Language of document : ECLI:EU:T:2003:168

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

17 giugno 2003 (1)

«Concorrenza - Denuncia - Artt. 82 CE e 86 CE - Ricevibilità - Servizi portuali»

Nella causa T-52/00,

Coe Clerici Logistics SpA, con sede in Trieste, rappresentata dai sigg. G. Conte, G.M. Giacomini e E. Minozzi, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra L. Pignataro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Autorità Portuale di Ancona, rappresentata dai sigg. S. Zunarelli, C. Perrella e P. Manzini, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda d'annullamento della lettera della Commissione 20 dicembre 1999 (D 17482) contenente il rifiuto di dare seguito alla denuncia della ricorrente fondata sugli artt. 82 CE e 86 CE,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    A seguito della sentenza della Corte 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova (Racc. pag. I-5889), le autorità italiane hanno adottato in particolare la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale (GURI 4 febbraio 1994, n. 21; in prosieguo: la «legge n. 84/94»), e il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585, riguardante il regolamento di cui all'art. 16 della legge n. 84/94 (GURI 26 febbraio 1996, n. 47; in prosieguo: il «decreto n. 585/95»), che hanno riformato il contesto giuridico applicabile al settore portuale in Italia.

2.
    Nell'ambito di questa riforma, l'attività delle ex compagnie portuali, divenute autorità portuali in forza della legge n. 84/94, è stata limitata alla gestione dei porti ed è stato vietato loro ormai di fornire, direttamente o indirettamente, servizi di operazioni portuali, che, ai sensi dell'art. 16, n. 1, della legge n. 84/94, consistono nel carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.

3.
    Tali autorità portuali sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e, in particolare, hanno il compito di rilasciare le concessioni di banchine alle imprese portuali.

4.
    Al riguardo, l'articolo 18, n. 1, della detta legge dispone che le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale possono essere date in concessione per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. L'art. 18, n. 2, della legge n. 84/94 fissa inoltre i criteri cui devono attenersi le autorità portuali nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte delle imprese non concessionarie.

5.
    Il decreto n. 585/95 prevede che l'autorità portuale può autorizzare operazioni in autoproduzione, vale a dire la possibilità per una nave di effettuare operazioni portuali con il proprio personale di bordo, autorizzazione questa che deroga alle concessioni attribuite. Ai sensi dell'art. 8 di tale decreto, infatti, l'autorità portuale può rilasciare ai vettori marittimi o alle imprese di navigazione l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in occasione dell'arrivo o della partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale.

6.
    La circolare n. 33 della Direzione generale del lavoro marittimo portuale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del 15 febbraio 1996, precisa la portata dell'art. 8 del decreto n. 585/95, definendo le condizioni d'esercizio dell'autoproduzione. Al riguardo, si chiarisce che le operazioni in autoproduzione possono avvenire su banchine o aree date in concessione solo per mancanza o insufficienza degli spazi operativi da adibire ad uso pubblico e che è compito dell'autorità portuale di disciplinarne l'esercizio in via generale e, più specificamente, nei singoli atti di concessione, d'intesa con i soggetti concessionari.

7.
    Per quanto riguarda il porto di Ancona, l'Autorità Portuale di Ancona ha rilasciato concessioni a tre imprese: l'Ancona Merci (banchine n. 1, 2, 4, 15, 23 e 25), la Silos Granari della Sicilia (banchina n. 20) e la Sai (banchina n. 21).

8.
    Il 20 marzo 1998 il presidente dell'Autorità Portuale di Ancona ha adottato l'ordinanza n. 6/98, che regola l'esercizio delle operazioni in autoproduzione nel porto di Ancona. L'ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona 8 settembre 1999, n. 21/99, ha aggiunto all'ordinanza n. 6/98 l'art. 5 bis, che disciplina le condizioni alle quali le banchine in concessione possono essere messe a disposizione per operazioni in autoproduzione allorché le banchine pubbliche siano già assegnate o insufficienti.

9.
    Il detto art. 5 bis dispone che l'Autorità Portuale di Ancona chiederà a uno o più concessionari di mettere a disposizione le banchine che essi non hanno previsto di utilizzare durante il periodo oggetto di una domanda per operazioni in autoproduzione, qualora si riscontri un'assenza o insufficienza di banchine già adibite o da adibire a uso pubblico. A tal riguardo saranno autorizzate solo le operazioni di imbarco o di sbarco, senza utilizzo di aree di deposito in concessione. L'autorizzazione a procedere a tali operazioni sarà rilasciata secondo le modalità previste dall'art. 3 dell'ordinanza n. 6/98, precisando quali banchine sono disponibili, dopo aver ottenuto dal concessionario la dichiarazione di disponibilità, l'indicazione della banchina d'accosto e le intese operative. Inoltre, benché il concessionario sia tenuto a non ostacolare la disponibilità delle banchine durante il periodo per il quale è concessa l'autorizzazione, in qualsiasi momento potrà far sospendere le operazioni in autoproduzione qualora desideri avvalersi dei mezzi meccanici installati su una delle banchine. Infine gli operatori in autoproduzione verseranno ai concessionari un canone, quale corrispettivo dell'uso della banchina. Nell'ipotesi in cui il concessionario ritenga di non essere in grado di soddisfare le domande dell'Autorità Portuale di Ancona, quest'ultima può in qualunque momento verificare l'indisponibilità delle banchine.

Fatti all'origine della controversia

10.
    La ricorrente, Coe Clerici Logistics SpA, opera nel settore del trasporto marittimo di materie prime secche alla rinfusa. Essa svolge, in particolare, il servizio di trasporto di carbone per conto dell'ENEL SpA, ente produttore di elettricità e responsabile della distribuzione nazionale di elettricità in Italia. L'ENEL dispone, nel porto di Ancona, di un deposito per lo stoccaggio delle sue merci. Tale deposito è collegato, mediante un impianto fisso di nastri trasportatori e tramogge, anch'esso di proprietà dell'ENEL, alla banchina n. 25 del porto di Ancona, data in concessione alla società Ancona Merci.

