Language of document :

Ricorso proposto il 19 agosto 2009 - RapidEye / Commissione

(Causa T-330/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RapidEye AG (con sede in Brandenburg an der Havel, Germania) (rappresentante: avv. T. Jestaedt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione risultante dalla comunicazione della medesima 9 giugno 2009, rubricata "Aiuti di stato CP 183/2009 - Germania, RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 - N416/2002)", nella parte in cui la Commissione non ritiene ammissibile un aiuto in misura pari al 35% dell'equivalente di sovvenzione lorda e di importo pari a 44 199 321,36 euro, ritenendo inoltre necessaria una nuova notificazione per un aiuto in misura del 30,22% di importo massimo pari a 37 316 000 euro.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 2 ottobre 2002, K(2002) 3570 def., la Commissione autorizzava un aiuto di Stato a favore della società RapidEye AG (aiuto di stato n. 416/2002 - Germania [Brandenburgo], aiuto a favore della RapidEye AG), ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento 2, con determinazione dell'intensità massima dell'aiuto e dell'importo massimo dell'aiuto medesimo (in prosieguo: la "decisione della Commissione 2 ottobre 2002").

Nel presente procedimento la ricorrente impugna la comunicazione della Commissione 9 giugno 2009, D(2009) 569, relativa all'aiuto di Stato CP 183/2009 - Germania RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 - N 416/2002). Con tale comunicazione le autorità tedesche sono state invitate, in particolare, a rispettare l'intensità massima e l'importo massimo dell'aiuto di cui alla decisione della Commissione 2 ottobre 2002, confermando al tempo stesso che ogni eventuale importo in eccesso versato ai beneficiari sarebbe stato recuperato.

A fondamento del proprio ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

In primo luogo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 87 Ce e 88 CE, nonché dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 , in quanto, a suo parere, la decisione della Commissione 2 ottobre 2002 autorizzerebbe l'aiuto sino ad un'intensità del 35%.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che la convenuta sarebbe incorsa in sviamento di potere, in quanto, contrariamente a quanto indicato nella decisione 2 ottobre 2002, non intenderebbe consentire l'aiuto fino ad un'intensità del 35% in assenza di nuova notificazione.

In terzo luogo la ricorrente deduce la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la ricorrente avrebbe portato a termine l'investimento oggetto dell'aiuto, confidando nella concessione di un aiuto di intensità pari al 35%.

Inoltre, in subordine, viene lamentata la violazione dell'art. 88, n. 3, CE. La ricorrente deduce, in tale contesto, che, anche qualora la decisione della Commissione del 2 ottobre fosse da interpretare nel senso che essa consenta un'intensità massima dell'aiuto del 30,22%, l'incremento dell'aiuto ad un'intensità del 35% costituirebbe solamente una modifica marginale dell'aiuto stesso, che non necessiterebbe di nuova notifica.

In ultimo luogo la ricorrente deduce, in subordine, la violazione dell'art. 3 del regolamento (CE), n. 800/2008 . La ricorrente contesta alla Commissione, al riguardo, di voler insistere sulla necessità di nuova notificazione in caso di incremento dell'aiuto al 35% della sua intensità massima, senza verificare se l'aiuto medesimo possa godere dell'esenzione di cui all'art. 3 del regolamento n. 800/2008.

____________

1 - GU 1998, C 107, pag. 7.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2008, n. 800, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214, punto 3).