Language of document : ECLI:EU:F:2013:68

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

30 maggio 2013

Causa F‑141/11

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro un termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento delle decisioni con le quali la Commissione europea ha respinto le sue domande datate 5 ottobre 2010, 2 novembre 2010, 6 dicembre 2010, 3 gennaio 2011 e 3 febbraio 2011. Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 23 dicembre 2011, alla cancelleria del Tribunale, che l’ha ricevuto lo stesso giorno, di un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo depositato a mezzo posta.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione autografa di un avvocato – Requisito ad substantiam di rigorosa applicazione – Insussistenza – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo comma, e 21, primo comma, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato per fax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Conseguenze – Mancata considerazione della data di ricezione del fax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34); Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)

3.      Ricorso dei funzionari – Domanda diretta alla declaratoria di inesistenza di un atto amministrativo – Presupposti per la ricevibilità

(Art. 288 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che ogni ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che, di conseguenza, i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi soltanto mediante un atto introduttivo sottoscritto da quest’ultima. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del medesimo Statuto della Corte, le disposizioni sopra citate sono applicabili anche al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Orbene, nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte o dal regolamento di procedura del Tribunale.

Infatti, l’obbligo di sottoscrizione autografa da parte del rappresentante del ricorrente garantisce, in un intento di certezza del diritto, l’autenticità dell’atto introduttivo ed esclude il rischio che tale atto non sia opera dell’avvocato o del consulente a ciò abilitato. Pertanto quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia, adempie il ruolo essenziale che gli conferiscono lo Statuto della Corte di giustizia e il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, permettendo, attraverso l’esercizio del suo ministero, l’accesso del ricorrente a detto Tribunale. Tale obbligo deve pertanto essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso

(v. punti 20 e 21)

Riferimento:

Corte: 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P (punto 8, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale di primo grado: 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P (punti 50‑52)

2.      Nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, ai fini del deposito dell’originale di qualsiasi atto processuale entro i termini prescritti, l’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non consente al rappresentante della parte interessata di apporre due sottoscrizioni autografe distinte, ancorché autentiche, l’una sul documento trasmesso per fax alla cancelleria di detto Tribunale e l’altra sull’originale che verrà trasmesso a mezzo posta o consegnato a mani proprie a tale cancelleria.

Date tali premesse, qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio fax presso il Tribunale della funzione pubblica non reca una sottoscrizione identica a quella che figura sul documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria di detto Tribunale sono pervenuti due atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima persona. Poiché la trasmissione del testo inviato per fax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto dettati dall’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la data di trasmissione del documento inviato a mezzo fax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

D’altro canto, il termine di ricorso è fissato dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, al quale il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non può derogare. Di conseguenza, occorre che l’originale del ricorso sia redatto al più tardi allo scadere di tale termine. In tale ottica, l’invio per fax non è soltanto una modalità di trasmissione, ma permette anche di dimostrare che l’originale del ricorso pervenuto nella cancelleria di tale Tribunale fuori termine era stato già redatto entro il termine di ricorso.

(v. punti 23-25)

Riferimento:

Corte: 22 settembre 2011, Bell & Ross BV/UAMI, C‑426/10 P (punti 37‑43)

3.      Per giustificare la ricevibilità di una domanda così grave come quella intesa alla declaratoria di inesistenza di un atto amministrativo, le allegazioni di un ricorrente debbono essere idonee a comprovare, prima facie, l’esistenza di un fatto configurante un’ipotesi di gravità estrema oppure il sussistere di un’irregolarità di gravità talmente evidente da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 24 novembre 2010, T‑9/09 P, Marcuccio/Commissione (punti 37 e segg.)