Language of document : ECLI:EU:T:2017:372

Causa T‑442/12

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Modifica del dazio antidumping definitivo – Riesame intermedio parziale – Status di impresa operante in economia di mercato – Costi dei principali mezzi di produzione che riflettono nel complesso i valori di mercato – Mutamento delle circostanze – Obbligo di motivazione – Termine per l’adozione di una decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato – Diritti della difesa – Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1o giugno 2017

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Concessione dello status di impresa operante in un’economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Valutazione degli elementi probatori da parte delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, a), b) e c)]

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Concessione dello status di impresa operante in un’economia di mercato – Presupposti – Costi dei principali mezzi di produzione che devono riflettere nel complesso i valori di mercato – Onere della prova a carico dei produttori

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, c), primo trattino]

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Mutamento della valutazione delle circostanze che hanno giustificato la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato all’esito dell’inchiesta iniziale – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 7, lettera c), e 11, § 6]

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping

(Art. 296 TFUE)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato, come quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento n. 1225/2009 – Procedimento di valutazione delle condizioni che consentono a un produttore di ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato – Superamento da parte della Commissione del termine di tre mesi previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, di detto regolamento – Conseguenze

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, a), b), c), secondo comma]

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate e di rispettare la riservatezza delle informazioni conciliando tali obblighi – Violazione dell’obbligo di informazione – Presupposti – Diniego di informazioni che potrebbero risultare utili per la difesa dell’impresa

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 20, § 2)

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Sindacato giurisdizionale – Presa in considerazione di motivi che non costituiscono il fondamento dell’atto che ha comportato la violazione dedotta dei diritti della difesa – Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 20, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41-46)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47-64)

3.      Nell’ambito dell’analisi retrospettiva e prospettica loro incombente ai fini del riesame intermedio parziale delle misure antidumping, le istituzioni possono cambiare la loro valutazione delle circostanze che hanno giustificato la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato all’esito dell’inchiesta iniziale.

Infatti, sarebbe illogico che le istituzioni siano tenute ad applicare l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in un modo che si è rivelato errato alla luce degli elementi di prova forniti nell’ambito del riesame intermedio per il solo motivo che una tale applicazione è stata fatta nell’inchiesta iniziale. Una conclusione del genere sarebbe ancor più illogica ove si consideri che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base, solo un riesame intermedio consente la modifica delle misure, mentre un riesame delle misure in previsione della scadenza può condurre unicamente alla loro abrogazione o al loro mantenimento.

(v. punti 83, 84)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 89-98)

5.      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, l’accertamento se un produttore soddisfi i criteri per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato menzionati al primo comma di detta disposizione deve essere effettuato entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta, dopo aver specificamente sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione la possibilità di presentare osservazioni.

Tuttavia, detta disposizione non contiene alcuna indicazione in ordine alle conseguenze di un superamento del termine di tre mesi da parte della Commissione. Infatti, non ogni superamento di tale termine da parte della Commissione comporta automaticamente l’annullamento del regolamento adottato in seguito.

Il superamento di detto termine di tre mesi può, quindi, compromettere la legittimità del regolamento adottato successivamente solo se l’impresa interessata dimostra che, se fosse stata formulata entro i termini, la risposta alla sua domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato avrebbe potuto essere diversa, più favorevole ai suoi interessi.

(v. punti 111, 113, 115)

6.      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, le parti interessate da un procedimento antidumping possono chiedere un’informazione finale sui principali fatti e considerazioni in base ai quali è raccomandata l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure.

Inoltre, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e tale da sfociare in un atto lesivo rappresenta un principio fondamentale del diritto dell’Unione che deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi regolamentazione del procedimento. Tale principio riveste un’importanza capitale nei procedimenti di inchieste antidumping.

In forza di detto principio, le imprese interessate devono essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e al danno che ne conseguirebbe.

L’obbligo di informazione che incombe alle istituzioni dell’Unione in materia di antidumping deve conciliarsi con l’obbligo di rispettare le informazioni riservate. Tuttavia, l’obbligo del rispetto delle informazioni riservate non può privare del loro contenuto essenziale i diritti della difesa. Il carattere sufficiente delle informazioni fornite dalle istituzioni dell’Unione deve essere valutato in funzione del grado di specificità delle informazioni richieste.

Per quanto riguarda, più in particolare, il rifiuto della Commissione di fornire, ad una impresa oggetto di un’indagine antidumping, informazioni sulla determinazione del valore normale dei prodotti in questione, il fatto di disporre dei calcoli dettagliati effettuati dalla Commissione e dei dati utilizzati per tali calcoli è idoneo, in generale, a consentire alle parti interessate di presentare osservazioni più utili per la loro difesa. Infatti, esse possono così verificare in maniera esatta il modo in cui la Commissione ha utilizzato tali dati e confrontarli con i propri calcoli, il che consente loro di individuare eventuali errori da parte della Commissione altrimenti non rilevabili. Inoltre, non può essere imposto all’impresa interessata di dimostrare che la decisione delle istituzioni successivamente adottata avrebbe avuto un contenuto differente se essa avesse disposto di dette informazioni, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa, in quanto essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale, che lede così in concreto i diritti della difesa.

(v. punti 138-140, 142, 143, 156, 157)

7.      La legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato, con la conseguenza che il Tribunale non può sostituire i motivi dedotti durante il procedimento d’inchiesta antidumping con altri motivi dedotti per la prima volta dinanzi ad esso.

Di conseguenza, il rifiuto della Commissione di fornire ad un’impresa oggetto di un’indagine antidumping informazioni sulla determinazione del valore normale dei prodotti in questione non può essere giustificato con un motivo dedotto nel corso della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale, vale a dire la tutela degli interessi commerciali di un concorrente di detta impresa.

(v. punto 153)