Language of document : ECLI:EU:T:2007:270

Causa T‑243/05

Repubblica ellenica

contro

Commissione delle Comunità europee

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Seminativi — Olio d’oliva — Audit finanziario — Termine di 24 mesi»

Massime della sentenza

1.      Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti

[Regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c), e n. 1258/1999, art. 7, n. 4, quinto comma; regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, n. 1, primo e terzo comma]

2.      Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti

3.      Atti delle istituzioni — Regolamenti — Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo

1.      Tanto secondo l’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, quanto secondo l’art. 7, n. 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che limitano nel tempo le spese il cui finanziamento da parte del FEAOG può essere rifiutato, il termine di 24 mesi deve essere calcolato a partire dal momento in cui la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, ossia i risultati delle indagini compiute in loco, negli Stati membri, da parte dei suoi servizi. La garanzia procedurale conferita, sotto forma di termine di 24 mesi, dalle citate disposizioni è legata soltanto a tale comunicazione dei risultati delle indagini e non ad una valutazione delle spese che la Commissione intende escludere. Infatti, sono tali risultanze a costituire la base di qualsiasi rettifica e sono queste stesse risultanze a dover essere comunicate allo Stato membro nel più breve tempo possibile, affinché quest’ultimo possa porre rimedio quanto prima alle carenze riscontrate e, di conseguenza, evitare nuove rettifiche in futuro.

Ne deriva che, anche se la valutazione delle spese ai fini dell’esclusione si effettua nella seconda comunicazione inviata dalla Commissione allo Stato membro interessato, a seguito delle discussioni bilaterali, conformemente all’art. 8, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1663/95, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia», come modificato dal regolamento n. 2245/1999, il termine di 24 mesi deve essere sempre calcolato, in base ai regolamenti nn. 729/70 e 1258/1999, a partire dalla prima comunicazione, che espone le risultanze della Commissione, quale prevista dall’art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95.

Ciò non pregiudica i diritti procedurali degli Stati membri. Infatti, le decisioni in materia di liquidazione dei conti del FEAOG sono emanate al termine di un procedimento in contraddittorio che garantisce debitamente agli Stati membri interessati la possibilità di esporre le loro ragioni.

(v. punti 41-44)

2.      In materia di finanziamento della politica agricola comune da parte del FEAOG la Commissione, al fine di provare l’esistenza di una violazione delle norme sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, è tenuta non a dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli che essa nutre a proposito di tali controlli o di tali dati. Questo temperamento dell’onere della prova di cui gode la Commissione è dovuto al fatto che è lo Stato membro a disporre delle migliori possibilità di raccogliere e verificare i dati necessari alla liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi tale Stato a dover fornire la prova più circostanziata ed esauriente dell’attendibilità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione.

(v. punto 57)

3.      Quando un regolamento istituisce misure specifiche di controllo, gli Stati membri sono tenuti ad applicarle senza che sia necessario valutare la fondatezza della tesi secondo cui un diverso sistema di controllo sarebbe più efficace, anche supponendo che siano già stati organizzati controlli alternativi.

(v. punti 59-60)