11.
    La ricorrente sostiene che, per adeguarsi a detta installazione fissa di nastri trasportatori e tramogge di proprietà dell'ENEL, ha dotato le sue navi, tra cui la nave Capo Noli, di un'attrezzatura specifica.

12.
    Secondo la ricorrente, la banchina n. 25 sarebbe l'unica utilizzabile per le sue operazioni di scarico di carbone per l'ENEL in quanto è l'unica banchina:

-    dotata di una gru che consenta lo scarico delle merci;

-    che presenti una profondità sufficiente;

-    ad essere collegata direttamente con il deposito ENEL mediante un'installazione fissa di nastri trasportatori e di tramogge.

13.
    Nell'agosto 1996 la ricorrente ha chiesto all'Autorità Portuale di Ancona l'autorizzazione ad operare in autoproduzione presso la banchina n. 25.

14.
    Con atto 13 febbraio 1998, la ricorrente ha ingiunto all'Autorità Portuale di Ancona di pronunciarsi sul rilascio di tale autorizzazione.

15.
    Con lettera 17 febbraio 1998, il presidente dell'Autorità Portuale di Ancona ha giustificato il ritardo della sua risposta sostenendo che il rilascio dell'autorizzazione richiesta presupponeva il previo accordo dell'Ancona Merci, in applicazione dell'art. 9 dell'atto di concessione relativo a quest'ultima.

16.
    A questo riguardo, l'art. 9 dell'atto di concessione relativo all'Ancona Merci prevede che quest'ultima permetterà agli operatori di cui all'art. 8 del decreto n. 585/95 di operare sulle banchine delle quali è concessionaria laddove si riscontri mancanza od insufficienza di banchine o di aree destinate ad uso pubblico. La detta autorizzazione ad operare in autoproduzione sulle banchine in concessione deve essere rilasciata secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa in vigore e dalla specifica regolamentazione che sarà emanata dall'Autorità Portuale di Ancona, d'intesa con la concessionaria, ai sensi della circolare ministeriale 15 febbraio 1996, n. 33.

17.
    Nella lettera 17 febbraio 1998 l'Autorità Portuale di Ancona indicava del pari che un progetto di regolamento era stato sottoposto all'esame dell'Ancona Merci.

18.
    Con lettera 13 marzo 1998 l'Autorità Portuale di Ancona faceva sapere alla ricorrente che il regime di autoproduzione sulle banchine in concessione doveva essere esaminato da una commissione ad hoc e le indicava che essa aveva la facoltà di operare in autoproduzione sulle banchine e le zone pubbliche del porto di Ancona.

19.
    Ritenendo che le disposizioni adottate dall'Autorità Portuale di Ancona ostacolassero l'esercizio del suo diritto di autoproduzione, consentendo all'Ancona Merci di svolgere le sue attività in regime di esclusività sulle banchine concesse, la ricorrente ha presentato il 30 marzo 1999 una denuncia alla Commissione per violazione degli artt. 82 CE e 86 CE. La denuncia della ricorrente riguardava anche la concessione di aiuti di Stato al porto di Ancona.

20.
    In detta denuncia la ricorrente faceva riferimento, in particolare, all'art. 5 bis dell'ordinanza n. 6/98, che limiterebbe il suo diritto ad operare in autoproduzione sulle banchine date in concessione e principalmente sulla banchina n. 25. In conclusione la ricorrente ha chiesto alla Commissione di constatare che:

«[L']Autorità Portuale, attraverso l'esercizio del proprio potere regolamentare esclusivo, ostacola il libero esercizio del diritto all'autoproduzione da parte [della ricorrente] consentendo di fatto ad Ancona Merci di operare in esclusiva sulle banchine in concessione, ponendo così in essere un comportamento contrario agli artt. [82 CE e 86 CE]».

21.
    Con lettera 26 aprile 1999 il segretariato generale della Commissione ha trasmesso alla ricorrente un avviso di ricevimento della sua denuncia.

22.
    Con lettera 10 agosto 1999 la direzione generale «Trasporti» (DG VII) della Commissione ha informato la ricorrente della sua intenzione di indagare sugli aspetti della denuncia riguardanti gli aiuti di Stato e le ha indicato che la direzione generale «Concorrenza» (DG IV) era competente per indagare sugli aspetti della denuncia relativi alla violazione degli artt. 82 CE e 86 CE.

23.
    Con lettera 20 dicembre 1999 (in prosieguo: l'«atto impugnato»), la Commissione ha informato la ricorrente del suo rifiuto di dare seguito alla denuncia di quest'ultima.

24.
    In tale atto la Commissione ricorda, preliminarmente, che esso «si riferisce unicamente agli aspetti relativi alla presunta violazione degli artt. 82 CE e 86 CE». Essa afferma, di seguito, che l'istruttoria svolta aveva evidenziato talune divergenze rispetto a quanto esposto nella denuncia, ovvero:

-    la banchina n. 22 risulterebbe essere una banchina pubblica;

-    le banchine n. 20 (data in concessione alla Silos Granari della Sicilia) e n. 22 (pubblica) risulterebbero avere una profondità e una lunghezza idonee all'attracco da parte della nave della ricorrente;

-    quanto alla necessità di ricorrere alle gru della banchina n. 25, essa non sarebbe chiaramente dimostrata dal momento che la denuncia è fondata sul diniego opposto alla ricorrente di operare in autoproduzione con gru propria. La Commissione considera quindi che l'unico elemento che possa giustificare l'utilità, per la ricorrente, della banchina n. 25 è la presenza presso tale banchina dell'installazione fissa di trasportatori a nastri e di tramogge.

25.
    A questo riguardo, nell'atto impugnato la Commissione sostiene che la presenza di tale installazione fissa di nastri trasportatori e di tramogge non è sufficiente tuttavia a qualificare la banchina n. 25 come un'infrastruttura essenziale. Essa afferma che nella fattispecie non ricorrono le condizioni prescritte dalla sentenza della Corte 26 novembre 1998, causa C-7/97, Bronner (Racc. pag. I-7791), per constatare l'esistenza di un abuso di posizione dominante. Da un lato, infatti, la ricorrente ha potuto continuare a svolgere le sue attività per l'ENEL da due anni nonostante il diniego oppostole e, dall'altro, la ricorrente disporrebbe di soluzioni alternative per scaricare il carbone del suo cliente.

