Causa C‑617/17
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
contro
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2019
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 82 CE – Abuso di posizione dominante – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 3, paragrafo 1 – Applicazione del diritto nazionale della concorrenza – Decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che infligge un’ammenda in base al diritto nazionale e un’ammenda in base al diritto dell’Unione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Applicabilità»
1. Posizione dominante – Regole dell’Unione – Normativa nazionale – Applicazione parallela – Conseguenze – Applicazione del diritto nazionale in caso di mancato avvio, da parte della Commissione, di un procedimento ai fini dell’adozione di una decisione ai sensi del regolamento n. 1/2003 – Obbligo a carico delle autorità nazionali di applicare anche l’articolo 82 CE
(Art. 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 3, § 1)
(v. punti 25, 26)
2. Concorrenza – Ammende – Decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che infligge un’ammenda in base al diritto nazionale e un’ammenda in base al diritto dell’Unione – Violazione del principio del ne bis in idem – Insussistenza – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità
(Artt. 10 e 82 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 3, § 1, e 5)
(v. punti 28‑39 e dispositivo)
Sintesi
Nella sentenza Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie (C‑617/17), pronunciata il 3 aprile 2019, la Corte si è espressa, essenzialmente, sull’interpretazione del principio del bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sentenza di cui trattasi si inserisce nel quadro di una controversia che oppone la Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., una compagnia di assicurazioni, all’autorità polacca garante della concorrenza, relativamente alla decisione di quest’ultima che infligge, per un abuso di posizione dominante, un’ammenda a titolo della violazione del diritto nazionale della concorrenza e un’ammenda a titolo della violazione del diritto della concorrenza dell’Unione.
In tale contesto, la Corte ha stabilito che il principio del ne bis in idem non osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga ad un’impresa, nell’ambito di una stessa decisione, un’ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un’ammenda per violazione dell’articolo 82 CE. In una situazione del genere l’autorità nazionale garante della concorrenza deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell’infrazione.
A questo riguardo, la Corte ha sottolineato che dalla propria giurisprudenza risultava che il suddetto principio mira a evitare che un’impresa sia nuovamente condannata o perseguita, il che presuppone che tale impresa sia stata condannata o dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile.
Pertanto, la Corte ha concluso che il principio del ne bis in idem non è inteso applicarsi in una situazione in cui l’autorità nazionale per la concorrenza, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (1), applica in parallelo il diritto nazionale della concorrenza e le regole di concorrenza dell’Unione e sanziona, in forza dell’articolo 5 di tale regolamento, un’impresa, infliggendole, nell’ambito di una stessa decisione, un’ammenda per la violazione di tale diritto e un’ammenda per l’inosservanza delle suddette regole.