Language of document : ECLI:EU:F:2010:119

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

30 settembre 2010


Causa F-20/06


Patrizia De Luca

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale — Candidato iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all’atto dell’assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli — Art. 5, n. 2, e art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra De Luca, vincitrice di un concorso prima del 1° maggio 2004, chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 23 febbraio 2005, con la quale viene nominata amministratrice, nella parte in cui è inquadrata nel grado A*9, secondo scatto.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Termini — Dies a quo

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 26, 90 e 91)

2.      Ricorso di annullamento — Competenza del giudice comunitario — Domanda di annullamento di un atto individuale lesivo — Incompetenza del giudice comunitario ad accertare l’illegittimità di una disposizione di portata generale nel dispositivo delle sue sentenze

(Art. 230 CE)

3.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt.1, n. 2, e 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

4.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 3; allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

5.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Nomina nel grado del gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, e 31, n. 1; allegato XIII, artt. 2, n. 1, e 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

6.      Funzionario — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

7.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Nomina nel grado del gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      Il termine di reclamo fissato dall’art. 90 dello Statuto può decorrere dal giorno in cui l’interessato è venuto a conoscenza dell’atto che gli arreca pregiudizio. Questa disposizione, di natura procedurale e destinata a riguardare un gran numero di situazioni, dev’essere interpretata alla luce delle norme fondamentali dello Statuto che disciplinano l’informazione dei dipendenti sugli elementi essenziali del loro rapporto di lavoro, in particolare la forma che tale informazione deve assumere. Orbene, risulta dall’economia delle norme dello Statuto, in particolare dagli artt. 25 e 26 di quest’ultimo, che le decisioni di inquadramento, come del resto le decisioni di nomina, devono essere debitamente notificate all’interessato e che l’amministrazione non può limitarsi a informare quest’ultimo per mezzo di un documento che si limiti a trarre le conseguenze di tali decisioni, né astenersi dal provvedere affinché queste pervengano effettivamente al loro destinatario. Infatti, imporre al funzionario interessato l’obbligo di presentare un reclamo entro o non oltre i tre mesi dalla data di ricezione di un’offerta di lavoro, e non dalla notifica della decisione di nomina, equivarrebbe a svuotare di ogni contenuto l’art. 25, secondo comma, e l’art. 26, secondo e terzo comma, dello Statuto, la cui finalità è appunto quella di consentire ai funzionari di prendere effettivamente conoscenza delle decisioni relative, in particolare, alla loro situazione amministrativa e di far valere i loro diritti garantiti dallo Statuto.

(v. punti 38-40)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punti 49, 52 e 56)

2.      Anche se, nell’ambito di una domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio, il giudice comunitario è effettivamente competente ad accertare in via incidentale l’illegittimità di una disposizione di portata generale su cui si fonda l’atto impugnato, esso non è invece competente ad eseguire accertamenti del genere nel dispositivo delle sue sentenze.

(v. punto 44)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 4 giugno 2009, cause riunite F‑134/07 e F‑8/08, Adjemian e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑149 e II‑A‑1‑841, punto 38, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑325/09 P), e 29 settembre 2009, cause riunite F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08, Aparicio e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑375 e II‑A‑1‑2013, punto 28)

3.      Da una lettura combinata dell’art. 1, n. 2, e dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto risulta che il termine «assunti» che figura in quest’ultima disposizione riveste un significato preciso che dev’essere inteso nel senso che riguarda i funzionari entrati in servizio tra il 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, e il 30 aprile 2006 in un posto resosi disponibile dopo la loro iscrizione, anteriormente al 1° maggio 2006, in un elenco degli idonei che conclude un concorso indetto in vigenza del precedente Statuto, a prescindere dal fatto che tali funzionari abbiano già avuto o meno tale qualità al momento della loro entrata in servizio.

(v. punto 56)

4.      Si ha violazione del principio della parità di trattamento quando a due categorie di persone, le cui posizioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, viene applicato un trattamento diverso al momento della loro assunzione e tale disparità di trattamento non è obiettivamente giustificata.

