Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 18 gennaio 2021 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC
(Causa C-380/21)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Resistente: Ryanair DAC
Questione pregiudiziale
Se la nozione di “persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede”, contenuta nell’articolo 14 punto 2, lettera a), ii, [del regolamento n. 1408/711 , come modificato] può interpretarsi analogamente a quella che (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di materia di contratti individuali di lavoro (Regolamento (CE) n. 44/20012 ) l’articolo 19, punto 2, lettera a) [di quest’ultimo regolamento] definisce come il “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, sempre nel settore dell’aviazione e del personale di volo (Regolamento (CEE) n. 3922/913 ), secondo quanto espresso dalla giurisprudenza della CGUE riportata in motivazione.
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1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).
2 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
3 Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU 1991, L 373, pag. 4).