Language of document : ECLI:EU:T:2002:242

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

8 ottobre 2002 (1)

«Concorrenza - Decisione di esenzione - Diritti televisivi - Sistema dell'Eurovisione - Art. 81, nn. 1 e 3, CE - Errore manifesto di valutazione»

Nelle cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00,

Métropole télévision SA (M6), con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata dall'avv. D. Théophile, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente nella causa T-185/00,

Antena 3 de Televisión, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti F. Pombo García, E. Garayar Gutiérrez e R. Alonso Pérez-Villanueva, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente nella causa T-216/00,

Gestevisión Telecinco, SA, con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti S. Muñoz Machado e M. López-Contreras Gonzalez, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente nella causa T-299/00,

SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA, con sede in Linda-a-Velha (Portogallo), rappresentata dall'avv. C. Botelho Moniz,

ricorrente nella causa T-300/00,

sostenute da

Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF), con sede in Ismaning (Germania), rappresentato dall'avv. K. Metzlaff, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nella causa T-299/00,

e da

Reti Televisive Italiane Spa (RTI), con sede in Roma, rappresentata dall'avv. G. Amorelli, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nella causa T-300/00,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nella causa T-185/00, dai sigg. K. Wiedner e B. Mongin, in qualità di agenti, nelle cause T-216/00 e T-299/00, dai sigg. Wiedner e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Rivas Andrés, e nella causa T-300/00, dai sigg. Wiedner e M. França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Union européenne de radio-télévision (UER), con sede in Grand-Saconnex (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e M. Johnsson, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nelle cause T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00,

e da

Radiotelevisión Española (RTVE), con sede in Madrid, rappresentata dall'avv. J. Gutiérrez Gisbert, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nelle cause T-216/00 e T-299/00,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2000, 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (IV/32.150 - Eurovisione) (GU L 151, pag. 18),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 e 14 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

    

L'Unione europea di radiotelevisione e il sistema dell'Eurovisione

1.
    L'Unione europea di radiotelevisione (in prosieguo: l'«UER») è un'associazione professionale tra enti radiotelevisivi senza scopo di lucro, costituita nel 1950 e con sede in Ginevra (Svizzera). Conformemente all'art. 2 del suo statuto, come modificato il 3 luglio 1992, l'UER persegue lo scopo di rappresentare gli interessi dei propri membri in materia di programmazione, nelle questioni giuridiche e tecniche come anche in altri settori; in particolare, essa non solo promuove in ogni modo - ad esempio con l'Eurovisione e con l'Euroradio - gli scambi di programmi radiofonici e televisivi ed ogni altra forma di cooperazione tra i suoi membri e con gli altri enti o consorzi di enti di radiodiffusione, ma assiste anche i membri attivi in ogni genere di trattative e, su richiesta, conduce negoziati per loro conto.

2.
    L'Eurovisione costituisce l'ambito principale degli scambi di programmi tra i membri attivi dell'UER. Essa esiste dal 1954 ed attua una parte essenziale degli obiettivi dell'UER. Ai sensi dell'art. 3, n. 6, dello statuto dell'UER, nella sua stesura del 3 luglio 1992: «L'“Eurovisione” è un sistema di scambi di programmi televisivi, organizzato e coordinato dall'UER, basato sull'impegno dei membri di offrirsi mutualmente, a condizione di reciprocità, (...) la trasmissione degli avvenimenti sportivi e culturali che si svolgono nel territorio nazionale, in quanto possono interessare gli altri membri dell'Eurovisione, consentendo così la fornitura reciproca di un servizio di alta qualità in questi campi al rispettivo pubblico nazionale». Sono soci dell'Eurovisione i membri attivi dell'UER, nonché i consorzi di membri attivi di questo. Tutti i membri attivi dell'UER possono partecipare ad un sistema di acquisizione in comune e di ripartizione dei diritti televisivi (e dei costi relativi) per le manifestazioni sportive internazionali, denominati «diritti dell'Eurovisione».

3.
    Per divenire membro attivo un ente di radiodiffusione deve soddisfare le condizioni concernenti, in particolare, il tasso di copertura nazionale, la natura e il finanziamento della programmazione (in prosieguo: i «criteri di adesione»).

4.
    Fino al 1° marzo 1988 il beneficio dei servizi dell'UER e dell'Eurovisione era riservato ai membri della medesima. La modifica dello statuto dell'UER nel 1988 ha nel frattempo aggiunto all'art. 3 un nuovo numero (n. 7 nella versione attuale), che prevede un accesso contrattuale all'Eurovisione di cui potrebbero beneficiare sia i membri associati, sia i non aderenti all'UER.

I ricorrenti

5.
    La Métropole télévision (in prosieguo: la «M6») è una società di diritto francese che gestisce un servizio televisivo a diffusione nazionale trasmesso in chiaro via etere con frequenze terrestri, nonché via cavo e via satellite.

6.
    Dal 1987 la M6 ha presentato per sei volte un fascicolo di candidatura all'UER. In ciascuna occasione la sua candidatura è stata respinta in quanto non soddisfaceva i criteri di adesione previsti dallo statuto dell'UER. Il 5 dicembre 1997, a seguito dell'ultimo diniego da parte dell'UER, la M6 presentava una denuncia alla Commissione in cui rendeva nota la posizione dell'UER nei suoi confronti e, in particolare, il rifiuto opposto alle sue domande di ammissione. Con decisione 29 giugno 1999 la Commissione rigettava la denuncia. Il Tribunale, con sentenza 21 marzo 2001, causa T-206/99, Métropole télévision/Commissione (Racc. pag. II-1057), annullava tale decisione di rigetto per difetto di motivazione e violazione degli obblighi incombenti alla Commissione in materia di esame delle denunce.

7.
    Nel frattempo, il 6 marzo 2000, la M6 presentava una nuova denuncia dinanzi alla Commissione, con la quale le chiedeva di dichiarare i criteri di adesione all'UER, come modificati nel 1998, restrittivi della concorrenza e inidonei all'esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE. Con lettera 12 settembre 2000, la Commissione rigettava tale denuncia. La ricorrente presentava un ricorso volto all'annullamento di tale rigetto. Con ordinanza del Tribunale 25 ottobre 2001, causa T-354/00, M6/Commissione (Racc. pag. II-3177), il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

8.
    L'Antena 3 de Televisión, SA (in prosieguo: l'«Antena 3»), è una società di diritto spagnolo, costituita il 7 giugno 1988, che ha ottenuto dall'autorità spagnola competente una concessione per la gestione indiretta del servizio pubblico televisivo.

9.
    Con atto 27 marzo 1990, l'Antena 3 depositava la propria candidatura all'UER. La decisione di rifiuto adottata dal consiglio d'amministrazione dell'UER le veniva comunicata con lettera 3 giugno 1991.

10.
    La Gestevisión Telecinco, SA (in prosieguo: la «Telecinco»), è una società di diritto spagnolo che gestisce un canale televisivo terrestre a diffusione nazionale trasmesso in chiaro. Conformemente all'ordinamento giuridico spagnolo, tale impresa è uno dei tre operatori privati ai quali le autorità spagnole hanno accordato, nel 1989, una concessione decennale per la gestione indiretta del servizio pubblico televisivo. Tale concessione è stata rinnovata alla Telecinco per un periodo supplementare di dieci anni.

