Language of document : ECLI:EU:F:2007:68

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

20 aprile 2007

Causa F‑13/07

L

contro

Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

«Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Rifiuto di convocazione – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui L chiede l’annullamento della decisione dell’EMEA 31 marzo 2006, di rigetto della sua domanda diretta alla costituzione di una commissione di invalidità, nonché, per quanto necessario, della decisione 25 ottobre 2006 di rigetto del suo reclamo contro la detta decisione.

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

1.      L’ipotesi di irricevibilità manifesta di cui all’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado non si applica ai soli casi in cui la violazione delle norme in materia di ricevibilità è a tal punto evidente e flagrante che nessun argomento serio può essere fatto valere a favore della ricevibilità, ma anche ai casi in cui, alla lettura del fascicolo, il collegio giudicante, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, è pienamente convinto dell’irricevibilità del ricorso, in particolare per il fatto che quest’ultimo non rispetta le condizioni poste da una giurisprudenza costante, e considera, per giunta, che lo svolgimento di un’udienza non sarebbe tale da offrire il minimo elemento nuovo al riguardo. In un’ipotesi del genere, il rigetto del ricorso con ordinanza non soltanto contribuisce all’economia processuale, ma risparmia anche alle parti le spese che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe.

(v. punti 20 e 21)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 27 marzo 2007, causa F‑87/06, Manté/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 16)

2.      La notifica di una decisione dell’amministrazione ad una persona legittimata a rappresentare il funzionario, come il suo coniuge, fa decorrere il termine di reclamo di tre mesi previsto dall’art. 90, n. 2, dello Statuto. È irrilevante al riguardo la data in cui il funzionario prende effettivamente conoscenza della decisione, data che dipende da circostanze aleatorie, di ordine privato, indipendenti dalla diligenza con la quale l’amministrazione ha notificato la decisione e di cui quest’ultima non potrebbe fornire la prova.

(v. punti 30 e 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 3 giugno 1997, causa T‑196/95, H/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑133 e II‑403, punti 32‑35)