. 85 del Trattato CEE (IV/30.566 — UIP), era valida sino al 26 luglio 1993(GU L 226, pag. 25, in prosieguo: la «decisione 89/467»).

18.
    Dopo aver ricevuto le lettere in questione, le prime quattro ricorrenti prendevanocontatto con rappresentanti dell'EFDO e della Commissione al fine di sottolineareil loro disaccordo e di ottenere determinate informazioni e documenti, nonché alloscopo di ottenere il riesame delle domande. I rappresentanti dell'UIP prendevanocontatto anche col membro della Commissione competente, tra l'altro, per lequestioni culturali, il signor J. de Deus Pinheiro, allo scopo di chiedergli diintervenire affinché fossero riconsiderate le domande. Avendo appreso che ilfascicolo era stato trasmesso alla direzione generale della concorrenza, l'avvocatodell'UIP scriveva al membro della Commissione competente per le questioni dellaconcorrenza, il signor Karel Van Miert per chiedergli talune informazioni.Quest'ultimo ha sottolineato nella sua risposta che non sussisteva alcun nesso trail procedimento relativo alla domanda dell'UIP di rinnovare la sua esenzione exart. 85, n. 3, del Trattato ed il procedimento relativo alla concessione di sovvenzionida parte dell'EFDO. La Commissione ha chiarito all'udienza che tale espressionedel signor Van Miert significava unicamente che l'UIP non può comunque invocare

una decisione dell'EFDO che gli accordi un prestito al fine di giustificare la suadomanda di rinnovo dell'esenzione.

19.
    Poiché tali contatti non sono sfociati nel risultato auspicato, il 16 novembre 1994le ricorrenti hanno proposto un ricorso avverso le lettere in questione.

20.
    Il 5 dicembre 1994, il comitato dell'EFDO, «in seguito alle rimostranze dell'UIP»ha esaminato le domande di finanziamento summenzionate ed ha deciso direspingerle. Tale decisione è stata comunicata all'UIP con lettera dell'EFDO 10gennaio 1995 (in prosieguo la «decisione controversa»).

21.
    Risulta dalla corrispondenza intercorsa tra l'EFDO e la Commissione, allegata dallaCommissione agli atti di causa su domanda del Tribunale, che la Commissione, aduna data non precisata, aveva proposto all'EFDO di respingere le domande dellericorrenti come irricevibili in quanto più consociate di una medesima società didistribuzione non costituivano «distributori diversi» ai sensi delle linee-guidadell'EFDO.

22.
    Secondo la decisione controversa, redatta dai servizi dell'EFDO, le domande sonostate respinte perché «la Commissione dell'Unione europea non aveva ancorapreso una decisione sullo status futuro dell'UIP in Europa. Poiché i contratti diprestito dell'EFDO prevedono un periodo di cinque anni di distribuzione nelle salecinematrografiche dei film che fruiscono dell'aiuto, era impossibile adottare unadiversa decisione al fine di non interferire col procedimento contenzioso avviatodall'UIP avverso la Commissione dell'Unione europea. Inoltre il comitatodell'EFDO ritiene che l'UIP non rispondesse integralmente agli obiettivi delprogramma MEDIA: '(...) creare circuiti di codistribuzione favorendo lacooperazione fra società che operavano in precedenza, ciascuna, isolatamente sulrispettivo territorio nazionale‘ (programma d'azione volto a promuovere losviluppo dell'industria audiovisiva europea 'MEDIA‘ 1991-1995)».

Procedimento e conclusioni delle parti

Nella causa T-369/94

23.
    Alla luce di quanto precede, con atto introduttivo depositato nella cancelleria delTribunale il 16 novembre 1994, le ricorrenti hanno presentato un ricorso avente adoggetto principale la domanda di annullamento delle lettere in questione e/odell'atto con cui la Commissione ha dato istruzione all'EFDO di adottare talidecisioni. Tale ricorso è stato registrato col n. T-369/94.

24.
    La Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità con atto depositato nellacancelleria del Tribunale il 30 gennaio 1995.

25.
    Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità il5 aprile 1995.

26.
    Inoltre esse hanno chiesto a più riprese che il Tribunale disponga determinatemisure di organizzazione del procedimento.

27.
    Il 3 maggio 1995, le ricorrenti le quali non avevano ancora avuto la possibilità dipronunciarsi sull'allegato 3 all'accordo del 1994 (v. più sopra punto 6), depositatodalla Commissione successivamente alle osservazioni da esse presentatesull'eccezione d'irricevibilità, hanno chiesto con la medesima istanza l'autorizzazionea presentare una memoria di osservazioni complementari. Il presidente delTribunale ha deciso che la memoria doveva essere allegata al fascicolo e notificataalla parte avversa.

28.
    Con ordinanza del Tribunale 7 novembre 1995, la decisione sull'irricevibilità è statariservata alla sentenza definitiva sul merito della causa.

29.
    La fase scritta si è svolta ritualmente e si è conclusa alla data di presentazione dellacontroreplica, il 12 luglio 1996.

30.
    Le ricorrenti concludono nel loro ricorso a che il Tribunale voglia:

—    annullare le lettere in questione e/o l'atto con cui la Commissione ha datoistruzione all'EFDO di adottare tali decisioni;

—    condannare la Commissione alle spese.

31.
    Le ricorrenti, nelle risposte ai quesiti scritti loro sottoposti dal Tribunale, hannorinunciato alle rispettive conclusioni dirette all'annullamento delle istruzioni dateall'EFDO dalla Commissione.

32.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile;

—    in via subordinata, respingere il ricorso in quanto infondato;

—    nelle due ipotesi, condannare le ricorrenti alle spese.

33.
    Infine, la Commissione chiede al Tribunale di tener conto, nella decisione sullespese, della condotta delle ricorrenti che hanno mantenuto il loro ricorsononostante il fatto che esso sia privo di oggetto sin dal giugno 1995.

Nella causa T-85/95

34.
    Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 marzo 1995, le ricorrentihanno proposto un ricorso avverso la decisione controversa e/o l'atto con cui laCommissione ha dato istruzione all'EFDO di adottare tale decisione. Tale ricorsoè stato registrato col n. T-85/95.

35.
    Esse hanno chiesto anche che il Tribunale adotti talune misure di organizzazionedel procedimento.

36.
    La fase scritta si è svolta ritualmente e si è conclusa col deposito dellacontroreplica, il 21 dicembre 1995.

37.
    Le ricorrenti concludono nel loro ricorso a che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione controversa e/o l'atto con cui la Commissione ha datoistruzione all'EFDO di adottare tale atto;

—    condannare la Commissione alle spese.

