SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
10 febbraio 2000 (1)
«Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Regolamento
(CE) n. 2494/97 Ricorso d'annullamento Ricevibilità Decisione PTOM
Misura di salvaguardia Nesso di causalità»
Nelle cause riunite T-32/98 e T-41/98,
Governo delle Antille olandesi, rappresentato dagli avv.ti M.M. Slotboom e
P.V.F. Bos, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo
studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori T. van Rijn e P.J.
Kuijper, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico,
Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Regno di Spagna, rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado,
in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede
dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
avente ad oggetto, nella causa T-32/98, il ricorso diretto all'annullamento del
regolamento (CE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 2532, che istituisce
misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori
d'oltremare (GU L 326, pag. 21) e, nella causa T-41/98, il ricorso diretto
all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 1997, n.
2494, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006
originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche
istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97 (GU L 343, pag. 17),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21
settembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
- 1.
- I Paesi bassi comprendono, oltre al territorio europeo, le Antille olandesi e l'isola
di Aruba. Queste due ultime entità fanno parte dei paesi e territori d'oltremare (in
prosieguo: i «paesi PTOM»), elencati nell'allegato IV del Trattato CE (divenuto,
in seguito a modifica, allegato II) e la cui associazione alla Comunità è regolata
dalla parte quarta del detto Trattato.
Disposizioni pertinenti del Trattato
- 2.
- L'art. 131 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE) stabilisce,
al secondo comma, che: «[s]copo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo
economico e sociale dei [PTOM] e l'instaurazione di strette relazioni economiche
tra essi e la Comunità nel suo insieme».
- 3.
- Ai sensi dell'art. 132, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 183, n. 1, CE), «gli Stati
membri applicano ai loro scambi commerciali con i [PTOM] il regime che si
accordano tra di loro, in virtù del presente trattato».
- 4.
- L'art. 133, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 184, n. 1, CE)
dispone: «[l]e importazioni originarie dei [PTOM] beneficiano, al loro ingresso
negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene
progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente
trattato».
- 5.
- L'art. 134 del Trattato CE (divenuto art. 185 CE) stabilisce a sua volta che: «[s]e
il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro
entrata in un [PTOM], avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, paragrafo
1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri,
questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le
misure necessarie per porre rimedio a questa situazione».
- 6.
- Ai sensi dell'art. 136 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE),
il Consiglio stabilisce le modalità dell'associazione tra PTOM e Comunità.
Decisione PTOM, decisione sulla revisione di medio periodo e misure varie adottate
nel 1997
- 7.
- Il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato, in base all'art. 136 del Trattato, la
decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi PTOM alla Comunità
economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»).
- 8.
- Sino alla loro modifica, intervenuta il 30 novembre 1997, gli artt. 101, n. 1, e 102
della decisione PTOM stabilivano, rispettivamente: «I prodotti originari degli
PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi
doganali e tasse d'effetto equivalente.
(...)
La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOM
restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente».
- 9.
- L'art. 109, n. 1, della decisione PTOM stabilisce che la Commissione può, secondo
la procedura di cui all'allegato IV, adottare misure d'eccezione sotto forma di
misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dei
paesi PTOM. Gli artt. 109, n. 2, e 110 della decisione PTOM si occupano delle
condizioni cui debbono rispondere tali misure.
- 10.
- Ai sensi dell'art. 240, n. 1, la decisione PTOM è applicabile per un periodo di dieci
anni a partire dal 1° marzo 1990. Lo stesso articolo prevede, al n. 3, lett. a) e b),
che, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisca, oltre ai contributi finanziari
della Comunità per il secondo quinquennio, se del caso, le eventuali modifiche
richieste dalle competenti autorità dei paesi PTOM o eventualmente proposte dalla
Commissione in base alla propria esperienza o al nesso con modifiche in corso di
negoziato tra la Comunità e gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in
prosieguo: gli «Stati ACP»). Le eventuali modifiche in tal modo apportate
assumono la forma di una «revisione di medio periodo».
- 11.
- Il 24 novembre 1997, in attuazione del detto art. 240, n. 3, il Consiglio ha adottato
la decisione 97/803/CE riguardante la revisione di medio periodo della decisione
PTOM (GU L 329, pag. 50; in prosieguo: la «decisione sulla revisione di medio
periodo»). Tale decisione limita le importazioni di riso e di zucchero provenienti
dai paesi PTOM verso la Comunità.
- 12.
- Il ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso d'annullamento contro la
decisione sulla revisione di medio periodo (causa T-310/97). Ai sensi dell'art. 177
del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), il presidente
dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aja (Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di
pronunciarsi sulla legittimità della detta decisione (causa C-17/98). Con ordinanza
16 novembre 1998, causa T-310/97, Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. II-4131,
il Tribunale ha sospeso il procedimento nella causa T-310/97 sino alla pronuncia
della sentenza della Corte nella causa C-17/98.
- 13.
- Nel corso del 1997, l'applicazione della decisione PTOM ha indotto la Commissione
ad adottare talune misure in base al menzionato art. 109, in particolare nel settore
dell'importazione di riso.
- 14.
- Infatti, con il regolamento (CE) 17 febbraio 1997, n. 304, che istituisce misure di
salvaguardia per l'importazione di riso originario degli PTOM (GU L 51, pag. 1),
il Consiglio ha adottato le prime misure di salvaguardia che limitano le
importazioni nella Comunità di riso originario degli PTOM tra il 1° gennaio 1997
e il 30 aprile 1997. Il Regno dei Paesi Bassi e la società Antillean Rice Mills hanno
proposto un ricorso d'annullamento contro tale regolamento, rispettivamente,
dinanzi alla Corte (causa C-110/97) e dinanzi al Tribunale (causa T-41/97). Con
ordinanza 16 novembre 1998, causa T-41/97, Antillean Rice Mills/Consiglio (Racc.
pag. II-4117), il Tribunale ha declinato la propria competenza nella causa T-41/97
a favore della Corte, affinché questa potesse statuire sulle domande di
annullamento.