11.
    La SIC - Sociedade Independente de Communicação, SA (in prosieguo: la «SIC»), è una società di diritto portoghese, avente come scopo l'esercizio di attività nel settore televisivo, la quale gestisce, dal mese di ottobre 1992, una delle principali emittenti televisive a diffusione nazionale trasmesse in chiaro in Portogallo.

Fatti all'origine della controversia

12.
    A seguito di denuncia 17 dicembre 1987 presentata dalla società Screensport, la Commissione indagava sulla compatibilità con l'art. 81 CE delle norme sull'acquisizione collettiva e sulla ripartizione di diritti televisivi relativi ad avvenimenti sportivi nel sistema dell'Eurovisione. La denuncia verteva, in particolare, sul rifiuto dell'UER e dei suoi membri di concedere delle sublicenze per talune manifestazioni sportive. Il 12 dicembre 1988 la Commissione inviava all'UER una comunicazione degli addebiti riguardanti le norme che disciplinano l'acquisizione e l'uso nell'ambito del sistema dell'Eurovisione dei diritti televisivi per manifestazioni sportive, i quali sono in genere di natura esclusiva. La Commissione si dichiarava disposta a considerare un'esenzione a favore di dette norme purché l'obbligo di concedere sublicenze ai non aderenti fosse previsto per una parte sostanziale dei diritti in questione e a condizioni ragionevoli.

13.
    Il 3 aprile 1989 l'UER notificava alla Commissione le sue disposizioni statutarie e altre norme sull'acquisizione dei diritti televisivi per manifestazioni sportive, sullo scambio di programmi sportivi nell'ambito dell'Eurovisione e sull'accesso contrattuale dei terzi a tali programmi, al fine di ottenere un'attestazione negativa o, in mancanza, un'esenzione ex art. 81, n. 3, CE.

14.
    Dopo la modifica, da parte dell'UER, delle norme che permettevano di ottenere sublicenze per i programmi di cui trattasi (il «regime d'accesso dei non aderenti all'UER del 1993»; in prosieguo: il «regime delle sublicenze»), la Commissione adottava, in data 11 giugno 1993, la decisione 93/403/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo [81] del Trattato CEE (IV/32.150 - UER/Sistema Eurovisione) (GU L 179, pag. 23), ai sensi della quale l'istituzione accordava un'esenzione in forza del n. 3 del precitato articolo. Tale decisione veniva annullata con sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, Métropole télévision e a./Commissione (Racc. pag. II-649).

15.
    Successivamente, il 26 marzo 1999, su richiesta della Commissione, l'UER adottava e sottoponeva a quest'ultima alcune norme che avrebbero permesso l'accesso ai diritti dell'Eurovisione sfruttati sui canali televisivi a pagamento (le «norme relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento dei diritti dell'Eurovisione sui canali televisivi a pagamento del 26 marzo 1999»; in prosieguo: le «norme relative alla concessione di sublicenze»).

16.
    Il 10 maggio 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso IV/32.150 - Eurovisione) (GU L 151, pag. 18; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale la Commissione ha accordato una nuova esenzione sulla base del n. 3 dell'articolo succitato.

17.
    All'art. 1 della decisione impugnata la Commissione dichiara che, ai sensi, segnatamente, dell'art. 81, n. 3, CE, le disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE non si applicano, a decorrere dal 26 febbraio 1993 e fino al 31 dicembre 2005, ai seguenti accordi notificati aventi ad oggetto:

a)     l'acquisizione collettiva di diritti relativi alla trasmissione televisiva di avvenimenti sportivi;

b)     la ripartizione dei predetti diritti acquisiti collettivamente;

c)     lo scambio del segnale per le manifestazioni sportive;

d)     il regime delle sublicenze;

e)     le norme relative alla concessione di sublicenze.

18.
    Il regime delle sublicenze e le norme relative alla concessione di queste ultime costituiscono insieme il regime di accesso dei non aderenti al sistema dell'Eurovisione.

19.
    Nell'ambito del regime delle sublicenze, la decisione impugnata prevede quanto segue:

«[L']UER e i suoi membri concedono agli enti di radiodiffusione non aderenti all'organizzazione un accesso estensivo ai programmi sportivi dell'Eurovisione, i cui diritti siano stati acquisiti a titolo esclusivo mediante negoziazione collettiva. [Tale regime] accorda la possibilità a terzi di accedere a diritti di trasmissione in diretta ed in differita in relazione a diritti sportivi dell'Eurovisione acquisiti collettivamente. Ai terzi è accordato in particolare l'accesso in ampia misura ai diritti non utilizzati, ossia il diritto di trasmettere manifestazioni sportive che gli aderenti all'UER non diffondono o trasmettono solo in minima parte. I termini e le condizioni d'accesso sono negoziati liberamente tra l'UER (per i canali transfrontalieri) o il membro/i membri del paese interessato (per i canali nazionali) e l'ente non aderente al sistema (...)» (punto 28 della decisione impugnata).

20.
    Nel quadro delle norme relative alla concessione di sublicenze, la decisione impugnata precisa che un non aderente all'UER ha la possibilità di acquistare diritti televisivi al fine di trasmettere sul proprio canale a pagamento manifestazioni identiche o analoghe a quelle proposte dai membri dell'Eurovisione sulle proprie emittenti televisive a pagamento. I canoni pagati dai non aderenti devono riflettere equamente le condizioni di acquisizione di tali diritti da parte del membro dell'Eurovisione [allegato II, punto iii), della decisione impugnata].

21.
    La dichiarazione di esenzione di cui all'art. 1 della decisione impugnata è subordinata ad una condizione e ad un onere. La condizione impone all'UER e ai suoi aderenti di acquisire collettivamente i diritti per la trasmissione televisiva di avvenimenti sportivi solo nel quadro di accordi che consentano loro di concedere a terzi l'accesso ai predetti diritti in conformità al regime delle sublicenze e alle norme relative alla concessione di sublicenze, o a condizioni più favorevoli per i non aderenti, previa autorizzazione da parte dell'UER. L'onere impone all'UER l'obbligo di comunicare alla Commissione qualsiasi modifica od integrazione del regime delle sublicenze e delle norme relative alla concessione di sublicenze, nonché qualsiasi procedura di arbitrato in relazione a controversie inerenti a tale regime o a tali norme (art. 2 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

22.
    La M6, l'Antena 3, la SIC e la Telecinco hanno proposto i propri ricorsi con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 luglio, il 21 agosto, il 18 e il 19 settembre 2000.

23.
    Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5, il 17 e il 26 gennaio 2001, l'UER e la Radiotelevisión Española (in prosieguo: la «RTVE») hanno chiesto di poter intervenire, rispettivamente, nelle cause T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, e nelle cause T-216/00 e T-299/00, a sostegno delle conclusioni della convenuta. Tali domande sono state accolte con ordinanze del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 7 febbraio, 29 marzo e 7 maggio 2001.

