Language of document : ECLI:EU:T:2004:354

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
7 dicembre 2004 (1)

«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno – Diritto doganale – Istanza di sgravio – Clausola d'equità prevista dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 – Nozione di diritti all'importazione o all'esportazione – Principi di uguaglianza e di certezza del diritto – Equità»

Nella causa T‑240/02,

Koninklijke Coöperatie Cosun UA, con sede in Breda (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti M. Slotboom, N. Helder e J. Coumans,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dall'avv. F. Tuytschaever, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 2 maggio 2002, REM 19/01, che ha dichiarato irricevibile l'istanza di sgravio dei diritti all'importazione proposta dal Regno dei Paesi Bassi a favore della ricorrente,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
 DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),



composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dal sig. R. García‑Valdecasas e dalla sig.ra K. Jürimäe giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Ambito normativo

Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

1
Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento di base»), disciplina, segnatamente, la produzione, l’importazione e l’esportazione dello zucchero. Esso prevede in particolare un sistema di quote di produzione che costituisce, secondo il suo quindicesimo ‘considerando’, un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione.

2
Nell’ambito del citato sistema di quote, l’art. 24 del regolamento di base stabilisce, per ogni campagna di commercializzazione (cioè dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo), quantitativi di base per lo «zucchero A» e lo «zucchero B», che ciascuno Stato membro è tenuto ad attribuire alle imprese produttrici di zucchero aventi sede sul suo territorio. Alle imprese produttrici è in tal modo attribuita una quota A e una quota B per ciascuna campagna di commercializzazione. Ogni quantitativo di zucchero che eccede la somma delle quote A e B è denominato «zucchero C» ovvero «zucchero fuori quota».

3
Le condizioni di commercializzazione dello zucchero variano in funzione della sua qualificazione. Lo zucchero A e lo zucchero B sono oggetto di vari sistemi di sostegno previsti dal regolamento di base, laddove lo zucchero prodotto a titolo della quota A fruisce di garanzie più elevate (garanzia dei prezzi d’intervento e aiuto all’esportazione sotto forma di restituzioni) rispetto a quelle accordate allo zucchero B (solamente restituzioni all’esportazione).

4
Lo zucchero C non è ammesso al regime di sostegno dei prezzi né a quello delle restituzioni alle esportazioni. Inoltre, lo zucchero C non può essere commercializzato nel mercato interno e dev’essere di conseguenza smerciato al di fuori della Comunità per essere venduto sul mercato mondiale. L’art. 26 del regolamento di base stabilisce:

«1. […] lo zucchero C non riportato […] non p[uò] essere smerciat[o] sul mercato interno della Comunità e dev[e] essere esportat[o] come tal[e] anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

[…]

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 41.

Tali modalità prevedono, tra l’altro, la riscossione di un importo sullo zucchero C […] di cui al paragrafo 1, la cui esportazione come tal[e] nel termine richiesto non è stata comprovata ad una data da determinare».

5
Il regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), precisa le condizioni in cui può considerarsi effettuata l’esportazione dello zucchero C. Il suo art. 1, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 14 dicembre 1988, n. 3892, che modifica il regolamento n. 2670/81 (GU L 346, pag. 29), prevede in particolare:

«1. L’esportazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1 del regolamento [di base] è considerata come effettuata qualora:

a)
lo zucchero C (…) sia esportato dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto;

b)
la dichiarazione di esportazione in causa sia accettata dallo Stato membro di cui alla lettera a), anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C (…) è stato prodotto;

c)
lo zucchero C (…) abbia lasciato il territorio doganale della Comunità al più tardi entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 10 gennaio di cui alla lettera b);

d)
il prodotto sia stato esportato dallo Stato membro di cui alla lettera a) senza restituzione né prelievo (…).

Salvo caso di forza maggiore, se l’insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C (…) in causa è considerato come smerciato sul mercato interno.

In caso di forza maggiore l’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C (…) è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall’interessato».