- 15.
- Con regolamento (CE) 2 giugno 1997, n. 1036, che istituisce misure di salvaguardia
per l' importazione di riso originario degli PTOM (GU L 151, pag. 8), il Consiglio
ha adottato nuove misure di salvaguardia che limitano le importazioni nella
Comunità di riso originario degli PTOM tra il 1° maggio 1997 e il 30 novembre
1997. Il ricorrente e il Regno dei Paesi bassi hanno presentato un ricorso
d'annullamento contro tale regolamento, rispettivamente, dinanzi al Tribunale
(causa T-179/97) e dinanzi alla Corte (causa C-301/97). Con ordinanza 16
novembre 1998, cause riunite T-163/97 e T-179/97, Antille olandesi/Consiglio e
Commissione, Racc. pag. II-4123), il Tribunale ha declinato la propria competenza
anche nella causa T-179/97 a favore della Corte.
- 16.
- Con regolamento (CE) 27 novembre 1997, n. 2352, che istituisce misure specifiche
per l'importazione di riso originario degli PTOM (GU L 326, pag. 21), la
Commissione ha adottato una terza serie di misure di salvaguardia che impongono
il rilascio di titoli di importazione per il riso originario degli PTOM e la costituzione
di una cauzione bancaria pari al 50% dell'importo dei dazi doganali normalmente
applicabili al volume di riso per il quale vengono richiesti titoli di importazione.
Tale regolamento prevedeva inoltre che, qualora fosse stato superato un volume
mensile di richieste di titoli equivalente a 13 300 tonnellate di riso e qualora
sussistesse il rischio di significative turbative del mercato comunitario, la
Commissione avrebbe adottato talune misure nei confronti delle domande che
superassero il detto limite di 13 300 tonnellate. Il regolamento è entrato in vigore
il 1° dicembre 1997.
- 17.
- Il 12 dicembre 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2494,
relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006
originario degli PTOM, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento
(CE) n. 2352/97 (GU L 343, pag. 17). In particolare, essa ha escluso il rilascio di
titoli di importazione a partire dal 3 dicembre 1997 e ha sospeso il deposito di
nuove domande di titoli di importazione sino al 31 dicembre 1997.
- 18.
- Il regolamento n. 2352/97 è stato abrogato dall'art. 14 del regolamento (CE) della
Commissione 16 dicembre 1997, n. 2603, recante modalità d'applicazione per
l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare
(PTOM) (GU L 351, pag. 22), in attuazione dell'art. 108 bis della decisione PTOM,
come modificata. Il ricorrente ha altresì presentato un ricorso d'annullamento
contro tale regolamento dinanzi al Tribunale (causa T-52/98). Con ordinanza 11
febbraio 1999, causa T-52/98, Antille olandesi/Commissione (non pubblicata nella
Raccolta), il Tribunale ha disposto la sospensione del procedimento nella causa T-52/98 sino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-17/98.
Procedimento
- 19.
- Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio
1998, il ricorrente ha presentato un ricorso diretto all'annullamento del
regolamento n. 2352/97 (causa T-32/98).
- 20.
- Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 1998,
il ricorrente ha presentato un ricorso diretto all'annullamento del regolamento n.
2494/97 (causa T-41/98).
- 21.
- Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio e l'11 giugno
1998, il Regno di Spagna ha domandato, ai sensi dell'art. 115 del regolamento di
procedura, di intervenire nelle cause T-32/98 e T-41/98 a sostegno delle conclusioni
della Commissione. Tali domande sono state accolte con ordinanze del Presidente
del Tribunale 1° e 10 luglio 1998. Il 31 luglio e il 6 agosto 1998 il Regno di Spagna
ha depositato nelle due cause le proprie memorie di intervento, sulle quali le parti
hanno potuto presentare le proprie osservazioni.
- 22.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare
alla fase orale senza procedere ad istruttoria. A titolo di misure di organizzazione
del procedimento, previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, sono stati
rivolti alle parti taluni quesiti scritti ai quali esse hanno risposto entro i termini
impartiti.
- 23.
- Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza
pubblica che si è svolta, per entrambe le cause, il 21 settembre 1999.
- 24.
- Dopo aver sentito le parti su tale punto, il Tribunale ha disposto la riunione delle
due cause ai fini della sentenza.
Conclusioni delle parti
- 25.
- Nella causa T-32/98, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare il regolamento n. 2352/97;
condannare la Commissione alle spese.
- 26.
- Nella causa T-41/98, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare il regolamento n. 2494/97;
condannare la Commissione alle spese.
- 27.
- Nelle cause T-32/98 e T-41/98, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, infondato;
condannare il ricorrente alle spese.
- 28.
- Nelle cause T-32/98 e T-41/98, la parte interveniente conclude che il Tribunale
voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire;
in subordine, respingere il ricorso;
condannare il ricorrente alle spese.
Sull'ammissibilità dell'intervento
- 29.
- Secondo il ricorrente, il Tribunale non può tener conto delle osservazioni
presentate dal Regno di Spagna nelle sue memorie di intervento. A tal fine esso
sostiene che non esiste alcuna connessione di diritto comunitario tra le Antille
olandesi e questo Stato membro. Infatti, il Regno dei Paesi Bassi avrebbe ratificato
il trattato di adesione del Regno di Spagna solo per il suo territorio europeo.