24.
    Con lettera 22 febbraio 2001, la SIC ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una domanda di trattamento riservato relativamente ad alcuni elementi del ricorso. Il Tribunale, con ordinanza del presidente della Quarta Sezione 30 aprile 2001, ha accolto tale richiesta.

25.
    Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 7 e il 13 marzo 2001, la DSF Deutsches SportFernsehen GmbH (in prosieguo: la «DSF») e la Reti Televisive Italiane Spa (in prosieguo: la «RTI») hanno chiesto di poter intervenire, rispettivamente, nelle cause T-299/00 e T-300/00, a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Tali domande sono state accolte con ordinanze del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 7 maggio e 7 giugno 2001.

26.
    A causa di una modifica nella composizione delle sezioni del Tribunale incorsa a partire dal 20 settembre 2001, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione e le presenti cause sono state, di conseguenza, attribuite a tale Sezione.

27.
    Con decisione del Tribunale 20 febbraio 2002, le cause sono state rinviate ad una sezione composta da cinque giudici.

28.
    Con ordinanza 25 febbraio 2002, il presidente della Seconda Sezione ampliata ha riunito le quattro cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza in attuazione dell'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

29.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento esso ha invitato le parti a produrre taluni documenti e a rispondere per iscritto a taluni quesiti.

30.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 13 e 14 marzo 2001.

31.
    Nella causa T-185/00, la M6 conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese;

-    condannare l'UER alle spese dell'intervento.

32.
    Nella causa T-216/00, l'Antena 3 conclude che il Tribunale voglia:

-    ordinare alla Commissione di allegare diversi documenti al fascicolo;

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese;

-    condannare le intervenienti alle spese sostenute nell'ambito dei loro interventi.

33.
    Nella causa T-299/00, la Telecinco conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

34.
    Nella causa T-300/00, la SIC conclude che il Tribunale voglia:

-    ordinare alla Commissione di produrre taluni documenti;

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese;

-    condannare l'UER alle spese dell'intervento.

35.
    Nelle quattro cause riunite, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere i ricorsi;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

36.
    La DSF, interveniente a sostegno delle conclusioni della Telecinco nella causa T-299/00, conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

37.
    La RTI, interveniente a sostegno delle conclusioni della SIC nella causa T-300/00, conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla parte interveniente.

38.
    L'UER, interveniente nelle quattro cause a sostegno delle conclusioni della Commissione, conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere i ricorsi;

-    condannare le ricorrenti alle spese sostenute nell'ambito del suo intervento.

39.
    La RTVE, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione nelle cause T-216/00 e T-299/00, conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere i ricorsi;

-    condannare le ricorrenti alle spese sostenute nell'ambito del suo intervento.

In diritto

Osservazioni preliminari

40.
    Le ricorrenti deducono, in totale, sette motivi a sostegno dei loro ricorsi. Il primo motivo, sollevato nelle quattro cause, concerne la violazione dell'obbligo di esecuzione delle sentenze del Tribunale. Il secondo motivo, allegato nelle cause T-216/00 e T-300/00, riguarda un errore di fatto e la violazione dell'obbligo di motivazione. Il terzo ed il quarto motivo, sollevati in tutte le cause, hanno ad oggetto rispettivamente l'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, e la violazione dell'art. 81, n. 3, CE. Il quinto, anch'esso invocato nelle quattro cause, si fonda su errori di diritto relativi all'ambito di applicazione materiale e temporale della decisione impugnata. Il sesto motivo, fatto valere nella causa T-216/00, riguarda la violazione del principio di buona amministrazione. Infine, la settima censura, dedotta in tutte le cause, fa riferimento allo sviamento di potere.

41.
    Occorre innanzi tutto analizzare il quarto motivo, sollevato nelle quattro cause, che concerne la violazione dell'art. 81, n. 3, CE.

42.
    Con tale censura le ricorrenti sostengono che il sistema dell'Eurovisione non soddisfa alcuno dei criteri di esenzione previsti all'art. 81, n. 3, CE, in particolare quello che impone di evitare la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. A tale proposito, si devono riqualificare gli argomenti avanzati dalla M6 sul carattere discriminatorio del regime delle sublicenze e sul carattere indispensabile di tale discriminazione in quanto, con tali argomenti, la M6 ritiene che il regime delle sublicenze non presenti alcuna garanzia di accesso, per le emittenti non aderenti, ai diritti acquisiti dall'UER e che, di conseguenza, vi sarebbe un frazionamento del mercato dei diritti di trasmissione televisiva e quindi un'eliminazione della concorrenza al suo interno.

Sul quarto motivo, concernente la violazione dell'art. 81, n. 3, CE, relativamente al criterio dell'impossibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi

Argomenti delle parti

43.
    Le ricorrenti contestano alla Commissione di aver applicato erroneamente l'art. 81, n. 3, lett. b), CE al caso di specie, essenzialmente per due ragioni.

44.
    In primo luogo, la Commissione non avrebbe definito esattamente né il mercato del prodotto, né il mercato geografico di cui trattasi. In assenza di una definizione del mercato rilevante, la conclusione della Commissione, secondo cui gli accordi notificati non permettono alle imprese beneficiarie dell'esenzione di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi, sarebbe priva di ogni fondamento. Infatti, in assenza di una definizione preliminare, sarebbe impossibile determinare se le garanzie offerte dal regime d'accesso dei terzi al sistema dell'Eurovisione soddisfino le condizioni previste all'art. 81, n. 3, lett. b), CE.

45.
    Peraltro, là dove la decisione impugnata ammetterebbe che le grandi manifestazioni sportive internazionali, quali i giochi olimpici o i campionati monidiali di calcio, costituiscono mercati autonomi, la Commissione avrebbe dovuto concludere che, in tali mercati, il sistema dell'Eurovisione elimina ogni concorrenza.

46.
    In secondo luogo, per quanto riguarda le garanzie fornite dal regime d'accesso di terzi al sistema dell'Eurovisione che, secondo i termini della decisione impugnata, permetterebbe di evitare l'eliminazione della concorrenza nel mercato, le ricorrenti ritengono che, se avesse condotto un'analisi corretta del mercato del prodotto, la Commissione avrebbe constatato che il regime d'accesso di terzi non poteva evitare l'eliminazione della concorrenza per emittenti generaliste quali le ricorrenti. Infatti, da un lato, tale regime autorizzerebbe in realtà solamente la trasmissione di programmi sportivi in differita e, dall'altro, non funzionerebbe in realtà nei confronti di canali generalisti che, come le ricorrenti, sarebbero in concorrenza con i membri dell'UER.

47.
    La Commissione, sostenuta dall'UER, fa valere che per prassi costante essa lascia aperta la questione della definizione del mercato del prodotto o del mercato geografico rilevante, allorché, sulla base dell'accezione più restrittiva possibile del mercato, non si pone alcun problema di limitazione della concorrenza.

