Language of document :

Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 - Embraer e a./Commissione

(Causa T-75/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Empresa Brasileira de Aeronáutica, SA (Embraer) (São José dos Campos, Brasile), Embraer Aviation Europe SAS (EAE) (Villepinte, Francia), Indústria Aeronáutica de Portugal SA (OGMA) (Alverca do Ribatejo, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti U. O'Dwyer e A. Martin)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione impugnata,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione, C(2009) 4541 def., che dichiara compatibile con il mercato comune l'aiuto per i costi di ricerca e di sviluppo legati alla progettazione e alla costruzione di un prodotto aereo, concesso dalle autorità del Regno Unito al Bombardier (Short Brothers) [N 654/2008] 1. La decisione della Commissione è stata adottata dopo un primo esame ai sensi dell'art. 108, n. 3, TFUE. Le ricorrenti sono competitori della beneficiaria dell'aiuto e hanno presentato una denuncia contro l'aiuto proposto a chiesto alla Commissione di avviare il procedimento formale d'indagine.

A sostegno del loro ricorso di annullamento, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

In primo luogo, esse contestano che la Commissione ha incontrato serie difficoltà nel suo esame preliminare della compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune e, quindi, sarebbe stata tenuta ad avviare il procedimento formale d'indagine di cui all'art. 108, n. 2, TFUE. Esse affermano poi che, non avviando il procedimento formale d'indagine, la Commissione ha privato le ricorrenti e le altre parti interessate del loro diritto ad essere sentite nel contesto della valutazione della Commissione. A giudizio delle ricorrenti vi si configura un errore procedurale in violazione del Trattato.

Specificatamente, le serie difficoltà incontrate dalla Commissione verrebbero evidenziate:

dalla durata e dalle circostanze dell'esame preliminare;

dalla mancata identificazione da parte della Commissione del mercato delle ali per aeroplani con 100-149 posti quale mercato rilevante;

dalla mancata analisi da parte della Commissione dell'impatto dell'aiuto di Stato sulla concorrenza nel mercato delle ali per aeroplani con 100-149 posti;

dall'insufficienza e incompiutezza dell'analisi svolta dalla Commissione dell'impatto dell'aiuto di Stato sulla concorrenza nel mercato degli aeroplani finiti con 100-149 posti.

In secondo luogo, le ricorrenti lamentano che l'identificazione da parte della Commissione di un presunto mercato per le strutture aeree e la mancata identificazione del mercato rilevante delle ali per aeroplani con 100-149 posti costituisce un manifesto errore di valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.

In terzo luogo, esse deducono che la mancata analisi da parte della Commissione dell'impatto dell'aiuto di Stato sul rilevante mercato delle ali per aeroplani con 100-149 posti costituisce un manifesto errore di valutazione della compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.

In quarto luogo, esse contestano che l'analisi, incompleta ed errata, svolta dalla Commissione dell'impatto dell'aiuto di Stato sul mercato degli aeroplani finiti con 100-149 posti costituisce un manifesto errore di valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.

____________

1 - GU 2009 C 298, pag. 2