Language of document : ECLI:EU:T:2004:289

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
5 ottobre 2004 (1)

«Personale impiegato nella joint venture JET – Parità di trattamento – Omessa applicazione dello status di agente temporaneo – Art. 152 CEEA – Termine ragionevole – Danni materiali subiti»

Nella causa T-45/01,

Stephen Sanders, residente in Oxon (Regno Unito), e i 94 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati dai sigg. P. Roth, QC, e I. Hutton, e dalla sig.ra A. Howard, barristers,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e L. Escobar Guerrero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato inizialmente dai sigg. J.‑P. Hix e A. Pilette, successivamente dai sigg. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti per non essere stati assunti come agenti temporanei delle Comunità per l'esercizio della loro attività all'interno della joint venture Joint European Torus (JET),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),



composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Jaeger e H. Legal, giudici,

cancelliere : sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze di trattazione orale dell'8 maggio e del 23 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

1
L’art. 1, secondo comma, del Trattato CEEA così dispone:

«La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi».

2
L’art. 2 CEEA dispone in particolare che, per l’assolvimento dei suoi compiti, la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) deve sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle conoscenze tecniche.

3
L’art. 49 CEEA dispone quanto segue:

«La costituzione di una impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio.

Ogni impresa comune ha personalità giuridica.

In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa può in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Salvo contrarie disposizioni del presente trattato o del proprio statuto, ogni impresa comune è soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia in virtù del presente trattato, le controversie interessanti le imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali».

4
Ai sensi dell’art. 51 CEEA:

«La Commissione provvede all’esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla costituzione delle imprese comuni fino all’insediamento degli organi incaricati del loro funzionamento».

5
L’art. 152 CEEA recita:

«La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».

6
Ai sensi dell’art. 151 CEEA:

«La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 188, secondo comma[, CEEA]».

7
L’art. 188, secondo comma, CEEA così dispone:

«In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».

8
La joint undertaking (in prosieguo, anche: l’«impresa comune» o la «joint venture») Joint European Torus (in prosieguo: la «JET»), per cui lavoravano i ricorrenti, è stata costituita con decisione del Consiglio 30 maggio 1978, 78/471/Euratom (GU L 151, pag. 10), al fine di realizzare il programma «Fusione» della CEEA, che prevedeva la costruzione, il funzionamento e l’utilizzazione di una macchina toroidale di grandi dimensioni del tipo Tokamak e dei relativi impianti ausiliari. La durata del progetto JET, inizialmente prevista per dodici anni, è stata prorogata tre volte: con decisione del Consiglio 25 luglio 1988, 88/447/Euratom (GU L 222, pag. 4), fino al 31 dicembre 1992; con decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/677/Euratom (GU L 375, pag. 9), fino al 31 dicembre 1996 e, infine, con decisione del Consiglio 7 maggio 1996, 96/305/Euratom (GU L 117, pag. 9), fino al 31 dicembre 1999. In seguito, il programma è proseguito, in particolare, nell’ambito dell’accordo europeo sullo sviluppo della fusione.

9
Lo statuto della joint venture (in prosieguo: lo «statuto»), allegato alla decisione 78/471, indica che essa ha sede in Culham, Oxfordshire, nel Regno Unito, e che i suoi membri sono, oltre alla CEEA, gli Stati membri o i loro enti competenti in materia atomica, in particolare l’organizzazione ospitante, la United Kingdom Atomic Energy Authority (in prosieguo: la «UKAEA»), nonché la Confederazione svizzera in seguito alla decisione 91/677.

10
Lo statuto indica che gli organi della JET sono il consiglio e il direttore del progetto. Il consiglio della JET è assistito da un comitato esecutivo e può chiedere il parere di un consiglio scientifico.

11
Ai sensi dell’art. 4.2.2 dello statuto:

«In particolare il consiglio del JET:

(…)

d)
designa il direttore e il personale dirigente del progetto per l’assunzione da parte della Commissione o dell’organizzazione ospitante, secondo l’opportunità, e stabilisce la durata del loro incarico, approva la struttura generale del gruppo di lavoro del progetto e decide le procedure di inquadramento e di amministrazione del personale;

(…)

f)
approva, in conformità dell’articolo 10, il bilancio annuale compreso l’organigramma, il programma di sviluppo del progetto e le previsioni di costo del progetto».

12
Ai sensi dell’art. 7 dello statuto, il direttore del progetto è l’organo esecutivo della joint venture e il suo rappresentante legale; egli «cura l’esecuzione del programma di sviluppo del progetto e dirige l’esecuzione del progetto secondo gli orientamenti stabiliti dal consiglio del JET». Egli «deve in particolare:

a)
organizzare, dirigere e sovraintendere al gruppo di lavoro del progetto;

b)
presentare al consiglio del JET proposte sulla struttura generale del gruppo di lavoro del progetto e proporre al consiglio del JET la nomina del personale dirigente».

13
L’art. 8 dello statuto, relativo al gruppo di lavoro del progetto, nella sua formulazione originaria applicabile fino al 21 ottobre 1998 (v. infra, punti 25 e 26), così dispone:

«8.1 Il gruppo di lavoro del progetto assiste il direttore del progetto nell’esercizio delle sue funzioni. Il personale del gruppo deve risultare nell’organigramma del personale, quale figura nel bilancio annuale. Esso è composto da personale proveniente dai membri dell’Impresa comune, come stabilito [all’articolo] 8.3, e da altro personale. Il personale del gruppo di lavoro del progetto è assunto in conformità delle disposizioni [degli articoli] 8.4 e 8.5.

8.2
La composizione del gruppo di lavoro del progetto deve rappresentare un giusto equilibrio fra l’esigenza di garantire la natura comunitaria del progetto, soprattutto per i posti in cui sono richieste qualifiche di un dato livello (fisici, ingegneri, personale amministrativo di livello equivalente) e l’esigenza di dare al direttore del progetto i più ampi poteri in materia di scelta del personale ai fini di una gestione efficace. Nell’applicazione di questo principio si deve tener conto anche degli interessi dei membri non comunitari dell’Impresa comune.

8.3
I membri dell’Impresa comune mettono a disposizione dell’Impresa comune qualificato personale scientifico, tecnico e amministrativo.

8.4
Il personale messo a disposizione dall’organizzazione ospitante rimane alle dipendenze dell’organizzazione ospitante, alle condizioni d’impiego di tale organizzazione ed è assegnato da quest’ultima all’Impresa comune.

8.5
Salvo decisione diversa in alcuni casi specifici, in conformità delle procedure che il consiglio del JET dovrà definire per l’inquadramento e l’amministrazione del personale, il personale messo a disposizione [dai] membri dell’Impresa comune diversi dall’organizzazione ospitante e l’altro personale necessario sono assunti dalla Commissione per impieghi temporanei conformemente al «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee» e sono assegnati dalla Commissione all’Impresa comune.

8.6
Tutto il personale facente parte del gruppo di lavoro del progetto dipende amministrativamente soltanto dal direttore del progetto.

8.7
Tutte le spese per il personale, comprese le spese per il personale assegnato dalla Commissione e dall’organizzazione ospitante dell’Impresa comune, sono a carico dell’Impresa comune.

8.8
Ogni membro che abbia concluso un contratto di associazione con [la CEEA] si impegna a reimpiegare il personale che ha messo a disposizione del progetto e che è stato assunto dalla Commissione per un impiego temporaneo, non appena ultimato il lavoro svolto da tale personale per il progetto.

8.9
Il consiglio del JET definisce in dettaglio le procedure per l’inquadramento e l’amministrazione del personale».

14
Nella controversia all’origine della sentenza della Corte 15 gennaio 1987, cause riunite 271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84, 203/84 e 13/85, Ainsworth e a./Commissione e Consiglio (Racc. pag. 167), i ricorrenti, cittadini britannici assunti dall’UKAEA e, in quanto tali, messi a disposizione della joint venture per partecipare al gruppo di lavoro del progetto, si opponevano alla decisione del direttore della joint venture JET, adottata a nome della Commissione, con la quale si rifiutava il loro inserimento, in qualità di agenti temporanei, nell’organico della Commissione come personale della CEEA. Essi facevano valere, in particolare, quale eccezione, l’illegittimità dello statuto della joint venture a causa della disparità di trattamento istituita dagli artt. 8.4 e 8.5 del medesimo.

15
La Corte ha dichiarato che tali disposizioni avevano «in realtà lo scopo di stabilire una differenza di trattamento in funzione del membro dell’impresa comune che mette[va] a disposizione di questa la persona di cui trattasi» (punto 32). Tuttavia, la Corte ha affermato che «la JET [era] un’ impresa che si occupa[va] esclusivamente della ricerca (…) la cui esistenza [era] limitata nel tempo» (punto 35) ed ha sottolineato la situazione particolare dell’UKAEA che, in quanto organizzazione ospitante, si assumeva specifiche responsabilità (punti 36 e 37). Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato «che la situazione del tutto particolare nella quale si trova[va] la UKAEA, organizzazione ospitante, rispetto alla JET, situazione che non [era] analoga a quella di alcun altro membro della JET, costitui[va] una giustificazione obiettiva della differenza di trattamento stabilita dagli artt. 8.4 e 8.5 dello statuto» (punto 38).

16
Il 10 dicembre 1991 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa recante un parere, in particolare, sulla proposta di decisione del Consiglio che modificava lo statuto della joint venture JET ed ha espresso in tale ambito il timore che le disparità di retribuzione tra i ricercatori che erano al servizio della Commissione e quelli che dipendevano dalle autorità nazionali generassero tensioni all’interno della JET (GU 1992, C 13, pag. 50).

17
Nelle cause all’origine della sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94, Altmann e a./Commissione (Racc. pag. II‑2041), i ricorrenti, cittadini britannici, dipendenti dell’UKAEA messi a disposizione della JET, si opponevano alle decisioni della Commissione che respingevano le loro domande di assunzione come agenti temporanei della Comunità. Essi facevano valere, in particolare, alcuni mutamenti di circostanze sopravvenuti dopo la pronuncia della citata sentenza Ainsworth e a./Commissione e Consiglio.

18
Il Tribunale ha accertato, da un lato, quanto segue: «[T]utti i dipendenti del gruppo di lavoro del progetto si trova[va]no in una situazione analoga, qualunque [fosse] l’organizzazione membro che li [aveva] messi a disposizione dell’impresa comune. Tutti lavora[va]no infatti esclusivamente per il progetto nell’ambito di uno stesso gruppo di lavoro e sotto l’autorità di uno stesso direttore. Essi [erano] stati assunti in base agli stessi concorsi e promossi soltanto in base ai loro meriti, senza tener conto di chi [fosse] il loro datore di lavoro ufficiale» (punto 81). D’altro lato, il Tribunale ha rilevato la persistenza di una disparità di trattamento all’interno del gruppo di lavoro del progetto dal punto di vista delle retribuzioni e delle prospettive di carriera, risultante dalle disposizioni degli artt. 8.4 e 8.5 dello statuto della joint venture (punti 82, 84 e 85).

19
Il Tribunale ha poi preso atto che, «rispetto alla situazione presa in esame dalla Corte nel 1987, [era] intervenuto un determinato numero di elementi nuovi o di mutamenti. [Si trattava] in particolare: a) del prolungamento considerevole della durata del JET; b) del ruolo più circoscritto rivestito dall’UKAEA nell’organizzazione e nel funzionamento dell’impresa comune; c) del fatto che l’UKAEA [aveva] cessato di opporsi a che il personale che essa mette[va] a disposizione del JET si dimett[esse] per mettersi al servizio della Commissione; d) delle turbative al funzionamento dell’impresa comune a seguito di conflitto sociale e e) dell’inettitudine del sistema di assunzione del JET al conseguimento degli obiettivi per i quali esso [era] stato concepito» (punto 96).

