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Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2024 – Mazepin / Consiglio

(Causa T-743/22)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti al congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Cambiamento delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nikita Dmitrievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Rurarz e P. Mahnič, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: J. Davidoviča e K. Pommere, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento:

della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1), e della lettera del 15 settembre 2022 con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di mantenere il suo nome nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata, nella parte in cui tali atti mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti;

della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 75 I, pag. 134), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75I, pag. 1), e della lettera del 14 marzo 2023 con la quale il Consiglio ha deciso di mantenere il suo nome nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive previste dalla decisione 2014/145 (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata, e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato, nella parte in cui tali atti mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti;

della decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 226, pag. 104), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 226, pag. 3), e della lettera del 15 settembre 2023 con la quale il Consiglio ha deciso di mantenere il suo nome nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive previste dalla decisione 2014/145 (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata, e dal regolamento n. 269/2014 (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato, nella parte in cui tali atti mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro le tre lettere del 15 settembre 2022, del 14 marzo 2023 e del 15 settembre 2023 del Consiglio dell’Unione europea indirizzate al ricorrente.

La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina sono annullati, nella parte in cui il nome di sig. Nikita Dmitrievich Mazepin è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a tali misure restrittive.

Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal sig. Nikita Dmitrievich Mazepin, ivi comprese quelle afferenti ai quattro procedimenti sommari.

La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.

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1     GU C 35 del 30.1.2023.