- 30.
- Il Tribunale rileva che è pur vero che le ordinanze emesse il 1° e l 10 luglio 1998,
con le quali il Regno di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle
conclusioni della Commissione nelle cause T-32/98 e T-41/98, non ostano ad un
nuovo esame dell'ammissibilità del suo intervento nella sentenza che pone fine
all'istanza (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-234/92, Shell/Commissione,
Racc. pag. I-0000, punto 25).
- 31.
- Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'intervento del Regno di
Spagna in entrambe le cause è ammissibile. Infatti, ai sensi dell'art. 37, primo
comma, dello Statuto CE della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 46,
primo comma, di tale Statuto, gli Stati membri possono intervenire nelle
controversie proposte al Tribunale. Il fatto che il Regno dei Paesi Bassi abbia
ratificato il Trattato di adesione del Regno di Spagna solo per il suo territorio
europeo non può pregiudicare l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di tale diritto
che gli è riconosciuto per via della sua qualità di Stato membro.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
- 32.
- Senza sollevare formalmente eccezioni di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del
regolamento di procedura, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso per
tre motivi.
- 33.
- In primo luogo, la Commissione sostiene che il ricorrente non è legittimato ad
esperire un ricorso ex art. 173, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in
seguito a modifica, art. 230, secondo comma, CE). Essa fa riferimento all'ordinanza
della Corte 21 marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione (Racc.
pag. I-1787, punto 6), e aggiunge che la parte quarta del Trattato non attribuisce
alle Antille olandesi diritti particolari, né impone loro particolari obblighi che
renderebbero la loro posizione giuridica paragonabile a quella degli Stati membri.
Non sarebbe neppure possibile paragonare il ruolo da esse svolto nel processo
decisionale relativo ai settori che rientrano nella parte quarta del Trattato a quello
svolto dalle istituzioni.
- 34.
- In secondo luogo, la Commissione ritiene che i ricorsi siano irricevibili anche in
quanto basati sull'art. 173, quarto comma, del Trattato. Innanzi tutto, il ricorrente
non sarebbe direttamente interessato dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 (in
prosieguo: i «regolamenti impugnati»). Infatti, dato che le Antille olandesi in
quanto tali non commerciano in riso con la Comunità, il loro governo sarebbe
interessato dai regolamenti impugnati solo qualora questi ultimi toccassero le
imprese del settore del riso situate nel loro territorio. Inoltre, il ricorrente non
sarebbe neppure individualmente interessato dai regolamenti impugnati. A tal
riguardo, la Commissione rileva come la menzione delle Antille olandesi
nell'allegato IV non sia determinante. Il ricorrente non farebbe neppure parte di
una cerchia limitata di soggetti di diritto ai sensi della giurisprudenza (sentenza 15
luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commission CEE, Racc. pag. 195), poiché il
numero e l'identità dei soggetti ai quali i regolamenti impugnati andrebbero
applicati non era definitivamente noto al momento della loro adozione. Le Antille
olandesi non sarebbero in possesso di particolari caratteristiche di fatto o di diritto
che le distinguano dagli altri PTOM. Infatti, almeno in teoria, qualunque paese
PTOM potrebbe trasformare riso come le Antille olandesi. La situazione sarebbe
diversa da quella che esisteva nel 1993, quando solo le Antille olandesi esportavano
riso verso la Comunità, mentre dal 1996 anche Montserrat avrebbe iniziato lo
stesso tipo di esportazione. La Commissione cita anche un estratto dell'ordinanza
del Tribunale 16 giugno 1998, causa T-238/97, Comunidad Autónoma de
Cantabria/Consiglio (Racc. pag. II-2271, punti 49 e 50).
- 35.
- Inoltre, le Antille olandesi sarebbero espressamente menzionate nel settimo
'considerando' del regolamento n. 2352/97 al solo scopo di indicare che la decisione
del Ministro degli Affari economici e delle Finanze del loro governo, la quale
stabilisce un prezzo minimo all'esportazione del riso, non rende superflua
l'adozione delle misure di salvaguardia controverse. Non sarebbe possibile
desumerne che il ricorrente sia individualmente interessato dal suddetto
regolamento. Allo stesso modo, l'art. 109 della decisione PTOM imporrebbe alla
Commissione di tener conto delle possibili conseguenze delle misure di salvaguardia
per l'economia di tutti i paesi PTOM e non soltanto per quella delle Antille
olandesi. Neppure un criterio quantitativo attinente al volume di riso esportato
verso la Comunità soddisferebbe le condizioni di ricevibilità individuate dalla
giurisprudenza.
- 36.
- In terzo luogo, la Commissione sostiene, anzitutto, che il ricorrente non dimostra
un interesse ad agire sufficiente per proporre il presente ricorso d'annullamento a
norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Essa ricorda come le Antille
olandesi siano una semplice ripartizione amministrativa del Regno dei Paesi Bassi,
il quale dispone a sua volta di un diritto di voto in seno al Consiglio. La
Commissione ritiene, pertanto, che, tenuto conto del posto che i rappresentanti del
ricorrente occupano in seno al governo dei Paesi Bassi, le Antille olandesi non
possano essere dissociate dallo Stato membro di cui sono parte integrante nei casi
in cui quest'ultimo si pronuncia su un problema relativo ai paesi PTOM.
- 37.