38.
    Le ricorrenti, nelle risposte ai quesiti scritti loro sottoposti dal Tribunale, hannorinunciato alle rispettive conclusioni dirette all'annullamento delle istruzioni dateall'EFDO dalla Commissione.

39.
    La Commissione conclude a che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso in quanto infondato;

—    condannare le ricorrenti alle spese.

Riunione delle cause

40.
    Con lettera 22 giugno 1995, la Commissione ha segnalato al Tribunale cheammetteva la ricevibilità del ricorso nella causa T-85/95, pur continuando acontestare la ricevibilità del ricorso nella causa T-369/94 e suggerendo allericorrenti di rinunciarvi.

41.
    Il 13 luglio 1995, le ricorrenti hanno scritto al Tribunale prendendo posizione sullasummenzionata lettera della Commissione. Invece di rinunciare agli atti, esse hannochiesto la riunione delle due cause.

42.
    La Commissione ha replicato, con lettera 25 luglio 1995, ch'essa non scorgeval'utilità per le ricorrenti di mantenere il primo ricorso, ma non si è oppostaespressamente all'istanza di riunione.

43.
    Con ordinanza 13 maggio 1997, il presidente del Tribunale ha deciso la riunionedelle cause T-369/94 e T-85/95 ai fini della fase orale e della sentenza.

Pubblica udienza

44.
    Le parti hanno svolto le loro difese e comunicato le risposte ai quesiti delTribunale all'udienza che si è tenuta il 1° ottobre 1997.

Sulla ricevibilità

Esposizione sintetica degli argomenti delle parti

45.
    La Commissione ammette che le decisioni adottate dall'EFDO nell'ambitodell'attuazione finanziaria del programma MEDIA sono ad essa attribuibili. Essaritiene in effetti che i suoi rapporti con gli organismi privati che l'assistono, su basecontrattuale, nell'attuazione del programma MEDIA devono garantire che il poteredi statuire sulle domande di sostegno finanziario permanga una prerogativa dellaCommissione. Essa rileva inoltre che un sistema decentralizzato di decisioni e dicontrollo giudiziario delle stesse può ritenersi contrario alla natura comunitaria delprogramma MEDIA.

46.
    Tuttavia essa sostiene che il ricorso nella causa T-369/94 è nondimeno irricevibileper il motivo che le lettere in questione sono soltanto di carattere provvisorio.Infatti gli stessi termini delle lettere in parola indicherebbero che la decisione erastata solo rinviata. Pertanto, tali lettere non costituiscono, a suo parere, attiannullabili ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

47.
    La Commissione aggiunge che la comunicazione secondo cui la decisione era statarinviata non può interpretarsi come un rigetto implicito in assenza di regole chefissino un termine entro cui debba prendersi una decisione.

48.
    Le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che le lettere in questione, da un latosono a loro rivolte e dall'altro le riguardano direttamente ed individualmente.

49.
    Esse ritengono in secondo luogo, che le lettere in questione costituiscano in realtàun rigetto delle domande di finanziamento da parte dell'EFDO, dato che unconsiderevole lasso di tempo può trascorrere prima che una decisione sulladomanda dell'UIP di rinnovo della sua esenzione sulla base dell'art. 85, n. 3, delTrattato sia presa dalla Commissione e che il rinvio dell'uscita nelle sale dei duefilm interessati fino a tale data farebbe perdere agli stessi qualsiasi valorecommerciale. Infatti l'aggiornamento sine die dei progetti di proiezione dei film

nonché di pubblicità e promozione non può in alcun modo essere un'opzionerealista sul piano commerciale.

50.
    Le ricorrenti hanno di nuovo sostenuto all'udienza che le lettere in questione eranoatti contro cui si poteva intentare un ricorso e che la decisione controversasuccessivamente adottata era un mero atto confermativo.

51.
    La Commissione non contesta la ricevibilità del ricorso nella causa T-85/95.

Giudizio del Tribunale

52.
    Il Tribunale rileva anzitutto che, secondo l'art. 7, n. 1, della decisione 90/685, laCommissione è responsabile dell'attuazione del programma MEDIA. Consegueinoltre dalla sentenza della Corte 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (causa 9/56,Racc. pagg. 9, 47) che non è ammissibile alcuna delega di potere munita di unalibertà di apprezzamento che implichi un ampio potere discrezionale.Conformemente a tali principi, il pertinente accordo tra la Commissione e l'EFDOsull'attuazione finanziaria del programma MEDIA (v. più sopra punti 5 e 6)subordina in pratica qualsiasi decisione adottata in tale contesto al previo accordodei rappresentanti della Commissione. Quest'ultima ha chiarito in proposito che,prima di ogni riunione del comitato di selezione dell'EFDO, i servizi dellaCommissione erano messi al corrente da quest'ultimo di tutte le domandepresentate e che, dopo esame delle dette domande, i responsabili dellaCommissione trasmettevano a tale organismo il loro punto di vista (v. più soprapunto 9).

53.
    Il Tribunale ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che le decisioniadottate dall'EFDO sulle domande di finanziamento presentate nell'ambito delprogramma MEDIA sono attribuibili alla Commissione, la quale è pertantoresponsabile del loro contenuto e può essere citata in giustizia per difenderle.

54.
    All'occorrenza, la Commissione ha stabilito per l'essenziale il contenuto dellelettere e della decisione in causa, anche se la motivazione di quest'ultima non èesattamente calcata sulla formulazione letterale proposta dalla Commissione.

55.
    Il Tribunale considera quindi che la lettera e la decisione controverse possono inlinea di principio essere oggetto di un ricorso diretto contro la Commissione dinanzial giudice comunitario.

56.
    Spetta ancora al Tribunale esaminare se, tenuto conto delle circostanze del casodi specie, le ricorrenti abbiano, da un lato, interesse ad agire e, dall'altro,legittimazione ad agire.

57.
    Il Tribunale constata innanzi tutto che il ricorso nella causa T-369/94 è diretto invia principale contro le lettere in questione e che, pur supponendo che quest'ultime

vengano annullate, gli unici provvedimenti idonei ad essere adottati in esecuzionedella sentenza, in conformità dell'art. 176 del Trattato, sono decisioni definitivesulle domande di finanziamento presentate dalle ricorrenti. Orbene, tali decisionisono state adottate dopo la presentazione del detto ricorso e costituiscono l'oggettodel ricorso nella causa T-85/95. Una sentenza del Tribunale che annullasse lelettere in questione non potrebbe quindi dar luogo ai provvedimenti di esecuzionedi cui all'art. 176 del Trattato, talché le ricorrenti non conservano alcun interessead ottenere l'annullamento di tali atti.

