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Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 - CISAC / Commissione

(Causa T-442/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e K. Van Hove)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COM/C2/38.698 -CISAC) e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, dell'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008 (caso COM/C2/38.698 -CISAC), secondo cui 24 delle società della CISAC aventi sede nello SEE si sono impegnate in una pratica concordata contraria all'art. 81 CE e all'art. 53 SEE "coordinando i profili territoriali dei reciproci mandati rappresentativi garantiti l'una nei confronti dell'altra in un modo che limita una licenza al territorio nazionale di ciascuna società di raccolta".

Ricorrente sostiene che la decisione limita l'accertamento della violazione a tre specifiche forme di sfruttamento dei diritti di riproduzione (Internet, trasmissione satellitare e ritrasmissione via cavo), mentre gli accordi di reciproca rappresentanza coprono generalmente tutte le forme di sfruttamento dei diritti di riproduzione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i due seguenti motivi principali:

1) Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione ha commesso un errore di valutazione ed ha violato l'art. 81 CE e l'art. 253 CE concludendo che i profili territoriali paralleli derivanti dagli accordi di reciproca rappresentanza stipulati dai membri SEE del CISAC costituissero una pratica concordata. La ricorrente sostiene che la presenza di una clausola sul profilo territoriale in tutti gli accordi di reciproca rappresentanza stipulati nei suoi membri non è il prodotto di una pratica concordata diretta a restringere la concorrenza. Piuttosto, tale situazione esiste perché tutte le società considerano interessante, per i propri membri, includere una clausola siffatta nei loro accordi di reciproca rappresentanza.

2) In via subordinata, la ricorrente sostiene che se vi fosse una pratica concordata sui profili territoriali, essa non sarebbe restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE, per due ragioni. In primo luogo, l'asserita pratica concordata sui profili territoriali non è illegittima perché riguarda una forma di concorrenza che non è degna di tutela. In secondo luogo, anche se l'asserita pratica fosse considerata restrittiva della concorrenza, essa non violerebbe l'art. 81, n. 1, CE, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, in quanto è necessaria e proporzionata al raggiungimento di un obiettivo legittimo.

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