20
Il Tribunale ha inoltre dichiarato quanto segue:

«Alla luce di tutti questi elementi, è giocoforza concludere che è venuto meno il complesso delle circostanze di fatto richiamate dalla Corte a sostegno della propria constatazione secondo la quale la disparità di trattamento stabilita dallo statuto del JET era obiettivamente giustificata. Occorre peraltro tener presente che la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi sulle disparità di trattamento connesse con le prospettive di carriera e con le garanzie di occupazione, le quali non erano controverse nella causa Ainsworth» (punto 117).

21
Per quanto riguarda la nozione di «altro personale» di cui all’art. 8 dello statuto, nella sua formulazione originaria, il Tribunale ha rilevato che, «sebbene nessuna disposizione dello statuto viet[asse] espressamente e inequivocabilmente il principio dell’assunzione come “altro personale”, ai sensi dell’art. 8.5, di persone che, come i ricorrenti, [erano] già state messe a disposizione del progetto dall’UKAEA, ciò non toglie che dalla struttura generale dello statuto e dal tenore stesso delle sue disposizioni si evince[sse] che siffatta assunzione non [poteva] prevedersi senza minare gravemente alle fondamenta il sistema di assunzione e gestione del personale istituito dal detto statuto» (punto 136).

22
Il Tribunale ha aggiunto che:

«La nozione di “altro personale” di cui all’art. 8.5 dello statuto deve essere infatti interpretata mediante riferimento all’art. 8.1, il quale dispone che il gruppo di lavoro del progetto è composto, da un lato, di personale proveniente dai membri del JET, ai sensi dell’art. 8.3, e, dall’altro, di “altro personale”. L’operazione in base alla quale un dipendente del gruppo di lavoro del progetto messo a disposizione dall’UKAEA presenti le dimissioni da quest’ultima all’unico fine di poter essere assunto dalla Commissione come “altro personale” non è contemplata da queste disposizioni» (punto 137).

23
Il Tribunale ha dichiarato che «gli artt. 8.4 e 8.5 dello statuto, nella loro (…) formulazione [originaria], non po[tevano] essere interpretati nel senso che essi autorizza[ssero] l’assunzione dei ricorrenti come “altro personale” ai sensi di queste disposizioni» (punto 139), ed ha rilevato «l’illegittimità degli artt. 8.4 e 8.5 dello statuto, delle loro norme integrative di esecuzione e delle norme amministrative intese a dar loro efficacia, nella parte in cui stabili[va]no o concorr[eva]no al mantenimento di una disparità di trattamento non obiettivamente giustificata e di conseguenza illegittima, in particolare per quanto riguarda[va] le prospettive di accesso al pubblico impiego comunitario, tra due categorie di dipendenti del JET in funzione del membro che li mette[va] a disposizione dell’impresa comune» (punto 141).

24
Per quanto riguardava le domande dei ricorrenti dirette ad ottenere un risarcimento delle perdite economiche cagionate dalla discriminazione di cui trattavasi, il Tribunale ha affermato che la violazione del principio della parità di trattamento risultante dallo statuto non era, nel caso di specie, sufficientemente grave e manifesta per far sorgere la responsabilità della Comunità in conseguenza degli atti illegittimamente adottati dal Consiglio e attuati dalla Commissione (punto 154).

25
A seguito della citata sentenza Altmann e a./Commissione, che non è stata oggetto di impugnazione, la decisione del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/585/Euratom (GU L 282, pag. 65), entrata in vigore il 21 ottobre 1998, ha modificato lo statuto della joint venture ed ha soppresso, in particolare, i riferimenti alla nozione di «altro personale» che vi figuravano.

26
Ai sensi del punto 4 dell’allegato alla decisione 98/585, gli artt. 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.7 sono così formulati:

«8.1
Il gruppo di lavoro del progetto assiste il direttore del progetto nell’esercizio delle sue funzioni. Il personale del gruppo deve risultare nell’organigramma del personale, quale figura nel bilancio annuale. Esso è composto da personale proveniente dai membri dell’impresa comune, come stabilito al punto 8.3».

«8.3
I membri dell’impresa comune, che hanno concluso con [la CEEA] un contratto di associazione oppure un contratto a tempo determinato nel quadro del programma fusione [della CEEA] negli Stati membri in cui non esistono associazioni (in seguito denominati “organismi di provenienza”), mettono a disposizione dell’impresa comune personale scientifico, tecnico e amministrativo qualificato».

«8.4
Il personale messo a disposizione dagli organismi di provenienza è distaccato presso l’impresa comune e:

a)
rimane alle dipendenze dell’organismo di provenienza durante il periodo di distacco alle condizioni di impiego determinate da tale organismo;

b)
ha diritto, durante il periodo di distacco, a un’indennità come stabilito dai “Regolamenti applicabili al distacco del personale degli organismi di provenienza presso l’impresa comune”, che sono adottati dal Consiglio del JET in base [all’art.] 8.5».

«8.5
Il Consiglio del JET adotta le procedure specifiche per la gestione del personale (ivi compresi i “Regolamenti applicabili al distacco del personale degli organismi di provenienza presso l’impresa comune”). Adotta inoltre il regime transitorio e le necessarie misure relative al gruppo di lavoro del progetto assegnato all’impresa comune dalla Commissione e dall’organizzazione ospitante prima del 21 ottobre 1998».

«8.7
Tutte le spese per il personale, ivi compreso il rimborso delle spese relative al personale distaccato sostenute dagli organismi di provenienza nonché le spese relative al personale assegnato all’impresa comune dalla Commissione e dall’organizzazione ospitante prima dell’entrata in vigore delle suddette disposizioni, sono a carico dell’impresa comune».


Fatti e procedimento

27
I 95 ricorrenti, cittadini britannici, hanno lavorato nell’ambito del progetto JET, 51 di essi per un periodo uguale o superiore a dieci anni, ricoprendo in genere incarichi di ingegnere, tecnico o disegnatore. Gli interessati, che sono stati assunti tutti, in forza di un primo contratto annuale, prima della modifica dello statuto intervenuta nell’ottobre 1998, non avevano alcun rapporto contrattuale con l’UKAEA o con la Commissione, bensì erano assunti e retribuiti da società terze, contrattualmente legate alla joint venture JET. Ad ogni modo, le loro assunzioni, il cui scopo era di metterli a disposizione della joint venture JET, sono cessate alla scadenza del progetto, il 31 dicembre 1999.

28
La joint venture JET stipulava contratti con società prestatrici di manodopera per la fornitura dei servizi da parte di una persona o di un gruppo di persone che possedessero qualifiche o competenze tecniche particolari. I contratti plurisoggettivi consentivano di mettere a disposizione della joint venture JET gruppi di dipendenti, come quelli assegnati al MAC («main assembly contract»; appalto principale per l’assemblaggio), al MEC («main electrical contract»; appalto principale per l’elettricità), all’ufficio disegni o al servizio di programmazione informatica, nonché le persone assegnate all’ufficio corrispondenza, i centralinisti o i tecnici d’officina. D’altra parte, la joint venture JET stipulava con altre imprese contratti relativi alla fornitura di servizi, quali la manutenzione e la pulizia degli edifici.

29
La maggior parte dei contratti stipulati dalla joint venture JET con società prestatrici di manodopera dava luogo a bandi di gara da parte della joint venture, generalmente pubblicati ogni tre anni. La direzione della JET procedeva ad un’audizione dei candidati proposti dalle società offerenti prima di dare o meno il proprio consenso alla selezione, effettuata dalla società vincitrice, delle persone che quest’ultima doveva assumere affinché esercitassero la loro attività all’interno della joint venture. Tutti i contratti di fornitura di personale venivano stipulati dalla joint venture JET per la durata di un anno e potevano essere prorogati, sempre su base annuale. Viceversa, essi potevano essere risolti in qualsiasi momento.

30
Tra il 12 novembre 1999 e il 16 febbraio 2000 ciascun ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera, presentata a titolo principale ai sensi dell’art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto del personale»). I ricorrenti menzionavano l’art. 188 CEEA come fondamento, in via subordinata, della loro azione. Essi chiedevano alla Commissione di prendere una decisione in merito alla loro domanda di risarcimento diretta ad ottenere la riparazione dell’inadempimento commesso dalla joint venture JET che non li aveva assunti, in violazione del suo statuto, come agenti temporanei delle Comunità. La Commissione ha comunicato agli interessati, con lettera del 14 marzo 2000, che avrebbe esaminato le loro domande in applicazione dell’art. 90, n. 1, dello Statuto del personale.

31
Poiché la detta domanda rimaneva priva di risposta entro il termine di quattro mesi, i ricorrenti, tramite il loro legale, hanno presentato alla Commissione, con lettera del 28 giugno 2000, un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, contro la decisione implicita di rigetto della loro domanda.

32
Tale reclamo, a cui la Commissione non ha risposto entro il termine di quattro mesi indicato dall’art. 90, n. 2, in fine, dello Statuto del personale, è stato oggetto, entro il termine per ricorrere contro il detto rigetto implicito previsto dall’art. 91, n. 3, dello Statuto del personale, di una decisione esplicita di rigetto datata 14 novembre 2000, notificata al consiglio degli interessati con telefax il 17 novembre 2000.

33
Con atto depositato il 27 febbraio 2001 i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

34
Con ordinanza del presidente del Tribunale 3 ottobre 2001 il Consiglio è stato autorizzato ad intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

35
I ricorrenti hanno chiesto la produzione di alcuni documenti in possesso della Commissione. Quest’ultima ha prodotto due memorie integrative del suo controricorso, relative a precedenti controversie ed alle funzioni esercitate da alcuni ricorrenti. I ricorrenti hanno chiesto inoltre, con lettera registrata in cancelleria il 18 luglio 2002, la produzione di un carteggio intercorso tra la direzione della joint venture JET e la Corte dei conti, relativo al personale assunto con contratto e destinato al progetto JET.

36
A titolo di misura di organizzazione del procedimento, notificata il 26 settembre 2002, il Tribunale ha chiesto alla convenuta di fornire informazioni in merito alle «disposizioni integrative» relative al personale della joint venture JET, adottate nel 1979. La Commissione ha risposto con lettera del 4 ottobre 2002.

37
Le parti hanno presentato le loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza dell’8 maggio 2003.

38
Con ordinanza 21 luglio 2003 il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha riaperto la fase orale del procedimento per consentire alle parti di precisare le loro posizioni in merito al contesto normativo applicabile alla presente controversia e alle conseguenze da trarne. Le parti si sono espresse su tale punto in una nuova udienza, svoltasi il 23 settembre 2003.


Conclusioni delle parti

39
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione ha trattato i ricorrenti in maniera discriminatoria, senza giustificazione oggettiva, durante il periodo del loro impiego al servizio del progetto JET, per quanto riguarda la loro retribuzione, i loro diritti pensionistici e le agevolazioni correlate, nonché la garanzia di una riassunzione;

dichiarare che i ricorrenti avrebbero dovuto essere trattati quale «altro personale» ai sensi dell’art. 8.1 dello statuto originario della joint venture JET;

dichiarare che le modifiche apportate all’art. 8 dello statuto della joint venture JET dalla decisione 98/585 e dalle sue disposizioni di attuazione erano illegittime, in quanto istituivano o contribuivano a mantenere una discriminazione nei confronti dei ricorrenti, senza giustificazione oggettiva, in relazione agli elementi menzionati nel primo capo delle conclusioni;

dichiarare che i ricorrenti avevano diritto ad essere assunti a copertura di posti temporanei della Commissione;

annullare la decisione della Commissione 14 novembre 2000;

ordinare alla Commissione di risarcire i ricorrenti per la perdita in termini di retribuzione, pensione, indennità ed agevolazioni cagionata dalle citate violazioni del diritto comunitario;

condannare la Commissione alle spese.

40
La Commissione, sostenuta dal Consiglio, chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

statuire sulle spese secondo diritto.