26.
    A conclusione dell'atto impugnato la Commissione afferma di non poter dar seguito alla denuncia. Inoltre, dal momento che la denuncia riguarderebbe la violazione delle regole di concorrenza da parte di uno Stato membro, essa non conferirebbe al denunciante lo «status» che deriva dal regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU n. 13, pag. 204), primo regolamento d'applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato, modificato e completato dai regolamenti n. 59 (GU 1962, n. 58, pag. 1655), 5 novembre 1963, n. 118/63/CEE (GU n. 162, pag. 2696), e (CEE) 20 dicembre 1971, n. 2822 (GU L 285, pag. 49), e dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo [81] e dell'articolo [82] del trattato CE (GU L 354, pag. 18). Tale «status» infatti, sarebbe riconosciuto unicamente al denunciante che deduce una violazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese.

27.
    Con lettera 5 gennaio 2000 la ricorrente ha chiesto alla Commissione di precisare se l'atto impugnato costituisse o meno atto decisorio. La ricorrente ha ripetuto la sua domanda con lettera 9 febbraio 2000.

28.
    La Commissione non ha risposto per iscritto a tali missive.

Procedimento

29.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto all'annullamento dell'atto impugnato.

30.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2000, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità in merito alla quale la ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 7 luglio 2000.

31.
    Con ordinanza 13 dicembre 2000 il Tribunale ha deciso di riunire al merito l'esame della ricevibilità del ricorso.

32.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 gennaio 2002, l'Autorità Portuale di Ancona ha chiesto di intervenire a sostegno della convenuta. La Commissione e la ricorrente hanno presentato le loro osservazioni a questo riguardo rispettivamente il 29 gennaio e il 5 febbraio 2002.

33.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2002, la ricorrente ha chiesto il trattamento riservato, nei confronti dell'Autorità Portuale di Ancona, del fascicolo della causa in esame e, eventualmente, che fosse comunicato a quest'ultima solo la relazione d'udienza relativa alla stessa causa.

34.
    Con ordinanza della Quinta Sezione 30 maggio 2002, il Tribunale ha ammesso l'Autorità Portuale di Ancona ad intervenire all'udienza sulla base della relazione d'udienza e ha considerato che non vi era luogo a provvedere sulla domanda di trattamento riservato della ricorrente.

35.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha, da un lato, deciso di dare inizio alla trattazione orale e, d'altro lato, invitato la convenuta a produrre taluni documenti prima dell'udienza. La convenuta ha ottemperato a tale domanda entro il termine impartitole.

36.
    Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 19 settembre 2002.

Conclusioni delle parti

37.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    annullare l'atto impugnato;

-    condannare la Commissione alle spese.

38.
     La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, dichiarare il ricorso infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

39.
    All'udienza, l'Autorità Portuale di Ancona ha concluso che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, dichiarare il ricorso infondato.

In diritto

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

40.
    La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso per il fatto che la ricorrente le ha chiesto, nella sua denuncia, di avvalersi dei poteri conferitile dall'art. 86, n. 3, CE, vale a dire di adottare una decisione rivolta alla Repubblica italiana. Tuttavia sarebbe solo in sede di ricorso giurisdizionale che la ricorrente ha fatto valere l'esistenza di un difetto di istruttoria della denuncia da parte della Commissione con riguardo all'asserita violazione dell'art. 82 CE per il fatto che l'Ancona Merci avrebbe ingiustamente rifiutato la fornitura di un servizio e avrebbe altresì praticato prezzi eccessivi per l'erogazione di servizi che sono solo parzialmente sostituibili. Orbene, nella sua denuncia la ricorrente avrebbe invocato solo la violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE. Ciò sarebbe confermato dal tenore generale della denuncia e dalle sue conclusioni.

41.
    Essa sostiene anche che l'atto impugnato non presenta carattere decisionale e che la ricorrente non è quindi legittimata ad agire per il suo annullamento. In tale atto la Commissione si limiterebbe ad informare la ricorrente della sua intenzione di non avviare un procedimento nei confronti di uno Stato membro ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE e a ricordare che la ricorrente non beneficia dei diritti conferiti dai regolamenti n. 17 e n. 2842/98.

42.
    La Commissione sottolinea la similitudine delle procedure previste dagli artt. 86, n. 3, CE e 226 CE e osserva che il Tribunale ha d'altronde confermato il parallelismo tra queste due procedure nella sua sentenza 27 ottobre 1994, causa T-32/93, Ladbroke/Commissione (Racc. pag. II-1015, punto 37).

43.
    Risulterebbe inoltre dalla giurisprudenza che «le persone fisiche o giuridiche che chiedono alla Commissione di intervenire a norma dell'art. [86], n. 3, [CE] non hanno titolo per esperire un ricorso avverso la decisione della Commissione di non far uso delle prerogative devolutele in base a quest'ultima disposizione» (ordinanza del Tribunale 23 gennaio 1995, causa T-84/94, Bilanzbuchhalter/Commissione, Racc. pag. II-101, punti 31 e 32, sentenze del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T-575/93, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 71, 17 luglio 1998, causa T-111/96, ITT Promedia/Commissione, Racc. pag. II-2937, punto 97, e 8 luglio 1999, causa T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-2329, punto 75).

44.
    La Corte avrebbe confermato la citata ordinanza Bilanzbuchhalter/Commissione nella sua sentenza 20 febbraio 1997, causa C-107/95 P, Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione (Racc. pag. I-947, punti 27 e 28).