6
L’art. 3 del regolamento n. 2670/81, modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1991, n. 3559, che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 (GU L 336, pag. 26), è così formulato:

«1.    Per i quantitativi che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote un importo pari alla somma:

a) relativamente allo zucchero C, per 100 chilogrammi di zucchero:

del prelievo all’esportazione più elevato, applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio, secondo il caso, nel periodo in cui è compresa la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna,

e

di 1 ECU;

4.      Per i quantitativi di zucchero C (…) che, prima di essere esportati, siano stati distrutti o avariati senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall’organismo competente dello Stato membro interessato come casi di forza maggiore, l’importo corrispondente di cui al paragrafo 1 non è riscosso».

Clausola d’equità della legislazione doganale comunitaria

7
La disciplina doganale comunitaria prevede la possibilità di un rimborso totale o parziale dei diritti all’importazione o all’esportazione versati o dello sgravio di una quota di debito doganale. Le condizioni per lo sgravio dei diritti sono stabilite dall’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (GU L 175, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 (GU L 286, pag. 1). Il n. 1 di tale disposizione prevede quanto segue:

«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione in situazioni particolari (…) derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato.

(…)».

8
L’art. 14 del regolamento n. 1430/79 precisa che le disposizioni dell’art. 13 di questo sono applicabili anche in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all’esportazione.

9
Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1430/79, per «diritti all’importazione» si intendono «sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del trattato, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».

10
A norma dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1430/79, i «diritti all’esportazione» comprendono «i prelievi agricoli e altre imposizioni all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell'articolo 235 del trattato, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».


Fatti all’origine della controversia

11
La ricorrente, una cooperativa avente sede nei Paesi Bassi, ha prodotto zucchero C nel corso delle campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993. Nel periodo compreso tra il 10 febbraio e il 23 settembre 1993, attraverso la sua controllata Limako Suiker BV, essa ha venduto alla società Django’s Handelsonderneming un certo numero di partite di zucchero C destinate all’esportazione verso la Croazia e la Slovenia. Nel corso dei periodi compresi, rispettivamente, tra il 22 luglio e il 16 agosto 1993, e tra il 26 agosto e il 24 settembre 1993, la ricorrente ha venduto alcune partite di zucchero C alle società NV Voeders SA Aliments Serry e Sieger BV destinate al Marocco.

12
Il Il 24 giugno 1993, il servizio olandese di informazione e di indagini fiscali (in prosieguo: il «FIOD») ha richiesto talune informazioni allo Hoofdproduktschap Akkerbouw (in prosieguo: l’«HPA»), l’ente competente nei Paesi Bassi per l’applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione comune dei mercati, segnatamente dello zucchero, nell’ambito di un’indagine relativa, in particolare, alla Django’s Handelsonderneming. Il FIOD ha ottenuto dall’HPA informazioni concernenti talune irregolarità dei documenti doganali relativi ad operazioni di esportazione di zucchero C. Il FIOD ha chiesto all’HPA di mantenere il riserbo nei confronti della ricorrente, tenuto conto dell’indagine in corso. Le irregolarità rilevate nei documenti d’esportazione ricevuti dall’HPA hanno dato l’avvio a un’indagine giudiziaria per frode nei confronti della Django’s Handelsonderneming.

13
Nel giugno e nell’agosto 1993 l’HPA si è rivolto, rispettivamente, alla ricorrente e alla sua controllata Limako Suiker, informandole dell’erronea compilazione dei documenti doganali relativi alle merci destinate alla Croazia e alla Slovenia. Nell’ottobre 1993 sono pervenuti all’HPA taluni formulari compilati in maniera non corretta riferiti alle partite di zucchero C destinate al Marocco.

14
Il 14 ottobre 1993 le autorità olandesi hanno notificato alla ricorrente un estratto dei numeri dei formulari d’esportazione per i quali non risultava provata l’esportazione al di fuori della Comunità.

15
Il 25 aprile 1994 l’HPA ha richiesto alla ricorrente il pagamento di un importo pari a fiorini olandesi (NLG) 6 284 721,03, in quanto quest’ultima non aveva dimostrato l’avvenuta esportazione dal territorio comunitario di un certo numero di partite di zucchero C destinate alla Croazia, alla Slovenia e al Marocco. Il 13 giugno 1994 l’importo di tale prelievo è stato ridotto a NLG 6 250 856,78, cioè EUR 2 836 515,14, a causa di un errore commesso nel calcolo iniziale.