Sulla natura della controversia

41
I ricorrenti desiderano ottenere sostanzialmente il risarcimento del danno materiale che essi avrebbero subìto per non essere stati assunti dalla Commissione con contratti di agente temporaneo. Le loro domande, esposte nel precedente punto 39, dirette, in particolare, ad ottenere l’annullamento della decisione 14 novembre 2000, con cui è stato respinto il reclamo che ciascuno di essi aveva proposto alla Commissione in seguito al rigetto implicito della sua domanda di risarcimento, secondo la procedura descritta nei precedenti punti 30 e 31, producono l’effetto di sottoporre al giudizio del Tribunale l’atto oggetto del reclamo (sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 10), vale a dire, nel caso di specie, il rigetto implicito della loro domanda di risarcimento. Tali capi delle conclusioni devono essere ritenuti inseparabili dalla domanda, in realtà unica e meramente risarcitoria, che costituisce l’oggetto del ricorso che e si basa sull’atto illecito che la Commissione avrebbe commesso non assumendo gli interessati mediante tali contratti, in violazione di quanto previsto dallo statuto della JET. In mancanza di un qualsiasi rapporto contrattuale tra i ricorrenti e la Commissione, l’azione mette in questione la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

42
Nelle circostanze particolari del caso di specie, occorre determinare d’ufficio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, se la controversia debba essere ricondotta al livello generale della controversia in materia di responsabilità extracontrattuale, di cui all’art. 151 CEEA e all’art. 188, secondo comma, CEEA, o a quello relativo ai rapporti tra la Comunità e i suoi agenti, di cui all’art. 152 CEEA. Il Tribunale, per concludere, ha sentito le parti sulla detta questione nell’udienza tenutasi a tal fine il 23 settembre 2003.

43
Occorre analizzare il ricorso come riconducibile alle controversie tra la Comunità e i suoi agenti, e ciò per tre ordini di motivi.

44
In primo luogo, la valutazione della fondatezza del ricorso dipende dall’interpretazione dello statuto della JET che, stando a quanto affermano i ricorrenti, conferiva loro il diritto ad essere assunti come agenti temporanei. Inoltre, il risarcimento chiesto da ciascun ricorrente equivale alla differenza tra ciò che gli sarebbe spettato se avesse lavorato all’interno della joint venture come agente temporaneo e ciò che esso ha percepito dal datore di lavoro che lo metteva a disposizione della JET. Orbene, in situazioni come quella del caso di specie, in cui i diritti in questione sono diritti statutari, i problemi giuridici da risolvere sono analoghi a quelli che si presentano quando i ricorrenti rivendicano lo status di dipendente o di agente, e quando la Corte o il Tribunale esaminano le controversie nell’ambito del contenzioso del pubblico impiego (sentenze della Corte 11 marzo 1975, causa 65/74, Porrini e a./CEEA e a., Racc. pag. 319, punti 3-13, e del Tribunale 12 maggio 1998, causa T‑184/94, O’Casey/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑183 e II‑565, punti 56-62).

45
In secondo luogo, la nozione di controversia tra la Comunità e i suoi agenti è interpretata dalla giurisprudenza in senso lato, il che conduce ad esaminare in tale ambito le controversie relative a persone che non hanno né lo status di dipendente né quello di agente, ma che lo rivendicano (sentenze della Corte 5 aprile 1979, causa 116/78, Bellintani e a./Commissione, Racc. pag. 1585, punto 6; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, punti 24 e 25, e 13 luglio 1989, causa 286/83, Alexis e a./Commissione, Racc. pag. 2445, punto 9). Ciò vale, in particolare, per i candidati ai concorsi (sentenza della Corte 31 marzo 1965, causa 23/64, Vandevyvere/Parlamento, Racc. pag. 199, in particolare pag. 208). La Commissione fa correttamente valere che una concezione troppo restrittiva delle controversie tra la Comunità e i suoi agenti costituirebbe un elemento di incertezza del diritto, in quanto metterebbe eventuali ricorrenti in una situazione d’incertezza in merito all’azione giudiziaria da esperire o proporrebbe loro una scelta artificiosa.

46
Del resto, è nel detto ambito statutario che sono stati esaminate le cause all’origine delle citate sentenze Ainsworth e a./Commissione e Consiglio (punti 10-13), e Altmann e a./Commissione (punti 44 e 45), che riguardavano dipendenti della JET che non avevano né lo status di dipendente né quello di agente delle Comunità.

47
Certo, nel caso di specie i ricorrenti rivendicano solo a posteriori il beneficio di vantaggi economici derivanti da disposizioni statutarie che, secondo gli stessi, dovevano essere loro applicate in passato e che non sono più in vigore. Inoltre, benché i ricorrenti facciano valere che una parte del danno da loro subìto consisterebbe in perdite economiche connesse a prospettive di riassunzione come agenti temporanei, dopo la scadenza del progetto JET, alle dette richieste non segue una domanda, presente o futura, di assunzione come agente temporaneo della Comunità.

48
Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che la controversia sarebbe priva di oggetto e che non sarebbe sorto alcun contenzioso senza riferimento al regime applicabile agli agenti temporanei assunti dalle Comunità, nel cui ambito era collocato il personale del gruppo di lavoro del progetto messo a disposizione dai membri della joint venture. Pertanto, sarebbe artificioso affermare che non rientra nel contenzioso del pubblico impiego la questione se la nozione statutaria di gruppo di lavoro del progetto dovesse applicarsi ai ricorrenti quando essi lavoravano per la joint venture JET.

49
In terzo luogo, infine, le parti stesse si sono collocate nell’ambito di un contenzioso statutario, sebbene anche l’alternativa di un esame alla luce della responsabilità extracontrattuale sia stata presa in considerazione quando i ricorrenti hanno presentato la loro domanda di risarcimento, come è stato indicato nel precedente al punto 30. All’udienza del 23 settembre 2003, i ricorrenti hanno affermato che erano stati invitati a collocarsi in tale ambito dalla Commissione, nella fase della loro domanda di risarcimento. Essi hanno confermato che, dal loro punto di vista, la controversia rientrava nell’ambito dell’art. 152 CEEA. La Commissione e il Consiglio hanno sottolineato che la controversia e l’illecito contestato trovano il loro fondamento in disposizioni statutarie.

50
Le ragioni suesposte giustificano l’esame del ricorso come facente parte delle controversie tra la Comunità e i suoi agenti. Tale conclusione non è inficiata dalle circostanze del caso di specie, che presentano, certo, come le parti convengono, un carattere inedito sotto più profili.

51
In primo luogo, i ricorrenti non fanno parte, come nelle cause all’origine delle citate sentenze Ainsworth e a./Commissione e Consiglio, nonché Altmann e a./Commissione, del personale dell’UKAEA messo a disposizione della joint venture a cui si applica, a questo titolo, l’art. 8 dello statuto della JET.

52
In secondo luogo, essi non rivendicano, e non hanno mai rivendicato, lo status di agente temporaneo. A differenza delle cause all’origine delle citate sentenze Ainsworth e a./Commissione e Consiglio, nonché Altmann e a./Commissione, o del procedimento, citato dalle difese, all’origine della sentenza del Tribunale 10 maggio 2000, causa T‑177/97, Simon/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑75 e II‑319), confermata a seguito di ricorso con sentenza della Corte 27 giugno 2002, causa C‑274/00 P, Simon/Commissione (Racc. pag. I‑5999), i ricorrenti non hanno mai chiesto alla Commissione o alla direzione della JET di assumerli come agenti temporanei durante il loro periodo di attività al servizio della joint venture.

53
In terzo luogo, l’oggetto del presente ricorso è una domanda meramente risarcitoria, come è stato affermato nel precedente punto 41, che è stata presentata quando il progetto JET volgeva al termine o poco dopo la sua scadenza.

54
Nonostante le dette circostanze particolari, occorre esaminare la controversia nell’ambito del contenzioso relativo alle controversie tra la Comunità e i suoi agenti, di cui all’art. 152 CEEA, e, di conseguenza, ai sensi delle disposizioni ad esso corrispondenti, in particolare in materia di procedura e di termini.


Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

55
Senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità, la Commissione, sostenuta dal Consiglio, fa valere che la ricevibilità della domanda di risarcimento è contestabile a causa del ritardo con cui le parti hanno avviato un procedimento. Essa osserva, da un lato, che i ricorrenti avrebbero potuto, sin dall’inizio del funzionamento della joint venture JET, nel 1978, sollevare la questione relativa alle condizioni di assunzione, di cui oggi si lamentano, e che gli stessi hanno agito liberamente e con cognizione di causa firmando un contratto con il loro datore di lavoro. Dall’altro, essa rileva che, poiché il Tribunale ha dichiarato, nella citata sentenza Altmann e a./Commissione, che era sopravvenuto un mutamento di circostanze nell’evoluzione del progetto JET, i ricorrenti avrebbero dovuto agire entro un termine ragionevole decorrente dalla pronuncia di tale sentenza. La Commissione afferma che, nelle circostanze particolari del caso di specie e poiché l’art. 90 dello Statuto del personale non fissa un termine per presentare una domanda, il detto termine ragionevole non potrebbe eccedere i due anni.

56
I ricorrenti sostengono che, per la maggior parte di essi, le loro domande di risarcimento sono state inviate alla Commissione alla fine del 1999 a causa della cessazione imminente del progetto JET e che le stesse non sono tardive, poiché non può essere imposto loro altro termine se non quello previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale.

Giudizio del Tribunale

57
Poiché la controversia rientra nell’ambito dell’art. 152 CEEA, come è stato affermato nel precedente punto 54, le norme sulla ricevibilità del presente ricorso sono stabilite esclusivamente dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale e si collocano al di fuori della sfera di applicazione sia degli artt. 151 CEEA e 188 CEEA (artt. 235 CE e 288 CE), sia dell’art. 43 (divenuto art. 46) dello Statuto della Corte (sentenza della Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171, punti 7, 10 e 11).

58
È pacifico che i ricorrenti hanno seguito la procedura prevista dalle disposizioni dello Statuto del personale summenzionate. Orbene, l’art. 90, n. 1, dello Statuto del personale non fissa alcun termine per la presentazione di una domanda (sentenza della Corte 21 maggio 1981, causa 29/80, Reinarz/Commissione, Racc. pag. 1311, punto 12), come è riconosciuto dalla convenuta.

Obbligo di rispettare un termine ragionevole

59
Il rispetto di un termine ragionevole è richiesto in tutti i casi in cui, nel silenzio dei testi, i principi di certezza del diritto o di tutela del legittimo affidamento ostano a che le istituzioni comunitarie e le persone fisiche o giuridiche agiscano senza limiti di tempo, rischiando così, in particolare, di mettere in pericolo la stabilità di situazioni giuridiche consolidate. Nelle azioni di responsabilità che possono far sorgere un onere pecuniario per la Comunità, il rispetto di un termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento è dettato anche dall’intento di tutelare le finanze pubbliche, che si traduce in particolare, per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale, nel termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 46 dello Statuto della Corte.

60
Per le istituzioni comunitarie, il rispetto di un termine ragionevole costituisce un aspetto del principio di buon andamento dell’amministrazione (sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C‑282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I‑1503) e deriva dall’esigenza fondamentale della certezza del diritto (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punti 20 e 21).

61
Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, la Corte ha dichiarato, nel caso di un ricorso per risarcimento, che il danneggiato, per evitare di doversi accollare il pregiudizio, deve dimostrare di aver agito con ragionevole diligenza onde limitare l’entità del danno (sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑3061, punto 33).

62
Il dipendente o l’agente è tenuto a rispettare un termine ragionevole per presentare una domanda all’istituzione comunitaria a decorrere dal momento in cui viene a conoscenza di un atto o di un fatto nuovo sostanziale (v., per quanto riguarda la contestazione delle condizioni di assunzione, sentenza della Corte 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione, Racc. pag. 3981, punti 10 e 11, e ordinanze del Tribunale 25 marzo 1998, causa T‑202/97, Koopman/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑511, punto 24, e 29 aprile 2002, causa T‑68/98, Jung/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑251, punto 41).

63
Tale esigenza si applica anche, per analogia, ad una domanda di decisione presentata da persone che non siano né dipendenti né agenti, ma che si rivolgano all’istituzione comunitaria e chiedano che essa prenda posizione.