58.
    Di conseguenza, il ricorso nella causa T-369/94 è divenuto senza oggetto, di modoche non v'è più luogo a provvedere.

59.
    Il Tribunale constata peraltro che la decisione controversa nell'ambito del ricorsoT-85/95 è stata indirizzata alle consociate dell'UIP per conto delle quali erano statepresentate le domande di finanziamento, cioè le ricorrenti quinta, sesta, settima,ottava, nona e decima. Quest'ultime sono pertanto legittimate ad agire in quantodestinatarie della decisione controversa.

60.
    Il Tribunale rileva infine che le ricorrenti prima, seconda e terza sono le societàproduttrici dei film candidati ad un finanziamento dell'EFDO. Esse fanno valere,senza essere contestate dalla Commissione, che un prestito dell'EFDO anticipa ladata a cui si recuperano le spese di distribuzione e quindi la data a cui ilproduttore realizza entrate. La quarta ricorrente, l'UIP, aveva acquistato i dirittidi proiezione in sala dei film in questione che ha poi trasferito alle sue consociatestabilite nel paese ove la loro distribuzione era rispettivamente prevista. D'altrocanto, proprio l'UIP aveva trasmesso all'EFDO le domande di finanziamento delleproprie consociate per conto di queste ultime e, a suo dire, su richiesta delproduttore interessato. In tale situazione, sia i produttori dei film, sia l'UIP sonointeressati direttamente ed individualmente, analogamente ai destinatari delladecisione controversa, in ragione di determinate qualità che sono loro proprie o diuna situazione di fatto che le caratterizza rispetto ad altre persone.

61.
    Il ricorso nella causa T-85/95 è quindi ricevibile.

Sul merito della causa T-85/95

62.
    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sollevano tre motivi fondati sulla violazionedei criteri di selezione enunciati nelle linee-guida dell'EFDO, sul difetto dicompatibilità con la filosofia e gli obiettivi del programma MEDIA esull'insufficienza di motivazione.

63.
    Il Tribunale reputa che vanno esaminati congiuntamente il primo ed il secondomotivo.

Sul primo e secondo motivo, rispettivamente fondati sulla violazione dei criteri diselezione enunciati nelle linee-guida dell'EFDO e sul difetto di compatibilità con lafilosofia e gli obiettivi del programma MEDIA

Esposizione sintetica degli argomenti delle parti

64.
    Nell'ambito del primo motivo, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che ledomande di finanziamento rispondevano integralmente a tutte le condizionienunciate nelle linee-guida dell'EFDO ed in particolare a quella che esige chealmeno tre distributori rappresentanti perlomeno tre diversi paesi dell'Unioneeuropea si mettano d'accordo per proiettare un film nelle sale cinematografiche.Dal loro punto di vista, l'espressione «tre diversi distributori» designa tre entitàgiuridicamente distinte, siano o meno tra loro collegate e non v'è giustificazione perconsiderare un gruppo di società tra loro collegate come un solo distributore.

65.
    Esse oppongono all'argomento della Commissione, secondo cui uno degli obiettiviprioritari del programma MEDIA è la creazione di circuiti di codistribuzionefavorendo la cooperazione fra società che in precedenza operavano ciascunaisolatamente sul rispettivo territorio nazionale, che tale obiettivo non è menzionatonelle linee-guida, a tenore delle quali, al contrario, l'obiettivo principale sarebbequello di estendere la distribuzione dei film europei a livello paneuropeo. D'altrocanto, le linee-guida dell'azione denominata Espace vidéo européen (in prosieguo:«EVE»), che è uno dei gruppi di programmi europei istituiti nell'ambito delprogramma MEDIA e che è piuttosto analogo all'EFDO quanto a finalità emetodi, a loro avviso promuovono espressamente la distribuzione ad opera disocietà collegate, nei limiti in cui esse prevedono che «un'attenzione particolaresarà accordata alle società operanti su più territori».

66.
    Le ricorrenti aggiungono che in pratica l'EFDO ha accordato prestiti a società traloro collegate nel caso, tra gli altri, dei film «De Flat», «Jack and Sarah» e«Carrington». Le ricorrenti hanno allegato alla replica un elenco, che copre ilperiodo 1992-1995, di un totale di tredici film distribuiti, secondo loro, da societàtra loro collegate col concorso dell'EFDO.

67.
    Esse fanno valere poi che le domande di sostegno finanziario per la distribuzionedel film «Nostradamus» sono state presentate, peraltro, da quattro organismicollegati all'UIP, di concerto con altri sei distributori i quali non erano collegati nètra loro ne con una società del gruppo UIP, il che implica un totale di setterichiedenti secondo l'interpretazione data dalle convenute alla regola dei «diversidistributori». Tuttavia, solo le domande di sei distributori non collegati all'UIP sonostate dichiarate idonee ad essere accolte. Ciò sarebbe inconciliabile con la posizionesostenuta dalla convenuta.

68.
    In secondo luogo, la portata del potere discrezionale dell'EFDO nella selezione diprogetti di distribuzione s'iscrive, secondo le ricorrenti, entro i limiti definiti daicriteri di selezione pubblicati nelle linee-guida. Tali linee non prevedono che ledomande conformi alle condizioni enunciate possano essere respinte, fatti salve leragioni ed i criteri espressamente richiamati dalle medesime.

69.
    Le ricorrenti affermano infatti che, poiché la Commissione non può delegare poteridiscrezionali ad organi dipendenti (citata sentenza Meroni e a./Alta Autorità),l'EFDO non può rifiutare prestiti sulla base di criteri non compresi nelle linee-guida e non può ottenere il potere di farlo. In presenza di una situazione siffatta,se una domanda rispondesse positivamente al test di ricevibilità, l'EFDO nonavrebbe alcun potere discrezionale che permetta di applicare o meno i criteri diselezione compresi nelle linee-guida. Le ricorrenti aggiungono se è vero chel'EFDO dispone che di un certo grado di potere discrezionale che gli consente direspingere domande ricevibili, tale potere è stato oltrepassato nel caso di specie,cosicché la decisione controversa viola i principi della parità di trattamento, dellacertezza del diritto e del legittimo affidamento.

70.
    Le ricorrenti sottolineano che le linee-guida conferiscono all'EFDO la facoltà direspingere, senza dover fornire giustificazione alcuna, una domanda che potrebbeessere accolta, anche se il richiedente risponda alle condizioni per fruire di unaiuto, solo nel caso ben definito ove esso sia «a conoscenza, direttamente oindirettamente, di qualsiasi circostanza che faccia pensare che il prestito non sarào non potrà essere debitamente rimborsato».