- Inoltre, la Commissione rileva come il Regno dei Paesi Bassi disponga di un diritto
autonomo di ricorso in forza dell'art. 173, secondo comma, del Trattato e come,
contrariamente ai regolamenti n. 304/97 e n. 1036/97, i regolamenti impugnati non
siano stati oggetto di un ricorso d'annullamento da parte di quest'ultimo (v. supra,
punti 14 e 15).
- 38.
- Infine, la Commissione sottolinea come, per difendere gli interessi dei paesi PTOM,
presso il Consiglio per gli Stati membri dai quali i paesi PTOM dipendono sia stato
istituito uno speciale procedimento di ricorso (art. 1, n. 5, dell'allegato IV alla
decisione PTOM). La decisione PTOM, quindi, affiderebbe la difesa degli interessi
degli PTOM ai suddetti Stati membri.
- 39.
- Nella controreplica, la Commissione argomenta che non è auspicabile riconoscere
al ricorrente un interesse ad agire, in quanto ciò equivarrebbe ad ammettere che
quest'ultimo possa rimettere in discussione dinanzi al giudice comunitario la
ponderazione degli interessi compiuta dagli organi competenti del Regno dei Paesi
Bassi, ponderazione che, in tale materia, solo quest'ultimo può effettuare. Il
Tribunale avrebbe confermato tale analisi nella citata ordinanza Comunidad
Autónoma de Cantabria/Consiglio. La situazione sarebbe stata invece diversa nella
causa che ha dato origine alla sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione (Racc. pag. II-717), in quanto la decisione
della Commissione impugnata verteva su un aiuto rientrante nella competenza
esclusiva di un ente federale del Regno del Belgio. Nel caso di specie, la
Commissione sottolinea come le diverse entità che compongono i Paesi Bassi non
abbiano alcuna competenza propria di questo tipo per quanto riguarda il regime
commerciale dei paesi PTOM.
- 40.
- Anche il Regno di Spagna conclude per l'irricevibilità dei ricorsi, facendo osservare
che il ricorrente non è legittimato ad agire nel caso di specie. Esso sostiene, in
particolare, che il ricorrente non è direttamente interessato dai regolamenti
impugnati, poiché le misure di attuazione degli stessi debbono ancora essere
adottate.
- 41.
- Il ricorrente respinge tutti gli argomenti presentati dalla Commissione e sostiene
che i ricorsi da esso presentati sono ricevibili in forza delle disposizioni di cui
all'art. 173 del Trattato, secondo e quarto comma.
Giudizio del Tribunale
- 42.
- Per quanto riguarda, innanzi tutto, la ricevibilità dei ricorsi in quanto basati
sull'art. 173, secondo comma, del Trattato, va ricordato che, ai sensi dell'art. 3 della
decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che
istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1),
come modificata, il Tribunale può conoscere, in primo grado, dei ricorsi
d'annullamento che rientrano nell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Soltanto
la Corte, invece, è competente a conoscere dei ricorsi promossi ai sensi dell'art.
173, secondo comma, del Trattato da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla
Commissione. Pertanto, se il ricorrente riteneva di potersi basare su quest'ultima
disposizione del Trattato per chiedere l'annullamento dei regolamenti impugnati,
avrebbe dovuto proporre i ricorsi dinanzi a questa giurisdizione.
- 43.
- In ogni caso, dalla struttura normativa generale dei Trattati si evince che la nozione
di Stato membro, ai sensi delle disposizioni istituzionali e, in particolare, di quelle
relative ai ricorsi giurisdizionali, riguarda solo le autorità governative degli Stati
membri delle Comunità europee e non può essere estesa ai governi delle regioni
o delle comunità autonome, quale che sia la portata delle competenze loro
riconosciute (sentenza Vlaams Gewest/Commissione, citata, punto 28; ordinanza
Comunidad Autónoma de Cantabria/Consiglio, citata, punto 42, nonché la
giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del Tribunale 23 ottobre 1998, causa T-609/97,
Regione Puglia/Commissione e Spagna, Racc. pag. II-4051, punto 16). Il ricorrente
non è quindi legittimato ad agire ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del
Trattato.
- 44.
- Per quanto riguarda, inoltre, la ricevibilità dei ricorsi in quanto essi basati sull'art.
173, quarto comma, del Trattato, occorre ricordare, in via preliminare, che le
norme del Trattato relative al diritto d'impugnazione non possono essere
interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenza Plaumann/Commissione,
citata, pag. 219, e sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93, T-543/93 e T-546/93, Métropole Télévision e a./Commissione,
Racc. pag. II-649, punto 60).
- 45.
- E' indiscusso che le Antille olandesi sono un'entità autonoma dotata di personalità
giuridica in forza del diritto olandese. Un'entità territoriale di uno Stato membro,
dotata di personalità giuridica in forza del diritto interno, può, in via di principio,
proporre un ricorso d'annullamento in base all'art. 173, quarto comma, del
Trattato, ai sensi del quale ogni persona fisica o giuridica può proporre ricorso
contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo
come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la
riguardano direttamente ed individualmente (ordinanza Comunidad Autónoma de
Cantabria, citata, punto 43).
- 46.
- Poiché i regolamenti impugnati non sono decisioni prese nei confronti del
ricorrente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, occorre verificare se
essi costituiscano atti di portata generale o se vadano considerati come decisioni
prese sotto forma di regolamento. Per stabilire la portata generale o meno di un
atto, occorre valutare la sua natura e gli effetti giuridici che mira a produrre o
produce effettivamente (sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio
e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 8).
- 47.