Inoltre, salvo impedire qualunque evoluzione legislativa, il principio di uguaglianza non può ostacolare la libertà del legislatore di apportare in qualunque momento alle disposizioni statutarie le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio, anche qualora tali nuove disposizioni si rivelino per i funzionari meno favorevoli delle precedenti.

D’altro canto, risulta dall’art. 3 dello Statuto che la nomina di un funzionario trova necessariamente la sua origine in un atto unilaterale dell’amministrazione e che solo dopo essere stato oggetto di una siffatta decisione il vincitore di un concorso può rivendicare la qualità di funzionario e, pertanto, reclamare il beneficio delle disposizioni statutarie.

Discende da quanto precede che l’inquadramento nel grado di funzionari nominati a partire dal 1º maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, poteva essere legittimamente effettuato solo in applicazione dei nuovi criteri in vigore a tale data. Durante il periodo transitorio compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, tali criteri erano fissati dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

Tale conclusione non è inficiata da considerazioni relative alla data dell’entrata in vigore della riforma statutaria. Innanzi tutto, anche se non può essere escluso che la data di entrata in vigore di una nuova normativa possa rivelarsi discriminatoria, quella del 1° maggio 2004 era, nella fattispecie, obiettivamente giustificata. La riforma statutaria è stata motivata dai mutamenti della società, in generale, e dalla loro traduzione nel contesto normativo applicabile alla funzione pubblica europea «per andare incontro alle mutate esigenze delle istituzioni del loro personale», secondo i termini stessi del primo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004. Si comprende, pertanto, come la sua entrata in vigore abbia potuto coincidere con l’adesione di dieci nuovi Stati membri. La data dell’assunzione decisa dell’amministrazione costituisce poi un elemento obiettivo e indipendente dalla volontà del legislatore comunitario.

(v. punti 68-71 e 73)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. I‑10945, punti 76 e 81)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II‑3885, punto 100); 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑297 e II‑A‑2‑1527, punto 105), e 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II‑2523, punti 54, 55, 77, 86 e 113)

Tribunale della funzione pubblica: 19 giugno 2007, causa F‑54/06, Davis e a./Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑165 e II‑A‑1‑911, punto 81)

5.      Per quanto riguarda la nomina nel grado dei funzionari, a seguito dell’introduzione della nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, la determinazione del livello dei posti da coprire, alla quale l’amministrazione ha proceduto nell’ambito delle disposizioni del precedente Statuto redigendo un bando di concorso, non ha potuto prolungare i suoi effetti oltre la data del 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004.

Pertanto, il diritto dei vincitori di concorso, risultante dall’art. 31, n. 1, dello Statuto, di vedersi attribuire il grado indicato nel bando di concorso può applicarsi solo al diritto costante, poiché la legittimità di una decisione si valuta in relazione agli elementi di diritto in vigore al momento in cui essa è adottata e tale disposizione non può quindi obbligare l’amministrazione a prendere una decisione non conforme allo Statuto quale modificato dal legislatore e, pertanto, illegittima.

In questo contesto, caratterizzato dalla soppressione, a partire dal 1° maggio 2004, nell’ambito del nuovo sistema delle carriere, dei gradi indicati nei bandi di concorso che erano stati pubblicati prima di tale data, il legislatore ha potuto adottare l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto per risolvere le difficoltà inerenti a tale situazione e determinare l’inquadramento nel grado dei vincitori di concorso iscritti in elenchi di riserva pubblicati anteriormente al 1° maggio 2004, ma nominati in qualità di funzionari in prova sulla base di tali concorsi dopo tale data.

Vero è che gli inquadramenti nel grado determinati dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto non corrispondono ai gradi annunciati nei bandi di concorso anteriori al 1° maggio 2004 e che tale disposizione contraddice la regola di cui all’art. 31 dello Statuto e ripresa dall’art. 31 del precedente Statuto. Tuttavia, alla luce del suo oggetto, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto costituisce una disposizione transitoria di carattere speciale che, in quanto tale, può derogare, per una determinata categoria di funzionari, alla regola di carattere generale prevista dall’art. 31 dello Statuto.