16
Il 18 maggio 1994 la ricorrente ha presentato reclamo presso l’HPA avverso il prelievo richiesto. Il 19 giugno 1995 l’HPA ha respinto detto reclamo. Il 14 luglio 1995 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (collegio del contenzioso economico, in prosieguo: il «CBB»).

17
Il 24 aprile 1995 la ricorrente ha presentato all’HPA un’istanza di sgravio dei diritti richiesti, in base all’art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e dell’art. 905 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1). Il 6 agosto 2001 il Regno dei Paesi Bassi ha presentato alla Commissione un’istanza di sgravio di diritti all’importazione in favore della ricorrente.

18
Il 2 maggio 2002 la Commissione ha adottato la decisione REM 19/01, con la quale ha dichiarato irricevibile l’istanza di sgravio di diritti all’importazione proposta dal Regno dei Paesi Bassi in favore della ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In conformità a tale decisione, in data 6 giugno 2002 l’HPA ha comunicato alla ricorrente che la sua istanza di sgravio era irricevibile.


Procedimento e conclusioni delle parti

19
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 agosto 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

20
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre taluni documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nei termini impartiti.

21
Con decisione 9 giugno 2004, giunta alla Corte l’11 giugno successivo, il CBB ha proposto due questioni pregiudiziali a norma dell’art. 234 CE (causa C‑248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun), nell’ambito della controversia che oppone la ricorrente all’HPA in merito all’imposizione applicata alla prima in ragione della mancata esportazione dei quantitativi di zucchero C di cui trattasi. Con la prima di tali questioni, il CBB chiede alla Corte se, qualora la facoltà di accordare uno sgravio di diritti sul fondamento dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 non sia applicabile ai prelievi sullo zucchero C, il regolamento di base ed il regolamento n. 2670/81 siano invalidi, con riferimento all’assenza della facoltà di rimborso o sgravio del prelievo in questione per motivi di equità. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio interroga la Corte riguardo agli effetti dell’eventuale invalidità dei regolamenti citati sull’esigibilità del prelievo sullo zucchero C nella fattispecie.

22
Con lettera 1° settembre 2004 la ricorrente ha chiesto la sospensione del presente procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C‑248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun, citata. Con lettera 9 settembre 2004 la Commissione ha formulato le sue osservazioni a proposito di tale istanza, precisando che, a suo parere, la sospensione non era necessaria.

23
Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte alle questioni del Tribunale in occasione dell’udienza del 16 settembre 2004. All’udienza, la ricorrente ha rinnovato la sua domanda di sospensione del procedimento e la Commissione ha nuovamente chiesto la normale prosecuzione del procedimento. Poiché la Commissione si è opposta a tale istanza di sospensione, e in assenza di specifiche circostanze che la giustifichino, il Tribunale ha disatteso l’istanza stessa.

24
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

25
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la ricorrente alle spese.


Diritto

26
A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca, in via principale, un motivo basato sulla violazione degli artt. 1 e 13 del regolamento n. 1430/79 e, in via subordinata, un motivo basato sulla violazione dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto, nonché di un presunto principio di equità.

Sul primo motivo, basato sulla violazione degli artt. 1 e 13 del regolamento n. 1430/79

Argomenti delle parti

27
La ricorrente afferma che il prelievo all’importazione che le è stato applicato in base all’art. 26 del regolamento di base e all’art. 3 del regolamento n. 2670/81 dev’essere considerato come un diritto all’importazione o all’esportazione, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1430/79. Infatti, tale prelievo rappresenterebbe un’imposta di effetto equivalente, o quantomeno un prelievo agricolo, o un’altra imposizione all’importazione o all’esportazione prevista nel quadro della politica agricola comune, ai sensi di quest’ultima disposizione.

28
La ricorrente afferma che, per stabilire se l’importo in questione rappresenti un diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi della disposizione citata, ci si deve basare unicamente su criteri obiettivi connessi alla natura di tale prelievo. Essa afferma che, alla luce dei ‘considerando’ del regolamento di base, il prelievo alla produzione applicabile allo zucchero C persegue gli stessi obiettivi di un dazio doganale, cioè la protezione del mercato interno, la stabilizzazione dei mercati e la sicurezza dell’approvvigionamento. Tale prelievo sarebbe finalizzato, in particolare, a restaurare i rapporti commerciali perturbati dalla mancata esportazione dello zucchero C (sentenza della Corte 10 gennaio 2002, causa C‑101/99, British Sugar, Racc. pag. I‑205, punto 41).