- Nel caso di specie, è vero che dal preambolo del regolamento n. 2352/97 risulta che
la Commissione, al momento di adottare tale atto, ha tenuto in considerazione il
comportamento del ricorrente e, in particolare, il fatto che esso avesse fissato un
prezzo minimo all'esportazione. Parimenti, tanto nelle memorie quanto in udienza,
la Commissione non ha negato di essere stata a conoscenza, al momento
dell'adozione dei regolamenti impugnati, del fatto che la maggior parte delle
importazioni di riso originario degli PTOM proveniva dalle Antille olandesi.
Tuttavia, si deve prendere atto che la Commissione non ha adottato decisioni
riguardanti unicamente le importazioni di riso di tale provenienza. Infatti, essa ha
adottato misure di portata generale, applicabili indistintamente all'importazione di
riso originario di tutti i paesi PTOM.
- 48.
- Di conseguenza, i regolamenti impugnati, per loro natura, hanno una portata
generale e non costituiscono decisioni ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE
(divenuto art. 249 CE).
- 49.
- Occorre peraltro esaminare se, malgrado la portata generale dei regolamenti
impugnati, il ricorrente possa comunque essere considerato come direttamente e
individualmente interessato dagli stessi. Infatti, la portata generale di un atto non
esclude, di per sé, che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune
persone fisiche o giuridiche (v. sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19; sentenze del Tribunale 14
settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Millsea./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 66, e 13 dicembre 1995, cause riunite
T-481/93 e T-484/93, Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens et
Nederlandse Bond van Waaghouders van Levend Vee/Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).
- 50.
- Innanzitutto, per quanto riguarda il problema se il ricorrente sia individualmente
interessato dai regolamenti impugnati, va ricordato che una persona fisica o
giuridica può sostenere che un atto di portata generale adottato da un'istituzione
comunitaria la riguarda individualmente soltanto qualora la detta disposizione
controversa la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di una
situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenze
Plaumann/Commissione, citata, pag. 223, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 20;
sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE de Vittel e a./
Commission, Racc. pag. II-1247, punto 36, e 17 giugno 1998, causa T-135/96,
UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 69, nonché ordinanza del Tribunale
30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559,
punto 59).
- 51.
- In proposito, è importante ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata,
il fatto che la Commissione abbia l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di
tener conto delle conseguenze dell'atto ch'essa intende adottare sulla situazione di
determinati singoli, è tale da identificare questi ultimi (sentenze della Corte 17
gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/Commissione, Racc. pag. 207, 26 giugno
1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477; sentenza del
Tribunale Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 67, e sentenza della
Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione,
Racc. I-769, punti 25-30).
- 52.
- Nel caso di specie, il regolamento n. 2352/97 e, in quanto misura di esecuzione di
quest'ultimo, il regolamento n. 2494/97 sono stati adottati in base all'art. 109, n. 1,
della decisione PTOM, il quale stabilisce che la Commissione è, a certe condizioni,
autorizzata ad adottare misure di salvaguardia.
- 53.
- L'art. 109 testé citato stabilisce, al n. 2, che «nell'applicare il paragrafo 1, vanno
scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento
dell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limite
di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà
manifestatesi».
- 54.
- Da tale disposizione discende che, allorché intenda adottare misure di salvaguardia
in base all'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione è tenuta a tener
conto delle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe avere sull'economia
del paese o territorio d'oltremare interessato, nonché sulle imprese interessate
(sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 28,
e sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto
70).
- 55.
- Il ricorrente è ricompreso tra i paesi PTOM specificamente indicati nell'allegato IV
del Trattato, ai quali si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattato
relativa all'associazione degli PTOM. In forza dell'art. 109, n. 2, della decisione
PTOM, la Commissione era quindi tenuta a tener conto, al momento dell'adozione
dei regolamenti impugnati, della particolare situazione del ricorrente, tanto più che
era prevedibile che le ripercussioni negative delle misure adottate sarebbero state
avvertite principalmente nel territorio di quest'ultimo. Infatti, come essa ha del
resto riconosciuto tanto nelle sue memorie quanto in udienza, al momento
dell'adozione dei regolamenti impugnati la Commissione era a conoscenza del fatto
che la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originarie degli
PTOM proveniva dalle Antille olandesi.
- 56.
- Pertanto, avendo fruito di una tutela specifica in forza del diritto comunitario nel
momento in cui la Commissione ha adottato i regolamenti impugnati, il ricorrente
è toccato da questi ultimi a causa di una situazione di fatto che lo caratterizza
rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenze Plaumann/Commissione, citata, pag.
223, Piraiki-Patraiki, citata, punti 28-31, e 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e
a./Commissione, citata, punto 28). Di conseguenza, il ricorrente è individualmente
interessato dai regolamenti impugnati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del
Trattato.
- 57.
- Come sottolinea la Commissione, è vero che, per riconoscere che un ente regionale
di uno Stato membro venga individualmente interessato da un atto comunitario,
non basta che questo invochi il fatto che l'applicazione o l'attuazione dell'atto
stesso sia idonea a incidere sulle condizioni socioeconomiche nel suo territorio (v.
ordinanze Comunidad Autónoma de Cantabria/Consiglio citata, punti 49 e 50, e
Regione Puglia/Commissione e Spagna, citata, punti 21 e 22). Tuttavia, nel caso di
specie, il ricorrente è individualmente interessato dai regolamenti impugnati in
quanto la Commissione, quando ne progettava l'adozione, era obbligata a tener
conto in modo specifico della situazione del ricorrente, in forza dell'art. 109, n. 2,
della decisione PTOM.
- 58.