48.
    Orbene, nel caso di specie, per la Commissione è chiaro che gli accordi notificati incidono sugli scambi tra gli Stati membri (punto 81 della decisione impugnata) e limitano la concorrenza (punto 71 della decisione impugnata). Tuttavia, basandosi sulla definizione più restrittiva del mercato del prodotto, ossia del mercato di acquisizione dei diritti di trasmissione di manifestazioni sportive specifiche, quali i giochi olimpici estivi, la Commissione sostiene che, tenuto conto della struttura del mercato e dell'insieme delle norme in materia di sublicenze relative all'accesso di enti di radiodiffusione non aderenti all'UER ai programmi sportivi dell'Eurovisione, gli accordi notificati non creano problemi di limitazione della concorrenza.

49.
    La Commissione ritiene che, tenuto conto della definizione più restrittiva possibile del mercato, gli effetti limitativi degli accordi notificati siano stati superati con la modifica degli accordi e con le condizioni imposte dalla Commissione (relativamente al regime d'accesso di terzi al sistema dell'Eurovisione). Non sarebbe stato dunque necessario definire con maggiore precisione i mercati interessati.

50.
    Per quanto riguarda il regime d'accesso di terzi al sistema dell'Eurovisione, la Commissione, sostenuta dall'UER e dalla RTVE, sottolinea che, a seguito delle modifiche apportate a tale regime, i diritti di trasmissione in diretta non utilizzati dai membri dell'UER sono messi a disposizione dei loro concorrenti. L'accesso imposto dalla Commissione ai diritti di trasmissione in differita sarebbe stato parimenti molto ampliato. Tale regime funzionerebbe nella prassi e numerosi concorrenti dei membri dell'UER vi ricorrerebbero per la trasmissione sia in diretta che in differita, come anche per la trasmissione di stralci. Infine, in virtù di tale regime, non sarebbe possibile eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato, anche basandosi su una definizione di mercato tanto restrittiva quanto quella relativa ai diritti di trasmissione dei giochi olimpici estivi.

Giudizio del Tribunale

51.
    In considerazione degli argomenti delle parti, occorre esporre i termini della decisione impugnata, innanzi tutto per quanto riguarda la definizione del mercato interessato dagli accordi notificati. A tale proposito, ai punti 38-49 della decisione impugnata si precisa quanto segue:

«4.1. Mercato del prodotto

L'UER ritiene che il mercato rilevante per la valutazione del caso sia quello dell'acquisizione dei diritti televisivi per manifestazioni sportive importanti di qualsiasi disciplina sportiva, a prescindere dal carattere nazionale o internazionale dell'avvenimento. L'UER è impegnata unicamente nell'acquisto di diritti televisivi per manifestazioni sportive d'interesse paneuropeo.

La Commissione concorda con l'UER nel ritenere che i programmi sportivi abbiano caratteristiche peculiari; i programmi sportivi registrano generalmente alti livelli d'ascolto televisivo e raggiungono un pubblico definito, che costituisce l'obiettivo privilegiato di taluni importanti inserzionisti pubblicitari.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'UER, il richiamo dei programmi sportivi, e pertanto il livello di concorrenza nell'acquisizione dei diritti televisivi, varia a seconda del tipo di sport e avvenimento. Gli sport di massa quali calcio, tennis o corse automobilistiche attraggono in genere un grande pubblico, con preferenze diverse tra i vari paesi. Gli sport minori, invece, hanno una quotazione molto bassa. Le manifestazioni internazionali esercitano sul pubblico locale un richiamo di solito maggiore delle equivalenti manifestazioni nazionali, purché vi partecipino la squadra o un campione nazionali, mentre gli avvenimenti internazionali in cui non gareggiano campioni o squadre nazionali suscitano sovente scarso interesse. Negli ultimi dieci anni, per effetto di una maggiore concorrenza sui mercati della televisione, i prezzi dei diritti televisivi sono notevolmente aumentati (...); ciò vale soprattutto per le manifestazioni sportive internazionali di spicco, quali i campionati mondiali di calcio o i giochi olimpici.

Le preferenze dei telespettatori determinano il valore del programma per gli inserzionisti pubblicitari e le emittenti a pagamento. (...) Il fatto tuttavia che determinate trasmissioni sportive registrino un livello d'ascolto invariato o pressoché identico, indipendentemente dal fatto che siano trasmesse in concomitanza ed in concorrenza con altri avvenimenti sportivi, fa presumere che dette manifestazioni siano determinanti ai fini della scelta dell'abbonato o dell'inserzionista a favore di una determinata emittente.

Dai dati relativi al comportamento degli spettatori in relazione a manifestazioni sportive di spicco, emersi dall'analisi di alcuni avvenimenti sportivi - quali i giochi olimpici (estivi ed invernali), le finali di Wimbledon e i campionati mondiali di calcio - risulta che effettivamente il comportamento dei telespettatori non risente della coincidenza con altri importanti avvenimenti sportivi, trasmessi contemporaneamente o quasi. In altri termini, i dati d'ascolto televisivo relativi alle maggiori manifestazioni sportive sembrano in grande misura indipendenti dal fatto che un altro importante avvenimento sportivo sia teletrasmesso quasi parallelamente. Ne deriva che l'offerta televisiva di tali avvenimenti sportivi può influenzare gli abbonati o gli inserzionisti pubblicitari in misura tale da indurre l'emittente a pagare prezzi molto più elevati (per l'acquisizione dei relativi diritti).

Concludendo, dall'indagine condotta dalla Commissione risulta che la definizione del mercato proposta dall'UER è troppo vasta e che, molto verosimilmente, esistono mercati distinti per l'acquisizione dei diritti relativi ad alcuni avvenimenti sportivi di spicco, la maggioranza dei quali è di carattere internazionale.

Ai fini del procedimento in oggetto non occorre tuttavia definire esattamente i mercati rilevanti sotto il profilo del prodotto. Tenendo conto dell'attuale struttura del mercato e del regime per la concessione di sublicenze per l'accesso dei terzi ai programmi sportivi dell'Eurovisione, gli accordi in discorso non sollevano preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, anche considerando i mercati dei diritti relativi a particolari manifestazioni sportive, quali i giochi olimpici estivi.

(...)

4.2. Mercato geografico

I diritti televisivi per alcune manifestazioni sportive sono acquistati in esclusiva per l'intero territorio europeo - indipendentemente dalle modalità tecniche di emissione - per essere successivamente rivenduti per paese; altri sono invece acquistati su base nazionale. I diritti televisivi relativi alle manifestazioni sportive di spicco, quali i giochi olimpici, per la cui aggiudicazione l'UER concorre, sono d'interesse paneuropeo in riferimento ai telespettatori e rientrano generalmente nella prima categoria di licenze europee.

Nondimeno, indipendentemente dall'ambito di validità delle licenze, (...) le preferenze dei telespettatori possono variare notevolmente da paese a paese, in funzione del tipo di sport e del tipo di manifestazione, cosicché le condizioni di concorrenza per l'acquisto di diritti televisivi sono variabili.

