Language of document : ECLI:EU:T:2005:57

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL PRESIDENTEDELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE
22 febbraio 2005 (1)

«Riservatezza – Contestazione»

Nella causa T‑383/03,

Hynix Semiconductor Inc., con sede in Kyoungi-Do (Corea), rappresentata dagli avv.ti M. Bronckers, Y. Van Gerven, A. Gutermuth e A. Desmedt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da

Citibank, N.A. Seoul Branch, con sede in Seul (Corea), rappresentata dall'avv. F. Petillion,

e da

Korea Exchange Bank, con sede in Seul (Corea), rappresentata dall'avv. J. Bourgeois,

intervenienti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. Bishop, in qualità di agente, assistito dall'avv. G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. Scharf e K. Talaber‑Ricz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

da

Infineon Technologies AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Schütte, S. Cisnal de Ugarte e B. Montejo,

e da

Micron Europe Ltd, con sede in Berkshire (Regno Unito), e Micron Technology Italia, Srl, con sede in Avezzano, rappresentate dal sig. B. O'Connor, solicitor, e dall'avv. D. Luff,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 11 agosto 2003, n. 1480, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories - Memorie dinamiche ad accesso casuale), originari della Repubblica di Corea (GU L 212, pag. 1),



IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



ha emesso la seguente



Ordinanza




Procedimento

1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2003, la Hynix Semiconductor Inc. (in prosieguo: la «Hynix»), società di diritto coreano con sede in Kyoungi-Do (Corea), ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento del Consiglio 11 agosto 2003, n. 1480, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories - Memorie dinamiche ad accesso casuale), originari della Repubblica di Corea (GU L 212, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). La Hynix chiede l’annullamento totale e, in subordine, l’annullamento parziale del regolamento impugnato.

2
Con lettere pervenute in cancelleria rispettivamente il 28 gennaio, il 16 febbraio e l’11 marzo 2004, la Micron Europe Ltd, società di diritto inglese con sede in Berkshire (Regno Unito), e la Micron Technology Italia Srl, società di diritto italiano con sede in Avezzano (in prosieguo, congiuntamente: la «Micron»), la Commissione e la Infineon Technologies AG (in prosieguo: la «Infineon»), società di diritto tedesco con sede in Monaco di Baviera (Germania), hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

3
Con lettere pervenute in cancelleria l’11 marzo 2004, la Citibank, N.A. Seoul Branch (in prosieguo: la «Citibank»), società di diritto coreano con sede in Seul (Corea), e la Korea Exchange Bank (in prosieguo: la «KEB»), società di diritto coreano con sede in Seul (Corea), hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della Hynix.

4
Tali istanze di intervento sono state notificate alle parti. Queste ultime hanno presentato le loro osservazioni scritte.

5
Con atti separati, pervenuti in cancelleria il 13 aprile, il 14 aprile e il 19 maggio 2004, la Hynix ha chiesto che talune informazioni e taluni documenti segreti o riservati fossero esclusi dalla comunicazione dell’atto introduttivo alle società Infineon, Micron, Citibank e KEB, qualora queste ultime fossero state ammesse ad intervenire nella controversia. Essa ha prodotto una versione non riservata di tale atto processuale.

6
Il Consiglio ha depositato il suo controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2004.

7
Con ordinanze 14 luglio 2004 il presidente della Quarta Sezione ha accolto le istanze di intervento della Commissione, dell’Infineon e della Micron, riservandosi la decisione sulla fondatezza delle domande di trattamento riservato dell’atto introduttivo nei confronti della Infineon e della Micron.

8
Con lettera pervenuta in cancelleria il 15 luglio 2004, la Hynix ha chiesto che talune informazioni e taluni documenti segreti o riservati fossero esclusi dalla comunicazione del controricorso alla Infineon e alla Micron nonché, qualora esse fossero state ammesse ad intervenire nella controversia, alla Citibank e alla KEB. Essa ha prodotto una versione non riservata di tale atto processuale. Il presidente si è riservato la decisione sulla fondatezza di tale domanda.

9
Con lettere pervenute in cancelleria il 16 settembre 2004, la Infineon e la Micron hanno presentato osservazioni scritte sulle domande di trattamento riservato della Hynix, rispettando il termine a tal fine stabilito.

10
Con lettera pervenuta in cancelleria il 21 settembre 2004, la Hynix ha informato il Tribunale che, pur avendo chiesto il trattamento riservato dell’allegato B 3 del controricorso, essa aveva omesso di ritirare la versione riservata di tale atto dalla versione non riservata del controricorso da essa prodotta il 15 luglio 2004 e trasmessa alla Infineon e alla Micron, ha quindi richiesto che fosse ordinato a queste ultime di restituire tale documento al Tribunale, in attesa della decisione in ordine alla fondatezza della domanda di trattamento riservato. Il presidente ha accolto tale domanda.

11
Con lettera pervenuta in cancelleria l’11 ottobre 2004, il Consiglio ha chiesto che gli allegati B 3, B 15, B 18, B 26, B 27 e B 38 del controricorso fossero sottoposti a trattamento riservato nei confronti della Infineon, della Micron e, qualora esse fossero state ammesse ad intervenire nella controversia, della Citibank e della KEB. Il presidente si è riservato la decisione sulla fondatezza di tale domanda.

