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Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 17 febbraio 2011 – RapidEye / Commissione

(causa T‑330/09)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalle autorità tedesche a titolo dell’inquadramento multisettoriale degli aiuti a finalità regionale – Progetto di sistema di geo-informazione via satellite – Domanda di conferma della portata di una decisione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune – Risposta della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto – Risposta della Commissione a una domanda di conferma della portata di una decisione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune – Decisione confermativa – Esclusione (Artt. 87 CE, 88 CE e 230 CE) (v. punti 24‑29, 32-37, 40, 44-47)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che si asserisce essere contenuta nella lettera della Commissione 9 giugno 2009, relativa all’aiuto concesso dalle autorità tedesche alla RapidEye AG ai fini dell’istituzione di un sistema di geo-informazione via satellite [Aiuto di Stato CP 183/2009 – Germania; RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 – N 416/2002)].

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La RapidEye AG è condannata alle spese.