Riguardo ai mercati a valle interessati dalla notifica in esame, i mercati della televisione in chiaro e della televisione a pagamento sono da considerare come aventi un'estensione nazionale o corrispondente ad una determinata area linguistica, per motivi prevalentemente linguistici, culturali, di licenze e di diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini del presente procedimento non è tuttavia necessario definire esattamente il mercato geografico di riferimento. Alla luce dell'attuale struttura del mercato e del regime per la concessione di sublicenze ai fini dell'accesso di terzi ai programmi sportivi dell'Eurovisione, gli accordi notificati non suscitano preoccupazioni, anche qualora si assuma una base nazionale, sia per i mercati dell'acquisto dei diritti sportivi che per i mercati a valle della televisione in chiaro e della televisione a pagamento».

52.
    Emerge dalla decisione impugnata, e in particolare dagli estratti citati al punto precedente, che la posizione della Commissione nei confronti della definizione dei mercati interessati può essere riassunta come segue: il sistema dell'Eurovisione produce effetti su due mercati distinti, quello dell'acquisizione dei diritti televisivi, in cui l'UER è in concorrenza con altri grandi gruppi europei operanti nel settore dei mezzi d'informazione (il mercato a monte), e quello della trasmissione dei diritti sportivi acquistati, nel quale i membri dell'UER sono in concorrenza, per ogni paese o zona linguistica omogenea, con altre emittenti televisive, per la maggior parte nazionali.

53.
    Per quanto riguarda il mercato a monte, la Commissione ammette «che, molto verosimilmente, esistono» (in inglese, unica lingua nella quale il testo della decisione fa fede: «there is a strong likelihood») mercati separati per l'acquisizione dei diritti su determinate manifestazioni sportive internazionali di spicco che sono normalmente acquisiti per l'insieme del territorio europeo. Trattandosi del mercato a valle, anche se la Commissione non lo precisa espressamente a proposito della definizione del mercato del prodotto, nondimeno emerge dalla sua analisi che esiste, considerate le preferenze dei telespettatori e l'influenza di queste ultime sul valore dell'emissione per gli inserzionisti e le società televisive a pagamento, un mercato specifico per la trasmissione delle grandi manifestazioni sportive. Tale mercato che, secondo la Commissione, si suddivide in un mercato della televisione ad accesso gratuito e in un mercato della televisione a pagamento, sarebbe generalmente limitato al territorio nazionale o ad una zona linguisticamente omogenea.

54.
    Tuttavia, la Commissione non ha ritenuto necessario definire esattamente né il mercato del prodotto né il mercato geografico interessato dal sistema dell'Eurovisione poiché, pur prendendo come punto di riferimento il mercato più ristretto possibile, ossia quello dell'acquisizione di certe manifestazioni sportive quali i giochi olimpici, la Commissione sostiene che il sistema dell'Eurovisione, tenuto conto delle strutture del mercato e del regime di accesso di terzi a tale sistema, non solleva alcun problema per quanto riguarda la concorrenza.

55.
    Inoltre, la Commissione afferma, ai punti 100-103 della decisione impugnata, in merito all'eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi con riferimento all'acquisizione collettiva dei diritti, che, malgrado l'UER sia soggetta ad una crescente concorrenza da parte dei gruppi operanti nel settore dei mezzi d'informazione e delle agenzie di acquisizione di diritti, «nondimeno, la Commissione si è domandata se alcuni dei diritti acquisiti collettivamente potessero incidere su avvenimenti sportivi di grande rilievo sotto il profilo economico o del pubblico, quali ad esempio i giochi olimpici, che potrebbero costituire un mercato distinto e che sono detenuti esclusivamente dagli aderenti all'Eurovisione». Essa prosegue:

«Al fine di dissipare eventuali timori in tal senso, l'UER ha modificato gli accordi notificati, includendovi un regime per la concessione di sublicenze atto a garantire ai terzi un ampio accesso ai diritti per le manifestazioni sportive, acquisiti nell'ambito dell'Eurovisione. Questo forma un contrappeso all'effetto restrittivo dell'acquisizione collettiva dei diritti sportivi. I regimi previsti offrono ai terzi un ampio accesso alla trasmissione in diretta e in differita, sulla base di condizioni ragionevoli».

56.
    In aggiunta, a proposito delle restrizioni derivanti dalla ripartizione dei diritti acquisiti nell'ambito dell'Eurovisione tra i membri dell'UER che sono in concorrenza per lo stesso pubblico, la Commissione conclude, al punto 104 della decisione impugnata, che non vi sarebbe eliminazione della concorrenza «vista l'attuale struttura del mercato precedentemente tratteggiata e vista la capacità dei non aderenti all'UER di partecipare alla trasmissione degli avvenimenti sportivi in questione in base al regime di concessione di sublicenze [dell'UER]».

57.
    Emerge così dalla decisione impugnata che, anche se la Commissione non ha ritenuto necessario definire esattamente il mercato del prodotto interessato, essa condivide nondimeno l'ipotesi dell'esistenza di un mercato costituito unicamente per grandi manifestazioni sportive internazionali, quali i giochi olimpici, al fine di verificare se il sistema dell'Eurovisione soddisfi le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 81, n. 3, CE. Pertanto occorre constatare che l'assenza di una tale definizione esatta non infirma, nel caso di specie, l'analisi della Commissione concernente la rispondenza del sistema dell'Eurovisione alla condizione d'esenzione posta dall'art. 81, n. 3, lett. b), CE e, di conseguenza, si deve considerare ininfluente tale parte dell'argomento delle ricorrenti.

58.
    Occorre quindi verificare se e, eventualmente, entro quali limiti la convenuta abbia commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicare la condizione d'esenzione analizzata decidendo che, anche nel mercato costituito da manifestazioni sportive internazionali particolari, il regime di accesso di terzi al sistema dell'Eurovisione permetterebbe di compensare le restrizioni della concorrenza nei confronti dei terzi e dunque di evitare che la concorrenza sia eliminata a detrimento di questi ultimi.

59.
    Prima di analizzare tale regime, occorre esporre innanzi tutto la struttura dei mercati interessati e le restrizioni della concorrenza che comporta il sistema dell'Eurovisione.

60.
    Per quanto riguarda la struttura dei mercati, emerge in particolare dalla decisione impugnata che i diritti televisivi inerenti a manifestazioni sportive sono concessi per una determinata area geografica, solitamente in esclusiva. Tale esclusiva è considerata necessaria per garantire il valore di un determinato programma sportivo in termini di quota d'ascolto televisivo e di proventi pubblicitari (punto 51 della decisione impugnata).

61.
    I diritti televisivi sono detenuti di solito dagli organizzatori della manifestazione sportiva, che controllano l'accesso al luogo in cui essa si svolge. Per controllarne le riprese televisive e garantire l'esclusiva, l'organizzatore ammette un solo ente di radiodiffusione o un numero limitato di enti di radiodiffusione che producono il segnale televisivo. Il contratto stipulato con l'organizzatore vieta di mettere il segnale prodotto a disposizione di terzi che non abbiano acquisito i relativi diritti televisivi (punto 52 della decisione impugnata).