12
Con la stessa lettera il Consiglio ha inoltre chiesto che fosse ordinato alla Infineon e alla Micron, alle quali erano stati comunicati i documenti in questione in assenza di una precedente domanda di trattamento riservato da parte sua o della Hynix, di restituirli al Tribunale, in attesa della decisione da adottare in merito alla fondatezza della sua domanda di trattamento riservato. Il presidente ha accolto tale domanda.

13
Con ordinanza 29 ottobre 2004 il presidente ha accolto le istanze di intervento della Citibank e della KEB e si è riservato la decisione sulla fondatezza delle domande di trattamento riservato degli atti processuali nei loro confronti.

14
Con lettere pervenute in cancelleria il 25 e il 28 ottobre 2004, la Infineon e la Micron hanno presentato osservazioni scritte in merito alla domanda di trattamento riservato del Consiglio.

15
La Citibank non ha presentato osservazioni scritte sulle domande di trattamento riservato.

16
Da parte sua, la KEB ha presentato osservazioni scritte limitate a taluni documenti interessati dalla domanda di trattamento riservato del Consiglio.


Sulle domande di trattamento riservato

17
L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone, alla prima frase, che l’interveniente riceva comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti e, alla seconda, che tuttavia il presidente può, su richiesta di una delle parti, escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

18
Tale disposizione sancisce il principio che tutti gli atti processuali notificati alle parti devono essere comunicati alle intervenienti e consente solo a titolo di deroga di escludere da tale comunicazione taluni documenti o informazioni segreti o riservati (ordinanze del Tribunale 4 aprile 1990, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II‑163, punto 10, e del presidente della Prima Sezione del Tribunale 5 agosto 2003, causa T-168/01, Glaxo Wellcome/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 34).

19
Nel caso di specie occorre esaminare separatamente se le domande di trattamento riservato della Hynix, da un lato, e del Consiglio, dall’altro, consentano di derogare a tale principio.

Sulla domanda di trattamento riservato della Hynix

Oggetto e motivazione della domanda

20
La Hynix chiede che taluni documenti e informazioni contenuti nell’atto introduttivo e nel controricorso siano esclusi dalla comunicazione degli atti processuali alla Infineon, alla Micron, alla Citibank e alla KEB.

21
Le informazioni e i documenti interessati da tale domanda sono i seguenti:

(omissis)

Osservazioni delle intervenienti

22
La Infineon contesta in toto la domanda.

23
In primo luogo, essa afferma che tale domanda non contiene una descrizione generica della maggior parte delle informazioni e dei documenti considerati e che, pertanto, non gli consente di determinare se il loro trattamento riservato sia giustificato, quando alcuni di essi potrebbero avere un ruolo importante nell’ambito di taluni dei diciassette motivi fatti valere dalla Hynix ed essere necessari all’esercizio dei suoi diritti. Ciò varrebbe per le informazioni di cui si chiede il trattamento riservato:

(omissis)

24
In secondo luogo, la Infineon afferma che la domanda violerebbe l’obbligo di motivazione stabilito al punto VIII, n. 3, dalle istruzioni pratiche alle parti del 14 marzo 2002 (GU L 87, pag. 48), dato che, pur menzionando il contenuto dei documenti e delle informazioni di cui trattasi, non spiega, per la maggior parte di essi, le ragioni per le quali dovrebbero essere classificati come segreti o riservati. Ciò varrebbe per le informazioni di cui si chiede il trattamento riservato:

(omissis)

25
In terzo luogo, la Infineon sostiene che il fatto che la Commissione, nel corso del procedimento amministrativo, abbia concesso il beneficio del trattamento riservato a taluni documenti e informazioni interessati dalla domanda, da una parte, e la circostanza che una convenzione tra la richiedente e un soggetto terzo rispetto alla controversia stabilisca il trattamento riservato di alcune di queste informazioni, dall’altra, non giustificano di per sé l’esclusione di tali documenti e informazioni dalla comunicazione degli atti processuali alle intervenienti. Essa si dichiara disponibile ad assumere l’impegno di non divulgare detti documenti e informazioni e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli inerenti alla controversia. In tal modo non risulterebbe necessariamente giustificato il trattamento riservato di:

(omissis)

26
In quarto luogo, la Infineon ritiene che determinate informazioni interessate dalla domanda siano storiche e/o obsolete, e che altre siano accessibili al pubblico o agli specialisti. Pertanto sembrerebbe ingiustificato il trattamento riservato di:

(omissis)

27
In quinto luogo, la Infineon fa valere che, secondo il punto VIII, n. 2, delle istruzioni pratiche alle parti, la domanda di trattamento riservato dev’essere limitata allo stretto necessario e che solo eccezionalmente può avere ad oggetto la totalità di un allegato. Essa dubita, in particolare, che la domanda di trattamento riservato degli interi allegati LII dell’atto introduttivo e B 30 e B 31 del controricorso sia giustificata.