71.
    Le ricorrenti sottolineano in proposito, da una parte, che la decisione controversanon fa menzione di uno stato d'inquietudine circa la solvibilità dell'UIP e,dall'altra, che qualsiasi inquietudine sarebbe stata ingiustificata dato che le societàmadri dell'UIP o le banche della stessa sarebbero state in grado di fornire unagaranzia ai prestiti e ciò è stato anche proposto in una lettera inviata alla direttricedel programma MEDIA presso la direzione generale Informazione, Comunicazione,Cultura, Audiovisivo (DG X) della Commissione.

72.
    Nell'ambito del secondo motivo, le ricorrenti affermano, innanzi tutto, che un attoil quale contrasta con la filosofia e con gli obiettivi del programma MEDIA, violaper tale ragione la decisione 90/685.

73.
    Esse ricordano che il programma MEDIA ha lo scopo di moltiplicare gli scambiintraeuropei di film e di sfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti,in vista di una maggiore redditività degli investimenti, di una più vasta diffusionee di un maggiore impatto sul pubblico. Ammettendo che l'EFDO possa rigettaredomande [di finanziamento] per ragioni analoghe a quelle addotte nel caso dispecie, l'UIP non sarebbe in grado di fruire di aiuti dell'EFDO non soltanto per idue film in questione, ma neppure per tutti gli altri film europei ch'essa puòcercare di distribuire in un prevedibile futuro, fintantoché la Commissione non avrà

deciso il rinnovo o meno dell'esenzione accordata all'UIP ai sensi dell'art. 85, n. 3,del Trattato. Orbene, il fatto che un distributore possa o meno fruire di prestitisenza interessi nel quadro dell'azione attuata dall'EFDO potrebbe rivelarsiessenziale per il produttore, poiché un prestito anticipa la data a cui si recuperanole spese di distribuzione e, conseguentemente, la data a cui il produttore realizzaentrate. Così, se la posizione della Commissione venisse accettata, la distribuzionedi film in Europa diverrebbe meno efficace, in quanto i produttori sceglierebbero«faute de mieux» quel distributore che possa fruire di un finanziamentodell'EFDO.

74.
    Inoltre la posizione adottata dalla Commissione nel caso di specie costituisce anche,secondo le ricorrenti, una flagrante discriminazione nei confronti dell'UIP a favoredegli altri distributori.

75.
    La Commissione contesta, nella replica sul primo motivo, che l'EFDO abbial'obbligo giuridico di accordare fondi a progetti idonei ad essere prescelti. Infattile risorse finanziarie disponibili non gli permettono di soddisfare tutte le domandepresentate e occorre quindi effettuare una selezione conformemente al giàmenzionato ordine di precedenza. Ora, nel caso di specie, poiché a giudizio dellaCommissione le domande delle ricorrenti non avrebbero nemmeno potuto essereaccolte, non si sarebbe posta la questione di determinare come si dovesse applicarel'ordine di precedenza.

76.
    La Commissione chiarisce che le domande delle ricorrenti non erano idonee adessere accolte, poiché a suo avviso i termini «diversi distributori» impiegati nellelinee-guida dell'EFDO vanno intesi come riferentisi a società indipendenti o senzacollegamenti tra loro. Essa aggiunge che, qualora si ammettesse che i progetti dellesocietà appartenenti al medesimo gruppo fossero candidati ad un sostegnofinanziario, determinati operatori economici potrebbero essere indotti a crearesocietà distinte al solo fine di rendere le loro domande idonee ad essere accolte invista di un sostegno finanziario. Prassi siffatte potrebbero a suo avviso condurre adabusi tali da nuocere gravemente all'obiettivo del programma MEDIA, consistentenel promuovere una vera cooperazione transnazionale fra distributori.

77.
    Essa sottolinea anche che le regole applicabili nel quadro dell'azione EVE, invocatedalle ricorrenti, sono prive di pertinenza nella fattispecie perché il detto regime èdel tutto distinto dall'EFDO.

78.
    La Commissione afferma nella controreplica che, se l'EFDO ha talvolta accordatoprestiti a società tra loro collegate, esse non sono mai state così numerose comenel caso di specie e non hanno mai rappresentato la maggioranza delle società inquestione. In risposta ad un quesito sollevato dal Tribunale all'udienza, relativo aidati contenuti nell'elenco delle domande di finanziamento approvate dall'EFDOa partire dalla sua istituzione, la Commissione riconosce che nel 1992, a dueriprese, essa ha accordato un prestito alla distribuzione di un film a tre società dicui due erano collegate tra loro. Tuttavia tale fatto increscioso non diminuisce

l'importanza che la Commissione annette all'interpretazione della regola dei trediversi distributori illustrata più sopra al punto 76.

79.
    Quanto al rigetto delle domande per il motivo che lo statuto dell'UIP era incertoe che sussistevano dubbi circa la sua capacità di rimborsare un prestito, laCommissione dichiara che, siccome soltanto le consociate dell'UIP e non lerispettive società madri sarebbero state le beneficiarie dei prestiti dell'EFDO, sisarebbe installata una qualche incertezza circa la capacità di tali consociate dieffettuare, se necessario, i rimborsi. Il coinvolgimento dell'UIP in un procedimentorelativo al rinnovo di un'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato non ha, in quantotale, condotto l'EFDO a respingere le richieste.

80.
    Per tali ragioni la Commissione considera che il primo motivo delle ricorrenti nonè fondato.

81.
    La Commissione ritiene che il secondo motivo vada respinto in quanto troppo vago.In effetti, le ricorrenti hanno menzionato soltanto nella fase della replica qualesarebbe stata la regola di diritto infranta. Inoltre i loro argomenti, secondo laCommissione, non erano corroborati da elementi probatori. La decisione è poiconforme ad uno degli obiettivi essenziali del programma MEDIA, cioè quello dipromuovere la cooperazione fra società che prima operavano, ciascuna,isolatamente sul rispettivo territorio nazionale. Il motivo va quindi in ogni casorespinto.

Giudizio del Tribunale

82.
    E' noto che le linee-guida dell'EFDO sono state approvate dalla Commissionenell'ambito dell'attuazione del programma MEDIA, disciplinato dalla decisione90/685. Tenuto conto della loro collocazione nel sistema del programma MEDIAe del fatto che la Commissione, invocando le norme ivi contenute al fine digiustificare la decisione controversa, le considera essere di carattere obbligatorioe fonte normativa per l'attuazione del detto programma, le linee-guida dell'EFDO,al pari della decisione 90/685, costituiscono norme giuridiche la cui osservanza vagarantita dal giudice.

83.
    Inoltre le disposizioni delle linee-guida dell'EFDO vanno interpretate, rispettandol'ordine gerarchico delle norme, alla luce delle finalità perseguite dalla decisione90/685.

