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Ricorso proposto il 19 febbraio 2010 - Lehning Entreprise / UAMI - Certmedica International (L112)

(Causa T-78/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Lehning Entreprise (Sainte-Barbe, Francia) (rappresentante: P. Demoly, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

In considerazione della somiglianza dei segni e prodotti di cui trattasi, esiste un rischio di confusione tra i marchi controversi L.114 e L112 per la totalità dei prodotti della classe 5 interessati dalla loro registrazione. Di conseguenza, la decisione adottata dev'essere annullata nella parte in cui essa respinge la domanda di annullamento della ricorrente nei confronti dei seguenti prodotti: "prodotti igienici" e "concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)". La decisione dev'essere confermata per il resto.

Infine, e tenuto conto delle circostanze della causa, sarebbe particolarmente contrario all'equità lasciare a carico della ricorrente le spese non rimborsabili che essa ha dovuto sostenere a seguito di questa procedura manifestamente priva di fondamento. La ricorrente chiede dunque che la società Certmedica International GmbH sia condannata a rimborsarle le spese da essa sostenute fin dall'opposizione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "L112" per i prodotti delle classi 5 e 29 (marchio comunitario n. 2 349 728)

Titolare del marchio comunitario: Certmedica International GmbH

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio nazionale "L.114", registrato in Francia per taluni prodotti della classe 5 (n. 1 312 700)

Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato per taluni prodotti della classe 5

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Certmedica International

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, 52 e 53 del regolamento (CE) del Consiglio, n. 207/2009, sul marchio comunitario, in ragione dell'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto relativamente ai "prodotti igienici" e ai "concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)"

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