28
In sesto luogo, la Infineon rileva che l’allegato XXXVIII dell’atto introduttivo contiene la versione riservata della risposta delle autorità coreane ad un questionario inviato dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, che tale documento non è stato comunicato dalla Commissione alle parti del detto procedimento e che sembra che esso sia stato trasmesso alla Hynix dalle stesse autorità coreane. Essa contesta il fatto che tale versione riservata sia stata esclusa dal fascicolo trasmessole e sostituita con una versione non riservata. A suo parere, anche se si ritiene che tale documento contenga informazioni segrete o riservate, esso le deve comunque essere integralmente comunicato in forza del principio della parità delle armi.

29
In settimo luogo, la Infineon esprime, in sostanza, la sua perplessità in merito al fatto che siano segreti o riservati:

(omissis).

30
Quanto alla Micron, essa limita le sue obiezioni all’allegato B 3 del controricorso. Ritiene che tale documento rivesta una particolare importanza nell’ambito del motivo relativo alla mancata cooperazione imputata alla Hynix dal Consiglio e alla possibilità da parte di tale istituzione di basarsi sui fatti e sui dati disponibili, nonché nell’ambito dei motivi relativi alla dimostrazione dell’esistenza di un contributo finanziario pubblico e al calcolo dell’importo delle sovvenzioni. Essa dubita quindi che la domanda che la riguarda possa essere ammessa in toto.

Giudizio del presidente

31
In primo luogo, spetta alla parte che presenta una domanda di trattamento riservato precisare le informazioni e i documenti interessati e motivarne debitamente il carattere riservato (ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 8 novembre 2000, causa T-246/99, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 20, e ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, punto 18 sopra, punti 36 e 37). Le istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32, da ultimo modificate il 5 giugno 2002, GU L 160, pag. 1) riprendono tali obblighi all’art. 5, n. 4, primo comma, così come le istruzioni pratiche alle parti al punto VIII, n. 3.

32
Nel caso di specie, la domanda soddisfa i requisiti di precisione, salvo la parte in cui riguarda gli allegati XII, XXII, XXVII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI dell’atto introduttivo. Per questi documenti, infatti, essa non precisa in nessun passaggio le informazioni che si vuole escludere dalla comunicazione degli atti processuali alle intervenienti. Oltre a ciò, nella versione non riservata di tale memoria che è stata comunicata a queste ultime, una parte significativa delle informazioni in questione è stata soppressa senza che le cancellazioni fossero in alcun modo indicate. Pertanto, le intervenienti non sono in grado di individuare tali informazioni e, a maggior ragione, di far valere le loro osservazioni in merito alla riservatezza e all’eventuale necessità che tali informazioni siano loro comunicate.

33
Tuttavia, dall’esame individuale di tali documenti si evince che le informazioni in questione, quantitativamente considerevoli, rientrano in due categorie. Della prima categoria fanno parte informazioni segrete o riservate menzionate in altri passaggi delle memorie, di cui la Hynix ha chiesto il trattamento riservato, nonché informazioni che presentano assolutamente la stessa natura. La seconda comprende informazioni che in ogni caso non sono né segrete né riservate. In tali circostanze, alquanto particolari, è necessario, per economia di procedura, pronunciarsi sin d’ora sulla domanda relativa a tali documenti. Si dovrà comunque necessariamente tenere conto dell’imprecisione e della motivazione generica e succinta della domanda relativa a tali documenti.

34
L’obbligo di motivazione deve essere valutato alla luce della natura di ciascuna informazione e di ciascun documento interessato. Dalla giurisprudenza emerge infatti che può essere operata una distinzione tra, da un lato, le informazioni che sono per loro natura segrete, quali i segreti di tipo commerciale, finanziario, o contabile o relativi alla concorrenza (v., in questo senso, ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 26 febbraio 1996, causa T-395/94, Atlantic Container Line e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 4; del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 6 febbraio 1997, causa T-322/94, Union Carbide/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 24; del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 4 marzo 1997, causa T-234/95, DSG/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 15, e del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 23 aprile 2001, causa T‑77/00, Esat Telecommunications/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 84), o riservate, quali le informazioni meramente interne (ordinanze del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 21 marzo 1994, causa T-24/93, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 12, e del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 25 giugno 1997, causa T‑215/95, Telecom Italia/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 18), e, dall’altro, altri documenti o informazioni che possono presentare carattere segreto o riservato, per un motivo che deve essere indicato dal richiedente (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 13 novembre 1996, causa T-14/96, BAI/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14, e ordinanza Esat Telecommunications/Commissione, citata, punti 27, 45, 50, 80 e 87).

35
Nel caso di specie, dall’esame individuale delle informazioni a proposito delle quali la Infineon sostiene che la domanda è priva di motivazione si evince che esse consistono tutte in cifre o indicazioni precise di tipo commerciale, concorrenziale e finanziario che è sufficiente, per adempiere all’obbligo di motivazione, descrivere brevemente indicando, a seconda dei casi, se esse hanno natura segreta o riservata, come ha fatto la Hynix.