62.
    Per quanto riguarda la posizione dell'UER nei mercati rilevanti, la Commissione precisa che la quota di mercato di quest'ultima ha subìto una sensibile riduzione nell'ultimo decennio. L'UER, in materia di acquisizione dei diritti televisivi per determinate manifestazioni sportive, deve far fronte alla concorrenza di grandi gruppi europei operanti nel settore dei mezzi d'informazione e di agenzie internazionali di acquisizione di diritti televisivi. Nel corso degli ultimi anni l'UER avrebbe dovuto rinunciare ad un gran numero di manifestazioni sportive importanti in quanto i concorrenti avrebbero offerto importi più elevati (punti 54 e 55 della decisione impugnata). L'UER continuerebbe tuttavia a detenere una solida posizione nel mercato dell'acquisizione dei diritti di importanti manifestazioni sportive internazionali, che costituiscono un forte richiamo per i telespettatori europei; tali diritti non dovrebbero, secondo i loro detentori, essere diffusi dalla televisione a pagamento. Inoltre, l'UER occupa tuttora una posizione senza uguali, in quanto referente unico di un'associazione di radiotelevisione che assicura agli organizzatori il più ampio spettro di pubblico in Europa. Il fatto che i diritti televisivi europei relativi ai giochi olimpici siano sempre stati venduti all'UER è particolarmente significativo (punti 55-57 della decisione impugnata).

63.
    A proposito dei suoi effetti sulla concorrenza, il sistema dell'Eurovisione, come emerge dalla decisione impugnata (punti 71-80), comporta due tipi di restrizioni. Da un lato, l'acquisizione collettiva dei diritti televisivi per le manifestazioni sportive, la loro ripartizione e lo scambio del segnale limitano o addirittura eliminano la concorrenza tra i membri dell'UER, i quali competono sia nel mercato a monte, ossia quello dell'acquisizione dei diritti, sia nel mercato a valle, quello della trasmissione televisiva delle manifestazioni sportive. Dall'altro, tale sistema comporta determinate restrizioni della concorrenza nei confronti dei terzi in quanto, come esposto al punto 75 della decisione impugnata, detti diritti sono di norma venduti su base esclusiva e ciò fa sì che essi siano praticamente inaccessibili ai non aderenti all'UER.

64.
    A tale proposito, se è vero che l'acquisto dei diritti di trasmissione televisiva di un avvenimento non costituisce di per sé una restrizione della concorrenza sussumibile sotto l'art. 81, n. 1, CE e può essere giustificato dalle peculiarità del prodotto e del mercato rilevante, è pur vero che l'esercizio di tali diritti in un contesto giuridico ed economico specifico può comportare una tale restrizione (v., per analogia, sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel e a., Racc. pag. 3381, punti 15-17).

65.
    Infatti, seguendo tale orientamento, la Commissione afferma, al punto 45 della decisione impugnata, che «l'acquisizione di diritti televisivi esclusivi per taluni avvenimenti sportivi ha una notevole incidenza sui mercati a valle della televisione, [nei] quali gli avvenimenti sportivi [sono] trasmessi».

66.
    Peraltro, emerge dall'analisi del fascicolo e dall'argomentazione delle parti che l'acquisizione dei diritti di trasmissione di una grande manifestazione sportiva internazionale quale i giochi olimpici o il campionato mondiale di calcio ha necessariamente un forte impatto sul mercato del patrocinio e della pubblicità, fonte principale d'introiti per le emittenti televisive che trasmettono in chiaro, poiché tali programmi attirano un gran numero di telespettatori.

67.
    Inoltre, occorre parimenti rilevare che, come sottolineato dalla SIC, gli effetti restrittivi della concorrenza derivanti dal sistema dell'Eurovisione nei confronti dei terzi sono intensificati, da un lato, dal livello di integrazione verticale dell'UER e dei suoi membri, i quali non sono unicamente acquirenti di diritti, ma sono anche operatori televisivi che diffondono i diritti acquistati, e, dall'altro, dall'estensione geografica dell'UER, i cui membri trasmettono in tutti i paesi dell'Unione europea. Di conseguenza, quando l'UER acquisisce i diritti di trasmissione per una manifestazione sportiva internazionale, l'accesso a tale avvenimento è, in linea di principio, automaticamente escluso per tutti gli operatori che non sono membri. La situazione sembra invece essere diversa quando i diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive sono acquistati da un'agenzia al fine di rivenderli o da un gruppo operante nel settore dei mezzi d'informazione che non ha operatori se non in taluni Stati membri, poiché tale gruppo cercherà di avviare trattative con gli operatori degli altri Stati membri al fine di vendere tali diritti. In tal caso, nonostante l'acquisto in esclusiva dei diritti, gli altri operatori conservano la possibilità di negoziare l'acquisizione di questi ultimi per i propri mercati.

68.
    Alla luce di tutti questi dati, ossia la struttura del mercato, la posizione dell'UER nel mercato di talune manifestazioni sportive internazionali e il livello d'integrazione verticale dell'UER e dei suoi membri, si deve verificare se il regime d'accesso di terzi al sistema dell'Eurovisione permetta di compensare le restrizioni della concorrenza nei confronti di questi ultimi e dunque di evitare che la concorrenza sia eliminata nei loro confronti.

69.
    Prima di procedere a tale analisi, occorre rilevare che emerge dalla decisione impugnata (in particolare dai punti 106-108) che, quando la Commissione stabilisce, ai punti 103 e 104 della decisione impugnata (v. supra, punti 55 e 56), che le restrizioni della concorrenza causate dal sistema dell'Eurovisione sono compensate da una serie di norme relative alla concessione di sublicenze, essa si riferisce all'intero regime di accesso di terzi al sistema dell'Eurovisione, il quale comprende il regime delle sublicenze e le norme relative alla concessione di queste ultime (v. supra, punto 18). Tuttavia, poiché le ricorrenti sono emittenti televisive che trasmettono in chiaro, solo il regime delle sublicenze potrebbe compensare le restrizioni della concorrenza che esse lamentano. Pertanto, l'analisi del Tribunale verterà esclusivamente su tale regime.

70.
    Al punto 107 della decisione impugnata, la Commissione riferisce che, nell'ambito del regime delle sublicenze, «l'UER e i suoi membri concedono agli enti radiotelevisivi non aderenti all'organizzazione un accesso estensivo ai programmi sportivi di Eurovisione i cui diritti siano stati acquisiti tramite negoziati collettivi». A parere della Commissione, «[i]l regime del 1993 accorda ai terzi diritti di trasmissione in diretta e differita per gli avvenimenti i cui diritti sono acquisiti collettivamente nell'ambito dell'Eurovisione». Inoltre, al punto 28 della decisione impugnata, si sostiene a tale proposito che «[a]i terzi è accordato in particolare l'accesso in ampia misura ai diritti non utilizzati, ossia il diritto di trasmettere manifestazioni sportive che gli aderenti all'UER non diffondono o trasmettono solo in minima parte».