84.
    La prima questione da decidere, nel caso di specie, è quella di sapere se lacondizione di idoneità contenuta nelle linee-guida dell'EFDO (punto III.1, lett. a),secondo cui «almeno tre diversi distributori rappresentanti perlomeno tre diversipaesi dell'Unione [europea], o un paese con i quali è stato concluso un contratto

di cooperazione, devono mettersi d'accordo per proiettare un film nelle salecinematografiche (...)», è stata correttamente interpretata ed applicata nel caso dispecie.

85.
    Secondo le ricorrenti, l'espressione «tre diversi distributori» significa tre entitàgiuridicamente distinte, siano o meno tra loro collegate. Secondo la Commissione,è necessario interpretarla nel senso che i diversi distributori devono essere societàindipendenti e senza collegamento tra loro. Tale interpretazione è d'obbligo al finedi rispettare l'obiettivo essenziale del programma MEDIA consistente nel «crearecircuiti di codistribuzione promuovendo la cooperazione tra società che primaoperavano, ciascuna, isolatamente sul rispettivo territorio nazionale».

86.
    Il Tribunale dichiara che, come hanno fatto notare le ricorrenti, il detto obiettivonon figura, in quanto tale, tra quelli elencati all'art. 2 della decisione 90/685.Tuttavia tale nozione figura nella comunicazione sulla politica audiovisiva cui ilConsiglio si riferisce nell'ottavo considerando della detta decisione. Piùprecisamente, la Commissione vi constata che l'EFDO effettua un primoesperimento pilota in vista della cooperazione tra i distributori europei al fine dipermettere a questi ultimi di far circolare i film attraverso le frontiere e tentarecosì di dar vita al «grande mercato cinematografico». La Commissione osserva intale documento, segnatamente, che l'EFDO «contribuisce a creare circuiti dicodistribuzione favorendo la cooperazione tra società che prima operavano,ciascuna, isolatamente nel rispettivo territorio nazionale».

87.
    Il Consiglio ha manifestamente fornito il suo sostegno ai progetti lanciati nel corsodella fase pilota del programma MEDIA (nono e decimo considerando delladecisione 90/685), ivi compreso quello intrapreso dall'EFDO, cui il Consiglio siriferisce nell'allegato I alla decisione 90/685 descrivendolo come un meccanismo didistribuzione da «sviluppare in maniera significativa».

88.
    Inoltre l'obiettivo di incoraggiare i contatti e la cooperazione tra distributori stabilitiin diversi paesi sottende la decisione 90/685 sotto molteplici profili . Così ilConsiglio ritiene che si dovrà superare la frammentazione dei mercati(quattordicesimo considerando). Esso considera che nell'organizzare le strutture delmercato, occorre prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese(quindicesimo considerando). L'art. 2, terzo trattino, fissa anche l'obiettivo disfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare in Europa.

89.
    E' quindi incontestabile che il Consiglio ha considerato che il programma MEDIAavrebbe dovuto contribuire a nuovi sviluppi del mercato cinematografico europeoe segnatamente a dar vita a nuove modalità di cooperazione tra operatori europeiper rafforzare la capacità audiovisiva dell'Europa.

90.
    Le linee-guida dell'EFDO mettono ugualmente in evidenza l'obiettivo consistentenel favorire la creazione di nuovi circuiti di cooperazione allorché esigono che«almeno tre diversi distributori rappresentanti perlomeno tre diversi paesi

dell'Unione, o un paese con cui sia stato concluso un contratto di cooperazione,devono mettersi d'accordo per proiettare un film nelle sale cinematografiche».

91.
    Il Tribunale ritiene quindi che, date le circostanze del caso di specie, laCommissione e l'EFDO non hanno ecceduto i limiti del loro potere discrezionale,ritenendo che l'attribuzione di risorse finanziarie provenienti dalla Comunità alladistribuzione di film fosse destinata a favorire la creazione, in Europa, di circuitidi distributori prima inesistenti. La Commissione e l'EFDO sono stati quindi indottia ritenere che i prestiti concessi dall'EFDO fossero destinati a promuovere nuovicontatti nonché la cooperazione tra, segnatamente, piccoli e medi distributoristabiliti in diversi paesi europei i quali, senza un programma siffatto che offrissevantaggi finanziari, sarebbero stati verosimilmente poco motivati per stabilire deicontatti. Essi ne hanno legittimamente dedotto che un prestito poteva essereconcesso soltanto ad un progetto di distribuzione che contribuisse a tale obiettivodel programma MEDIA.

92.
    Non si può peraltro mettere in discussione il fatto che determinati operatorieconomici potrebbero essere indotti a dar vita a società distinte al solo fine di poterfruire di un sostegno finanziario se qualsiasi circuito distributivo, qualunque nefosse la struttura, potesse ottenere prestiti nell'ambito del programma MEDIA.

93.
    Per quanto concerne l'azione denominata EVE, condotta nel quadro delprogramma MEDIA che, secondo le ricorrenti, favorirebbe società operanti su piùterritori, il Tribunale rileva anzitutto, senza che nemmeno occorra esaminare laportata della detta frase figurante nei criteri di selezione, che la decisionecontroversa nel caso di specie s'inserisce nell'ambito di un'azione distintadall'azione EVE e che la stessa è disciplinata segnatamente dalle linee-guidadell'EFDO interpretate alla luce degli obiettivi del programma MEDIA. Inoltre, intale contesto normativo, la Commissione, valendosi del suo potere discrezionale,ha potuto ritenere opportuno di sostenere, nelle circostanze del caso di specie,l'istituzione di circuiti tra distributori indipendenti.

94.
    Per i motivi che precedono, la Commissione e l'EFDO avevano la facoltà di esigereche, affinché le richieste di finanziamento per la distribuzione di film nell'ambitodel programma MEDIA rispondessero ai criteri di selezione, quest'ultime fosseropresentate da almeno tre distributori i quali in precedenza non cooperavano traloro in modo sostanziale e permanente.

95.
    Orbene, è certo che l'UIP, con sede sociale nei Paesi Bassi, è stata fondatainizialmente da tre società americane per la distribuzione in Europa di film prodottie/o distribuiti dalle sue società madri o da una delle loro società madri, consociateo collegate, ovvero da concessionari, rappresentanti o sublicenziatari, come laCommissione ha rilevato nella decisione 89/467 (settimo considerando). La suaattività è strettamente controllata dalle società madri, come risulta dalla decisionein parola (in particolare il quarantunesimo considerando). Essa possiede consociate

nella Comunità che operano come distributori locali (ottavo considerando delladecisione 89/467) e la cui autonomia è ridotta, come emerge dagli atti di causa. Intale contesto, il Tribunale ritiene che la cooperazione ed il circuito distributivoposto in essere dalle consociate dell'UIP, senza la partecipazione di altre società,non corrispondono alle forme di cooperazione di cui alla decisione 90/685 a causadi tale struttura e della scarsa autonomia delle sudette consociate.