36
In secondo luogo, quando una parte presenta una domanda ai sensi dell’art. 116, n. 2, seconda frase, del regolamento di procedura, spetta al presidente pronunciarsi solo sui documenti e sulle informazioni la cui riservatezza è contestata (v., in ultimo luogo, ordinanze del presidente della Terza Sezione del Tribunale 15 ottobre 2002, causa T-203/01, Michelin/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 10, e 5 febbraio 2003, causa T-287/01, Bioelettrica/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 12). Infatti, se una domanda non è contestata, non è necessario decidere in merito ad essa.

37
Nella fattispecie, le obiezioni della Infineon vertono sulla domanda nel suo complesso, compresi, seppur con il beneficio del dubbio, gli allegati XXIX (pagg. 625 e 626), XXXI e XXXV dell’atto introduttivo, gli allegati B 3 e B 36 del controricorso e talune informazioni recenti contenute negli allegati XII, XIII (pagg. 347 e 348), XVII (pag. 429), XVIII (pag. 433), XXII e XXIX (pagg. 622 e 623) dell’atto introduttivo. Occorre pertanto statuire su tutti i documenti e su tutte le informazioni in questione.

38
In terzo luogo, quando è contestata una domanda presentata ai sensi dell’art. 116, n. 2, seconda frase, del regolamento di procedura, spetta al presidente, in un primo momento, esaminare se i documenti e le informazioni di cui si contesta la riservatezza siano segreti o riservati.

39
Nel corso di tale esame il presidente non può essere vincolato da un accordo di riservatezza che la richiedente ha concluso con un soggetto terzo rispetto alla controversia in merito a documenti o informazioni relativi a tale terzo e contenuti nelle memorie (ordinanza del Tribunale 3 giugno 1997, causa T-102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II‑879, punti 17-19). Nella fattispecie non è dunque necessario invitare la Hynix a produrre gli accordi di riservatezza di cui essa si è avvalsa a sostegno della sua domanda.

40
Il presidente non può neppure essere vincolato dal fatto che la Commissione ha concesso un trattamento riservato relativamente a taluni documenti ed informazioni nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione dell’atto impugnato. Al contrario, egli è tenuto a esaminare se l’informazione o l’atto in questione siano effettivamente segreti o riservati (v., in questo senso, ordinanza Gencor/Commissione, punto 39 sopra, punto 67; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 8 giugno 1998, causa T-22/97, Kesko Oy/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14; ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 2 marzo 1999, causa T-65/98, Van den Bergh Foods/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 27, e ordinanza Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, punto 31 sopra, punto 23).

41
Tuttavia, nelle controversie che hanno ad oggetto un atto adottato in forza del regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1), può risultare pertinente tenere conto del fatto che, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione di tale atto, le istituzioni, a seguito di una domanda debitamente motivata, hanno accettato di trattare documenti e informazioni comunicati da una parte come riservati o come comunicati a titolo riservato, in applicazione dell’art. 29 di tale regolamento.

42
In quarto e ultimo luogo, quando dall’esame da lui condotto risulta che taluni documenti e informazioni di cui si contestava la riservatezza sono segreti o riservati, spetta al presidente procedere, in un secondo momento, alla valutazione e alla ponderazione degli interessi in gioco per ognuno di essi.

43
A tale riguardo, la valutazione dei requisiti in presenza dei quali ci si può avvalere della deroga prevista dall’art. 116, n. 2, seconda frase, del regolamento di procedura è diversa a seconda che il trattamento riservato sia stato richiesto nell’interesse della parte richiedente o del soggetto terzo rispetto alla controversia.

44
Quando il trattamento riservato è domandato nell’interesse della parte richiedente, il presidente svolge tale valutazione, per ogni documento o informazione in questione, bilanciando la legittima esigenza di detta parte che non siano gravemente lesi i suoi interessi con l’esigenza, altrettanto legittima, delle intervenienti di disporre delle informazioni necessarie per l’esercizio dei loro diritti processuali (v. ordinanza Hilti/Commissione, punto 18 sopra, punto 11, e ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, punto 18 sopra, punto 35).

45
Quando il trattamento riservato è domandato nell’interesse di un soggetto terzo rispetto alla controversia, il presidente svolge la detta valutazione per ogni documento o informazione in questione bilanciando l’interesse di detto terzo alla tutela delle informazioni e dei documenti segreti o riservati che lo riguardano con l’interesse delle intervenienti a disporne per l’esercizio dei loro diritti processuali (v. ordinanza Gencor/Commissione, punto 39 sopra, punto 18, e ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, punto 18 sopra, punto 50).

46
In ogni caso, alla luce dei principi del contraddittorio e della pubblicità cui si ispira il dibattito giudiziario, la parte richiedente deve considerare la possibilità che talune informazioni e determinati documenti segreti o riservati che essa ha inteso versare agli atti si rivelino necessari per l’esercizio dei diritti processuali delle intervenienti e, di conseguenza, debbano essere comunicati a queste ultime (ordinanza del Tribunale 29 maggio 1997, causa T-89/96, British Steel/Commissione, Racc. pag. II‑835, punto 24; v. altresì, in questo senso, ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 2 giugno 1992, causa T-57/91, NALOO/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 16).