64
Il rispetto di un termine ragionevole imposto ai soggetti per presentare una domanda di risarcimento di un danno cagionato dalla Comunità nell’ambito dei suoi rapporti con i propri agenti persegue segnatamente, in tale contesto, l’obiettivo di evitare di esporre il bilancio comunitario a spese dovute ad un evento generatore troppo lontano nel tempo, obiettivo connesso con la certezza del diritto.

65
Ciò vale in ogni caso qualora, come nella fattispecie in esame, l’azione introdotta abbia un oggetto esclusivamente pecuniario e non possa avere come conseguenza una modifica dei rapporti giuridici tra l’istituzione comunitaria interessata e i ricorrenti o tra la detta istituzione e i suoi agenti.

66
Da quanto precede risulta che il rispetto di un termine ragionevole, che deriva dai principi generali del diritto comunitario, in particolare dal principio della certezza del diritto, s’imponeva, nel caso di specie, alla domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere dalla Comunità un risarcimento a causa di un danno che sarebbe imputabile a quest’ultima.

Durata del termine ragionevole

67
Il periodo durante il quale gli interessati devono presentare all’istituzione comunitaria le loro domande di risarcimento, affinché si possa ritenere che queste ultime siano state presentate entro un termine ragionevole decorrente dal momento in cui gli stessi sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano, dev’essere valutato alla luce delle circostanze di diritto e di fatto proprie di tale situazione. Il carattere ragionevole di un termine dev’essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punto 187).

68
È giocoforza rilevare che, tra le varie ipotesi in cui la giurisprudenza richiede il rispetto di un termine ragionevole, nessuna è paragonabile alle circostanze della presente controversia e può fungere da fondamento ad un ragionamento per analogia in merito alla durata del termine.

69
Per contro, un termine di confronto può essere costituito dalla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 46 dello Statuto della Corte per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale, ricordato nel precedente punto 59, sebbene il detto termine non si applichi nelle controversie tra la Comunità e i suoi agenti (sentenza Meyer-Burckardt/Commissione, cit., punti 7, 10 e 11). Tale disposizione consente di opporre a qualsiasi persona che chieda alla Comunità il risarcimento di un danno il rispetto di un termine tale da garantire la certezza del diritto, stabilito nell’interesse generale. Infatti, essa consente contemporaneamente all’interessato di disporre di un periodo sufficientemente lungo, a decorrere dal verificarsi dell’evento dannoso, per far valere le sue pretese nei confronti dell’istituzione comunitaria, e alla Comunità di tutelare le finanze comunitarie da domande i cui autori abbiano mostrato un comportamento scarsamente diligente.

70
Tale riferimento è rilevante ai fini della presente causa dato che, se la controversia avesse un esito favorevole per i ricorrenti, e quindi si riconoscesse la responsabilità della Comunità e si condannasse quest’ultima a risarcire loro il danno, gli effetti della sentenza riguarderebbero, principalmente o addirittura esclusivamente, le finanze comunitarie.

71
Infatti, i ricorrenti non hanno mai avuto alcun rapporto giuridico diretto con la joint venture JET e la Commissione, e la joint venture, ad ogni modo, ha cessato di esistere il 31 dicembre 1999. Il tempo impiegato dai ricorrenti per esercitare la loro azione, di natura meramente risarcitoria, non può quindi, ad esempio, né pregiudicare situazioni giuridiche consolidate a vantaggio di terzi, né rimettere in discussione la stabilità delle condizioni giuridiche in cui agiscono le istituzioni comunitarie. Pertanto la certezza del diritto, che l’imposizione di un termine ragionevole è diretta a tutelare, nel caso di specie è essenzialmente quella di cui devono beneficiare le finanze comunitarie.

72
Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto del termine di confronto consistente nella prescrizione quinquennale prevista, in materia di azione di responsabilità extracontrattuale, dall’art. 46 dello Statuto della Corte e della mancanza di altri riferimenti nonché di qualsiasi fondato motivo per ignorare tale termine di confronto, occorre giudicare, per analogia, che gli interessati, dato che ritenevano di essere oggetto di un trattamento discriminatorio illecito, avrebbero dovuto presentare all’istituzione comunitaria una domanda, diretta ad ottenere l’adozione da parte sua delle misure idonee a rimediare a tale situazione e a porvi fine, entro un termine ragionevole che non può eccedere i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano.

Dies a quo del termine ragionevole

73
In mancanza di un atto, di natura unilaterale o contrattuale, che disciplini i rapporti tra l’istituzione comunitaria e ciascun ricorrente, occorre individuare quale circostanza abbia messo in evidenza la situazione asseritamente discriminatoria in cui ciascuno si sarebbe trovato nei confronti degli altri dipendenti che lavoravano nel gruppo di lavoro del progetto JET. Tale circostanza potrà essere allora qualificata come fatto nuovo sostanziale a decorrere dalla cui conoscenza l’interessato era tenuto a rispettare un termine ragionevole per presentare una domanda alla Commissione.

74
Dal fascicolo e dall’esposizione, effettuata nei precedenti punti 28 e 29, delle condizioni di assunzione presso la JET dei dipendenti a contratto, come i ricorrenti, risulta che tra la direzione della JET e le imprese terze prestatrici di manodopera venivano stipulati contratti annuali prorogabili per mettere a disposizione uno o più dipendenti. È vero che i ricorrenti non erano parti dei contratti, individuali o collettivi, così stipulati, i quali disponevano che il datore di lavoro degli stessi era l’impresa contraente JET (artt. 3 e 4 del contratto standard individuale, artt. 5 e 8 del contratto standard collettivo). Tuttavia, ciascun dipendente firmava un allegato al contratto che indicava i suoi obblighi e le sue responsabilità connesse alla sua assegnazione alla JET e, in particolare, la conoscenza, da parte sua, del contratto stipulato tra il suo datore di lavoro e la JET e il suo assoggettamento al medesimo.

75
Così, i suddetti contratti, individuali o collettivi, determinavano, in maniera precisa e inequivocabile, la situazione dei ricorrenti nei confronti della JET, in quanto personale dipendente di imprese terze, controparti contrattuali della JET, messo a disposizione della joint venture dai diversi datori di lavoro, vale a dire condizioni d’impiego diverse da quelle del personale messo a disposizione della joint venture dall’UKAEA o dagli altri membri della joint venture con cui esso doveva lavorare.

76
Dai contratti standard, individuali o collettivi, stipulati tra la JET e le imprese terze e versati agli atti, risulta che questi ultimi venivano stipulati per la durata massima di un anno, che erano rinnovabili ma potevano essere interrotti in ogni momento, previo preavviso di un mese (art. 2 del contratto standard individuale, artt. 4 e 5.7 del contratto standard collettivo). La Commissione ha osservato che la detta limitazione temporale era connessa al principio di annualità del bilancio applicabile alla JET, aggiungendo che, «quando i servizi degli interessati erano richiesti per un periodo superiore ad un anno, i contratti stipulati con le imprese erano prorogati ogni volta per un ulteriore periodo di un anno». Inoltre, secondo quanto convenuto nei contratti standard, il rinnovo dei contratti poteva essere effettuato solo su iniziativa della joint venture e non delle imprese terze, tanto meno dei loro dipendenti. L’art. 2 del contratto standard individuale e l’art. 4 del contratto standard collettivo riportano, in maniera identica, che «la joint venture si riserva il diritto, secondo il proprio gradimento, di prorogare il contratto per un periodo ulteriore di dodici mesi». Il rinnovo tacito del contratto non è stato previsto.

77
I ricorrenti hanno sottolineato che le loro condizioni d’impiego erano precarie. Essi hanno rilevato, inoltre, che venivano retribuiti su base oraria. La Commissione ha precisato che, alla fine di ogni settimana, il dipendente interessato e il «responsible officer» (amministratore responsabile) della JET dovevano firmare un conteggio delle ore che veniva poi trasmesso all’impresa prestatrice dei servizi al fine di determinare la sua retribuzione.

78
Inoltre, dagli estratti dei rapporti sull’attività della JET versati agli atti risulta che l’assunzione di dipendenti a contratto, come i ricorrenti, su una base riesaminata ogni anno costituiva un elemento caratteristico della politica di gestione del personale adottata ed attuata dalla joint venture.

79
La Commissione sostiene che lo status dei ricorrenti non era così precario come essi affermano e che gli stessi si sentivano sicuri di restare a lavorare presso la JET fino al termine del programma, il che sarebbe dimostrato dalla petizione che essi hanno trasmesso al consiglio della JET il 10 marzo 1997, al fine di ottenere premi speciali al termine del progetto.

80
Tuttavia, la circostanza che i contratti annuali stipulati dalla direzione della joint venture fossero generalmente rinnovati e che 62 dei 119 autori della petizione avessero un’anzianità di servizio presso la JET oscillante da 10 a più di 20 anni non inficia, sotto il profilo giuridico, la natura precaria della loro situazione lavorativa, la cui proroga, che veniva riesaminata ogni anno e doveva essere espressa, restava a discrezione della JET.

81
Così, la precarietà delle condizioni di assunzione e d’impiego dei ricorrenti derivante dall’annualità dei contratti, la cui interruzione poteva sopravvenire in ogni momento e il cui rinnovo, incerto, era subordinato solo alla decisione espressa della joint venture, non consente di affermare che gli interessati abbiano acquisito una conoscenza costante e continua della loro situazione sin dalla loro prima assegnazione alla JET, per la durata nominale di un anno.

82
Tale specificità della situazione dei ricorrenti, diversa da quella esaminata dal Tribunale nella citata sentenza Altmann e a./Commissione, osta a che la data della pronuncia di tale sentenza sia considerata, come suggerisce la Commissione, come una circostanza a decorrere dalla quale si poteva ritenere che gli interessati fossero sufficientemente informati della detta situazione.

83
Nelle circostanze del caso di specie, è la conclusione di ciascun contratto annuale, iniziale o di rinnovo, che segna l’inizio dell’effettiva conoscenza della situazione censurata e rappresenta un fatto nuovo sostanziale a decorrere dal quale i ricorrenti venivano a conoscenza della situazione potenzialmente illecita in cui essi sarebbero stati posti per non aver ricevuto dalla Commissione la proposta di un contratto di agente temporaneo.

84
Da quanto precede risulta che le domande di risarcimento presentate ai sensi dell’art. 90 dello Statuto del personale, inviate tra il 12 novembre 1999 e il 16 febbraio 2000, come è stato affermato nel precedente punto 30, sono state formulate entro un termine ragionevole per quanto riguarda i contratti stipulati o rinnovati non più di cinque anni prima di tale domanda, ossia, a seconda dei casi, dopo una data compresa tra il 12 novembre 1994 e il 16 febbraio 1995.

85
Il ricorso, proposto conformemente alla procedura prevista dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, è quindi ricevibile solo nelle parti in cui le domande di risarcimento in esso contenute riguardano un periodo che inizia al momento della stipulazione o del rinnovo del più vecchio contratto relativo all’assunzione dell’interessato, che sia stato stipulato o rinnovato non più di cinque anni prima della presentazione, da parte di ciascun ricorrente, della sua domanda di risarcimento.


Sulla responsabilità

Quanto alla censurata illiceità

Argomenti delle parti

86
A titolo principale, i ricorrenti svolgono un motivo unico vertente sulla discriminazione che essi avrebbero subìto nell’ambito della loro attività al servizio del progetto JET, dal punto di vista delle loro condizioni di assunzione, delle loro retribuzioni, dei loro diritti a pensione e delle altre agevolazioni correlate con il detto impiego, nonché della garanzia di riassunzione, rispetto ad altre persone impiegate nel gruppo di lavoro del progetto assunte per coprire posti temporanei della Commissione. Essi sostengono che la direzione della JET, qualificandoli come «personale assunto con contratto», ha cercato di mantenerli in uno status diverso e discriminatorio, senza giustificazione oggettiva, mentre essi avrebbero dovuto essere assunti per coprire posti di agente temporaneo.