29
La ricorrente rileva del pari che, ai sensi del terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2670/81, è indispensabile porre lo zucchero C non esportato in condizioni comparabili a quelle dello zucchero importato dai paesi terzi. Da ciò essa deduce che lo zucchero C è sottoposto a un prelievo in ragione dell’attraversamento della frontiera, ossia un prelievo all’importazione.

30
La ricorrente ricorda altresì che, in conformità all’art. 3 del regolamento n. 2670/81, l’importo del prelievo alla produzione è stabilito in base ai prelievi all’importazione applicabili allo zucchero. Essa afferma in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella decisione impugnata, tale riferimento ai prelievi all’importazione non rappresenta una semplice base di calcolo, e quindi l’importo di tale prelievo costituisce un dazio doganale. Il fatto che l’art. 3 del regolamento n. 2670/81 si riferisca, oltre ai prelievi all’importazione, anche ad un importo forfettario, non farebbe che assimilare ulteriormente lo zucchero C non esportato allo zucchero importato, in quanto, come emergerebbe dai ‘considerando’ del regolamento (CEE) della Commissione 28 dicembre 1970, n. 2645, relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima (GU L 283, pag. 48), tale importo forfettario sarebbe fissato sulla base delle spese di smercio che gravano sullo zucchero importato e avrebbe pertanto l’obiettivo di correggere il vantaggio di cui potrebbe beneficiare il produttore di zucchero C rispetto ad un importatore di zucchero dai paesi terzi, per il fatto che il primo non dovrebbe sostenere talune spese che quest’ultimo deve invece sostenere.

31
Infine, la ricorrente afferma che il legislatore comunitario non ha potuto optare per un diverso metodo di calcolo dell’importo da applicare allo zucchero C non esportato, rilevando che, quando la Commissione ha emanato il primo regolamento d’applicazione relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: l’«OCM dello zucchero»), cioè il regolamento n. 2645/70, essa ha ritenuto, con cognizione di causa, che fosse indispensabile porre i produttori di zucchero C nelle stesse condizioni degli importatori. La ricorrente conclude che sarebbe inaccettabile scegliere una base di calcolo diversa, ovvero porre il produttore di zucchero C in una situazione diversa da quella dell’importatore.

32
La Commissione ritiene che la decisione impugnata ha giustamente rilevato l’irricevibilità dell’istanza di sgravio, in quanto l’importo che dev’essere versato da un produttore di zucchero per il superamento della quota di produzione attribuitagli non può essere considerato un diritto all’importazione, e non può pertanto essere oggetto di sgravio ai sensi della legislazione doganale comunitaria.

Giudizio del Tribunale

33
Gli artt. 13 e 14 del regolamento n. 1430/79 prevedono la possibilità di un rimborso o di uno sgravio dei diritti all’importazione in situazioni particolari derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato.

34
Nella fattispecie, l’istanza di sgravio dei diritti di cui alla decisione impugnata si riferiva ad un importo richiesto alla ricorrente in applicazione dell’art. 26 del regolamento di base e dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 in ragione del mancato smercio di taluni quantitativi di zucchero C al di fuori della Comunità. È necessario quindi chiarire se tale importo debba essere considerato come un diritto all’importazione o all’esportazione, ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, e, pertanto, se all’istanza di sgravio sia o meno applicabile la disposizione citata.

35
A norma dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79, i diritti all’importazione o all’esportazione comprendono, in primo luogo, i dazi doganali, in secondo luogo, le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e, in terzo luogo, i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’art. 308 CE, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

36
Orbene, innanzi tutto va rilevato che, formalmente, l’importo richiesto non corrisponde ad alcuna delle tre categorie elencate dall’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79.