47
Infine, non presenta alcuna rilevanza il fatto che un interveniente, come nel caso di specie, si proponga di impegnarsi a non divulgare i documenti o le informazioni che si chiede di escludere dalla comunicazione e ad utilizzarli esclusivamente ai fini del suo intervento. Infatti, in ogni caso le parti e le intervenienti devono utilizzare gli atti processuali comunicatigli ai fini esclusivi dell’esercizio dei lori rispettivi diritti processuali (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II‑2289, punto 137, e ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, punto 18 sopra, punto 28).

48
La domanda della Hynix va esaminata alla luce di questi principi, riservando un trattamento particolare agli allegati XII, XXII, XXVII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI dell’atto introduttivo, tenuto conto di quanto affermato sopra, al punto 32.

    Sulla domanda relativa alle informazioni e ai documenti diversi dagli allegati XII, XXII, XXVII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI dell’atto introduttivo

49
In primo luogo, per costante giurisprudenza, quando la medesima informazione è riprodotta più volte negli atti processuali e una parte non chiede il trattamento riservato di ogni passaggio in cui essa figura, di modo che detta informazione, in ogni caso, sarà portata a conoscenza delle intervenienti, la domanda che la riguarda può solo essere respinta (ordinanze del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 9 novembre 1994, causa T-9/93, Schöller Lebensmittel/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 11; del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-252/97, Dürbeck/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 13, e ordinanza Van den Bergh Foods/Commissione, punto 40 sopra, punto 21), vista la sua inutilità.

50
Nel caso di specie ciò si verifica per una quantità significativa di informazioni cui si riferisce la domanda e contenute nelle memorie propriamente dette. Tali informazioni sono:

(omissis)

51
Pertanto, la domanda relativa a tali informazioni deve essere respinta.

52
Quanto alla parte restante della domanda, occorre osservare anzitutto che l’atto introduttivo, i 63 documenti allegati, il controricorso e i 38 documenti allegati comprendono più di 4000 pagine e che la Hynix chiede inoltre il trattamento riservato di un numero molto elevato di informazioni.

53
Tali circostanze non consentono di verificare sistematicamente se ogni informazione interessata dalla domanda sia menzionata in passaggi degli atti processuali diversi da quelli elencati dalla parte richiedente. Di conseguenza bisogna partire dal presupposto che il trattamento riservato concesso a talune informazioni produrrà i suoi effetti solo qualora non risulti successivamente che alcune informazioni che ne fruiscono sono riprese in passaggi degli atti processuali comunicati alle intervenienti.

54
In secondo luogo, dall’esame individuale dei documenti e delle informazioni diversi da quelli menzionati sopra, al punto 50, scaturisce che alcuni di essi non sono segreti, né, tanto meno, riservati.

55
È il caso, in primo luogo, delle informazioni che riguardano le intervenienti e che sono loro necessariamente note (ordinanza Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, punto 34 sopra, punti 13 e 14). Nella fattispecie ciò vale per:

(omissis)

56
In secondo luogo, si tratta delle informazioni accessibili, se non al pubblico in generale, per lo meno a determinati ambienti specializzati (ordinanza Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, punto 34 sopra, punto 14; ordinanza British Steel/Commissione, punto 46 sopra, punto 26, e ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, punto 18 sopra, punto 43). Nella fattispecie ciò si verifica per le informazioni il cui trattamento riservato è richiesto al punto 322 e alla nota a piè di pagina n. 269 dell’atto introduttivo. Infatti esse contengono talune dichiarazioni di Standard & Poor’s relative alla sua decisione di abbassare il rating della Hynix nell’ottobre 2001, che sono per loro natura destinate ad essere portate a conoscenza degli investitori interessati a siffatta decisione.

57
In terzo luogo, si tratta delle informazioni di cui le intervenienti hanno già preso o possono già lecitamente prendere conoscenza (ordinanza Telecom Italia/Commissione, punto 34 sopra, punto 19, e ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, punto 18 sopra, punto 45), nonché delle informazioni che emergono chiaramente o si deducono da quelle di cui essi sono a conoscenza o riceveranno comunicazione (ordinanza DSG/Commissione, punto 34 sopra, punto 14; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 3 luglio 1998, causa T-143/96, Volkswagen e Volkswagen Sachsen/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 20 e 32, e ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, punto 18 sopra, punto 45). Nella fattispecie ciò si verifica per:

(omissis)

58
Per contro, l’allegato B 3 del controricorso non può essere considerato come lecitamente portato a conoscenza dell’Infineon e della Micron in quanto la Hynix, che all’inizio ne aveva richiesto il trattamento riservato, ha fatto tempestivamente valere che la sua comunicazione alle intervenienti risultava da un errore materiale da parte sua e ha richiesto che fosse ordinato a questi ultimi di restituire tale documento al Tribunale.