- Inoltre, quanto all'interesse del ricorrente ad agire per ottenere l'annullamento dei
regolamenti impugnati, non può essere escluso solo per il fatto che il Regno dei
Paesi Bassi dispone di un diritto di ricorso autonomo in forza dell'art. 173, secondo
comma, del Trattato. Al riguardo, va sottolineato come, in altri settori, il fatto che
coesistessero, contro un medesimo atto, l'interesse ad agire di uno Stato membro
e quello di una delle sue entità territoriali non abbia indotto il Tribunale a ritenere
che l'interesse ad agire dell'ente non bastasse a giustificare la ricevibilità di un
ricorso d'annullamento proposto a norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato
(v. sentenze Vlaams Gewest/Commissione, citata, punto 30, e 15 dicembre 1999,
cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e Volkswagen/Commissione,
Racc. pag. II-0000, punto 92). Neppure il fatto che il Regno dei Paesi Bassi
avrebbe potuto dare impulso, in forza dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV alla decisione
PTOM, allo speciale procedimento di ricorso presso il Consiglio contro i
regolamenti impugnati può pregiudicare l'interesse ad agire del ricorrente nel caso
di specie.
- 59.
- Parimenti, va respinto altresì l'argomento della Commissione secondo il quale la
ponderazione, da parte di uno Stato membro, degli interessi delle diverse regioni
che lo compongono, prima di definire la propria posizione in seno al Consiglio, non
può essere rimessa in discussione da una singola regione dinanzi al giudice
comunitario. All'uopo, è sufficiente osservare che i regolamenti impugnati sono stati
adottati dalla Commissione e non dal Consiglio e che la Commissione esercita le
proprie funzioni in piena indipendenza rispetto agli Stati membri, nell'interesse
generale della Comunità.
- 60.
- Per quanto riguarda, infine, il problema se il ricorrente sia direttamente interessato
dai regolamenti impugnati, va constatato che il regolamento n. 2352/97 contiene
una disciplina completa, che non lascia spazio alle valutazioni discrezionali delle
autorità degli Stati membri. Infatti, per il riso originario degli PTOM esso
disciplina, in modo vincolante, il meccanismo della domanda e del rilascio dei titoli
di importazione, autorizzando inoltre la Commissione a sospendere tale rilascio in
caso di superamento di una quota dallo stesso determinata e di turbative
significative del mercato. Il ricorrente è quindi direttamente interessato dal
regolamento n. 2352/97 (v. sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunite
41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc.
pag. 411, punti 23-28, e 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc.
pag. 1339, punto 31).
- 61.
- Il ricorrente è inoltre direttamente interessato dal regolamento n. 2494/97, in
quanto quest'ultimo esclude il rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al
codice NC 1006 e originario degli PTOM per le domande presentate dal 3
dicembre 1997, sospendendo sino al 31 dicembre 1997 il deposito di nuove
domande di titoli di importazione per il riso avente una tale origine.
- 62.
- Da quanto precede risulta che i presenti ricorsi vanno dichiarati ricevibili.
Nel merito
- 63.
- Il ricorrente deduce dieci motivi a sostengo del suo ricorso nella causa T-32/98. Il
primo attiene all'esistenza di uno sviamento di potere. Il secondo, ad un errore di
valutazione nella scelta del fondamento giuridico del regolamento n. 2352/97. Il
terzo, alla violazione del principio della certezza del diritto e il quarto alla
violazione dell'art. 133, n. 1, del Trattato. Il quinto motivo riguarda la violazione
degli artt. 132, n. 1, e 134 del Trattato, nonché dell'art. 102 della decisione PTOM
e dell'art. 19 dell'allegato II della stessa decisione. Il sesto motivo attiene alla
violazione dell'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle salvaguardie e dell'art. XIII:2 (c) del
GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) del 1994, nonché
dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7,
CE). Il settimo motivo attiene alla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione
PTOM. L'ottavo motivo riguarda la violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione
PTOM. Il nono, la violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE)
e il decimo la violazione delle forme sostanziali.
- 64.
- Nella causa T-41/98 il ricorrente chiede l'annullamento del regolamento n. 2494/97
eccependo l'illegittimità del regolamento n. 2352/97, facendo valere i medesimi
motivi dedotti nell'ambito della causa T-32/98.
- 65.
- Occorre esaminare innanzi tutto il motivo attinente alla violazione dell'art. 109, n.
1, della decisione PTOM.
Argomenti delle parti
- 66.
- Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM non
autorizza la Commissione ad adottare misure di salvaguardia in funzione del
volume delle importazioni originarie dei paesi PTOM. A questo proposito, il
ricorrente fa riferimento all'art. 132, n. 1, del Trattato e sottolinea come gli Stati
membri non possano adottare misure di salvaguardia restrittive degli scambi tra di
loro in funzione del volume delle importazioni provenienti da altri Stati membri.
In secondo luogo, il ricorrente osserva che, anche supponendo che la Commissione
possa far leva sul volume delle importazioni provenienti dai paesi PTOM per
adottare misure di salvaguardia, nel caso di specie essa non è in grado di
dimostrare l'esistenza del rischio che il quantitativo di riso importato dai paesi
PTOM fosse tale da causare una perturbazione del mercato comunitario. In terzo
luogo, il ricorrente sostiene che una simile perturbazione non poteva derivare dal
volume delle importazioni di riso provenienti dai paesi PTOM, a causa del prezzo
minimo all'esportazione da esso applicato al riso proveniente dalle Antille olandesi.
- 67.
- La Commissione obietta, innanzitutto, che il primo argomento del ricorrente muova
da un'errata interpretazione dell'art. 132, n. 1, del Trattato. Tale disposizione non
conterrebbe una norma di diritto incondizionata, bensì si limiterebbe a indicare uno
degli obiettivi perseguiti dalla cooperazione tra gli PTOM e la Comunità. Il
ricorrente non potrebbe quindi fondatamente invocare tale disposizione per negare
il potere della Commissione di adottare misure in base all'art. 109 della decisione
PTOM in funzione del volume delle importazioni di prodotti originari degli PTOM.