37
Infatti, come emerge dall’art. 26 del regolamento di base e dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81, il fatto che determina l’applicazione di tale prelievo è l’assenza di prova, alla data stabilita a tal fine, dell’esportazione di un quantitativo di zucchero C nel termine impartito. Tale prelievo è quindi applicato al produttore di zucchero C per il fatto che tale zucchero fuori quota, prodotto all’interno della Comunità, è stato smerciato sul mercato interno.

38
Ne discende che il prelievo applicato sullo zucchero C non rappresenta un dazio doganale, ossia un dazio basato sulla tariffa doganale comune delle Comunità europee, ai sensi degli artt. 23 CE e 26 CE. Non si tratta neppure di una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, in quanto quest’ultima, secondo costante giurisprudenza, è costituita da qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio (sentenze della Corte 17 luglio 1997, causa C‑90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I‑4085, punto 20, e 2 aprile 1998, causa C‑213/96, Outokumpu, Racc. pag. I‑1777, punto 20). Infine, l’importo in questione non è, in senso stretto, un prelievo agricolo all’importazione o all’esportazione, cioè un prelievo gravante sui prodotti agricoli per il fatto che essi attraversano le frontiere esterne della Comunità.

39
La ricorrente afferma, tuttavia, che l’importo applicato sullo zucchero C non esportato dev’essere considerato un diritto all’importazione o all’esportazione, dato che persegue gli stessi obiettivi di un dazio doganale, che il suo ammontare è stabilito in base ai prelievi all’importazione applicabili allo zucchero e che ha la funzione di porre lo zucchero fuori quota non esportato in condizioni analoghe a quelle dello zucchero importato dai paesi terzi.

40
Va rilevato, a tal proposito, che il prelievo applicato allo zucchero fuori quota non esportato è uno dei meccanismi dell’OCM dello zucchero. Tali meccanismi, quali la fissazione di prezzi indicativi o di intervento, la creazione di un regime comune degli scambi con paesi terzi, ovvero la definizione di un regime di quote di produzione, mirano a garantire obiettivi comuni, segnatamente il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne l’occupazione e il tenore di vita dei produttori, la sicurezza nell’approvvigionamento di zucchero di tutti i consumatori, un livello di prezzi determinato e la stabilità del mercato dello zucchero.

41
Va tuttavia rilevato che ciascuno dei meccanismi citati persegue obiettivi specifici o risponde ad esigenze particolari. Così, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può ritenersi che il prelievo alla produzione applicabile allo zucchero C persegua, propriamente, gli stessi obiettivi di un dazio doganale o, più in particolare, dei prelievi all’importazione o delle restituzioni all’esportazione previsti nel quadro dell’OCM dello zucchero.

42
Infatti, come emerge dal quinto ‘considerando’ del regolamento di base, l’instaurazione di un regime comune degli scambi alla frontiera esterna della Comunità, che comporta un sistema di prelievi all’importazione e di restituzioni all’esportazione, ha l’obiettivo di stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all’interno della Comunità. Per questo motivo, l’OCM dello zucchero prevede la riscossione di un prelievo all’importazione in provenienza dai paesi terzi e il pagamento di una restituzione all’esportazione verso detti paesi, volti entrambi a coprire nel settore dello zucchero la differenza tra i prezzi praticati all’esterno e all’interno della Comunità, se i prezzi del mercato mondiale sono inferiori a quelli della Comunità.

43
L’OCM dello zucchero instaura altresì un sistema di quote di produzione, le quali, ai sensi del quindicesimo ‘considerando’ del regolamento di base, costituiscono un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione. Nell’ambito di tale sistema, il regolamento di base ha definito un quadro diretto a gestire la situazione in cui la produzione oltrepassa i limiti delle quote A e B attribuite ai produttori, cioè lo zucchero C. Considerato che la categoria dello zucchero C riguarda unicamente le eccedenze di zucchero alle quali si dovrebbe impedire di provocare turbative sul mercato, il legislatore comunitario ha stabilito, con l’art. 26, n. 1, primo comma, del regolamento di base, il divieto di smercio sul mercato interno e, come corollario, l’obbligo di esportazione (sentenza British Sugar, cit., punto 41).