87
Dal punto di vista fattuale, i ricorrenti fanno valere che le loro capacità, competenze e qualifiche erano analoghe a quelle dei membri del gruppo di lavoro del progetto, che la loro assunzione veniva effettuata in seguito a selezione da parte della direzione della JET e che essi svolgevano la loro attività in condizioni identiche a quelle dei membri del gruppo di lavoro del progetto, sotto il controllo diretto della direzione della JET. Essi rilevano che i compiti da loro eseguiti rientravano, da un punto di vista funzionale, tra quelli del gruppo di lavoro del progetto e citano a sostegno documenti e relazioni quali il «JET Function Book» (mansionario della JET), le pagine Internet della JET, il «JET News» (notizie della JET) o la relazione intitolata «Safety Management Arrangement Document (SMAD) for the Integration of the JET Facilities into the Culham Division» (documento sull’accordo per una gestione sicura dell’integrazione degli impianti della JET nella divisione di Culham), che confermerebbero il loro inserimento e le responsabilità di 71 di loro quali amministratori responsabili della JET.

88
Dal punto di vista statutario, i ricorrenti sostengono che essi rientravano nella nozione di «altro personale» componente il gruppo di lavoro del progetto, menzionato agli artt. 8.1 e 8.5 dello statuto della joint venture JET nella sua formulazione originaria, e che avrebbero dovuto essere assunti come tali nel gruppo di lavoro del progetto. Essi indicano che l’art. 8 dello statuto si applica alle persone fisiche, che i membri del gruppo di lavoro del progetto sono individui e che la Commissione non poteva quindi avvalersi di contratti stipulati con datori di lavoro esterni per formare il gruppo di lavoro del progetto. I ricorrenti fanno valere che, anche se, essendo assunti da società terze e non avendo alcun rapporto contrattuale né con l’UKAEA né con la Commissione, essi non erano, di diritto, membri del gruppo di lavoro del progetto, gli stessi erano, di fatto, legittimati a farne parte. Essi fanno inoltre valere che un membro della Corte dei conti aveva espresso alcuni dubbi, nel 1987, in merito alla liceità del trattamento riservato dalla direzione della JET al personale messo a disposizione da società esterne ed aveva chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di considerare il detto personale come «altro personale» ai sensi dell’art. 8 dello statuto della JET.

89
In subordine, i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità della modifica dello statuto della JET, adottata con la decisione 13 ottobre 1998 a seguito della citata sentenza Altmann e a./Commissione, se e in quanto essa sarebbe stata interpretata nel senso che elimina la possibilità di assumere «altro personale» come agente temporaneo della Commissione, e sarebbe stata applicata in tal senso, il che, secondo i ricorrenti, avrebbe costituito un’interpretazione manifestamente erronea di tale sentenza. I ricorrenti, inoltre, fanno valere che il Tribunale ha dichiarato, nella citata sentenza Altmann e a./Commissione, che «nel gruppo di lavoro del progetto [era] del pari ricompreso il personale [assunto con contratto] fornito da società esterne» (punto 24) e che esso ha rilevato l’importanza dei servizi prestati da personale sotto contratto nell’ambito di contratti commerciali (punto 100).

90
La Commissione sostiene che i ricorrenti, che non avevano alcun rapporto giuridico con la joint venture JET, non essendo dipendenti né dell’UKAEA né della Commissione, non possono far valere a posteriori che essi avevano il diritto di essere trattati come se fossero stati assunti da un’istituzione comunitaria e non possono giuridicamente rivendicare una nomina come agente temporaneo a titolo della CEEA ex post factum (citata sentenza 10 maggio 2000, Simon/Commissione). La Commissione sottolinea che tale differenza giuridica rilevante osta alle rivendicazioni ed alle pretese dei ricorrenti. Essa sostiene che la nozione di «altro personale», membro del gruppo di lavoro del progetto, di cui all’art. 8 dello statuto originario, non riguarda i ricorrenti. L’«altro personale» ai sensi degli artt. 8.1 e 8.5 dello statuto sarebbe distinto dalle categorie di personale che non rientrano nel gruppo di lavoro del progetto e che comprendono, in particolare, i dipendenti assunti con contratto, come i ricorrenti.

91
La Commissione fa valere che i ricorrenti facevano parte del personale assunto con contratto di cui la joint venture JET, come tutte le imprese importanti e complesse, si è sempre avvalsa, tanto più che il suo statuto non le consentiva di assumere essa stessa il proprio personale. Essa aggiunge che si tratta di un modo di procedere normale ed usuale in un’impresa di questo tipo. A suo avviso, il silenzio dello statuto della JET su tale punto non impediva alla joint venture di avvalersi di simili metodi di assunzione. La Corte di giustizia, del resto, avrebbe riconosciuto il potere delle istituzioni comunitarie di stipulare contratti di questo tipo (sentenza della Corte 6 dicembre 1989, causa C‑249/87, Mulfinger e a./Commissione, Racc. pag. 4127). Essa aggiunge che in tal modo i ricorrenti, o che facessero parte di gruppi o che fossero assunti a titolo individuale, restavano in ogni caso dipendenti di imprese terze che prestavano servizi alla joint venture JET o di controparti contrattuali che prestavano servizi alle dette imprese; pertanto, secondo la Commissione, ad essi si applicava la legislazione dell’Inghilterra e del Galles.

92
La Commissione sostiene che i ricorrenti non hanno mai fatto parte del gruppo di lavoro del progetto né sono mai stati considerati tali, ma che essi costituivano un gruppo eterogeneo, che la maggior parte di loro eseguiva compiti privi di un diretto equivalente nel gruppo di lavoro del progetto e che sembra che essi abbiano sopravvalutato le loro responsabilità. Essa afferma che la circostanza che alcuni ricorrenti abbiano potuto esercitare funzioni analoghe a quelle dei membri del gruppo di lavoro del progetto, possedere qualifiche che consentivano loro di far parte di tale gruppo o, eventualmente, sostituire uno dei suoi membri non li rende membri di diritto del gruppo di lavoro del progetto. Essa aggiunge che i documenti e le relazioni che essi fanno valere, le procedure di selezione a cui erano soggetti o le responsabilità che alcuni di loro avrebbero assunto non hanno alcuna incidenza sulla situazione giuridica degli interessati, che non possedevano lo status di membro del gruppo di lavoro del progetto.

93
La Commissione fa valere, inoltre, che i ricorrenti non hanno mai fatto domanda, né preso parte ai procedimenti di selezione per diventare membri del gruppo di lavoro del progetto e che non hanno nemmeno presentato una candidatura quando alcuni posti al suo interno erano dichiarati vacanti. Essa sottolinea, a tale proposito, che la direzione della JET non ha mai impedito un tale avanzamento professionale e, al contrario, si è congratulata nei casi in cui personale assunto con contratto ha superato le prove di selezione ed è entrato a far parte del gruppo di lavoro del progetto.

94
La Commissione aggiunge che, nella citata sentenza Altmann e a./Commissione, il Tribunale ha anche operato una distinzione tra l’«altro personale» indicato nello statuto ed altre categorie di personale impiegato presso la joint venture JET. La soppressione della nozione di «altro personale» all’art. 8 dello statuto, a seguito della citata sentenza Altmann e a./Commissione, avrebbe avuto lo scopo di correggere la disparità di trattamento all’interno del gruppo di lavoro del progetto censurata dal Tribunale. Di conseguenza, il personale con contratto, che restava esterno al detto gruppo di lavoro, non sarebbe stato interessato da tale modifica. La Commissione precisa che la possibilità di assumere «altro personale» non è mai stata attuata. Essa aggiunge che i ricorrenti non hanno mai sollevato la questione relativa al loro presunto diritto di essere considerati membri del gruppo di lavoro del progetto in qualità di «altro personale».

95
La Commissione fa valere di non aver commesso un illecito tale da far sorgere una responsabilità in capo ad essa e che i ricorrenti non sono stati oggetto di alcuna discriminazione, né in diritto né in fatto, poiché essi non erano, giuridicamente, membri del gruppo di lavoro del progetto, e non dimostrano di essere stati in una posizione analoga a quella dei membri del gruppo di lavoro. Essa osserva, inoltre, che la Corte dei conti non ha mai criticato le condizioni di assunzione all’interno della joint venture JET.

96
Il Consiglio, da parte sua, rileva che nutre dubbi sul fatto che la sua decisione 98/585, con cui esso ha modificato lo statuto della joint venture e di cui è messa in dubbio la legittimità, sia applicabile nel caso di specie. Esso sostiene che le modifiche dello statuto erano legittime e valide e, in ogni caso, non presentavano alcun nesso con la fattispecie in esame, dato che tutti i ricorrenti hanno iniziato a lavorare nell’ambito del progetto JET prima dell’entrata in vigore della decisione 98/585.

97
Il Consiglio sostiene che spetta ad esso, nell’ambito del suo potere discrezionale, stabilire le modalità di assunzione del personale del gruppo di lavoro del progetto JET e che esso non aveva alcun obbligo giuridico di continuare ad usare la nozione di «altro personale». Esso indica che non era tenuto a prevedere che soggetti diversi da quelli provenienti dagli enti di provenienza fossero assunti quale «altro personale», né a trattare specificamente il caso del personale assunto sulla base di contratti di servizi.

98
Il Consiglio sottolinea che i ricorrenti, che non sono stati messi a disposizione della joint venture JET né dall’UKAEA né da altri membri della joint venture, ma che lavoravano presso tale impresa in forza di contratti di servizi stipulati con terzi, non rientrano nella categoria di personale che, ai sensi della citata sentenza Altmann e a./Commissione, era oggetto di una discriminazione. Esso aggiunge che la soppressione di tale menzione non ha creato alcuna discriminazione e che nessun’assunzione è stata effettuata dopo la modifica dello statuto.

Giudizio del Tribunale

99
In materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità e, in particolare, delle controversie che riguardano, come nel caso di specie, i rapporti tra la Comunità e i suoi agenti, un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario solo se sono soddisfatte tre condizioni, ossia l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, la presenza effettiva di un danno e l’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (v., ad esempio, sentenza della Corte 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens, Racc. pag. I‑2915, punto 23).

100
La valutazione della fondatezza del ricorso per risarcimento dei ricorrenti richiede, in primo luogo, di definire il contenuto della nozione di «gruppo di lavoro del progetto», ai sensi dello statuto della JET nella sua formulazione originaria, ossia di determinare quali fossero gli specifici compiti, funzioni e responsabilità assegnati ai suoi membri. In secondo luogo, occorrerà esaminare se i ricorrenti esercitassero compiti, funzioni e responsabilità analoghi a quelli dei membri del gruppo di lavoro del progetto e rientrassero, di fatto, come essi affermano, nella categoria «altro personale», i cui membri, ai sensi dell’art. 8.5 di tale statuto, dovevano essere assunti dalla Commissione a copertura di posti temporanei, conformemente al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»).

101
Infatti, è pacifico che l’assunzione di «altro personale», come espressamente disposto dallo statuto, doveva essere effettuata nell’ambito di contratti di agente temporaneo. La controversia tra le parti riguarda la questione se i ricorrenti rientrassero effettivamente in tale categoria particolare e se, di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto proporre loro contratti di questo tipo.

Quanto alle nozioni di «gruppo di lavoro del progetto» e di «altro personale»

102
Per quanto riguarda la nozione di «gruppo di lavoro del progetto», lo statuto della JET, in particolare l’art. 8 dello statuto originario, citato nel precedente punto 13, non fornisce una definizione funzionale dei compiti riservati ai membri del gruppo di lavoro del progetto. L’art. 8.2, relativo alla composizione del gruppo di lavoro del progetto, indica che quest’ultimo deve garantire la natura comunitaria del progetto e menziona a tale proposito i posti in cui sono richieste qualifiche di un dato livello come quelli di fisici, ingegneri e personale amministrativo di livello equivalente. L’art. 8.3 precisa che i membri della joint venture mettono a disposizione di quest’ultima personale qualificato di questo tipo. L’art. 8.2, inoltre, conferisce al direttore del progetto ampi poteri per la scelta del personale.