- 68.
- In secondo luogo, la Commissione sottolinea come l'aumento delle quantità di riso
importate dai paesi PTOM sin dalla campagna 1995/1996 sia stato maggiore di
quello del volume complessivo delle importazioni di riso nella Comunità. La quota
delle importazioni provenienti dai paesi PTOM sarebbe aumentata dopo la
campagna 1994/1995, fino all'adozione delle prime misure di salvaguardia all'inizio
del 1997.
- 69.
- La Commissione dichiara che le statistiche della Comunità dimostrano come il
volume complessivo delle importazioni di riso provenienti dai paesi PTOM si sia
elevato a 162 541 tonnellate di riso lavorato per la campagna 1996/1997 e non a
65 000 tonnellate come asserito dal ricorrente. L'incremento delle importazioni di
riso provenienti dai paesi PTOM avrebbe così esposto il prezzo del risone
comunitario a pressioni fortissime, che necessitavano di acquisti all'intervento e di
esportazioni con restituzioni di riso Indica comunitario su un mercato che pure era
strutturalmente deficitario. Le misure di salvaguardia avrebbero infatti potuto
arrestare e invertire la tendenza al ribasso osservata sul mercato comunitario.
- 70.
- La Commissione fa inoltre rilevare che non le incombe di dimostrare l'esistenza di
un nesso causale tra il rischio di perturbazione del mercato comunitario del riso e
l'importazione di riso originario degli PTOM. Basterebbe l'esistenza di un
determinato rapporto tra i due fenomeni e non si potrebbe negare che le
importazioni provenienti dai paesi terzi abbiano un'influenza su questo mercato.
- 71.
- In terzo luogo, la Commissione ribatte che il riso originario degli PTOM esportato
verso la Comunità, pur essendo essenzialmente di origine antillese, non proviene
però esclusivamente dalle Antille olandesi. La Commissione sostiene che era suo
dovere fissare un limite per tutti i paesi PTOM e che essa non poteva pertanto
adottare un provvedimento distinto per le sole Antille olandesi.
- 72.
- La parte interveniente osserva che, al momento dell'adozione del regolamento n.
2352/97, le importazioni di riso originario degli PTOM provocavano gravi
perturbazioni sul mercato comunitario. Essa cita, in particolare, alcuni interventi
di deputati e membri della Commissione al Parlamento europeo, dai quali
emergerebbe il rilevante incremento di tali importazioni a partire dal 1995.
L'interveniente fornisce altresì dati relativi al prezzo del riso Indica in equivalentesemigreggio prodotto nel suo territorio, i quali attestano un ribasso di tale prezzo
tra il gennaio 1997 e il febbraio 1998. Essa ricorda altresì l'ampio potere
discrezionale riconosciuto alla Commissione in materia.
Giudizio del Tribunale
- 73.
- Occorre ricordare, innanzi tutto, che il regolamento n. 2352/97 è stato adottato in
base all'art. 109 della decisione PTOM.
- 74.
- Ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione può prendere
o autorizzare le «necessarie misure di salvaguardia» vuoi «qualora l'applicazione
[della decisione PTOM che prevede, in linea di principio, il libero accesso alla
Comunità dei prodotti originari degli PTOM] comporti turbative gravi in un settore
dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne
comprometta la stabilità finanziaria con l'estero», vuoi qualora «sorgano difficoltà
che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione».
- 75.
- In udienza la Commissione ha dichiarato che il tenore della prima frase del
secondo 'considerando' del regolamento n. 2352/97 desta l'impressione che
quest'ultimo rientri nella prima fattispecie prevista dall'art. 109, n. 1, della decisione
PTOM.
- 76.
- Si deve infatti constatare che da questo brano del regolamento n. 2352/97 risulta
che la Commissione ha adottato la misura controversa in questo ambito. La prima
frase del secondo 'considerando' del regolamento n. 2352/97, infatti, recita:
«l'importazione di quantitativi illimitati di riso originario degli PTOM rischia di
turbare in modo grave il mercato comunitario del riso».
- 77.
- Nella citata sentenza 11 febbraio 1999, Antillean rice Mills e a./Commissione la
Corte ha precisato che «nel primo caso di specie indicato nell'articolo [109, n. 1,
della decisione PTOM] e cioè, qualora l'applicazione della decisione PTOM
comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di
uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero,
l'esistenza di un nesso di causalità deve essere dimostrata poiché le misure di
salvaguardia devono avere per oggetto di appianare o attenuare le difficoltà
sopravvenute nel settore di cui trattasi» (punto 47).
- 78.
- Pertanto, pur godendo la Commissione di un ampio potere discrezionale non solo
quanto all'esistenza delle condizioni che giustificano l'adozione di un provvedimento
di salvaguardia, ma anche quanto al principio dell'adozione di un provvedimento
del genere (citate sentenze 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e
a./Commissione, punto 122, e 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e
a./Commissione, punto 48), nel caso di specie tuttavia, per poter istituire le misure
disposte nel regolamento n. 2352/97, essa era tenuta a dimostrare l'esistenza di un
nesso causale tra l'applicazione della decisione PTOM e l'insorgere di perturbazioni
gravi del mercato comunitario.
- 79.