44
La violazione di tale obbligo ha come conseguenza l’applicazione al produttore di un determinato prelievo. Tale penalità ha pertanto, principalmente, carattere dissuasivo, in quanto il suo obiettivo è garantire l’osservanza del divieto di smercio di zucchero C sul mercato interno. Così, tale prelievo è fissato con riferimento al prelievo all'importazione più elevato nel periodo in cui è compresa la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna. Ai sensi dell’undicesimo ‘considerando’ del regolamento di base, tale prelievo contribuisce altresì a garantire il finanziamento integrale, da parte dei produttori, degli oneri occasionati dallo smercio delle eccedenze risultanti dal rapporto esistente tra la produzione della Comunità e il suo consumo.

45
Alla luce di quanto precede, non può ritenersi che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato si converta in un diritto all’importazione per il solo fatto che esso è calcolato sulla base dei prelievi all’importazione, cui è aggiunto un importo forfetario fissato sulla base delle spese di smercio che gravano sullo zucchero importato. Come correttamente rilevato dalla Commissione al decimo ‘considerando’ della decisione impugnata, il citato riferimento ai prelievi all’importazione servirebbe solamente come base, o come metodo di calcolo, per determinare l’ammontare del prelievo. Tale base di calcolo è stata scelta dal legislatore comunitario alla luce degli obiettivi perseguiti mediante l’introduzione di detto prelievo sullo zucchero fuori quota non esportato nel termine impartito, ossia, in particolare, come già precisato, quello di garantire l’osservanza del divieto di smercio sul mercato interno.

46
Tale conclusione non è smentita dall’argomento della ricorrente, secondo cui il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2670/81 dispone che lo zucchero C non esportato dev’essere posto in condizioni comparabili a quelle dello zucchero importato dai paesi terzi. Infatti, il ‘considerando’ di cui trattasi precisa che è «all’atto della fissazione dell’importo da riscuotere in caso di smercio sul mercato interno» che lo zucchero C non esportato dev’essere posto in condizioni comparabili a quelle dello zucchero importato dai paesi terzi. I ‘considerando’ del regolamento n. 2670/81 non fanno quindi che confermare la tesi secondo cui il riferimento ai prelievi all’importazione rappresenta semplicemente la base di calcolo per il prelievo in questione.

47
Si deve pertanto concludere che il prelievo applicato alla ricorrente ai sensi dell’art. 26 del regolamento di base e dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 per il mancato smercio di taluni quantitativi di zucchero C al di fuori della Comunità non rappresenta un diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, e che la Commissione non ha quindi violato dette norme dichiarando irricevibile l’istanza di sgravio.

48
Di conseguenza, tale motivo d’essere respinto.

Sul secondo motivo, basato sulla violazione dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto, nonché di un presunto principio di equità

Argomenti delle parti

49
In via subordinata, la ricorrente afferma che, anche qualora il prelievo per cui è stato chiesto lo sgravio non rappresenti un diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi del regolamento n. 1430/79, la Commissione avrebbe dovuto esaminare la sua istanza nell’ambito dell’art. 13 dello stesso regolamento, che rappresenta una clausola generale di equità (sentenza del Tribunale 10 maggio 2001, cause riunite T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Kaufring e a./Commissione, Racc. pag. II‑1337, punto 224), e che, limitandosi a dichiarare l’istanza irricevibile, essa ha violato i principi di uguaglianza e di equità.

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La ricorrente rileva che dalla decisione impugnata risulta che essa non avrebbe alcun diritto di ottenere uno sgravio basato su circostanze particolari, osservando che, come emerge dall’art. 8, n. 1, e dall’art. 2, n. 1, della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9), le autorità olandesi non hanno alcuna competenza a garantire il rispetto dell’equità, in quanto esse sono tenute ad effettuare il prelievo di cui all’art. 3 del regolamento n. 2670/81 e di metterlo a disposizione della Commissione.

