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Ricorso proposto il 1° agosto 2012 - Ungheria / Commissione

(Causa T-346/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2012) 3324 def. della Commissione, del 25 maggio 2012, relativa all'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce che la Commissione ha travalicato i limiti del suo potere discrezionale, in violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, nel determinare l'importo del rimborso parziale a favore dell'Ungheria dell'aiuto finanziario nazionale concesso nel 2009 alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.

La ricorrente sostiene che il diritto dell'Unione non prevede la possibilità che la Commissione, nella sua decisione relativa al rimborso parziale comunitario dell'aiuto finanziario nazionale concesso, in conformità all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 , alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, autorizzi il rimborso soltanto di quegli importi descritti dall'Ungheria nella sua domanda di autorizzazione alla concessione di aiuti nazionali come importi indicativi, prevedibili o teorici.

La ricorrente rileva che, ai sensi dell'articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, l'autorizzazione della Commissione in merito all'aiuto nazionale si riferisce alla concessione di un aiuto e non alla fissazione da parte della Commissione di un limite massimo all'aiuto che può essere concesso. Tale limite viene previsto in modo inequivocabile nel regolamento n. 1234/2007, ai sensi del quale l'aiuto nazionale non può essere superiore all'80% dei contributi finanziari ai fondi di esercizio dei membri o delle organizzazioni di produttori. Le norme relative al rimborso parziale comunitario dell'aiuto nazionale non rendono nemmeno possibile che la Commissione, nell'autorizzare tale rimborso parziale, stabilisca quale limite massimo l'importo che lo Stato membro abbia comunicato alla Commissione nella sua istanza di autorizzazione, sia come importo globale dell'aiuto sia come importo dell'aiuto previsto da determinate organizzazioni di produttori, in particolare quando nella comunicazione menzionata il governo di Ungheria ha presentato gli importi di cui trattasi come meramente pianificati o teorici.

La ricorrente inoltre sostiene che la Commissione è legittimata a verificare che l'aiuto verosimilmente corrisposto non abbia oltrepassato il summenzionato limite massimo dell'80% e che il rimborso richiesto non sia superiore al 60% dell'aiuto concesso, ma non può fissare, quale limite massimo per il rimborso, gli importi indicati nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione relativa a detta domanda, soprattutto quando la domanda o la comunicazione di cui trattasi sottolinea il carattere indicativo, pianificato o teorico dei dati. Quando, per determinati motivi, nel corso dell'anno è modificato l'importo dell'aiuto nazionale accordato a una qualsivoglia organizzazione di produttori, il rimborso parziale comunitario verrà concesso per la somma effettivamente versata, purché ricorrano i presupposti prescritti dal diritto dell'Unione a tale riguardo.

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1 - Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).