59
In quarto luogo, si tratta delle informazioni che non presentano un grado di specificità o di precisione tale da essere segrete o riservate (v., in questo senso, ordinanze del Tribunale 10 febbraio 1995, causa T-154/94, CSF e CSMSE/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 32; del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 26 febbraio 1996, causa T-322/94, Union Carbide/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 34, e ordinanza Gencor/Commissione, punto 39 sopra, punto 40). Nella fattispecie ciò si verifica per le seguenti informazioni di cui si domanda il trattamento riservato:

(omissis)

60
In quinto luogo, si tratta delle informazioni che erano segrete o riservate, ma che risalgono a cinque anni o più e pertanto devono essere ritenute storiche, salvo che, in via eccezionale, la parte richiedente dimostri che, nonostante la loro età, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale o di quella del terzo interessato (v. ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, punto 18 sopra, punto 39; v. altresì, in questo senso, ordinanza del presidente del Tribunale 16 luglio 1997, causa T-126/96, BFM/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25). Nel caso di specie vanno ritenute storiche:

(omissis)

61
La domanda relativa alle informazioni elencate sopra, ai punti 55-57 e 59-60, deve essere pertanto respinta.

62
In terzo luogo, dall’esame individuale delle informazioni e dei documenti diversi da quelli elencati ai detti punti si desume che essi sono tutti o segreti o riservati.

63
È il caso, in primo luogo, di taluni dati numerici e informazioni tecniche relativi alla politica commerciale e alla posizione riguardo alla concorrenza della richiedente o del terzo che essi concernono. Infatti, quando sono specifiche, precise e recenti, tali informazioni hanno natura di segreto commerciale (ordinanza Hilti/Commissione, punto 18 sopra, punto 20, e Atlantic Container Lines e a./Commissione, punto 34 sopra, punto 4). Nella fattispecie è così per:

(omissis)

64
In secondo luogo, è il caso di taluni dati numerici e informazioni tecniche relativi alla situazione finanziaria della parte richiedente o ad accordi in materia da essa conclusi con soggetti terzi rispetto alla controversia. Infatti, quando sono specifiche, precise e recenti, tali informazioni hanno natura di segreto commerciale (v., in questo senso, ordinanze del presidente della Terza Sezione del Tribunale 20 ottobre 1994, causa T-170/94, Shanghaï Bicycle/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 11; 26 febbraio 1996, Union Carbide/Commissione, punto 59 sopra, punti 29 e 30, e ordinanza DSG/Commissione, punto 34 sopra, punto 15). Nella fattispecie è così per:

(omissis)

65
In terzo luogo, è il caso di altri documenti o informazioni relativamente ai quali la richiedente ha debitamente spiegato le ragioni per cui, nella fattispecie, essi presentano carattere riservato.

66
Ciò si verifica, anzitutto, per l’allegato LII dell’atto introduttivo, dal cui esame risulta che tale documento, che contiene la relazione Abbie Gregg, deve, in via eccezionale, essere mantenuto interamente riservato in quanto, in particolare, esso rappresenta un complesso inscindibile d’informazioni commerciali specifiche, precise e recenti che sono per loro natura segreti commerciali della Hynix, nonché di valutazioni svolte su tali segreti commerciali dagli autori della relazione in questione a titolo riservato.

67
Ciò si verifica inoltre per gli allegati B 19 e B 31 del controricorso, dal cui esame emerge che tali documenti, che contengono la proposta di ricapitalizzazione della Hynix presentata dalla SSB nell’aprile 2001 e la relazione da essa elaborata nel settembre 2001, devono, in via eccezionale, essere mantenuti interamente riservati in quanto, segnatamente, sono dedicati ad un piano strategico e finanziario altamente riservato, relativo al periodo 2001/2005.

68
Infine, ciò si verifica per l’allegato B 30 del controricorso. Tale documento, che contiene la relazione Monitor Group, relativa alla strategia commerciale, finanziaria e in materia di concorrenza della Hynix, appare anche nel fascicolo come allegato 3 all’allegato XXXV dell’atto introduttivo. Le pagine 471-476 presentano carattere riservato, ad eccezione, nei casi della Infineon e della Micron, delle informazioni che le riguardano, rispettivamente alle pagg. 474 e 475.

69
Da parte sua, l’allegato B 3 del controricorso, la cui riservatezza è invocata dalle due parti, formerà oggetto di esame nel contesto della domanda di trattamento riservato del Consiglio (v. punti 84-89 infra).

70
In quarto e ultimo luogo, una ponderazione degli interessi in gioco induce a ritenere che, tra le informazioni segrete o riservate di cui ai punti 63-68 sopra, quelle figuranti nelle note a piè di pagina nn. 186 e 284 dell’atto introduttivo risultino necessarie per l’esercizio dei diritti processuali delle intervenienti. Infatti, senza conoscere tali cifre, queste ultime discuterebbero invano sui mezzi relativi al calcolo dell’importo dei vantaggi collegati a tali cifre.

71
La domanda che riguarda queste informazioni deve dunque essere respinta.

72
Al contrario, nessuna delle altre informazioni segrete o riservate in esame appare necessaria all’esercizio dei diritti processuali delle intervenienti, alla luce, in particolare, delle relative sintesi che esse hanno presentato nelle memorie delle parti e delle informazioni menzionate nel fascicolo. Per di più, la comunicazione di alcune di queste informazioni a terzi potrebbe rivelarsi dannosa per la Hynix. Ciò vale, in particolare, per i documenti di cui all’allegato LII dell’atto introduttivo e agli allegati B 19 e B 31 del controricorso.