96.
    In presenza di tali circostanze, la Commissione e l'EFDO hanno a giusto titoloconsiderato le consociate dell'UIP come un solo distributore ai fini del giudiziosulla rispondenza ai criteri di selezione delle domande di prestito indirizzateall'EFDO.

97.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, le domande di prestito relative al film”Maniaci sentimentali», va constatato che le consociate dell'UIP non hannoconcluso accordi con altri distributori indipendenti. Poiché esse vanno consideratecome un solo distributore nell'ambito dell'esame sull'idoneità delle domande, nonè stato soddisfatto il requisito dei tre diversi distributori. Le domande di prestitodelle consociate dell'UIP non rispondevano ai criteri di idoneità perché il progettonon ha dato vita ad un nuovo meccanismo di cooperazione nella distribuzione difilm.

98.
    Tale soluzione, conforme agli obiettivi perseguiti dal programma MEDIA, come siè rilevato più sopra, non può venire rimessa in questione dalla circostanza che, adue riprese, nel 1992, l'EFDO ha accordato un prestito alla distribuzione di un filma tre società di cui due erano collegate tra loro senza che vi fossero quindi trediversi distributori, come la Commissione ha ammesso in udienza. Le ricorrentisostengono al riguardo che tra il 1992 ed il 1995 tredici film sono stati distribuiti dasocietà tra loro collegate col sostegno dell'EFDO. Il Tribunale rileva, sulla base deidati contenuti nell'elenco di progetti di distribuzione approvati dall'EFDO a partiredalla sua istituzione che, sui tredici film invocati dalle ricorrenti, solo due avevanodato luogo ad una domanda di prestito presentata da meno di tre diversidistributori, come ha riconosciuto la Commissione. Tenuto conto del fatto che, trail 1992 ed il 1995, 196 progetti di distribuzione in totale hanno fruito di un aiutodell'EFDO, il Tribunale può constatare che non sussisteva realmente una prassiconsistente nell'accordare prestiti quando il progetto di distribuzione non fossepresentato da almeno tre diversi distributori nel senso più sopra precisato. In unasituazione siffatta, l'applicazione di tale regola non può essere definita arbitraria.

99.
    In secondo luogo, trattandosi della distribuzione del film «Nostradamus», è notorioche sei distributori, i quali non erano collegati né tra loro, né con una società delgruppo UIP, hanno ottenuto un finanziamento dell'EFDO sulla base delle lorodomande presentate entro il medesimo termine delle domande di quattroconsociate dell'UIP. Le ricorrenti interessate hanno anche fatto menzione nelle lorodomande — al punto ove si richiede di indicare altri richiedenti se sconosciuti —quattro dei sei distributori i quali hanno ottenuto un finanziamento, nonché unasocietà non figurante tra i candidati prescelti.

100.
    Il Tribunale deve trarne la conclusione ch'essi si erano messi d'accordo ai fini delladistribuzione di tale film nella misura sollecitata dalla linee-guida. Non era pertantogiustificabile il rigetto delle domande delle consociate dell'UIP in questione per ilmotivo che non era stato creato alcun nuovo circuito di almeno tre diversidistributori. Il Tribunale è d'avviso quindi che, trattandosi della distribuzione delfilm «Nostradamus», le domande delle ricorrenti interessate erano al riguardoidonee ad essere accolte al fine di ottenere un prestito.

101.
    Tuttavia, il motivo essenziale del rigetto delle domande era che la Commissionenon aveva ancora preso una «decisione in ordine al futuro dell'UIP in Europa [...e che] era impossibile prendere un'altra decisione per non interferire con laprocedura [d'esenzione]». Anche se la Commissione ha affermato nel corso delprocedimento che il coinvolgimento dell'UIP in una procedura relativa al rinnovodi un'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato non aveva, in quanto tale, condottol'EFDO al rigetto delle domande e che il rigetto sarebbe invece dovuto all'esistenzadi un certo margine di incertezza circa la capacità delle consociate dell'UIP diprocedere ai necessari rimborsi, incertezza dipendente dall'incerto status dell'UIP,il Tribunale ritiene che proprio l'incerto status dell'UIP e delle sue consociate èstata la causa prima del rigetto delle domande di prestito.

102.
    Certo, il membro della Commissione competente per le questioni dellaconcorrenza, il signor Van Miert, ha sottolineato nella sua lettera all'avvocatodell'UIP che non sussisteva alcun collegamento tra il procedimento relativo alladomanda dell'UIP di rinnovo della sua esenzione, sulla base dell'art. 85, n. 3, delTrattato ed il procedimento relativo alla concessione di sovvenzioni da partedell'EFDO. Tuttavia tale risposta può senz'altro interpretarsi, come ha suggeritola Commissione un udienza, nel senso che, nell'ottica specifica del dirittocomunitario della concorrenza, l'assenza, in tale fase, di decisione sulla domandadi rinnovo dell'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato presentata dall'UIP, nonostava all'eventuale concessione del concorso sollecitato, dato che quest'ultimoall'occorrenza, non avrebbe avuto alcun impatto sull'applicazione delle regole diconcorrenza.

103.
    In questa fase del ragionamento, il Tribunale reputa opportuno ricordare chel'esenzione dell'accordo di base concluso tra le società madri dell'UIP, il qualeprevede la creazione di quest'ultima in quanto affiliata comune, nonché degliaccordi relativi alla cooperazione delle società del gruppo, era scaduta il 26 luglio1993. Quando l'EFDO ha adottato la sua decisione nel 1994, l'UIP versava in unasituazione di incertezza quanto al rinnovo eventuale dell'esenzione. Ora, èincontestabile che il futuro delle affiliate dell'UIP dipendeva da quello della lorosocietà madre, la quale, essa stessa, non poteva continuare a esistere in mancanzadi rinnovo dell'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato. Alla luce di tali elementi, eraindubbio che tali affiliate non sarebbero più state in grado di continuare la loroattività se la Commissione non avesse rinnovato l'esenzione dell'UIP.

104.
    La situazione dell'UIP e delle sue consociate era in quel periodo del tutto incertae precaria, in quanto un'esenzione era necessaria al fine di rendere ammissibileun'intesa contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato.

