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Ricorso proposto il 30 settembre 2008 - STEF/ Commissione

(Causa T-428/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) (Reykjavík, Islanda) (rappresentante: H. Melkorka Óttarsdóttir, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (procedimento COMP/C2/38.698 - CISAC); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (procedimento COMP/C2/38.698 - CISAC). La ricorrente contesta, in particolare, le conclusioni cui giunge la Commissione all'art. 3 della decisione impugnata, secondo cui le delimitazioni territoriali dei reciproci mandati di rappresentanza garantiti l'un l'altra dalle società di autori rappresentano una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente adduce quattro motivi.

Anzitutto, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione ed ha violato l'art. 81 CE decidendo che la delimitazione territoriale parallela prevista dai reciproci contratti di rappresentanza stipulati dalla ricorrente e degli altri membri CISAC è il risultato di una pratica concordata. Essa sostiene che il livello delle prove addotte dalla Commissione nell'ambito della decisione è insufficiente a dimostrare che la gestione parallela non è il risultato di normali condizioni concorrenziali, bensì rappresenta una siffatta pratica concordata. La ricorrente afferma inoltre che la presenza della clausola di delimitazione in tutti i suoi contratti aventi carattere di reciprocità è necessaria a tutelare in maniera efficace ed adeguata l'interesse degli autori rappresentati dalla ricorrente e degli altri membri CISAC.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, la delimitazione territoriale delle società CISAC ne reciproci contratti di rappresentanza non costituisce una restrizione concorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, in quanto il fatto di creare e tutelare la concorrenza tra le società degli autori sarebbe incompatibile con la natura fondamentale della società di gestione collettiva, vale a dire tutelare i diritti dei propri membri nonché operare esclusivamente in favore di questi ultimi.

In terzo luogo, in subordine, la ricorrente afferma che anche qualora la delimitazione territoriale dovesse rappresentare una prassi concordata ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 81, n. 3, CE. Essa sostiene che la pratica in questione favorisce la distribuzione della musica, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di imporre alle imprese restrizioni che non sono indispensabili per raggiungere tale obiettivo, senza dare alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti. Questa pratica dovrebbe pertanto essere considerata necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, allo scopo legittimo di tutelare i diritti dei membri delle società nonché degli autori.

Infine la ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso di applicare, nell'ambito della sua decisione, l'art. 151, n. 4, CE, il quale prevede che la Comunità debba tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del Trattato, particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

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