45.
    A questo riguardo la Commissione ammette che, in quest'ultima sentenza, la Corte ha considerato che possono presentarsi situazioni eccezionali in cui un privato possa essere legittimato ad impugnare il rifiuto della Commissione di adottare una decisione a norma dell'art. 86, nn. 1 e 3, CE (punto 25). Benché la Corte non abbia precisato la natura di tali circostanze, la Commissione ritiene che si tratti probabilmente di situazioni imprevedibili (sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C-302/99 P e C-308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I-5603) che non ricorrerebbero nella fattispecie. Inoltre, contrariamente a quanto esigerebbe il Tribunale nella sua sentenza 3 giugno 1999, causa T-17/96, TF1/Commissione (Racc. pag. II-1757), l'Ancona Merci non potrebbe essere considerata una delle concorrenti della ricorrente dal momento che non è un'impresa di trasporti, ma una concessionaria di banchine la cui attività consiste essenzialmente nel carico e nello scarico di navi.

46.
    La Commissione rileva poi che la denuncia della ricorrente datata 30 marzo 1999 sembra avere lo scopo di imporre alla Commissione di prendere posizione, ai sensi dell'art. 86 CE, in merito a una determinata misura statale, nella fattispecie l'ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6/98, e più in particolare il suo art. 5 bis. Nondimeno tale denuncia sembrerebbe diretta a rimettere in discussione l'organizzazione prescelta dal legislatore italiano per le operazioni portuali. Tale organizzazione mirerebbe a garantire un equilibrio tra gli interessi delle compagnie marittime e del concessionario, autorizzando quest'ultimo ad utilizzare alcune banchine in maniera esclusiva, con alcune limitazioni tuttavia a favore delle imprese marittime che possono operare in autoproduzione. Un'eventuale decisione della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE nei confronti dell'Autorità Portuale di Ancona avrebbe la conseguenza di costringere lo Stato italiano a modificare la legge n. 84/94 e avrebbe ripercussioni sull'insieme dei porti italiani. Orbene, la Corte avrebbe esaminato una situazione analoga nella sua sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, citata (punti 26 e 28) e avrebbe escluso in detta ipotesi la possibilità per un singolo di presentare un ricorso contro il rifiuto della Commissione di adottare una decisione ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE.

47.
    La Commissione rileva infine che il richiamo fatto dalla ricorrente all'ordinanza del Tribunale 20 marzo 2001, causa T-59/00, Compagnia Portuale Pietro Chiesa/Commissione (Racc. pag. II-1019), non è pertinente poiché l'atto impugnato in quella fattispecie aveva natura di provvedimento intermedio che non fissava definitivamente la posizione della Commissione.

48.
    La ricorrente controbatte, in primo luogo, che la sua denuncia riguardava non solo la violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE, ma anche l'abuso di posizione dominante dell'Ancona Merci, concessionaria della banchina n. 25. Tale banchina sarebbe infatti l'unica, per le sue caratteristiche tecniche e le sue attrezzature, a consentirle di scaricare il carbone dell'ENEL. Il detto abuso di posizione dominante risulterebbe dal potere, conferito dall'Autorità Portuale di Ancona all'Ancona Merci, di decidere quali sono le imprese autorizzate ad eseguire in proprio le operazioni portuali sulla sua banchina.

49.
    Nondimeno la circostanza che disposizioni di natura amministrativa e non legislativa inducano necessariamente all'abuso di posizione dominante di cui trattasi sarebbe ininfluente sulla qualificazione dei comportamenti denunciati riguardo all'art. 82 CE da un'impresa privata e porterebbe alla constatazione di una violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE. A questo proposito la ricorrente segnala che l'art. 86 CE rafforza la tutela apprestata dall'art. 82 CE non sottraendo all'applicazione di quest'ultimo articolo l'abuso di un'impresa che è favorito da una disposizione di diritto pubblico e consentendo l'estensione dell'applicazione dell'art. 82 CE alle persone che partecipano all'esercizio dell'autorità pubblica.

50.
    La ricorrente fa inoltre osservare che la Commissione non ha mai qualificato il procedimento da essa avviato come procedimento ai sensi dell'art. 86 CE e che, al contrario, ha indicato nella sua lettera 10 agosto 1999 che la DG IV indagava sulla violazione degli artt. 82 CE e 86 CE.

51.
    In secondo luogo, la ricorrente replica agli argomenti della Commissione, riguardanti la sua legittimazione ad agire, rilevando che la giurisprudenza ammette, in presenza di circostanze eccezionali, che le persone fisiche o giuridiche sono legittimate ad agire nell'ambito della procedura prevista ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE. Solo il privato che presentasse un ricorso contro il rifiuto della Commissione di adottare una decisione ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE, che costringa indirettamente uno Stato ad adottare un atto legislativo di portata generale, si vedrebbe privare, sicuramente, della sua legittimazione ad agire (v. sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, cit., punto 28).

52.
    La ricorrente si riferisce all'ordinanza Compagnia Portuale Pietro Chiesa/Commissione, citata (punti 41 e 42) e fa del pari riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale La Pergola nella causa Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, citata (Racc. pag. I-949), nelle quali si considera che l'art. 86, n. 3, CE, a differenza dell'art. 226 CE, si inserisce nel contesto delle regole dettate per tutelare la concorrenza e per regolare il comportamento delle imprese nel mercato.

53.
    La ricorrente considera che dalla sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, citata, e dalle conclusioni dell'avvocato generale La Pergola in tale causa, citate, risulta che la tutela giurisdizionale dei privati non può venire compromessa laddove il provvedimento adottato dalla Commissione non sia funzionale alla tutela di un interesse pubblico né alla regolazione dei rapporti interistituzionali. Perciò le persone fisiche o giuridiche non potrebbero costringere uno Stato membro a emanare, modificare o abrogare una norma di portata generale.

54.
    Orbene la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'intervento di quest'ultima ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE non inciderebbe in alcun modo sul regime legale di concessione delle banchine nei porti italiani, ma solo sui provvedimenti amministrativi contrari al diritto comunitario, adottati dall'Autorità Portuale di Ancona a favore dei concessionari del porto di Ancona e, principalmente a favore dell'Ancona Merci, che incidono sulla posizione delle imprese con cui quest'ultima si trovi in rapporto di concorrenza diretta.