105.
    Risulta da quanto precede che, pur rispondendo ai criteri di selezione, le domandedelle consociate dell'UIP relative alla distribuzione del film «Nostradamus»potevano essere respinte per il motivo che, fintantochè la Commissione non avessedeciso se rinnovare o meno l'esenzione accordata all'UIP ex art. 85, n. 3, delTrattato, restava incerta la posizione giuridica di tale società e delle sue consociate.In particolare, la Commissione e l'EFDO avevano il diritto di ritenere, nel quadrodell'esercizio del loro potere discrezionale che, proprio a causa di siffattaprecarietà, le società in parola non potevano essere riconosciute quali strutturemeritevoli di sostegno, pur avendo offerto tutte le garanzie di rimborso dei prestitisollecitati, segnatamente nell'ipotesi di rifiuto di rinnovo dell'esenzione. Infatti laconcessione di tali prestiti alle ricorrenti, quando era possibile che la Commissionenon ne approvasse l'attività quale era organizzata al momento dei fatti di causa —il che ne avrebbe potuto comportare la messa in liquidazione — sarebbe statodifficilmente conciliabile, da un lato, col ragionevole presupposto che laCommissione non può aiutare strutture potenzialmente incompatibili con le regoledi concorrenza, e dall'altro, con la finalità essenziale del programma MEDIAconsistente nel promuovere lo sviluppo di un'industria audiovisiva europea potenteed in grado di vincere qualsiasi sfida. Peraltro, la concessione dei prestiti allericorrenti interessate nella situazione caratterizzante il caso di specie avrebbe avutocome risultato il privare di qualsiasi finanziamento comunitario altre imprese la cuiattività, da un lato, fosse senz'altro compatibile con le regole di concorrenza e lequali, dall'altro, avessero la volontà e la capacità di creare o di sviluppare uncircuito distributivo.

106.
    Ne discende che la decisione controversa rispettava le esigenze della decisione90/685 e rispondeva integralmente agli obiettivi del programma MEDIA,segnatamente inteso a favorire la creazione e lo sviluppo di circuiti distributivi sulterritorio della Comunità.

107.
    D'altro canto, l'obiettivo di moltiplicare gli scambi internazionali di film e disfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare, nonché direalizzare una più vasta diffusione dei film in Europa (art. 2, terzo trattino, delladecisione 90/685) può essere perseguito soltanto nella misura in cui sia compatibilecon l'obiettivo che la Commissione ha considerato essenziale nel caso di specie,vale a dire quello di favorire la creazione di nuovi circuiti di codistribuzione. Delresto, i fondi che non sono stati attribuiti alle ricorrenti potevano essere messi adisposizione di altri distributori e promuovere quindi il detto obiettivo.

108.
    Infine il Tribunale non può accogliere l'argomento secondo cui la mancataconcessione di un prestito a società facenti parte del gruppo UIP fintantochè laCommissione non avesse deciso di rinnovare o meno l'esenzione accordata all'UIPsulla base dell'art. 85, n. 3, del Trattato, costituirebbe una flagrante discriminazione

nei confronti dell'UIP a favore degli altri distributori. In effetti, non v'è ragione dicredere che l'EFDO e la Commissione avrebbero adottato una posizione differentecon riguardo a domande di un altro gruppo di società trovatosi nella medesimasituazione.

109.
    I due primi motivi, sostanzialmente fondati sull'incompatibilità della decisionecontroversa con le linee-guida dell'EFDO e con gli obiettivi del programmaMEDIA sono pertanto infondati e vanno respinti.

Sul terzo motivo, fondato sull'insufficienza di motivazione.

Esposizione sintetica degli argomenti delle parti

110.
    Le ricorrenti fanno valere che i motivi contenuti nella decisione controversa nonne costituiscono le vere ragioni e non sono validi.

111.
    Esse si riferiscono anzitutto alla risposta summenzionata del signor Van Miertsecondo cui non sussisteva alcun collegamento tra il procedimento relativo alladomanda dell'UIP di rinnovo dell'esenzione di quest'ultima ex art. 85, n. 3, delTrattato ed il procedimento relativo alla concessione di sovvenzioni da partedell'EFDO. L'affermazione secondo cui era impossibile adottare un'altra decisioneal fine di non «interferire col procedimento contenzioso avviato dall'UIP neiconfronti della Commissione», perché i contratti di prestito dell'EFDOpresuppongono che la diffusione nelle sale dei film che fruiscono di un aiuto copraun periodo di cinque anni, sarebbe totalmente incomprensibile.

112.
    Quanto al motivo relativo all'obiettivo di creare circuiti di codistribuzionepromuovendo la cooperazione fra imprese che in precedenza operavanoisolatamente sul rispettivo territorio nazionale, ciò è, a loro avviso, falso perché nonsi tratta di un obiettivo del programma MEDIA, ma semplicemente delladescrizione di uno degli effetti sperati sul mercato delle attività dell'EFDO.

113.
    Quanto ai motivi avanzati dinanzi al Tribunale, le ricorrenti constatano, in primoluogo, che la mancanza di motivazione adeguata non può essere sanata dal fattoche l'interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso delprocedimento giurisdizionale (sentenza della Corte 26 novembre 1981,Michel/Parlement, causa 195/89, Racc. pag. 2861). In secondo luogo, essesostengono che è falsa l'interpretazione da parte della convenuta della regola deitre diversi distributori. Esse sono anche del parere che non potevano sussisteredubbi reali circa la capacità dell'UIP di rimborsare un prestito anche se non nefosse stata rinnovata l'ensezione in quanto, anche ammettendo che talepreoccupazione sia fondata, esse già sussisteva allorché l'EFDO ha deciso diaccordare un prestito alla filiale tedesca dell'UIP per la distribuzione del film

«Fuglekrigen i Kanofleskoven» («War of the Birds») senza richiedere la benchéminima garanzia. Le ricorrenti ritengono conseguentemente che quest'ultimaragione non costituisse una vera causa di preoccupazione.

114.
    Esse sottolineano che l'esigenza di una motivazione adeguata, chiara e pertinente,consacrata dall'art. 190 del Trattato, è applicabile sia all'autorità delegataria,l'EFDO, sia all'autorità delegante, la Commissione (sentenze della Corte Meroni,già citata, e 4 luglio 1963, Germania/Commissione, causa 24/62, Racc. pag. 129).Inoltre, quando la decisione va notevolmente al di là delle decisioni precedenti,spetta all'istituzione motivarla in modo circostanziato (sentenza della Corte 26novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints e a./Commissione,causa 73/74, Racc. pag. 1491). Ora, i motivi avanzati per il rigetto delle domandedelle ricorrenti sono, ad avviso di quest ultime, del tutto inadeguati. Del resto,anche se, secondo le linee-guida, l'EFDO avesse, in una data situazione, la facoltàdi rispettare domande senza fornire alcun motivo, tali linee-guida resterebberocomunque soggette al Trattato.

