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Impugnazione proposta il 6 dicembre 2023 dal St. Jude Medical Coordination Center (SJM Coordination Center) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 20 settembre 2023, causa T-420/16, SJM Coordination Center / Commissione

(Causa C-754/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: St. Jude Medical Coordination Center (SJM Coordination Center) (rappresentanti: F. Louis e É. Bruc, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, statuire nel merito e annullare la decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) 1 cui il Belgio ha dato esecuzione (in prosieguo: la «decisione impugnata»); oppure

annullare la sentenza impugnata e la decisione impugnata nella parte in cui ordina il recupero dell'asserito aiuto concesso dal SJM Coordination Center;

in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la parte ricorrente deduce undici motivi.

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto ignorando che il primo ragionamento della decisione impugnata non può reggersi da solo.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto e/o ha manifestamente snaturato l'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice belga delle imposte sui redditi («CIR») quando ha statuito sul primo ragionamento della decisione impugnata. In subordine, il Tribunale ha omesso di applicare il criterio di «applicazione manifestamente erronea» quando si è pronunciato sulla presunta applicazione contra legem dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto accettando un sistema di riferimento errato, generico e troppo ampio che non riflette il corretto sistema di riferimento in questione.

Quarto motivo: il Tribunale ha erroneamente applicato la legislazione belga in materia di imposta sulle società e ha creato un'eccezione artificiosa contro gli adeguamenti unilaterali all'interno del sistema di riferimento, ignorando che essa autorizza pienamente le rettifiche fiscali unilaterali.

Quinto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel confermare le affermazioni erronee della decisione impugnata relative alle deroghe al sistema di riferimento.

Sesto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto negando il rischio di doppia imposizione come giustificazione delle rettifiche fiscali.

Settimo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto sulla nozione di agevolazione fiscale.

Ottavo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando erroneamente la nozione di impresa in sede di determinazione del beneficiario di un presunto aiuto di Stato.

Nono motivo: il Tribunale ha omesso di esaminare i principali argomenti di diritto e di fatto del SJM Coordination Center e, così facendo, ha violato l’obbligo di motivazione e non si è pronunciato su una controversia ad esso sottoposta.

Decimo motivo: il Tribunale ha violato il diritto del SJM Coordination Center ad una buona amministrazione, i) confermando erroneamente che la Commissione europea aveva adempiuto al suo obbligo di motivazione e proceduto ad un esame diligente e imparziale e ii) ignorando che la Commissione europea ha violato il diritto del SJM Coordination Center ad essere sentito.

Undicesimo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto negando al beneficiario il diritto di contestare il recupero e ha mancato di riconoscere che la riscossione comporterebbe effettivamente una doppia imposizione.

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1 GU 2016, L 260, pag. 61.