- Orbene, è giocoforza constatare che dal regolamento n. 2352/97 non risulta che la
Commissione abbia dimostrato l'esistenza di un simile nesso. Infatti, nel preambolo
non è affatto spiegato come e in quale misura l'applicazione della decisione PTOM,
che assicura «l'importazione di quantitativi illimitati di riso originario degli PTOM»
(v. supra, punto 76), provochi perturbazioni gravi del mercato comunitario del riso
tali da imporre l'adozione del regolamento n. 2352/97 per appianare o attenuare
le difficoltà osservate.
- 80.
- E' bensì vero che al momento dell'adozione del regolamento n. 2352/97, il 27
novembre 1997, il regolamento n. 1036/97 che limitava le importazioni di riso
provenienti dagli PTOM (v. supra, punto 15) stava per scadere e che la decisione
sulla revisione di medio periodo, che produce i medesimi effetti (v. supra, punto
11) non era ancora entrata in vigore. Adottando i regolamenti impugnati, la
Commissione ha quindi inteso controllare e limitare le importazioni di riso
originarie degli PTOM tra la scadenza del regolamento n. 1036/97 e l'entrata in
vigore della decisione sulla revisione di medio periodo.
- 81.
- Tuttavia, invece di esaminare in concreto i possibili effetti dell'applicazione della
decisione PTOM sul mercato comunitario del riso, la Commissione si è limitata a
presumere che tale applicazione, in mancanza di misure di protezione che
limitassero le importazioni di riso provenienti dagli PTOM, turbasse
necessariamente in modo grave il suddetto mercato.
- 82.
- E' assodato, del resto, che la Commissione non ha verificato se il prezzo del riso
importato dagli PTOM fosse inferiore a quello del riso comunitario. Infatti, nella
sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale del 14 giugno 1999, la Commissione
ha riconosciuto di non aver mai «effettuato raffronti tra il prezzo del riso importato
dagli PTOM e il prezzo del riso comunitario». Essa ha spiegato che la sua
posizione, secondo la quale occorreva adottare il provvedimento controverso, «non
era basata sull'eventuale prezzo più basso all'esportazione del riso (...), bensì sul
rischio di importazione di quantitativi illimitati (v. il secondo 'considerando' del
regolamento n. 2352/97)». Se poi si fosse verificato, come sostenuto dal ricorrente,
che il riso importato dagli PTOM veniva commerciato ad un prezzo superiore a
quello del riso comunitario, esso non avrebbe potuto essere oggetto, all'interno
della Comunità, di una domanda di livello tale per cui i quantitativi importati
avrebbero potuto provocare perturbazioni gravi sul mercato comunitario dopo la
scadenza del regolamento n. 1036/97.
- 83.
- Tuttavia, il rischio di un'importazione di quantitativi illimitati di prodotti originari
degli PTOM deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni della parte
quarta del Trattato e della decisione PTOM, le quali prevedono che gli scambi con
i paesi PTOM sono, in linea di principio, posti sullo stesso piano degli scambi tra
Stati membri (v. supra, punti 2-8). Se fosse sufficiente un rischio di questo tipo,
sempre incombente in mancanza di misure di salvaguardia, per dimostrare
l'esistenza di un nesso causale tra l'applicazione della decisione PTOM ed eventuali
perturbazioni subite da un settore economico comunitario e per giustificare, quindi,
l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, gli
obiettivi perseguiti dalle disposizioni della parte quarta del Trattato e dalla
decisione PTOM verrebbero vanificati.
- 84.
- Occorre pertanto concludere che, contravvenendo alle prescrizioni poste
dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione non ha dimostrato
l'esistenza di un nesso di causalità tra il volume delle importazioni provenienti dagli
PTOM, derivante dall'applicazione della decisione PTOM, ed eventuali turbative
gravi constatate sul mercato del riso. Questa omissione deriva da un errore di
diritto, avendo la stessa Commissione ancora sottolineato, nel controricorso da essa
presentato nelle due cause, che essa non aveva l'obbligo di dimostrare l'esistenza
di tale nesso causale.
- 85.
- Il motivo attinente alla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM è quindi
fondato.
- 86.
- Non spetta al Tribunale, nell'ambito del contenzioso d'annullamento, sostituirsi alla
Commissione e valutare, in base agli elementi del fascicolo, se effettivamente, al
momento dell'adozione del regolamento n. 2352/97, esistesse un nesso di causalità
tra l'applicazione della decisione PTOM e le perturbazioni che il mercato
comunitario del riso avrebbe subito all'epoca (v., in tal senso, sentenza 22 ottobre
1996, cause riunite T-79/95 e T-80/95, SNCF et British Railways/Commissione,
Racc. pag. II-1491, punto 64).
- 87.
- Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza degli altri motivi
dedotti dal ricorrente, il regolamento n. 2352/97 dev'essere annullato. Di
conseguenza, anche il regolamento n. 2494/97, che si basa sul regolamento
n. 2352/97, è viziato da illegittimità e dev'essere anch'esso annullato.
Sulle spese
- 88.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta
soccombente, e tenuto conto delle conclusioni del ricorrente, la Commissione deve
essere condannata alle spese sostenute da quest'ultimo.
- 89.
- Il Regno di Spagna, intervenuto a sostegno delle conclusioni della Commissione,
sopporterà, ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le proprie
spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le cause T-32/98 e T-41/98 sono riunite ai fini della sentenza.
2) Il regolamento (CE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 2532, che
istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi
e territori d'oltremare, è annullato.
3) Il regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 1997, n. 2494, relativo
al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006
originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure
specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97, è annullato.
4) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal
governo delle Antille olandesi in entrambe le cause.
5) La parte interveniente sopporterà le proprie spese in entrambe le cause.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 febbraio 2000.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. Lenaerts