115.
    La Commissione sostiene che il terzo motivo in questione va respinto. Essachiarisce che la motivazione avanzata nella decisione controversa è corretta. Ineffetti essa mette senza alcun dubbio in risalto le due parti della motivazione, conla prima che si riferisce allo status incerto dell'UIP ed alla conseguente, incertacapacità di rimborsare un prestito, e la seconda alla condizione generale cheprevede una cooperazione tra società che in precedenza operavano isolatamente,principio derivante dalla regola dei tre diversi distributori.

Giudizio del Tribunale

116.
    Va ricordato principalmente che il difetto o l'insufficienza di motivazione costituisceun mezzo fondato sulla violazione delle forme sostanziali, distinto, in quanto tale,dal gravame dedotto dall'inesattezza dei motivi della decisione controversa, il cuicontrollo rientra al contrario nell'esame del merito di tale decisione.

117.
    Risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte che la motivazione deve fareapparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'istituzionecomunitaria da cui emana l'atto considerato onde consentire agli interessati diprendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propridiritti e alla Corte di esercitare il proprio controllo. E' del pari costantegiurisprudenza che l'accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi lecondizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suotenore ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridicheche disciplinano la materia (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, Sytravalet Brink's France/Commissione, causa T-95/95, Racc. pag. II-2651, punto 52, ed iriferimenti citati).

118.
    La motivazione della decisione controversa ha il seguente tenore:

«Il 5 dicembre 1994 il comitato dell'EFDO ha respinto le domande presentatedell'UIP relative ai film ”Maniaci Sentimentali” e ”Nostradamus”, in quanto laCommissione dell'Unione europea non ha ancora deciso in merito al futuro statusdell'UIP in Europa. Poiché i contratti di prestito dell'EFDO presuppongono unperiodo di cinque anni di diffusione nelle sale di film che fruiscono dell'aiuto, eraimpossibile adottare un'altra decisione al fine di non interferire col procedimentocontenzioso avviato dall'UIP nei confronti della Commissione dell'Unione europea.

Inoltre, il comitato dell'EFDO ritiene che l'UIP non risponda integralmente agliobiettivi del programma MEDIA quali sono descritti qui di seguito:

'creare circuiti di codistribuzione favorendo la cooperazione fra imprese che primaoperavano isolatamente sul rispettivo territorio nazionale‘ (programma d'azioneatto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea «MEDIA 1991-1995)».

119.
    Il Tribunale ritiene che la prima parte della motivazione menziona con sufficientechiarezza il procedimento di esenzione pendente dinanzi alla Commissione comemotivo del rigetto. Anche se la formulazione del testo è poco precisa, le ricorrentinon hanno potuto avere alcun dubbio quanto al suo significato. Era senza alcundubbio noto a tutta l'industria cinematografica, e sicuramente alle consociatedell'UIP, il fatto che quest'ultima avesse richiesto il rinnovo della sua esenzione exart. 85, n. 3, del Trattato. Peraltro, quando l'EFDO ha sostenuto di non poter«interferire» con siffatto procedimento, le ricorrenti hanno ragionevolmente dovutocomprendere che un'entità quale l'UIP, parte in un procedimento di applicazionedelle regole di concorrenza, non può nè direttamente, nè indirettamente attraversole sue consociate, fruire di un prestito nell'ambito del programma MEDIA.

120.
    Quanto alla seconda parte della motivazione, l'affermazione secondo cui «l'UIPnon rispondeva integralmente agli obiettivi del programma MEDIA [... che consiste,segnatamente, nel promuovere] la cooperazione fra imprese che prima operavanoisolatamente sul rispettivo territorio nazionale» va compresa ragionevolmente comeun riferimento alla regola secondo cui almeno tre diversi distributori devonomettersi d'accordo per creare un nuovo circuito distributivo ed alla circostanza chequello costituito dalle consociate dell'UIP, senza la partecipazione di altre società,non soddisfa siffatta condizione.

121.
    Più particolarmente, quanto al fatto che tale obiettivo non figura esplicitamentenella decisione 90/685, il Tribunale ricorda anzitutto che l'obiettivo consistente nelpromuovere nuovi contatti e la cooperazione tra distributori stabiliti in diversi paesieuropei sottende sotto molteplici profili la decisione 90/685 (v. più sopra punti 86e 88). Circa il fatto che la comunicazione della Commissione sulla politicaaudiovisiva non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,va rilevato che la detta comunicazione non è confidenziale e può facilmente esserereperita presso la Commissione. Le ricorrenti disponevano senza alcun dubbio di

una copia di tale comunicazione poiché essa presentava un interesse particolare pergli operatori avveduti di questo settore ben individuato e le stesse ricorrenti hannodichiarato nel loro ricorso che la frase contenuta nella decisione controversaproveniva appunto dal documento in parola. La motivazione della decisionecontroversa, letta alla luce di tali documenti ufficiali, è dunque ancora più chiarae soddisfa le esigenze del Trattato e della giurisprudenza stabilita in materia dimotivazione degli atti che arrecano pregiudizio.

122.
    In tali circostanze, va considerata sufficiente la motivazione della decisionecontroversa.

123.
    Emerge da quanto precede che nemmeno il terzo motivo può essere accolto.

124.
    Alla luce delle considerazioni precedenti, il ricorso nella causa T-85/95 va respintoper intero.

Sulle spese

125.
    A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti risultanosoccombenti nei loro motivi nel ricorso T-85/95 e poiché la Commissione ha chiestola condanna della stessa alle spese, va ordinato che le ricorrenti sopportino latotalità delle spese sostenute nell'ambito del ricorso T-85/95.

126.
    Ai sensi del n. 6 del medesimo articolo, in caso di non luogo a provvedere, ilTribunale decide sulle spese in via equitativa. All'occorrenza, il Tribunale haemesso un non luogo a provvedere quanto al ricorso T-369/94. Il Tribunaleconsidera che, trattandosi del regolamento delle spese, siffatto risultato vaequiparato nel caso di specie ad un rigetto del ricorso. Per questo motivo essoordina che le ricorrenti sopportino anche la totalità delle spese sostenutenell'ambito del ricorso T-369/94.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Non v'è luogo a provvedere nel ricorso T-369/94.

2)    Il ricorso T-85/95 è respinto.

3)    Le ricorrenti sopporteranno la totalità delle spese.

Saggio
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 febbraio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Saggio


1: Lingua processuale: l'inglese.