103
La Commissione non ha fornito una definizione di ciò che avrebbe contraddistinto, dal punto di vista delle competenze, delle qualifiche, delle funzioni e delle responsabilità, gli impieghi che, a suo avviso, rientravano nel gruppo di lavoro del progetto e li differenziavano da quelli dei ricorrenti, ma ha cercato piuttosto di far valere che questi ultimi non facevano parte del gruppo di lavoro del progetto. La convenuta ha indicato soltanto che il consiglio della JET aveva deciso all’inizio che il gruppo di lavoro del progetto non avrebbe compreso operai.

104
Così, eccetto tale esclusione, non risulta che il gruppo di lavoro del progetto presupponesse un livello gerarchico o competenze professionali circoscritte.

105
Da un lato, l’art. 8.2, relativo alla composizione del gruppo di lavoro del progetto, che raccomanda, per i posti di fisico, ingegnere e personale amministrativo «di livello equivalente», di aver cura di garantire la natura comunitaria del progetto, consente, a contrario, di dedurre che il gruppo di lavoro del progetto comprendeva altri impieghi, di livelli diversi. Del resto, la Commissione ha riconosciuto che il gruppo di lavoro del progetto comprendeva personale amministrativo senza limitare tale appartenenza alle funzioni di inquadramento.

106
Dall’altro, se i rapporti annuali della JET, di cui sono stati versati agli atti alcuni estratti, operano, al capitolo «Personale», una distinzione tra il personale appartenente al gruppo di lavoro del progetto («team posts»), costituito da agenti temporanei assunti come personale della CEEA (personale messo a disposizione della joint venture dai membri della stessa diversi dall’UKAEA, ai sensi dell’art. 8.5 dello statuto), da personale dell’UKAEA e da personale della Commissione (appartenente alla direzione generale della Commissione incaricata degli affari scientifici, della ricerca e dello sviluppo) e il personale non appartenente al gruppo di lavoro («non team posts») assunto con contratto («contract posts»), non risulta che tale presentazione, attinente al bilancio, corrisponda ad una separazione funzionale tra due tipi di assegnazioni distinte. Dai detti rapporti risulta, inoltre, che è stato assunto personale a contratto, in particolare per posti di ingegnere, espressamente menzionati al citato art. 8.2 tra gli impieghi che rientravano nel gruppo di lavoro del progetto, e che posti come quelli di disegnatore o di informatico, ad esempio, potevano essere occupati da personale appartenente o meno al gruppo di lavoro del progetto.

107
Inoltre, considerata la complessità scientifica e tecnologica del programma, sottolineata nel preambolo della direttiva 78/471, menzionata nel precedente punto 8, il gruppo di lavoro del progetto, che assiste il direttore del progetto nell’esercizio delle sue funzioni (art. 8.1) per quanto riguarda, in particolare, l’esecuzione del programma di sviluppo del progetto (art. 7.2), risulta l’elemento principale della joint venture e raggruppa tutte le risorse umane necessarie per la realizzazione del programma.

108
Pertanto, non risulta che il gruppo di lavoro del progetto costituisse una categoria rigida e predeterminata, da cui gli impieghi e le qualifiche dei ricorrenti fossero palesemente esclusi, né che all’interno dell’impresa comune vi sia stata una delimitazione rigida e permanente, basata sulla natura dei compiti, che distinguesse quelli che appartenevano al gruppo di lavoro del progetto e potevano essere svolti solo da membri ufficiali dello stesso da altri compiti ad esso estranei. Al contrario, si deve necessariamente rilevare che esso comprendeva personale scientifico, tecnico ed amministrativo con qualifiche diverse e vari livelli gerarchici.

109
Di conseguenza, la nozione di «gruppo di lavoro del progetto» dev’essere interpretata, ai sensi della decisione 78/471, come l’insieme delle funzioni concorrenti alla realizzazione del programma «Fusione» della CEEA.

110
Per quanto riguarda la nozione di «altro personale», lo statuto della JET, nella sua versione originaria, menziona due categorie di personale che costituiscono il gruppo di lavoro del progetto: quello messo a disposizione dai membri della joint venture e l’«altro personale» (art. 8.1). Nel detto statuto è previsto, inoltre (art. 8.5), che, ad eccezione del personale dell’UKAEA, che conservava il proprio status e la cui situazione è stata dichiarata discriminatoria a decorrere dal 19 dicembre 1991 dalla citata sentenza Altmann e a./Commissione, il personale del gruppo di lavoro del progetto messo a disposizione della joint venture dai membri della stessa e quello che rientra nella categoria «altro personale», menzionata dal detto articolo, erano assunti su posti di agente temporaneo conformemente al RAA.

111
La categoria «altro personale» è definita solo dal metodo di assunzione previsto dallo statuto della JET. Inoltre, come è stato affermato nel precedente punto 102, ciò di cui è causa non è l’obbligo, ai sensi del detto statuto, di assumere l’«altro personale» ricorrendo a contratti di agente temporaneo, bensì la questione se i ricorrenti, avendo fatto parte, di fatto, del gruppo di lavoro del progetto, dovessero essere assunti nelle condizioni previste per accedere a tale categoria particolare.

112
La Commissione e il Consiglio fanno valere che della detta possibilità di assunzione di «altro personale» facendo ricorso a contratti di agente temporaneo, prevista dallo statuto della JET, non è mai stato fatto uso e che le istituzioni comunitarie, che possono sempre stipulare contratti per acquistare beni e servizi, restavano libere di stabilire le modalità di assunzione del gruppo di lavoro del progetto. Esse non avrebbero avuto alcun obbligo giuridico di assumere «altro personale» con contratti di agente temporaneo.

113
È vero che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi più idonei per far fronte alle loro esigenze di personale (sentenza della Corte 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86 e 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e a./Commissione, Racc. pag. 511, punto 11), in particolare riguardo all’assunzione di agenti temporanei (sentenza del Tribunale 17 novembre 1998, causa T‑217/96, Fabert-Goossens/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑607 e II‑1841, punto 29). Ciò vale segnatamente in materia di organizzazione e di funzionamento delle joint venture (sentenza Altmann e a./Commissione, cit., punto 154).

114
La circostanza che lo statuto della JET prevedesse che l’«altro personale» del gruppo di lavoro del progetto fosse assunto con contratti di agente temporaneo non obbligava la Commissione ad effettuare tali assunzioni, qualora ciò non rispondesse ad alcuna esigenza del gruppo di lavoro del progetto. La direzione della joint venture disponeva, pertanto, della massima discrezionalità per valutare, nella composizione del gruppo di lavoro del progetto, la quota che doveva rientrare in ciascuna delle due categorie di personale di cui all’art. 8.1 dello statuto (personale proveniente dai membri della joint venture e altro personale), e le sue scelte si riflettevano in un’annotazione nell’organigramma inserito nel bilancio annuale. Essa, inoltre, poteva avvalersi di società di manodopera o di prestazione di servizi per svolgere vari compiti necessari al funzionamento della joint venture, ma che non rientravano nelle funzioni assegnate a quest’ultima in forza dei Trattati (sentenza Mulfinger e a./Commissione, cit., punto 14), funzioni che il gruppo di lavoro del progetto era incaricato di svolgere sotto l’autorità del direttore del progetto.

115
Per contro, la direzione della JET non avrebbe potuto stipulare simili contratti con società di manodopera o di prestazione di servizi allo scopo di eludere l’applicazione delle disposizioni statutarie (sentenze della Corte 20 giugno 1985, causa 123/84, Klein/Commissione, Racc. pag. 1907, punto 24, e Mulfinger e a./Commissione, cit., punto 11). Infatti, le funzioni attribuite dai Trattati alle istituzioni comunitarie non possono essere affidate ad imprese esterne, ma devono essere eseguite da personale sottoposto ad un regime statutario (sentenza Mulfinger e a./Commissione, cit., punti 13 e 14).

116
Orbene, dalla decisione 78/471, menzionata nei precedenti punti 8, 107 e 109, risulta che il progetto JET costituiva una tappa importante nel perseguimento del programma «Fusione» della CEEA che giustificava, in ragione della sua complessità scientifica e tecnologica, delle implicazioni per la sicurezza d’approvvigionamento della Comunità e delle risorse finanziarie e di personale necessarie per la sua realizzazione, la costituzione di una joint venture. Un tale progetto, la cui realizzazione era garantita dal gruppo di lavoro del progetto JET previsto dallo statuto, come è stato rilevato nel precedente punto 107, rientrava nei compiti, ricordati nei precedenti punti 1 e 2, assegnati alla Comunità dal Trattato CEEA.

117
Di conseguenza, quando all’interno della joint venture JET si trattava di funzioni assegnate dai trattati alle istituzioni comunitarie, ai sensi della giurisprudenza emergente dalla citata sentenza Mulfinger e a./Commissione, funzioni di questo tipo, se non erano garantite da personale messo a disposizione dai membri della joint venture, potevano essere svolte solo dall’«altro personale» assunto in base al regime statutario di agente temporaneo, conformemente al RAA, come richiesto dallo statuto originario della JET.

118
Pertanto, occorre determinare se, nonostante la situazione giuridica e di bilancio riservata ai ricorrenti, questi ultimi dovessero essere considerati, tenuto conto delle funzioni loro assegnate, come facenti parte del gruppo di lavoro del progetto di cui all’art. 8 dello statuto.

119
A tale proposito l’argomento della Commissione, sostenuta dal Consiglio, secondo cui i ricorrenti non avevano alcun rapporto giuridico con la joint venture JET e non erano mai stati considerati come facenti parte del gruppo di lavoro del progetto, all’interno del quale non era stata effettuata nessuna assunzione di altro personale, non è rilevante, poiché qui si tratta proprio di determinare se l’esclusione del rapporto giuridico tra i ricorrenti e il gruppo di lavoro del progetto, con le conseguenze statutarie che ne derivano, fosse legittima o meno.

Quanto alle funzioni svolte dai ricorrenti presso la JET

120
Tra le parti è controversa la questione relativa alla natura dei compiti svolti dai ricorrenti al servizio della joint venture JET. Gli interessati fanno valere che, in ragione delle loro qualifiche, funzioni e responsabilità, essi erano, di fatto, membri del gruppo di lavoro del progetto. La Commissione rileva, per contro, che gli interessati formavano un insieme di persone eterogeneo, costituito da dipendenti senza incarichi specifici poiché si trattava di gruppi di dipendenti i cui compiti, sopravvalutati dagli interessati, non avrebbero avuto, per la maggior parte degli stessi, nessuna corrispondenza con quelli dei membri del gruppo di lavoro del progetto.

121
Dal fascicolo e, in particolare, dalla qualificazione degli impieghi riportata in allegato al controricorso risulta che questi ultimi si suddividevano in 37 tecnici, 23 ingegneri, 18 disegnatori, 10 capisquadra o capigruppo, 5 impiegati, 1 agente addetto alla sicurezza e 1 saldatore specializzato. Orbene, gli impieghi e le qualifiche dei ricorrenti, quali registrati dalla Commissione, risultano analoghi, per natura e livello, a quelli dei membri ufficiali del gruppo di lavoro del progetto. Del resto, la Commissione ha ammesso all’udienza dell’8 maggio 2003 che non vi erano differenze sostanziali tra i membri ufficiali del gruppo di lavoro del progetto e i ricorrenti, dato che le qualifiche e l’esperienza professionale degli uni e degli altri erano simili, ma che considerazioni amministrative giustificavano il metodo di assunzione del personale del tipo dei ricorrenti «come tappabuchi».

122
La detta analogia delle funzioni è confermata dall’organigramma della JET. Dal mansionario della JET per il 1997, prodotto a titolo di esempio, risulta che, in quasi tutti i servizi della JET, figura personale assunto con contratto, senza che sia operata alcuna distinzione con i colleghi membri ufficiali del gruppo di lavoro del progetto, e che il detto personale occupa posti la cui denominazione è talvolta assolutamente identica a quella degli impieghi occupati da tali colleghi. Inoltre, dal detto organigramma si evince che, nei quattro casi del «Finance service» (servizio finanziario), del «Quality Assurance Group» (gruppo garanzia della qualità), del «Remote Handling Group» (gruppo delle telemanipolazioni) e del «Magnet Systems Group» (gruppo dei sistemi magnetici), il responsabile del servizio o del gruppo di lavoro faceva parte del personale assunto con contratto.

