Language of document : ECLI:EU:T:2013:185





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013 – AKM / Commissione

(causa T‑432/08)

«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»

1.                     Intese – Lesione della concorrenza – Contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d’autore – Clausole di affiliazione esclusiva alle società di gestione collettiva dei diritti d’autore in relazione alla nazionalità degli autori – Oggetto anticoncorrenziale – Ripartizione del mercato – Compartimentazione del mercato – Infrazioni di particolare gravità – Divieto (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 61)

2.                     Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto (Art. 81, § 1, CE) (v. punti da 62 a 65)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Accertamento di una trasgressione non più in atto – Interesse legittimo ad effettuare l’accertamento – Pericolo di recidiva nella pratica illecita che rende necessario un chiarimento della situazione giuridica (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 2) (v. punto 66)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 79, 126)

5.                     Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione che constata un’infrazione ma non infligge un’ammenda – Applicabilità (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti da 80 a 84)

6.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove basate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Oneri gravanti sulla Commissione nella contestazione della plausibilità delle spiegazioni fornite dalle imprese (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti da 85 a 89, 95, 149)

7.                     Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 111)

8.                     Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore, del permesso a un utilizzatore con sede in un altro Stato membro di accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 125)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2008) 3435 definitivo della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C (2008) 3435 definitivo della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguardante la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM).

2)

L’articolo 4 della decisione C (2008) 3435 definitivo è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la AKM.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla AKM.

5)

La AKM sopporterà la metà delle proprie spese.

6)

La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.