Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 - CHEMK e KF / Consiglio
(Causa T-190/08)
("Dumping - Importazioni di ferrosilicio originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Cina, dell'Egitto, del Kazakistan e della Russia - Determinazione del prezzo all'esportazione - Margine di profitto - Impegno di prezzi - Danno - Nesso di causalità - Denuncia - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia); e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russia) (rappresentante: P. Vander Schueren, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, poi da G. Berrisch, avvocati)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, poi H. van Vliet e M. França agenti);
Oggetto
Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU, L 55, pag. 6), nei limiti in cui esso si applica alle ricorrenti
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 197 del 2.8.2008