71.
    Si deve rilevare che, come si evince dall'allegato I della decisione impugnata, il regime delle sublicenze, applicabile alle emittenti televisive che trasmettono in chiaro, prevede la possibilità di accordare sublicenze per la trasmissione in diretta e in differita. Per quanto riguarda le trasmissioni in diretta (paragrafo IV, punto 1, dell'allegato I), esse sono previste unicamente per trasmissioni residuali, ossia per trasmissioni di avvenimenti agonistici, o parti di essi, che non vengono diffusi in diretta dai membri dell'UER, dato che «si ritiene che una manifestazione sia trasmessa in diretta, se la maggioranza dei principali avvenimenti agonistici che la compongono sono trasmessi in diretta» (paragrafo IV, punto 1.3, dell'allegato I). Conseguentemente, è sufficiente che un membro dell'UER si riservi la diffusione in diretta della maggioranza degli avvenimenti agonistici di una manifestazione perché vengano rifiutate ai terzi concorrenti per lo stesso mercato le sublicenze per la trasmissione in diretta dell'intera manifestazione, e persino dei singoli avvenimenti agonistici che non saranno trasmessi in diretta dal membro dell'UER.

72.
    Dalle risposte della SIC ai quesiti del Tribunale emerge che, attuando tale norma, l'operatore pubblico portoghese (la RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA; in prosieguo: la «RTP»), membro dell'UER, ha rifiutato alla SIC la vendita di sublicenze per la trasmissione in diretta delle partite del campionato mondiale di calcio del 1994, e persino di quelle partite che la RTP non avrebbe diffuso, dal momento che la RTP aveva intenzione di trasmettere in diretta la maggioranza (ossia 47 su 52) delle partite di tale manifestazione.

73.
    Orbene, anche se fosse necessario, per ragioni legate all'esclusività dei diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive e alla preservazione del loro valore economico (v. supra, punto 60), che i membri dell'UER si riservino la trasmissione in diretta dei programmi che l'UER ha acquisito, nessuna di tali motivazioni permette tuttavia di giustificare il fatto che essi abbiano la possibilità di estendere tale diritto di riserva a tutti i singoli avvenimenti agonistici della stessa manifestazione, anche qualora essi non siano intenzionati a trasmettere tutte le singole competizioni in diretta.

74.
    Peraltro, dall'attuazione congiunta del regime delle sublicenze (applicabile alle emittenti che trasmettono in chiaro) e delle norme relative alla concessione di sublicenze (applicabili alle emittenti a pagamento) emerge che, anche se un membro dell'UER trasmette meno della maggioranza degli avvenimenti agonistici di una manifestazione sportiva ma diffonde comunque il resto delle competizioni di tale manifestazione sulla sua emittente a pagamento, il non aderente all'UER ha accesso solamente alla trasmissione in differita, a meno che non si tratti a sua volta di un'emittente a pagamento, nel qual caso può acquistare sublicenze, secondo le norme relative alla concessione delle medesime, per trasmettere in diretta competizioni identiche o analoghe a quelle trasmesse dal membro dell'UER.

75.
    Conseguentemente, e come si evince dal fascicolo, in particolare dalla corrispondenza tra la M6 e il Groupement de radiodiffuseurs français de l'union européenne de radio-télévision (in prosieguo: il «GRF») e tra la SIC e la RTP, la possibilità di trasmissione in diretta delle principali manifestazioni sportive da parte dei non aderenti all'UER rimane solo teorica, poiché i membri dell'UER possono sia trasmettere essi stessi le manifestazioni in diretta, sia fare ricorso, ai sensi del regime delle sublicenze, a un diritto di riserva concernente anche le manifestazioni che essi non hanno intenzione di trasmettere in diretta.

76.
    Tali restrizioni sono tanto più vincolanti in quanto emerge dalla presente controversia che, in generale, solamente la trasmissione in diretta si rivela concretamente interessante per le ricorrenti, che sono canali nazionali generalisti che trasmettono in chiaro e dispongono di una copertura nazionale, dato che la diffusione televisiva delle competizioni sportive, o almeno delle più rilevanti, permette di attirare un ampio pubblico e dunque di giustificare il suo costo economico fintantoché non è noto il risultato di tali competizioni e, quindi, quando tale trasmissione è in diretta. Viceversa, per i canali nazionali generalisti quali le ricorrenti, il cui finanziamento dipende esclusivamente dalla pubblicità e dal patrocinio dei programmi, la diffusione di manifestazioni sportive in differita non riveste alcun interesse dal punto di vista economico.

77.
    A tali restrizioni si aggiungono ancora - almeno nel caso della Francia, in cui diverse emittenti televisive sono membri dell'UER - alcune questioni di ordine pratico che rendono difficile l'accesso dei non aderenti all'UER sia all'acquisto di sublicenze «per la diretta», sia all'acquisto all'asta dei diritti dell'UER non utilizzati dai suoi membri (come accadde per i diritti della trasmissione televisiva dei giochi olimpici di Sidney da parte della televisione francese). Tali difficoltà sono essenzialmente legate al fatto che le emittenti televisive non aderenti all'UER non dispongono, entro un termine sufficiente, delle informazioni necessarie, da un lato, per attivare i mezzi tecnici indispensabili alla trasmissione televisiva delle manifestazioni sportive e, dall'altro, per adeguare sia la loro programmazione, sia le loro comunicazioni al pubblico e per permettere loro pertanto di conseguire livelli di ascolto tali da giustificare l'investimento.

78.
    Così, a seguito di una richiesta della M6, effettuata con lettera 18 gennaio 1996, volta a sapere se essa avrebbe potuto trasmettere le competizioni dei giochi olimpici di Atlanta (luglio 1996), la GRF rispondeva, solo durante un incontro tenutosi il 7 giugno 1996 ed in termini molto vaghi, che i membri francesi dell'UER avrebbero dedicato a tale manifestazione quindici ore di diretta al giorno e che, di conseguenza, l'accesso della M6 alle trasmissioni in diretta «avrebbe potuto eventualmente avere ad oggetto qualche partita di calcio o talune competizioni di scarso interesse, quali il softball».

79.
    Alla luce di quanto precede, la prima conclusione che deve trarsi è che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il regime delle sublicenze non garantisce che i diritti di trasmissione in diretta non utilizzati dai membri dell'UER siano messi a disposizione dei loro concorrenti.

80.
    Relativamente alla possibilità di acquisire sublicenze per trasmettere manifestazioni in differita o diffonderne la sintesi, tenendo presente il fatto che tali modalità di trasmissione sono poco appetibili per i canali nazionali generalisti che trasmettono in chiaro e dispongono di una copertura nazionale, si deve constatare che anche tale possibilità è soggetta a diverse restrizioni. In primo luogo, la diffusione di competizioni i cui diritti siano stati acquistati dall'UER può essere effettuata non prima che sia trascorsa un'ora dalla fine della manifestazione (embargo di un'ora) o dell'ultima competizione del giorno, ma mai prima delle 22,30, ora locale. In secondo luogo, dai documenti allegati al fascicolo dalle ricorrenti emerge che, in realtà, i membri dell'UER, per lo meno nei paesi in cui operano le ricorrenti, impongono condizioni ancora più restrittive, in particolare relativamente all'embargo orario e al trattamento editoriale dei programmi.