55.
    All'udienza la ricorrente ha sostenuto che, in applicazione del principio sancito nella sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T-54/99, max.mobil/Commissione (Racc. pag. II-313), l'atto impugnato deve essere considerato alla stregua di una decisione di rigetto della denuncia della quale può, in quanto denunciante, contestare la legittimità in sede giurisdizionale.

Nel merito

56.
    La ricorrente deduce diversi motivi a sostegno del suo ricorso. Tali motivi riguardano due problematiche relative, in sostanza, da un lato, al rifiuto di accordarle le garanzie procedurali previste dal regolamento n. 2842/98 e, d'altro lato, al rifiuto da parte della Commissione di qualificare la banchina n. 25 come «infrastruttura essenziale».

- Il rifiuto di accordare alla ricorrente il beneficio dell'applicazione del regolamento n. 2842/98

57.
    La ricorrente contesta alla Commissione di aver violato i suoi diritti della difesa non permettendole di prendere conoscenza delle osservazioni formulate dalle parti interessate nell'ambito del procedimento amministrativo. La ricorrente considera quindi che la Commissione ha violato gli artt. 6-8 del regolamento n. 2842/98.

58.
    Essa sostiene che, oltre al fatto che il beneficio dell'applicazione di tale regolamento avrebbe dovuto esserle accordato anche in presenza di una violazione degli artt. 82 CE e 86 CE, dal momento che almeno una delle parti interessate dalla sua denuncia è un'impresa, la decisione della Commissione di non accordarle il beneficio del regolamento n. 2842/98 deriva dal fatto che la Commissione non ha tenuto conto della circostanza che essa, nella sua denuncia, ha lamentato la violazione dell'art. 82 CE da parte dell'Ancona Merci.

59.
    A questo riguardo, l'Ancona Merci avrebbe abusato della sua posizione dominante, condizionando l'esercizio di operazioni in autoproduzione sulla banchina n. 25 e fatturando prezzi eccessivi per la realizzazione delle prestazioni di scarico di merci.

60.
    La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha commesso uno sviamento di procedura adottando l'atto impugnato, da un lato, senza rispettare il «calendario del procedimento di infrazione di cui all'art. 82 CE» quale descritto nella sentenza del Tribunale 9 settembre 1999, causa T-127/98, UPS Europe/Commissione (Racc. pag. II-2633), e, d'altro lato, in base ad un'istruttoria parziale e in violazione degli obblighi previsti all'art. 6 del regolamento n. 2842/98.

61.
    La Commissione controbatte, in sostanza, che la denuncia della ricorrente si fondava unicamente sulla violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE da parte dell'Autorità Portuale di Ancona e non su una violazione autonoma dell'art. 82 CE da parte dell'Ancona Merci. In questo contesto gli argomenti della ricorrente riguardanti l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 2842/98 non sarebbero pertinenti.

- Il rifiuto di qualificare la banchina n. 25 come «infrastruttura essenziale»

62.
    La ricorrente deduce che la Commissione, nell'atto impugnato, ha motivato l'assenza di abuso di posizione dominante dell'Ancona Merci indicando che la banchina n. 25 non costituisce un'infrastruttura essenziale ai sensi della sentenza Bronner, citata.

63.
    Orbene, la Commissione, ai fini dell'adozione dell'atto impugnato, non avrebbe preso in considerazione taluni fatti. Si tratterebbe, in primo luogo, della circostanza che le banchine n. 20 e 22 del porto di Ancona sono destinate esclusivamente allo sbarco di granaglie, tipo di merce incompatibile con il carbone. In secondo luogo, la lunghezza e la profondità di tali banchine non permetterebbe di usarle in alternativa alla banchina n. 25, dal momento che esse sono prive di impianti fissi di nastri trasportatori e tramogge analoghi a quelli della banchina n. 25 e non consentono il trattamento della merce a condizioni compatibili con l'ambiente ed economicamente accettabili.

64.
    Inoltre l'alternativa che la Commissione ipotizza per l'esercizio da parte della ricorrente delle sue operazioni in autoproduzione e che consisterebbe nella conclusione di accordi commerciali con l'Ancona Merci non terrebbe conto del fatto che solo l'ENEL può concludere tali accordi.

65.
    La ricorrente sottolinea inoltre che essa non ha avuto altra scelta che far scaricare il carbone dell'ENEL dall'Ancona Merci sulla banchina n. 25, utilizzando l'impianto fisso di nastri trasportatori e di tramogge, ma che le tariffe praticate da quest'ultima sarebbero nettamente superiori alle sue. La Commissione avrebbe dovuto constatare che l'Ancona Merci nega l'accesso di terzi all'infrastruttura essenziale costituita dalla banchina n. 25 per offrire le prestazioni a costi superiori, commettendo così un abuso di posizione dominante.

66.
    A questo riguardo la ricorrente considera che la Commissione ha male interpretato la nozione di infrastruttura essenziale e rinvia alla sentenza Bronner, citata. Infatti, l'esclusione del diritto d'accesso ad un'infrastruttura essenziale presupporrebbe che esista una struttura sostanzialmente equivalente nei suoi risultati, che sia utilizzabile in maniera efficiente senza che si determini un eccessivo svantaggio economico e che non sussistano ostacoli di natura tecnica, normativa o economica atti a rendere impossibile o straordinariamente difficile la duplicazione della infrastruttura.

67.
    Orbene, non esisterebbe nella fattispecie alcuna soluzione praticabile sostitutiva dell'uso della banchina n. 25, tenuto conto degli oneri finanziari che la ricorrente ha già sopportato per dotare la sua nave, la Capo Noli, del sistema autoscaricante compatibile con l'impianto dell'ENEL presente sulla banchina n. 25, ovvero quelli che sopporta attualmente per scaricare il carbone su altre banchine ed assicurarne il trasporto per camion fino al deposito dell'ENEL. L'impatto ambientale di quest'ultima soluzione osterebbe a che essa sia considerata un'alternativa soddisfacente.