123
Inoltre, è pacifico che alcuni ricorrenti hanno assunto responsabilità nel gruppo di lavoro del progetto. La designazione di alcuni di loro nell’organigramma della JET o in altri documenti della joint venture è un elemento di fatto supplementare che conferma l’inserimento effettivo degli interessati nel detto gruppo di lavoro. Nello stesso senso, la Commissione ha ammesso che alcuni ricorrenti avevano apportato contributi scientifici in taluni rapporti annuali sullo stato di avanzamento della JET.

124
I casi particolari di alcuni ricorrenti che avevano occupato impieghi amministrativi o tecnici esecutivi o quello, isolato, del saldatore specializzato non possono inficiare quanto sopra rilevato, dato che il gruppo di lavoro del progetto non risulta che sia stato un gruppo predefinito, permanente e circoscritto, come è stato precedentemente osservato, e che i posti occupati dai ricorrenti hanno avuto, a un certo momento dello svolgimento del programma JET, un equivalente al suo interno. Nel caso del saldatore specializzato, che è stato evocato in particolare all’udienza dell’8 maggio 2003, la Commissione non ha contestato che si trattasse di un esperto nel suo settore e che altri membri del gruppo di lavoro del progetto avessero responsabilità analoghe alle sue.

125
Inoltre, le procedure di assunzione dei ricorrenti non presentavano differenze rilevanti rispetto a quelle applicate per il personale dell’UKAEA e degli altri membri della joint venture. Dalle indicazioni fornite dalla Commissione nella lettera del 19 febbraio 2003, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, risulta che entrambi erano oggetto di una selezione effettuata dalla direzione della JET e sostenevano un colloquio con quest’ultima. L’unica differenza riguarda il fatto che, nel caso del personale messo a disposizione dai membri della joint venture, il direttore della JET effettuava la nomina mentre, nel caso del personale a contratto, l’assunzione degli interessati era soggetta alla sua approvazione nonché all’accordo del comitato esecutivo della JET.

126
Le clausole dei contratti individuali o plurisoggettivi conclusi tra la joint venture JET e le società terze mostrano anche che le condizioni lavorative dei ricorrenti erano stabilite dalla direzione della JET, che essi erano posti sotto la sua autorità e soggetti al rispetto della normativa applicabile alla joint venture (art. 3 del contratto standard individuale e art. 5 del contratto standard collettivo). I ricorrenti sostengono, senza essere contraddetti, che le loro condizioni lavorative sia sul piano dell’organizzazione materiale sia su quello del contenuto e del metodo erano stabilite dalla direzione della joint venture JET.

127
I rapporti sull’attività della JET confermano sia la stretta collaborazione del personale assunto con contratto con il gruppo di lavoro del progetto, sia il fatto che compiti propri del gruppo di lavoro del progetto potevano essere affidati indifferentemente a membri ufficiali di tale gruppo di lavoro o a personale a contratto. Nel rapporto per il 1981, dopo aver menzionato un aumento del numero dei membri del gruppo di lavoro del progetto, si legge (pag. 14) che «l’assunzione di alcuni dipendenti, in particolare ingegneri e tecnici, è rimasta difficile, sebbene vi sia stato un certo miglioramento nel corso del secondo semestre dell’anno per quanto riguarda l’assunzione di personale britannico per posti di ingegnere e di tecnico. Tuttavia, è rimasta necessaria l’assunzione di un numero considerevole di personale a contratto».

128
Dal fascicolo risulta che il personale assunto con contratto ha sopperito ad esigenze di risorse umane del progetto JET quantitativamente molto importanti e rimaste costanti per tutta la durata della joint venture.

Quanto alle esigenze di personale del gruppo di lavoro del progetto

129
Risulta che il consiglio della JET, il quale inizialmente aveva deciso di ricorrere a personale assunto con contratto per coprire posti qualificati come operai e tecnici, come è stato affermato nel precedente punto 103, ha poi modificato notevolmente la formula, in particolare nell’ambito dei gruppi a contratto. La Commissione ha infatti precisato, nel controricorso, che la joint venture aveva dovuto stipulare contratti per ottenere personale a contratto in caso di difficoltà per i membri della JET a distaccare il personale scientifico, tecnico ed amministrativo necessario presso il gruppo di lavoro del progetto in forza dello statuto. Da parte sua, il Tribunale ha accertato, al punto 100 della citata sentenza Altmann e a./Commissione, che, «in seguito ad un chiarimento dell’accordo relativo al sostegno dovuto dall’autorità ospitante, negoziato nel 1987 e ratificato dal consiglio del JET nel 1988, un numero considerevole di servizi, precedentemente forniti in base al detto accordo di sostegno dall’organizzazione ospitante, [venivano] ormai prestati nell’ambito di contratti commerciali stipulati in base a procedimenti di gara per licitazione».

130
Il personale a contratto era assunto sia nell’ambito di contratti individuali, sia con contratti plurisoggettivi (per gruppi di lavoratori), secondo le modalità riassunte nei precedenti punti 28 e 29. Sarebbero stati 53 i ricorrenti assunti nell’ambito di contratti individuali e 42 quelli con contratti plurisoggettivi. I posti iscritti in bilancio, corrispondenti agli agenti così assunti, erano registrati nell’organigramma e identificati come esterni al gruppo di lavoro del progetto.

131
Gli estratti dei rapporti annuali della JET, versati agli atti, relativi agli anni 1981, 1986, 1989, 1990 e 1998, nonché la relazione della Corte dei conti sulla JET svolta nel 1987, mostrano l’importanza quantitativa del personale assunto con contratto, dipendente di imprese terze, controparti contrattuali della JET, prestatrici di manodopera messa a disposizione della joint venture per l’intera durata della stessa.

132
Dal capitolo «Personale» dei detti rapporti risulta che il personale esterno al gruppo di lavoro del progetto, assunto con contratto, distinto dal personale appartenente al gruppo di lavoro del progetto, rappresentava una quota sostanziale dell’organico complessivo del personale che lavorava al progetto, vale a dire, ad esempio, una percentuale del 37% nel 1986 e del 48% nel 1998.

133
Il rapporto per il 1986 indica «la necessità di ricorrere maggiormente a personale assunto con contratto per soddisfare le esigenze di manodopera» e rileva, in seguito a tale osservazione, che, «mentre la composizione approvata dei posti all’interno del gruppo di lavoro restava di 165 posti [come personale della CEEA], 260 posti e 19 posti distaccati, rispettivamente, dell’UKAEA e del programma ‘Fusione’ della [direzione generale della Commissione incaricata degli affari scientifici, della ricerca e dello sviluppo], il consiglio della JET ha approvato un nuovo tetto massimo di 210 posti a contratto, ossia un aumento complessivo di 44 posti rispetto all’anno precedente». Il detto rapporto aggiungeva quanto segue:

«I posti a contratto sono occupati da personale assunto da società e da altre organizzazioni e fornito nell’ambito di contratti stipulati dalla JET con le dette società».

134
La relazione della Corte dei conti del 1987 registrava, come posti autorizzati, 449 posti per il gruppo di lavoro del progetto e 231 posti a contratto e, come posti previsti, 372 posti per il gruppo di lavoro del progetto e 259 posti a contratto. La stessa relazione indicava che il personale assunto con contratto non era in rapporto diretto con la joint venture JET, ma era dipendente di società che avevano stipulato contratti con la joint venture nell’ambito di gare d’appalto. Su richiesta della Corte dei conti, la direzione della joint venture ha poi registrato i crediti corrispondenti all’assunzione degli agenti a contratto tra le spese di personale.

135
La Commissione ha confermato, nella lettera del 19 febbraio 2003, menzionata nel precedente punto 125, i dati statistici riportati nei rapporti della JET per quanto riguarda i posti, iscritti in bilancio e ed effettivamente coperti, all’interno del gruppo di lavoro del progetto e al di fuori dello stesso, vale a dire posti a contratto, per i tre anni 1986, 1989 e 1998.

Anno

1986

1989

1998

Preventivi/consuntivi

bilancio

coperti

bilancio

coperti

bilancio

coperti

Posti all’interno del gruppo di lavoro

444

384

470

383

Non indicato

242,5

Posti a contratto

210

229

210

242

Non indicato

255

136
Risulta così che il massiccio ricorso, da parte della direzione della JET, a dipendenti assunti con contratto, come i ricorrenti, per provvedere ad esigenze di personale che i membri della joint venture non erano in grado di soddisfare mettendo il proprio personale a disposizione, come è stato indicato nel precedente punto 129, aveva proprio come scopo la realizzazione dei compiti appartenenti al gruppo di lavoro del progetto. I rapporti annuali della JET mettono in evidenza le difficoltà ricorrenti della joint venture in materia, come quello del 1981 menzionato nel precedente punto 127, che cita, in particolare, il caso degli ingegneri e dei tecnici. I detti rapporti mostrano come, per tutta la durata della JET, le assunzioni massicce e rinnovate di personale a contratto consentissero di ovviare a tali difficoltà. Dalla tabella riportata nel precedente punto 135 si evince per di più che i posti previsti in bilancio per il gruppo di lavoro del progetto non potevano sempre essere coperti ed erano occupati da personale assunto con contratto.

137
Inoltre, la partecipazione di molti ricorrenti al progetto JET è stata di lunga durata. Su 95 ricorrenti, 51 hanno lavorato per più di 10 anni per la joint venture, di cui 20 per più di 15 anni e 11 per più di 20 anni. Dei 18 disegnatori, 12 hanno lavorato al progetto JET per più di 17 anni. Dei 37 tecnici e dei 23 ingegneri, 33 e 14, rispettivamente, vi hanno collaborato per più di 7 anni. Come è stato indicato precedentemente, i contratti annuali degli interessati erano rinnovabili e rinnovati. I ricorrenti affermano senza essere contraddetti che la direzione della JET chiedeva spesso l’assunzione e poi il rinnovo del contratto dell’uno o dell’altro di loro. Anche tale partecipazione duratura di personale con qualifiche particolari porta a confermare il fatto che essi soddisfacessero un’esigenza permanente e che i loro compiti fossero importanti per il progetto JET.

138
Dall’insieme di quanto precede risulta che i ricorrenti svolgevano compiti equivalenti a quelli che potevano essere svolti da membri ufficiali del gruppo di lavoro del progetto, e che la loro assunzione ha avuto lo scopo di sopperire ad una situazione di carenza del personale messo a disposizione dai membri della joint venture, carenza che è perdurata durante tutto il programma JET.

139
La Commissione, del resto, ha ammesso all’udienza dell’8 maggio 2003 che i ricorrenti svolgevano un lavoro essenziale per il progetto JET, il quale era un progetto di ricerca importante nel contesto del Trattato CEEA. Tuttavia, la convenuta fa valere che la giurisprudenza derivante dalla citata sentenza Mulfinger e a./Commissione, per essere applicabile, richiederebbe che le funzioni in questione siano inerenti al pubblico impiego comunitario, che si tratti di compiti caratteristici esercitabili solo da agenti della Comunità. L’interpretazione così fornita dalla Commissione si discosta dai criteri stabiliti dalla Corte. Così, nella fattispecie in esame e ai sensi della giurisprudenza derivante dalla citata sentenza Mulfinger e a./Commissione, le funzioni esercitate dai membri del gruppo di lavoro del progetto, che partecipavano in maniera diretta e non accessoria alla realizzazione di un programma d’interesse comunitario per cui era stata istituita una joint venture conformemente al Trattato CEEA, vanno considerate funzioni rientranti nei compiti di ricerca assegnati alla CEEA e che, pertanto, dovevano essere svolte nel contesto statutario, come prevedeva del resto l’art. 8 dello statuto della JET.