81.
    Il regime analizzato prevede, infine, la possibilità per i non aderenti all'UER di acquistare alcuni diritti per la trasmissione di servizi di attualità (due per manifestazione o per giorno di competizione, della durata di 90 secondi ciascuno), denominata «News Access». Tuttavia, come rilevato dalle ricorrenti, tale possibilità viene loro sempre garantita nel paese in cui operano, indipendentemente dal regime delle sublicenze. Nel caso di Spagna e Portogallo, la facoltà di trasmettere le sintesi delle manifestazioni sportive al fine di informare il pubblico è garantita dal diritto costituzionale all'informazione. Nel caso della Francia, tale possibilità sussiste in attuazione del codice di buona condotta in vigore tra le emittenti televisive francesi.

82.
    In risposta ai quesiti del Tribunale volti a conoscere gli elementi di cui la Commissione disponeva per poter affermare che il regime d'accesso di terzi ai diritti dell'Eurovisione, in vigore per le emittenti che trasmettono in chiaro dal 1993, offre «ai terzi un ampio accesso alla trasmissione in diretta e in differita, sulla base di condizioni ragionevoli», la Commissione ha allegato al fascicolo una lista dell'UER che elenca le sublicenze accordate fino al 13 maggio 1997. Tuttavia, lungi dal confermare le affermazioni della Commissione e dell'UER relative al regime d'accesso di terzi al sistema dell'Eurovisione, i dati indicati in tale lista le infirmano. Infatti, si evince da tali dati che, se in alcuni Stati, come i Paesi Bassi, la Svezia e la Norvegia, sembra che i membri dell'UER accordino sublicenze alle emittenti televisive concorrenti, negli altri Stati membri, invece, la concessione di sublicenze permane molto restrittiva e limitata, in alcuni casi, ad emittenti televisive regionali che operano in mercati decisamente circoscritti, come in Spagna (circostanza confermata, peraltro, dalla lista delle sublicenze che la RTVE ha prodotto nell'ambito del suo intervento), o, in grande misura, alla trasmissione di stralci di competizioni a fini d'informazione (la «News Access»), come in Italia o in Germania. Per i paesi in cui operano due delle ricorrenti, la Francia e il Portogallo, non è menzionata nessuna sublicenza.

83.
    Consegue dall'insieme degli elementi messi a disposizione del Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella decisione impugnata, il regime delle sublicenze non garantisce ai concorrenti dei membri dell'UER un accesso sufficiente ai diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive di cui questi ultimi dispongono in virtù della loro partecipazione a tale consorzio d'acquisto. Il detto regime, tanto per le norme da esso previste quanto per la sua attuazione, non permette - esclusa qualche eccezione - ai concorrenti dei membri dell'UER di ottenere sublicenze per la diffusione in diretta dei diritti dell'Eurovisione non utilizzati. In realtà, consente unicamente l'acquisizione di sublicenze per trasmettere le sintesi delle competizioni a condizioni molto restrittive.

84.
    Tale conclusione non è confutata dall'argomento dell'UER volto a provare il buon funzionamento del regime d'accesso di terzi al sistema dell'Eurovisione con il fatto che non si ricorre alle procedure di arbitrato da esso previste. Innanzi tutto, tale argomento non si rivela corretto, in quanto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra la SIC e la RTP che tali operatori hanno fatto ricorso all'arbitrato, almeno in relazione all'acquisto delle sublicenze per il campionato mondiale di calcio del 1994. In aggiunta, il ricorso all'arbitrato è previsto dal regime analizzato solo in caso di controversia avente ad oggetto il prezzo delle sublicenze, il che implica che le parti vi ricorrano esclusivamente in caso di accordo su tutte le altre condizioni di accesso [v. paragrafo IV, punto 5.1, dell'allegato I alla decisione impugnata, e l'allegato II, punto iii), della medesima decisione]. Pertanto, il fatto che non si usufruisca di tale procedura non può dimostrare che il regime delle sublicenze permetta un reale accesso ai programmi acquisiti dall'UER.

85.
    Dall'insieme delle considerazioni suesposte emerge che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 81, n. 3, lett. b), CE, nel sostenere che, anche ipotizzando l'esistenza di un mercato del prodotto limitato a talune grandi manifestazioni sportive internazionali, il regime delle sublicenze garantisce l'accesso di terzi, in concorrenza con i membri dell'UER, ai diritti dell'Eurovisione e consente, di conseguenza, di evitare che la concorrenza in tale mercato venga eliminata.

86.
    Poiché la concessione da parte della Commissione di una decisione individuale di esenzione presuppone che l'accordo, o la decisione di un'associazione d'imprese, soddisfi cumulativamente le quattro condizioni enunciate dall'art. 81, n. 3, CE e che è sufficiente che manchi una delle quattro condizioni perché l'esenzione debba essere negata (v., in particolare, sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457, in particolare pagg. 527 e 528, e sentenza del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-17/93, Matra Hachette/Commissione, Racc. pag. II-595, punto 104), si deve annullare la decisione impugnata senza che occorra pronunciarsi né sugli altri motivi dedotti, né sulle domande di produzione di documenti formulate dalle ricorrenti nelle cause T-216/00 e T-300/00.

Sulle spese

87.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

88.
    Poiché le ricorrenti, nonché la RTI, interveniente nella causa T-300/00, ne hanno fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev'essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalle ricorrenti e dalla RTI. Poiché la DSF non ha chiesto che la Commissione fosse condannata al pagamento delle spese relative al suo intervento nella causa T-299/00, essa sopporterà le proprie spese.

89.
    Poiché l'Antena 3 ne ha fatto domanda, l'UER e la RTVE devono essere condannate a sopportare le spese relative ai loro interventi nella causa T-216/00, nonché quelle sostenute dall'Antena 3 nell'ambito dei detti interventi. Poiché la M6 e la SIC ne hanno fatto domanda, l'UER dev'essere condannata a sopportare le proprie spese nelle cause T-185/00 e T-300/00, nonché quelle sostenute dalla M6 e dalla SIC nell'ambito dei detti interventi. Nella causa T-299/00 l'UER e la RTVE sosterranno solo le proprie spese e non quelle relative all'intervento della Telecinco, poiché quest'ultima non ne ha fatto domanda.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    E' annullata la decisione della Commissione 10 maggio 2000, 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (IV/32.150 - Eurovisione).

2)    La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle ricorrenti e dall'interveniente Reti Televisive Italiane Spa.

3)    La DSF Deutches SportFernsehen GmbH sopporterà le spese sostenute in relazione al proprio intervento.

4)    La Union européenne de radio-télévision, interveniente, sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle ricorrenti Métropole télévision SA, Antena 3 de Televisión, SA, e dalla SIC - Sociedad Independente de Comunicação, SA, relativamente ai suoi interventi.

5)    La Radiotelevisión Española, interveniente, sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Antena 3 de Televisión SA in relazione al suo intervento.

6)    La Gestevisión Telecinco, SA, sopporterà le spese da essa sostenute in relazione agli interventi della Union européenne de radio-télévision e della Radiotelevisión Española.

Moura Ramos
Tiili
Pirrung

        Mengozzi                        Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 ottobre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos


1: Lingue processuali: il francese, lo spagnolo e il portoghese.