68.
    La banchina n. 25 dovrebbe pertanto essere qualificata come infrastruttura essenziale e la decisione della Commissione di non dare seguito alla denuncia - senza aver proceduto ad una istruttoria sufficiente e pertanto senza aver fornito una «motivazione» sufficiente - gioverebbe ad un'impresa che abusa della sua posizione dominante impedendo che operazioni di scarico di merci siano svolte secondo tecnologie evolute e a costi contenuti e effettuandole essa stessa a costi più elevati.

69.
    La Commissione contesta la ricevibilità dell'argomento della ricorrente secondo cui essa non avrebbe esaminato a sufficienza la censura relativa all'abuso di posizione dominante da parte dell'Ancona Merci e non avrebbe proceduto ad istruttoria riguardo ai prezzi eccessivi praticati da quest'ultima. Contesta altresì la fondatezza degli altri argomenti dedotti a sostegno di questo gruppo di motivi.

Giudizio del Tribunale

70.
    Va anzitutto precisato che le parti non concordano in primo luogo sulla questione se l'atto impugnato costituisca, in parte, rigetto della denuncia della ricorrente per quanto riguarda la violazione autonoma dell'art. 82 CE da parte dell'Ancona Merci. In secondo luogo, le parti non concordano riguardo alla questione se la ricorrente sia legittimata a proporre ricorso d'annullamento contro l'atto impugnato per il fatto che la Commissione ha in esso deciso di non dare seguito alla denuncia della ricorrente per la parte riguardante la violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE da parte dell'Autorità Portuale di Ancona.

71.
    Riguardo alla prima di tali questioni, va anzitutto constatato che, pur se la Commissione non si è pronunciata riguardo all'asserita violazione autonoma dell'art. 82 CE, tale astensione non può essere sanzionata nell'ambito di un controllo di legittimità ai sensi dell'art. 230 CE. Pertanto la ricorrente può far valere un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 82 CE, nonché la carenza di istruttoria che essa vi associa, o chiedere il beneficio dell'applicazione del regolamento n. 2842/98 solo se la sua denuncia riguarda autonomamente l'art. 82 CE.

72.
    Si deve osservare, a questo riguardo, che nell'atto impugnato è indicato che il rifiuto opposto alla ricorrente di scaricare il carbone in autoproduzione sulla banchina n. 25 del porto di Ancona costituirebbe, secondo la ricorrente, una «violazione dell'articolo 86 CE in combinato disposto con l'articolo 82 CE».

73.
    L'atto impugnato espone poi che l'inchiesta condotta dalla Commissione ha permesso di mettere in luce talune divergenze fattuali rispetto alle affermazioni contenute nella denuncia della ricorrente e che la banchina n. 25 del porto d'Ancona non è un'infrastruttura essenziale ai sensi della sentenza Bronner, citata.

74.
    A conclusione dell'atto impugnato la Commissione ricorda che:

«Alla luce di quanto sopra, si ritiene non dover dare seguito al reclamo [della ricorrente]. [La Commissione] desider[a], inoltre, ricordare che, poiché la denuncia riguarda una presunta violazione delle regole di concorrenza del Trattato da parte di uno Stato membro, essa non conferisce [alla ricorrente] lo “status” che discende dal regolamento n. 17 del Consiglio e dal regolamento n. 2842/98 della Commissione. Difatti, tale “status” viene riconosciuto unicamente ai ricorrenti che invocano una violazione di queste regole da parte di imprese».

75.
    Risulta quindi dalla formulazione dell'atto impugnato che la Commissione, avendo ritenuto che la denuncia non riguardasse l'asserita violazione autonoma dell'art. 82 CE da parte dell'Ancona Merci, non si è pronunciata su comportamenti eventualmente contrari a tale articolo nel detto atto.

76.
    Si deve inoltre constatare che l'interpretazione della denuncia da parte della Commissione nel senso che essa riguardava la sola violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE da parte dell'Autorità Portuale di Ancona risultava già dalle lettere inviate dall'istituzione alla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.

77.
    Appare infatti dalla lettera 26 aprile 1999 indirizzata alla ricorrente, con la quale si accusava ricevimento della denuncia, che la Commissione aveva interpretato tale denuncia nel senso che era diretta solo contro gli atti della pubblica autorità considerata.

78.
    Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, lo stesso vale per la lettera indirizzatale dalla Commissione il 10 agosto 1999, nella quale è esposto, in particolare, quanto segue:

[«(...) secondo la detta denuncia, l'autorità portuale avrebbe violato l'art. 82 CE e l'art. 86 CE utilizzando il proprio potere regolamentare esclusivo al fine di ostacolare l'esercizio da parte della Coe Clerici logistics S.p.A. delle sue operazioni in autoproduzione (...)»].

79.
    Ebbene, in tale fase del procedimento amministrativo e tenuto conto del contenuto di tali lettere, la ricorrente, in caso di disaccordo sulla portata della sua denuncia, avrebbe potuto attirare l'attenzione della Commissione sul fatto che essa intendeva denunciarvi, oltre alla violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE da parte dell'Autorità Portuale di Ancona, anche la violazione autonoma dell'art. 82 CE da parte dell'Ancona Merci.

80.
    In ogni caso, se, alla lettura dell'atto impugnato, la ricorrente avesse considerato che la Commissione aveva omesso di statuire sull'asserita violazione dell'art. 82 CE da parte dell'Ancona Merci, sarebbe stato suo onere a quel punto invitare la Commissione a pronunciarsi su tale aspetto della denuncia e, eventualmente, proporre un ricorso ai sensi dell'art. 232, secondo comma, CE per far constatare dal giudice comunitario la carenza della Commissione.

81.
    Pertanto, poiché la Commissione non si è pronunciata sull'asserita violazione autonoma dell'art. 82 CE da parte dell'Ancona Merci, il ricorso è privo d'oggetto nella parte in cui si fonda unicamente su tale articolo. Ne consegue che non vi è luogo a provvedere su un errore di valutazione della Commissione riguardante il solo art. 82 CE, sul difetto di istruttoria al riguardo, sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente derivanti dal regolamento n. 2842/98 o sullo sviamento di procedura.