73
La domanda relativa a tali informazioni può dunque essere accolta.

    Sulla domanda relativa agli allegati XII, XXII, XXVII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI dell’atto introduttivo

74
Come osservato sopra, ai punti 32 e 33, la domanda riguardante tali documenti è imprecisa e motivata in modo generico e lapidario.

75
L’esame individuale di tali documenti, che non può prescindere dalle dette circostanze, induce a ritenere che, tra le varie informazioni di cui si chiede il trattamento riservato, talune non siano né segrete né riservate perché riguardano le intervenienti e sono loro necessariamente note, oppure perché sono accessibili al pubblico in generale o agli ambienti specializzati, o perché emergono chiaramente o si deducono da quelle di cui le intervenienti sono già a conoscenza o riceveranno comunicazione, o perché non presentano un grado di specificità o di precisione sufficiente, o perché possono essere considerate storiche (v. sopra, punti 55-57 e 59-60), o ancora perché sono tali da mantenere le intervenienti nel dubbio sulle decisioni d’ordine strategico adottate o che saranno adottate dalla Hynix, e non da rivelarne loro il contenuto (ordinanza British Steel/Commissione, punto 46 sopra, punto 31).

76
Al contrario, hanno natura segreta o riservata, in quanto costituiscono dati precisi, specifici e recenti di tipo commerciarle, finanziario o relativo alla concorrenza:

(omissis)

77
La domanda relativa alle informazioni diverse da quelle elencate al punto precedente deve quindi essere respinta.

78
La ponderazione degli interessi in gioco induce a ritenere che le informazioni segrete o riservate elencate al detto punto non risultano necessarie per l’esercizio dei diritti processuali delle intervenienti.

79
A tale riguardo, la Infineon sbaglia nel sostenere che sarebbe contrario al principio della parità delle armi comunicarle la versione non riservata dell’allegato XXXVIII dell’atto introduttivo, mentre la Hynix disporrebbe della sua versione riservata. Le informazioni segrete o riservate contenute in tale documento non risultano necessarie per l’esercizio dei diritti processuali delle intervenienti e, in quanto tali, possono essere escluse dalla comunicazione degli atti processuali alle dette intervenienti, senza che peraltro assuma alcuna rilevanza verificare se l’autore del documento in questione aveva deciso, come era sua facoltà, di comunicare tale documento ad una delle parti della controversia e ad essa soltanto.

80
La domanda relativa a tali informazioni può dunque essere accolta.

Sulla domanda di trattamento riservato del Consiglio

Oggetto e motivazione della domanda

81
Il Consiglio chiede che gli allegati B 3, B 15, B 18, B 26, B 27 e B 38 del controricorso siano interamente esclusi dalla comunicazione degli atti processuali alla Infineon, alla Micron, alla Citibank e alla KEB. A sostegno della sua domanda esso afferma, in particolare, che l’allegato B 3 contiene informazioni riservate fornite alla Commissione dalla Hynix e da alcuni istituti bancari erogatori di misure classificate come sovvenzioni nel regolamento impugnato nel corso del procedimento amministrativo. Esso spiega altresì che gli allegati diversi dall’allegato B 3 contengono documenti di cui l’autore ha autorizzato la produzione da parte del Consiglio a condizione che essi siano comunicati unicamente alla Hynix e alla Commissione.

Osservazioni delle intervenienti

82
Solo la Micron e la KEB sollevano obiezioni sulla domanda. Quelle della Micron vertono sull’allegato B 3 del controricorso. Quelle della KEB riguardano, in sostanza, i documenti e le informazioni relativi al comportamento della KEB nei confronti della Hynix e delle autorità coreane.

Giudizio del presidente

83
Al presidente spetta pronunciarsi solo sui documenti e sulle informazioni la cui riservatezza, fatta valere da una parte, sia contestata dall’altra parte o da un interveniente (v. sopra, punto 36).

84
In primo luogo, l’allegato B 3, di cui sia la Hynix sia il Consiglio chiedono il trattamento riservato, contiene un rapporto di missione redatto da agenti della Commissione al termine delle visite di verifica condotte in Corea dal 2 al 12 dicembre 2002 presso la Hynix, presso taluni enti che hanno partecipato alle misure classificate come sovvenzioni nel regolamento impugnato e presso le autorità coreane, ai sensi degli artt. 11 e 26 del regolamento n. 2026/97. Gli enti in questione sono la Korea Deposit Insurance Corp., la Korea Export Insurance Corp., la Financial Supervisory Commission e la Financial Supervisory Service, la KEB, la Korea Development Bank, la Woori Bank e la Chohung Bank.

