Language of document :

Ricorso proposto il 26 febbraio 2024 – DZ Bank / SRB

(Causa T-116/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione finale della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico, del 15 dicembre 2023, nei procedimenti riuniti 2/2023 e 3/2023, di modo che il caso venga rinviato al Comitato di risoluzione unico;

in subordine, annullare la decisione finale della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico, del 15 dicembre 2023, nei procedimenti riuniti 2/2023 e 3/2023;

condannare il SRB alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo di ricorso: la decisione finale violerebbe l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 1 , poiché, in contrasto con tale disposizione, avrebbe respinto in quanto irricevibile il ricorso nel procedimento 3/2023.

Secondo motivo di ricorso: la decisione finale violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 1 , in quanto sarebbe viziata da un errore di diritto laddove respinge il primo motivo di ricorso nel procedimento 2/2023 in relazione al mancato rispetto, da parte della decisione comune, della scelta della lingua tedesca operata dalla ricorrente.

Terzo motivo di ricorso: la decisione finale violerebbe l’articolo 12 quinquies, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 806/2014 e l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto essa si baserebbe, nell’ambito dell’esame del secondo motivo di ricorso nel procedimento 2/2023, sull’erronea valutazione in diritto secondo cui la decisione comune conterrebbe una motivazione completa, sufficientemente dettagliata e concreta per determinare il livello di MREL 1 -LRE 2 nonché il requisito di subordinazione.

Quarto motivo di ricorso: la decisione finale violerebbe l’articolo 12 quinquies, paragrafo 3, quarto comma, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, e l’articolo 12 ter, paragrafo 4, prima frase, del regolamento (UE) n. 806/2014, in quanto essa si fonderebbe sull’erronea valutazione in diritto secondo cui le passività trasferite potevano essere considerate parte integrante dell’insieme delle passività e dei fondi propri ai sensi di tali norme.

Quinto motivo di ricorso: la decisione finale violerebbe l’articolo 12 quinquies, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014, in quanto in essa non verrebbe considerata correttamente la portata del margine di discrezionalità concesso ai sensi di tale disposizione e dell’onere di allegazione gravante sulla ricorrente nell’ambito della deduzione di errori manifesti di valutazione, nonché l’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte del SRB.

Sesto motivo di ricorso: la decisione finale violerebbe l’articolo 12 quater, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 806/2014, in quanto essa non terrebbe conto degli errori manifesti di valutazione in cui sarebbe incorso il SRB nella determinazione del requisito di subordinazione nei confronti della ricorrente.

Settimo motivo di ricorso, dedotto in subordine: l’articolo 12 quater, paragrafo 3, quarto comma, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014, e l’articolo 12 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero norme di rango superiore (articoli 16, 17, 20 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 1 ), nella misura in cui passività derivanti da mutui di sostegno trasferiti farebbero parte dell’insieme delle passività, inclusi i fondi propri, nella determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e il SRB non disporrebbe di un margine di discrezionalità che gli consenta di non prenderle in considerazione.

____________

1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

1 Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

1 Requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili.

1 Misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

1 GU 2012, C 326, pag. 391.