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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società "AEPI A.E." contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2005.

(causa T-242/05)

(Lingua processuale: il greco)

Il 27 giugno 2005 la società "Elleniki Etairia Pros Prostasian Tis Pnevmatikis Idioktisias", con sede in Maroussi nell'Attica, rappresentata dall'avvocato. Th. Asprogerakas-Grivas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare gli atti impugnati;

-    trattenere e giudicare nel merito la sua denuncia iniziale;

-    accogliere integralmente la sua denuncia iniziale;

-    condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio nonché agli onorari di avvocato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società di gestione collettiva dei diritti d'autore in ambito musicale in Grecia, ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una denuncia fondata sull'art 226 CE, chiedendo di constatare una violazione delle regole di concorrenza (art. 81 CE) da parte del Ministro greco della cultura attraverso l'asserita creazione di situazioni di monopolio nella concessione delle licenze agli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi.

Con atto 7 dicembre 2004, COMP/C2/PK/pm/D/906(2004), la Commissione ha informato la ricorrente che aveva l'intenzione di archiviare la pratica, invitandola pertanto a comunicarle eventuali nuovi elementi che potessero dimostrare la sussistenza della violazione. Con ulteriore atto 20 aprile 2005, Comp/C2/LVP/D/219/2005, la Commissione ha informato la ricorrente del rigetto definitivo della sua denuncia.

La ricorrente chiede l'annullamento di tali decisioni. Deduce in primo luogo l'assoluta carenza di motivazione della decisione 20 aprile 2005 la quale, a suo parere, non ha preso affatto in considerazione i nuovi elementi da essa dedotti in risposta alla lettera 7 dicembre 2004. Afferma inoltre che il Ministero greco della cultura ha effettuato una discriminazione nei suoi confronti avendo concesso a tutti gli altri organismi di gestione collettiva una licenza con riferimento a tutte le competenze che essi avevano richiesto, mentre, nel caso della ricorrente, avrebbe concesso la licenza soltanto con riferimento ai diritti d'autore e non ai diritti connessi, come essa aveva chiesto. La ricorrente ritiene che ciò sia stato fatto intenzionalmente, al fine di creare situazioni di monopolio. La ricorrente deduce inoltre una violazione del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza in quanto, a suo parere, i titolari di diritti connessi che non siano greci non possono scegliere in Grecia la società che preferiscono per attribuirle la gestione dei loro diritti connessi. Infine, la ricorrente afferma che la prassi da essa denunciata riguarda una gran parte del mercato della proprietà intellettuale e non una sua parte limitata, come si ritiene negli atti impugnati.

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