Infatti, i vincoli inerenti al passaggio da un modo di gestione ad un altro, per quanto riguarda la carriera dei funzionari, possono imporre all’amministrazione di scostarsi temporaneamente, ed entro certi limiti, dall’applicazione rigorosa delle norme e dei principi di valore permanente che si applicano normalmente alle situazioni controverse.

Inoltre, per quanto riguarda il rispetto dell’art. 29 dello Statuto, da cui discende che l’avviso di posto vacante costituisce un quadro normativo che si impone all’amministrazione, tale articolo non ha una forza vincolante di intensità superiore a quella dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, e non può prevalere su quest’ultima disposizione, speciale e transitoria.

Inoltre, l’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto, stabilendo un rapporto più vantaggioso di quello fissato dall’art. 12, n. 3, dello stesso allegato tra i gradi precedenti e quelli in vigore durante il periodo transitorio compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, ha avuto soltanto lo scopo di convertire, al 1° maggio 2004, i gradi di cui erano titolari coloro che avevano la qualità di funzionario il 30 aprile 2004 nella prospettiva di rendere loro applicabile la nuova struttura delle carriere chiamata ad entrare pienamente in vigore il 1° maggio 2006. L’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto, da interpretarsi restrittivamente, come ogni disposizione transitoria, non può vedersi riconoscere una portata che vada oltre la costituzione di tale rapporto intermedio.

(v. punti 84-86, 91 e 92)

Riferimento:

Corte: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 100 e 101

Tribunale di primo grado: 11 febbraio 2003, causa T‑30/02, Leonhardt/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑265, punto 51); 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 213), e Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 110 e 112‑115

6.      Un funzionario non può far valere il principio di tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una disposizione regolamentare nuova, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale. Per di più, il diritto di reclamare la tutela del legittimo affidamento presuppone, in particolare, che le assicurazioni date siano conformi alle norme applicabili. L’autorità che ha il potere di nomina avrebbe adottato una decisione illegittima, in quanto non conforme allo Statuto, se avesse inquadrato un funzionario nominato dopo il 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, secondo le disposizioni relative ai gradi e alle carriere del precedente Statuto, disposizioni che non erano più in vigore.

(v. punti 99-101)

Riferimento:

Corte: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 91 e 100

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2002, causa T‑381/00, Wasmeier/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑677, punti 106); 4 maggio 2005, causa T‑398/03, Castets/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑507, punto 34); 23 febbraio 2006, causa T‑282/02, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione (Racc. pag. II‑319, punto 77); Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 95, e 4 febbraio 2009, causa T‑145/06, Omya/Commissione (Racc. pag. II‑145, punto 117)

7.      Nel contesto della riforma statutaria, introdotta dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile gli altri agenti, la quale ha comportato una modifica della struttura dei gradi dei funzionari, il principio dell’attitudine di ogni funzionario a far carriera in seno alla sua istituzione non può giustificare, in quanto tale, l’applicazione ad un funzionario di precedenti disposizioni e vanificare, così, l’obiettivo perseguito dal legislatore. Di regola, infatti, in caso di modifica di disposizioni di applicazione generale e, in particolare, delle disposizioni dello Statuto, una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di situazioni giuridiche sorte, ma non interamente costituite, in vigenza della norma precedente. Orbene, lo Statuto non conferisce alcun diritto di accedere ad un grado superiore tramite un concorso generale neppure ai funzionari che rispondono a tutte le condizioni per essere in tal modo nominati, poiché l’iscrizione dei vincitori sugli elenchi degli idonei redatti in esito alle operazioni di selezione comporta a favore degli interessati solo una mera ad possibilità di essere nominati ad uno dei posti che il concorso era diretto a coprire e poiché tale possibilità esclude necessariamente qualunque diritto acquisito.

(v. punti 125 e 126)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 51‑53