82.
    Per quanto riguarda la seconda di tali questioni, va esaminata la ricevibilità del ricorso nella parte che attiene alla decisione della Commissione di non dare seguito alla denuncia della ricorrente fondata sulla violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE.

83.
    Dalla denuncia della ricorrente e dalle sue memorie, quali precisate all'udienza, risulta che essa contesta la compatibilità con il diritto comunitario dell'art. 5 bis dell'ordinanza n. 6/98 emanata dall'Autorità Portuale di Ancona (v. supra, punto 9) in quanto esso condiziona l'accesso della ricorrente alla banchina n. 25, data in concessione all'Ancona Merci, consentendo in tal modo una restrizione al libero esercizio del diritto della ricorrente all'autoproduzione. L'Autorità Portuale di Ancona avrebbe pertanto adottato un comportamento contrario agli artt. 82 CE e 86 CE.

84.
    La denuncia della ricorrente costituisce, a questo riguardo, una domanda presentata alla Commissione per invitarla a far uso dei poteri di cui dispone ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE. In questo ambito, l'atto impugnato costituisce un rifiuto della Commissione di adottare una decisione, o una direttiva, rivolta agli Stati membri ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE.

85.
    Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l'art. 86, n. 3, CE conferisce alla Commissione la missione di vigilare sull'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti, per quanto riguarda le imprese di cui all'art. 86, n. 1, CE e le attribuisce espressamente il potere di intervenire a tal fine, laddove necessario, mediante le direttive o le decisioni. La Commissione ha il potere di accertare che un determinato provvedimento statale è incompatibile con le norme del Trattato e di indicare i provvedimenti che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v. sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, cit., punto 23).

86.
    Risulta quindi dall'art. 86, n. 3, CE e dalla ratio delle disposizioni di questo articolo che il potere di vigilanza di cui la Commissione dispone nei confronti degli Stati membri responsabili di una violazione delle regole del Trattato, in particolare di quelle relative alla concorrenza, implica necessariamente l'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte di tale istituzione con riguardo soprattutto all'intervento che essa reputa necessario (sentenze Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, cit., punto 27, e Vlaamse Televisie Maatschappij/Commissione, cit., punto 75).

87.
    Pertanto l'esercizio del potere di valutazione della Commissione riguardo alla compatibilità dei provvedimenti statali con le norme del Trattato, conferito dall'art. 86, n. 3, CE, non è accompagnato da un obbligo di intervento da parte della Commissione (ordinanza Bilanzbuchhalter/Commissione, cit., punto 31, e sentenze Ladbroke/Commissione, cit., punti 36-38, e Koelman/Commissione, cit., punto 71).

88.
    Ne consegue che le persone fisiche o giuridiche che chiedono alla Commissione di intervenire a norma dell'art. 86, n. 3, CE non hanno titolo, in via di principio, per esperire un ricorso avverso la decisione della Commissione di non far uso delle prerogative di cui essa dispone in forza di tale articolo (ordinanza Bilanzbuchhalter/Commissione, cit., punto 31, e sentenza Koelman/Commissione, cit., punto 71).

89.
    E' stato tuttavia stabilito che non si può escludere a priori che un privato possa trovarsi in una situazione eccezionale che gli conferisca la legittimazione ad impugnare il rifiuto della Commissione di adottare una decisione nell'ambito della missione di vigilanza che le è affidata dall'art. 86, nn. 1 e 3, CE (sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, cit., punto 25, e, per quanto riguarda un ricorso per carenza, v., in questo senso, sentenza TF1/Commissione, cit., punti 51 e 57).

90.
    Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non ha addotto alcuna circostanza eccezionale che consentirebbe di considerare ricevibile il suo ricorso contro il rifiuto di agire della Commissione. In proposito, la mera circostanza addotta dalla ricorrente, secondo la quale essa si troverebbe in rapporto di concorrenza con l'Ancona Merci, non può, anche ammettendo che sia dimostrata, presentare un carattere eccezionale atto a fornire alla ricorrente la legittimazione per impugnare il rifiuto della Commissione di agire nei riguardi dei provvedimenti adottati dall'Autorità Portuale di Ancona al fine di disciplinare il rilascio ai vettori marittimi delle autorizzazioni ad operare in autoproduzione su banchine date in concessione.

91.
    Pertanto, la ricorrente non è legittimata a presentare un ricorso d'annullamento contro l'atto impugnato censurando il fatto che la Commissione in esso abbia deciso di non avvalersi dei poteri conferitile dall'art. 86, n. 3, CE.

92.
    Nondimeno, all'udienza, la ricorrente ha sostenuto che il suo ricorso, nella parte in cui riguarda la violazione ad opera dell'Autorità Portuale di Ancona degli artt. 82 CE e 86 CE, doveva essere dichiarato ricevibile in virtù del principio sancito nella sentenza max.mobil/Commissione, citata. La Commissione ha replicato che tale principio, secondo il quale un singolo è legittimato a presentare un ricorso d'annullamento contro la sua decisione di non avvalersi dei poteri conferitile dall'art. 86, n. 3, CE, costituiva un mutamento di giurisprudenza e che la detta sentenza del Tribunale è stata oggetto di ricorso, attualmente pendente, dinanzi alla Corte.

93.
    A questo proposito, supponendo che l'atto impugnato, nella parte in cui riguarda la violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE, debba essere qualificato come decisione di rigetto di una denuncia ai sensi della sentenza max.mobil/Commissione, citata, la ricorrente dovrebbe essere considerata, in quanto denunciante e destinataria di tale decisione, legittimata a proporre il presente ricorso (sentenza max.mobil/Commissione, cit., punto 73).