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La ricorrente subirebbe così un trattamento differenziato rispetto alle imprese che si trovano in una situazione analoga e che intendono presentare un’istanza di sgravio di diritti all’importazione o all’esportazione in base a circostanze particolari. Infatti, contrariamente a queste ultime, essa non potrebbe avvalersi di alcun procedimento di sgravio per motivi di equità. Il prelievo alla produzione di zucchero C non esportato sarebbe pertanto assimilato, sotto ogni profilo, a un dazio doganale percepito sullo zucchero importato dai paesi terzi, salvo in materia di tutela giurisdizionale. Il rifiuto di applicare la norma concernente lo sgravio di cui all’art. 13 del regolamento n. 1430/79 in casi corrispondenti ad altri in cui gli operatori hanno potuto beneficiare di tale norma sarebbe contrario al principio di uguaglianza.

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A tal proposito, la ricorrente afferma che nella fattispecie ricorrono le due condizioni previste dall’art. 13 del regolamento n. 1430/79 per lo sgravio o il rimborso dei diritti. In primo luogo, essa afferma che non le può essere rimproverata alcuna simulazione o negligenza manifesta, in quanto la mancata esportazione dello zucchero C era interamente imputabile ad una frode commessa da terzi. In secondo luogo, essa afferma che la situazione di cui alla fattispecie è analoga a quella che ha dato origine alla sentenza della Corte 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan (Racc. pag. I‑5003). La ricorrente rileva che, nel caso in esame, le autorità olandesi sono venute a conoscenza in una fase molto precoce della frode relativa alle partite di zucchero C vendute dalla ricorrente, tuttavia esse avrebbero deciso di non informarla in ordine allo svolgimento dell’indagine in corso e, così facendo, l’avrebbero privata della possibilità di adempiere i suoi obblighi e di esportare regolarmente la sua produzione di zucchero C.

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In via ulteriormente subordinata, e nel caso in cui il Tribunale ritenesse che non è applicabile l’art. 13 del regolamento n. 1430/79, la ricorrente afferma che la Commissione era comunque tenuta ad esaminare l’istanza di sgravio, anche al di fuori dell’ambito applicativo di tale regolamento, e che, limitandosi a dichiarare irricevibile l’istanza, essa ha violato i principi di certezza del diritto, di uguaglianza e di equità. La ricorrente sostiene che, se la Commissione non fosse soggetta a tale obbligo, vi sarebbe una lacuna nella sua tutela giurisdizionale. Essa sottolinea che la Corte ha confermato che i principi superiori di diritto, tra cui, segnatamente, quello di proporzionalità, si applicano all’imposizione dei prelievi sullo zucchero C (sentenza della Corte 29 gennaio 1998, causa C‑161/96, Südzucker, Racc. pag. I‑281, punti 34 e 35). Essa ricorda, del pari, le conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella citata sentenza British Sugar (Racc. pag. I‑208), nelle quali si precisa che l’art. 3 del regolamento n. 2670/81 dev’essere interpretato ed applicato nel rispetto dei principi generali del diritto.

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La Commissione afferma che lo sgravio del prelievo applicato in ragione della mancata esportazione dello zucchero C dev’essere esaminato alla luce del quadro normativo applicabile, in quanto il principio di equità non la obbliga assolutamente a svolgere un’indagine al di fuori di detto contesto. Essa ritiene che la situazione del produttore di zucchero C che non rispetti il suo obbligo di esportare tale tipo di zucchero non è comparabile a quella di un operatore che importa un quantitativo di zucchero nella Comunità, e che non vi può quindi essere alcuna violazione del principio di uguaglianza per il fatto che tali operatori sono trattati in maniera diversa. Essa rileva inoltre che l’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2670/81 consente di ottenere, con il ricorrere di circostanze particolari, segnatamente in caso di forza maggiore, uno sgravio del prelievo per la mancata esportazione dello zucchero C.

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Quanto all’argomento svolto dalla ricorrente in via ulteriormente subordinata, la Commissione afferma che l’applicazione della clausola di equità contenuta nella legislazione doganale ad una fattispecie che non rientra nel suo ambito applicativo comprometterebbe, essa stessa, i principi di certezza del diritto e di uguaglianza. Essa ritiene, infine, che la ricorrente confonda la clausola generale di equità, di cui alla legislazione doganale comunitaria, con un preteso principio di equità. Orbene, quest’ultimo non esisterebbe quale principio generale di diritto comunitario, in quanto l’equità di una misura sarebbe, tradizionalmente, sindacata alla luce del principio di proporzionalità.

