Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

18 dicembre 2008

Causa F‑14/08

X

contro

Parlamento europeo

«Cancellazione dal ruolo – Rinuncia agli atti – Spese – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale X chiede, da una parte, di annullare il parere che la riguarda emesso dalla commissione di invalidità il 22 giugno 2007, e la decisione del direttore del personale del Parlamento, del 27 giugno 2007, con cui si è ritenuto che essa non fosse affetta da invalidità permanente considerata totale, tale da renderle impossibile esercitare le proprie funzioni e, dall’altra, di rinviare la sua pratica dinanzi alla commissione di invalidità perché si pronunci nuovamente sul suo caso.

Decisione: La causa F‑14/08, X/Parlamento, è cancellata dal ruolo del Tribunale. Il Parlamento sopporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese della ricorrente. La ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Spese – Rinuncia giustificata dal comportamento dell’altra parte

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 89, n. 5)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione con cui viene accertata l’idoneità al lavoro del funzionario e gli viene ingiunto di riprendere il lavoro – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 59, n. 4, 90 e 91)

1.      Come previsto dall’art. 89, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima. Nel caso di un ricorso proposto da un funzionario contro una decisione che non gli riconosce lo stato di invalidità, deve ritenersi che l’istituzione – che non ha risposto ad un previo reclamo entro il termine di quattro mesi per la formazione di una decisione implicita di rigetto e ha adottato un atteggiamento ambiguo in ordine alla situazione dell’interessato dopo la presentazione del ricorso – abbia contribuito, con il suo comportamento, a che la causa fosse portata dinanzi al giudice e può essere condannata a pagare una parte delle spese del funzionario ricorrente.

(v. punti 6-10)

2.      Qualora una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, derivante dal parere della commissione d’invalidità, contenga, oltre ad una valutazione sull’idoneità al lavoro di un funzionario, che non modifica, di per sé, la situazione giuridica precedente dell’interessato, anche un’ingiunzione a riprendere il lavoro, essa costituisce un atto che arreca pregiudizio che il funzionario è legittimato a contestare.

(v. punti 14, 17 e 19)