94.
    In tale ipotesi, è stato statuito che, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'applicazione dell'art. 86, n. 3, CE, il sindacato esercitato dal Tribunale deve limitarsi ad accertare il rispetto da parte della Commissione del proprio obbligo di procedere ad un esame diligente ed imparziale della denuncia riguardante la violazione dell'art. 86, n. 1, CE (v., in tale senso, sentenza max.mobil/Commissione, cit., punti 58 e 73, e ordinanza del Tribunale 27 maggio 2002, causa T-18/01, Goldstein/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 35).

95.
    Nella fattispecie la ricorrente ha sostenuto che la Commissione ha adottato l'atto impugnato omettendo di prendere in considerazione taluni fatti o basandolo su fatti inesatti. All'udienza la ricorrente ha affermato che tali circostanze dimostrerebbero che la Commissione non ha proceduto ad un esame diligente ed imparziale della denuncia.

96.
    Orbene, non si può considerare che la Commissione sia venuta meno, nella fattispecie, al suo dovere di esame diligente e imparziale della denuncia della ricorrente.

97.
    Risulta, in effetti, dall'atto impugnato che la Commissione ha identificato l'addebito centrale dell'argomentazione della denuncia relativa alla violazione da parte dell'Autorità Portuale di Ancona degli artt. 82 CE e 86 CE prendendo in considerazione gli argomenti principali e pertinenti addotti al riguardo dalla ricorrente nella denuncia. Ciò risulta dalla circostanza che la Commissione, nell'atto impugnato, ha indicato che l'inchiesta da essa condotta le ha permesso di rilevare talune divergenze fattuali rispetto ai fatti che la ricorrente aveva esposto nella sua denuncia.

98.
    Si deve rilevare che tali fatti sono stati menzionati dalla ricorrente al fine di dimostrare che non esistono alternative all'impiego della banchina n. 25 per effettuare, in autoproduzione, lo scarico del carbone da essa trasportato per conto dell'ENEL. La ricorrente ne deduce che tale banchina costituisce pertanto un'infrastruttura essenziale ai sensi della sentenza Bronner, citata, la quale definisce le condizioni in base alle quali l'accesso ad un'infrastruttura deve essere considerato indispensabile per l'esercizio, da parte dell'impresa di cui trattasi, della sua attività.

99.
    In proposito il ragionamento seguito dalla Commissione nell'atto impugnato mira a dimostrare che, non essendo stati dimostrati i fatti addotti dalla ricorrente a sostegno della propria argomentazione, la banchina n. 25 non può essere qualificata come infrastruttura essenziale. La Commissione ha da ciò concluso, come ha sostenuto all'udienza, che l'applicazione della regolamentazione adottata dall'Autorità Portuale di Ancona, e più in particolare dell'art. 5 bis dell'ordinanza n. 6/98, non può aver avuto la conseguenza di ostacolare l'accesso della ricorrente ad un'infrastruttura essenziale. Pertanto, senza pronunciarsi sull'imputabilità del comportamento di cui trattasi, la Commissione ha ritenuto di non doversi avvalere nei confronti dell'Autorità Portuale di Ancona dei poteri conferitile dall'art. 86, n. 3, CE.

100.
    Orbene, è importante rilevare che la ricorrente o non ha contestato nell'ambito del suo ricorso gli accertamenti di fatto effettuati dalla Commissione nell'atto impugnato, o ha fornito prove che non dimostravano la veridicità delle sue affermazioni oppure si è limitata a far valere elementi dei quali non aveva fatto menzione nella sua denuncia.

101.
    Così, riguardo alla banchina n. 22, la ricorrente non ha contestato l'affermazione della Commissione, contenuta nell'atto impugnato, secondo cui tale banchina è pubblica. Quanto alla circostanza esposta dalla ricorrente secondo la quale le banchine nn. 20 e 22 sarebbero esclusivamente destinate ad operazioni di carico e scarico di granaglie e non di carbone, è necessario constatare che tale stato di fatto non risulta dal piano operazionale triennale fornito dalla ricorrente in allegato al suo ricorso, in quanto tale piano si limita ad indicare che le banchine di cui trattasi sono idonee alla movimentazione di granaglie.

102.
    La ricorrente inoltre non ha contestato la veridicità dell'affermazione della Commissione contenuta nell'atto impugnato, e confermata dall'Autorità Portuale di Ancona all'udienza, secondo la quale tali banchine hanno una profondità ed una lunghezza sufficienti a permettere l'accosto della nave della ricorrente, la Capo Noli.

103.
    Per quanto riguarda la censura relativa al mancato esame da parte della Commissione dell'argomento secondo cui il contratto che la ricorrente ha concluso con l'ENEL le impedirebbe di concludere, con i concessionari delle banchine, accordi commerciali relativi all'esecuzione delle sue operazioni portuali, si deve constatare che nessuna clausola di tale contratto, prodotto in allegato al ricorso, perviene a dimostrare tale argomento, come ha peraltro ammesso la ricorrente nel corso dell'udienza. Occorre in proposito segnalare che nessuna clausola di tale contratto riguarda le condizioni di scarico del carbone per l'ENEL.

104.
    La ricorrente contesta del pari l'interpretazione che la Commissione dà della nozione di infrastruttura essenziale e considera che la banchina n. 25 del porto d'Ancona deve essere così qualificata in applicazione del principio sancito dalla sentenza Bronner, citata. Nondimeno, è sufficiente in proposito rilevare che tale argomento non può rientrare nel sindacato esercitato dal giudice comunitario riguardo al rispetto da parte della Commissione del suo dovere di esame diligente e imparziale della denuncia.

105.
    Ne consegue che il presente ricorso, nei limiti in cui è diretto all'annullamento di una decisione della Commissione di non avviare un procedimento ai sensi dell'art. 86 CE, deve essere dichiarato irricevibile e, in ogni caso, infondato in diritto.

106.
    Da tutto quel che precede risulta che il ricorso della ricorrente deve essere integralmente respinto.

Sulle spese

107.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese avendo la Commissione concluso in tal senso.

108.
    Non avendo concluso sulle spese, l'Autorità Portuale di Ancona sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)    L'Autorità Portuale di Ancona sopporterà le proprie spese.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 giugno 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Lingua processuale: l'italiano.