85
Dalla lettura di tale rapporto di missione, preliminare e preparatorio al regolamento impugnato, emerge che in esso sono riportati scambi di vedute tra gli agenti della Commissione che hanno effettuato le visite di verifica in esame e i terzi interessati da tali visite, in merito a varie informazioni fornite dai detti terzi. Dall’esame individuale delle informazioni in questione – che gli agenti della Commissione, tenuto conto dei motivi debitamente giustificati addotti dagli interessati, si sono impegnati a trattare in via riservata in forza dell’art. 29 del regolamento n. 2026/97 – risulta che esse, effettivamente, sono tutte segrete o riservate. Dal detto rapporto di evince inoltre che tali informazioni sono presentate in modo tale da non poter essere separate dagli scambi di vedute che le riguardano.

86
Occorre concludere che, fatta salva la situazione particolare della KEB, tale documento non solo contiene un insieme indivisibile di informazioni segrete o riservate per la Hynix e per vari soggetti terzi rispetto alla controversia (v., in questo senso, ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 31 marzo 1992, causa T-57/91, NALOO/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 10), ma costituisce altresì un documento di lavoro interno della Commissione. Siffatto documento non può essere comunicato alla ricorrente stessa, a meno che non lo richiedano circostanze eccezionali del caso di specie, sulla base di gravi indizi che essa è tenuta a fornire (ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 1899, punto 11, e sentenza del Tribunale 8 luglio 2003, causa T-132/01, Euroalliages e a./Commissione, Racc. pag. II-2359, punto 94), a meno che, e nei limiti in cui, l’istituzione autrice non decida diversamente. Nel caso di specie, dalla domanda del Consiglio, non contestata su questo punto, emerge che la Commissione ha inteso revocare la riservatezza di tale documento nei confronti della Hynix, e soltanto di essa.

87
Dalla ponderazione degli interessi in gioco emerge che, fatta salva la particolare situazione della KEB, la comunicazione di tale documento non risulta necessaria per l’esercizio dei diritti processuali delle intervenienti alla luce, in particolare, della motivazione del regolamento impugnato, dei motivi discussi dalle parti, dell’utilizzo che esse fanno di tale documento nelle loro memorie e delle sintesi fornite in altri elementi del fascicolo a proposito delle questioni contenute in detto documento.

88
Al contrario, la situazione della KEB è particolare. Il rapporto di missione, infatti, dedica una sezione alla riunione organizzata il 5 dicembre 2002 tra la Commissione e i suoi rappresentanti e ai documenti forniti da questi ultimi in tale occasione (punti 77-131 del rapporto di missione). Dato che in tale sezione sono menzionati dati di fatto relativi alla KEB e, quindi, necessariamente ad essa noti, occorre concludere che tale sezione, per la KEB, non è segreta o riservata (v. sopra, punto 55). Posto che in tale sezione sono riportati scambi di vedute relativi al comportamento della KEB nei confronti della Hynix e delle autorità coreane, che hanno carattere riservato, si può concludere, una volta ponderati gli interessi in gioco, che la sua comunicazione è necessaria per l’esercizio dei diritti della KEB e, in particolare, per la discussione dei motivi vertenti sulla determinazione di un contributo finanziario delle autorità pubbliche coreane, che rappresenta una delle questioni centrali della controversia.

89
La domanda relativa all’allegato B 3 del controricorso può pertanto essere ammessa, ad eccezione, per quanto riguarda il caso della KEB, dei punti 77-131 del rapporto di missione, che dovranno esserle comunicati.

90
In secondo luogo, dall’esame degli allegati B 15 (accordo concluso tra la Korea Credit Guarantee Fund e il Consiglio delle istituzioni finanziarie e creditizie della Hynix, di cui la KEB fa parte) e B 18 (documento presentato come fornito dalla KEB alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo) del controricorso si desume che tali documenti riguardano la KEB e non sono segreti o riservati nei suoi confronti (v. punto 55 sopra).

91
La domanda relativa a tali documenti va pertanto respinta.

92
In terzo luogo, l’esame degli allegati B 26, B 27 e B 38 del controricorso rivela che tali documenti non riguardano la KEB e dunque non sono interessati dalle sue obiezioni. La domanda che li concerne non è inoltre contestata da nessuna delle intervenienti e pertanto non è necessario statuire in merito ad essa.

93
Infine, si prende atto delle dichiarazioni scritte della Infineon e della Micron secondo cui esse non hanno conservato copia delle versioni riservate degli allegati del controricorso loro comunicati a causa dell’errore materiale della Hynix e del tempo impiegato dal Consiglio per presentare la sua domanda di trattamento riservato.


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE



così provvede:

1)
Non è necessario statuire sulla domanda di trattamento riservato degli allegati B 26, B 27 e B 38 del controricorso.

2)
Le domande di trattamento riservato, nei confronti della Citibank, N.A. Seoul Branch, della Infineon Technologies AG, della Korea Exchange Bank, della Micron Europe Ltd e della Micron Technology Italia, Srl, dei documenti e delle informazioni elencati nell’allegato della presente ordinanza sono accolte.

3)
Per il resto, le domande di trattamento riservato sono respinte.

4)
La versione non riservata degli atti processuali sarà prodotta dalla parte che ne è l’autrice e notificata, a cura del cancelliere, alle intervenienti elencate al punto 2 del dispositivo.

5)
Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 22 febbraio 2005

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Legal


1
Lingua processuale: l'inglese.