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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 giugno 2005.

(Causa T-243/05)

(Lingua processuale: il greco)

Il 30 giugno 2005 la Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. G. Kannellopoulos e E. Svolopoulos, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata della Commissione;

-    in subordine, riformarla secondo quanto più specificamente esposto nel ricorso;

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione, in sede di liquidazione dei conti sulla base del regolamento (CE) n. 729/70, ha escluso dal finanziamento comunitario diverse spese sostenute dalla Repubblica ellenica nei settori dei seminativi, dell'olio d'oliva e dell'audit finanziario, cosicché tali importi non sono stati riconosciuti come spese comunitarie legittime e sono state accollate alla Repubblica ellenica.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce anzitutto che la Commissione non è competente a imporre le rettifiche di cui trattasi in quanto esse riguardano spese effettuate dallo Stato membro in un periodo anteriore ai 24 mesi precedenti la prima comunicazione della Commissione relativa a tali spese.

Inoltre, per quanto riguarda la rettifica forfettaria del 5% nel settore dei seminativi, imposta dalla decisione impugnata adducendo che i servizi ellenici, nonostante i progressi compiuti, continuavano ad effettuare pagamenti anche nei casi in cui non era dimostrato che le domande fossero state debitamente controllate, la ricorrente contesta le circostanze di fatto su cui si è fondata la Commissione e deduce un errore di fatto nonché erronea motivazione della decisione impugnata. Deduce inoltre una violazione degli orientamenti della Commissione VI/5330/97, nonché del principio generale di proporzionalità, un'errata valutazione dei fatti nonché una carenza di motivazione per quanto riguarda la percentuale della rettifica forfettaria, che è stata fissata al 5%.

Per quanto riguarda la rettifica nel settore dell'audit finanziario, la ricorrente afferma che i pagamenti tardivi, per i quali sono state imposte le rettifiche controverse, sono dovuti vuoi alla necessità di procedere a controlli aggiuntivi, essendo stata riscontrata una rilevante divergenza rispetto alle estensioni dichiarate, vuoi a circostanze eccezionali, vale a dire la presentazione e l'esame di opposizioni concernenti errori di registrazione nella banca dati constatati successivamente ai pagamenti, vuoi, in un caso specifico, ad uno sciopero, che configura un'ipotesi di forza maggiore.

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