Language of document : ECLI:EU:C:2010:593

Causa C‑222/09

Kronospan Mielec sp. z o.o.

contro

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

«Sesta direttiva IVA — Art. 9, n. 2, lett. c) e lett. e) — Lavori di ricerca e di sviluppo effettuati da ingegneri — Determinazione del luogo della prestazione di servizi»

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 9, n. 2, lett. e)]

Prestazioni di servizi consistenti nell’esecuzione di lavori di ricerca e sviluppo in materia ambientale e tecnologica, effettuate da ingegneri stabiliti in uno Stato membro su incarico e a favore di un destinatario stabilito in un altro Stato membro, devono essere qualificate come «prestazioni di ingegneri» a norma dell’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che determina il luogo di collegamento fiscale per le prestazioni di consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre simili prestazioni.

Infatti, queste prestazioni devono essere considerate come rientranti nell'ambito di applicazione della suddetta disposizione poiché i lavori di ricerca e sviluppo costituiscono prestazioni principalmente ed abitualmente fornite nel contesto della professione di ingegnere, come quelle contemplate in questa disposizione. Questo è il caso delle prestazioni che si caratterizzano per il fatto che non si tratta soltanto di applicare conoscenze e procedimenti esistenti a problemi concreti, bensì anche di acquisire nuove conoscenze e di sviluppare procedimenti nuovi per risolvere questi stessi problemi o problemi nuovi. Simili attività si distinguono, tra l'altro, da quelle contemplate dall'art. 9, n. 2, lett. c), della sesta direttiva, in quanto le prestazioni in questione non sono fornite ad una molteplicità di destinatari, ma sono eseguite a favore di un solo destinatario. Al riguardo, è priva di rilievo la circostanza che il beneficiario unico delle prestazioni di servizi sia indotto a vendere, a terzi o a società appartenenti allo stesso gruppo di cui esso fa parte, i risultati di lavori da esso commissionati.

(v. punti 20, 21, 24-26, 30 e dispositivo)