Giudizio del Tribunale

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Con questo secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente afferma in sostanza che, anche qualora l’importo che le è stato richiesto non rappresentasse un diritto all’importazione o all’esportazione, la Commissione ha violato i principi di uguaglianza e di certezza del diritto, nonché un presunto principio di equità, per aver dichiarato irricevibile l’istanza di sgravio, senza esaminarla nel merito alla luce del regolamento n. 1430/79, o alla luce dei principi di cui sopra.

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Va rilevato, anzitutto, che l’equità non consente di derogare all’applicazione delle norme comunitarie al di fuori dei casi previsti dalla normativa o nell’ipotesi in cui la normativa stessa sia dichiarata invalida (sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C‑263/97, First City Trading e a., Racc. pag. I‑5537, punto 48). Orbene, come stabilito in precedenza, l’importo previsto dall’art. 26 del regolamento di base e dall’art. 3 del regolamento n. 2670/81 non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79.

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È necessario rilevare, in proposito, che la disciplina dell’OCM dello zucchero prevede, segnatamente all’art. 1, n. 1, secondo e terzo comma, e all’art. 3, n. 4, del regolamento n. 2670/81, che il prelievo sullo zucchero C non viene riscosso in circostanze riconosciute dalle autorità nazionali come casi di forza maggiore. Pertanto, l’equità non può giustificare l’estensione delle possibilità di deroga alla riscossione dell’importo in questione al di fuori dei citati casi di forza maggiore.

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In secondo luogo, si deve ricordare che, alla luce di una giurisprudenza costante, il principio di uguaglianza, che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario, impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (sentenza della Corte 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch e a., Racc. pag. 3477, punto 9; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, causa T‑571/93, Lefebvre e a./Commissione, Racc. pag. II‑2379, punto 78).

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Orbene, il Tribunale osserva che il produttore comunitario di zucchero C e l’operatore economico soggetto a diritti all’importazione o all’esportazione non si trovano, comunque, in situazioni analoghe. Invero, come già rilevato, i fatti che determinano l’applicazione dei prelievi richiesti, cioè, rispettivamente, l’assenza di prova dell’esportazione di un quantitativo di zucchero C nel termine impartito e l’importazione di merci nel territorio doganale comunitario, non corrispondono nelle due fattispecie. Il produttore di zucchero è soggetto al divieto di smercio sul mercato interno e, come corollario, all’obbligo di esportazione (sentenza British Sugar, cit., punto 41). Inoltre, il produttore di zucchero C è tenuto al rispetto di una sequenza cronologica della produzione, deve cioè aver effettivamente prodotto un quantitativo di zucchero equivalente alla somma delle sue quote A e B prima di poter qualificare un quantitativo di zucchero come zucchero C (sentenza British Sugar, cit., punto 44). Un importatore, invece, non è soggetto a tali obblighi.

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Ne discende che non ricorrono, nella fattispecie, le condizioni per poter dichiarare sussistente una discriminazione.

62
In terzo luogo, quanto al principio di certezza del diritto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’assenza di un sistema specifico che le consenta, per ragioni di equità, di richiedere lo sgravio dell’importo richiestole non può rappresentare una violazione di detto principio. Infatti, il rimborso o lo sgravio dei diritti per ragioni di equità rappresentano eccezioni, da ammettersi solamente nei casi specificamente previsti, in quanto le disposizioni che li prevedono sono di stretta interpretazione. A tal proposito, il Tribunale ritiene che il principio di certezza del diritto sia rispettato nel caso di specie, poiché gli obblighi del debitore dell’importo di cui all’art. 26 del regolamento di base e all’art. 3 del regolamento n. 2670/81 sorgono da una situazione giuridica chiaramente definita, che consente all’operatore economico di conoscere i citati obblighi, inerenti alla sua attività.

63
Risulta da quanto precede che tale censura deve essere disattesa. Pertanto, anche questo motivo deve essere disatteso.

64
Il ricorso deve essere pertanto respinto nel suo insieme.


Sulle spese

65
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata a sostenere le sue spese nonché quelle della Commissione, in conformità alla domanda di quest’ultima.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Lindh

García-Valdecasas

Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1
Lingua processuale: l'olandese.