140
Infine, considerati i compiti svolti dal personale assunto con contratto e la forte percentuale di posti di cui trattasi rimasta costante per tutta la durata della joint venture, si può ragionevolmente ritenere che il progetto JET non potesse essere condotto a buon fine senza il personale a contratto. La distinzione tra personale appartenente al gruppo di lavoro del progetto e personale ad esso esterno non corrisponde, pertanto, ad un’accertata differenziazione funzionale tra due categorie di posti. Di conseguenza, si deve necessariamente rilevare che la detta distinzione è stata introdotta in violazione dello statuto della JET, con lo scopo e l’effetto di non assumere gli interessati facendo ricorso a contratti di agente temporaneo, conformemente al RAA, come prevedeva il detto statuto.

Quanto all’illecito

141
Da quanto precede risulta che i ricorrenti svolgevano funzioni essenziali per i compiti della joint venture JET, equivalenti a quelli degli altri membri del gruppo di lavoro del progetto con i quali essi erano indistintamente confusi. Essi appartenevano quindi, de facto, al gruppo di lavoro del progetto. Di conseguenza, i ricorrenti dovevano essere assunti come «altro personale» del gruppo di lavoro del progetto, conformemente allo statuto della JET, come indicato nel precedente punto 100. La loro assunzione per posti a contratto tramite imprese terze costituisce così uno sviamento di procedura. Essa rivela inoltre una discriminazione permanente nei confronti degli interessati in merito alla quale la Commissione e il Consiglio non hanno fornito alcuna giustificazione compatibile con il contesto normativo applicabile.

142
Non avendo proposto ai ricorrenti contratti di agente temporaneo in violazione dello statuto della JET, la Commissione ha violato, nell’esercizio delle sue competenze amministrative, il diritto derivante agli interessati da tale statuto. Il detto comportamento, che ha avuto l’effetto di mantenere il personale in questione in una situazione giuridica discriminatoria rispetto agli altri membri ufficiali del gruppo di lavoro del progetto per tutta la durata della joint venture JET, costituisce una mancanza grave e manifesta commessa dall’istituzione comunitaria di cui trattasi. Di conseguenza, l’illecito così commesso è tale da far sorgere una responsabilità in capo alla Comunità.

Quanto alla modifica dello statuto della JET intervenuta nel 1998

143
La modifica dello statuto intervenuta nell’ottobre 1998, che ha soppresso, all’art. 8, ogni menzione riguardante un «altro personale» (v. il precedente punto 26), non altera le valutazioni appena svolte. Essa non ha potuto incidere sulla situazione degli interessati, che erano stati assunti tutti per la prima volta anteriormente, come è stato indicato nel precedente punto 27. Molti ricorrenti, del resto, hanno continuato a lavorare fino al termine del progetto al servizio della joint venture JET, dato che quest’ultima non aveva tentato in alcun modo di interrompere la loro partecipazione.

144
Senza che sia necessario pronunciarsi in merito all’eccezione di illegittimità dei ricorrenti esposta nel precedente punto 89, è sufficiente ricordare che le istituzioni comunitarie hanno sempre la facoltà, nei limiti del bilancio, di effettuare assunzioni di agenti temporanei nel rispetto del RAA e di rinnovare contratti anteriori. Poiché le funzioni in questione corrispondevano a compiti essenziali per il progetto JET, che rientravano nei compiti della joint venture ed erano inseriti nell’organigramma, come è stato prima rilevato, non era possibile ricorrere legittimamente ai servizi di imprese esterne (sentenza Mulfinger e a./Commissione, cit., punti 11 e 14).

145
Così, anche se lo statuto modificato della JET, citato nel precedente punto 26, entrato in vigore il 21 ottobre 1998, non menziona più espressamente, come lo statuto originario, la categoria «altro personale» con la sua modalità di assunzione per impieghi temporanei, ciò non toglie che, qualora compiti essenziali per il progetto non potessero essere eseguiti dal personale messo a disposizione dai membri della joint venture, menzionato al punto 8.3 dello statuto modificato, lo svolgimento di tali compiti doveva rientrare, come avveniva precedentemente, nell’ambito statutario del RAA a cui si riferiva, d’altra parte, lo statuto modificato in relazione al personale messo a disposizione.

146
Di conseguenza, le modifiche apportate allo statuto della JET non ostavano a che con i ricorrenti potessero essere stipulati contratti di agente temporaneo conformemente al RAA, come si sarebbe dovuto verificare, tenuto conto delle loro funzioni. Poiché simili contratti non sono stati stipulati quando vigeva lo statuto modificato, occorre dichiarare che l’illecito commesso nei confronti dei ricorrenti, accertato nel precedente punto 142, è continuato fino al termine del progetto JET.

Quanto al nesso di causalità

Argomenti delle parti

147
La Commissione sostiene che, se fosse stato necessario organizzare l’assunzione di «altro personale» in qualità di agente temporaneo, l’assunzione dei ricorrenti a tale titolo non sarebbe stata assolutamente certa, poiché essi avrebbero dovuto soddisfare i requisiti di assunzione corrispondenti, con una probabilità di superare le procedure di selezione dell’ordine del 25%. La convenuta aggiunge che inoltre gli interessati, i quali non sono stati sottoposti alle procedure di selezione adottate per i membri del gruppo di lavoro del progetto, non hanno mai fatto domanda di assunzione quando erano dichiarati vacanti posti all’interno di quest’ultimo, il che induce a ritenere che essi non avessero le qualifiche necessarie. La Commissione ne deduce che il nesso di causalità tra l’illecito e il danno fatto valere non sussiste.

148
I ricorrenti affermano che, dato che essi svolgevano gli stessi compiti dei membri del gruppo di lavoro del progetto, possedevano qualifiche simili e che molti di loro hanno assunto responsabilità all’interno del gruppo di lavoro o hanno sostituito membri di quest’ultimo che avevano lasciato la JET, essi avrebbero avuto tutte le probabilità di essere assunti come agenti temporanei. I ricorrenti aggiungono che il fatto che la maggior parte di loro sia stata assunta presso la JET a tempo pieno per periodi molto lunghi fornisce la prova che la direzione della joint venture fosse soddisfatta di loro.

Giudizio del Tribunale

149
Affinché sia riconosciuto un nesso di causalità, occorre in linea di principio che sia fornita la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione comunitaria in questione e il danno lamentato (sentenza del Tribunale 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI, Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 85).

150
Tuttavia, nel contenzioso statutario, il grado di certezza del nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza è raggiunto qualora l’illecito commesso da un’istituzione comunitaria abbia, in maniera certa, privato una persona non necessariamente di un’assunzione, a cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere assunto come dipendente o agente, che cagioni all’interessato un danno materiale consistente in un mancato guadagno. Qualora risulti altamente probabile, nelle circostanze del caso di specie, che il rispetto della legalità avrebbe indotto l’istituzione comunitaria interessata a procedere all’assunzione dell’agente, l’incertezza teorica che sussiste in merito all’esito di un procedimento condotto in maniera regolare non può ostare al risarcimento del danno materiale reale che l’interessato ha subìto per essere stato privato del diritto a fare domanda per un posto statutario che con ogni probabilità avrebbe ottenuto.

151
Nel caso di specie, l’esistenza di un siffatto diritto al risarcimento può essere affermata qualora i ricorrenti dimostrino che essi, in ogni caso, hanno perso una seria possibilità di lavorare per il progetto JET nel rispetto delle regole statutariamente previste, con conseguente danno materiale per gli interessati (sentenza Consiglio/de Nil e Impens, cit., punti 28 e 29).

152
Dato che non è stata effettuata nessuna assunzione secondo le modalità statutarie ma, al contrario, è stato attuato un sistema parallelo per non procedere all’assunzione di agenti temporanei, il nesso di causalità tra l’illecito commesso e il danno materiale subìto è dimostrato qualora risulti che gli interessati hanno perso una seria possibilità di essere assunti.

153
Tale iter è seguito nel contenzioso del pubblico impiego, in particolare, quando si tratta di valutare gli effetti di un reinquadramento errato sugli ulteriori sviluppi di carriera dell’agente interessato (sentenza Consiglio/de Nil e Impens, cit., punti 28 e 29).

154
Occorre quindi verificare se i ricorrenti, tenuto conto delle loro qualifiche, dei loro compiti al servizio della JET e del rinnovo dei loro contratti, avrebbero avuto una seria possibilità di essere assunti in qualità di agenti temporanei qualora fossero state seguite le procedure stabilite dallo statuto della JET.

155
È stato precedentemente rilevato che le funzioni dei ricorrenti, le loro qualifiche e le loro condizioni di assunzione e d’impiego erano analoghe a quelle dei membri del gruppo di lavoro del progetto riconosciuti come tali dalla direzione della JET, che il gruppo di lavoro del progetto non avrebbe potuto portare a termine quest’ultimo senza la collaborazione del personale assunto con contratto, che i ricorrenti hanno rappresentato una percentuale significativa del personale addetto al progetto per tutta la durata di quest’ultimo e che, in ragione di un rinnovo quasi sistematico dei contratti annuali degli interessati, in definitiva la maggior parte di essi ha lavorato al servizio della joint venture per periodi complessivamente molto lunghi.

156
Le dette circostanze dimostrano che il personale assunto con contratto era necessario per la realizzazione del progetto JET, che i ricorrenti avevano le qualifiche richieste per svolgere i compiti per cui erano assunti e che la direzione della JET, che proponeva e approvava il rinnovo dei contratti annuali, era soddisfatta del loro lavoro. La Commissione, del resto, non ha dimostrato che, se le esigenze di personale della JET fossero state soddisfatte con contratti temporanei come previsto dallo statuto della JET, i ricorrenti non sarebbero stati assunti (sentenza Consiglio/de Nil e Impens, cit., punti 28 e 29). Di conseguenza, i ricorrenti dimostrano adeguatamente che l’illecito commesso nei loro confronti li ha privati della detta possibilità di assunzione come agenti temporanei.

157
Benché la Commissione obietti che i ricorrenti non hanno mai preso l’iniziativa di fare domanda per posti divenuti vacanti all’interno del gruppo di lavoro del progetto, essa non dimostra, in particolare producendo un avviso di posto vacante, che simili opportunità fossero disponibili per il personale esterno e non ne indica neanche la periodicità. Nella sua risposta menzionata nei precedenti punti 125 e 135, la convenuta si limita ad attestare l’evoluzione dell’organico della JET e fornisce un’indicazione puntuale secondo cui tredici persone assunte con contratto sarebbero state impiegate nel gruppo di lavoro del progetto nel 1989. È evidente che non vi sono mai state offerte d’impiego per contratti di agente temporaneo relativi ai posti occupati dai ricorrenti. Per contro, sembra che gli impieghi detti «del gruppo di lavoro del progetto» fossero «riservati» ai dipendenti dei membri della joint venture assunti come agenti temporanei a titolo CEEA, agli agenti della Commissione ed al personale dell’UKAEA, e che alcuni dipendenti assunti con contratto abbiano potuto esservi inseriti solo in modo molto marginale.

158
Di conseguenza, il nesso di causalità tra l’illecito commesso e il danno subìto è dimostrato adeguatamente per giustificare il risarcimento del danno subìto dai ricorrenti a causa della perdita di una seria possibilità di ricevere un’offerta di contratto di agente temporaneo delle Comunità europee.

Quanto al danno

Argomenti delle parti

159
I ricorrenti sostengono di aver subìto un danno economico che si compone di tre elementi, vale a dire una perdita netta di redditi da lavoro per il periodo durante il quale ciascuno ha lavorato al progetto JET, una perdita netta di redditi da lavoro connessa con un altro posto della Commissione per un periodo di cinque anni o fino al raggiungimento dei 60 anni di età, qualora tale evento sia sopravvenuto prima della fine del detto periodo, per i ricorrenti che lavoravano nella joint venture JET al termine del progetto, il 31 dicembre 1999, ed una perdita netta di redditi pensionistici a titolo del relativo regime comunitario.

160
I ricorrenti producono una stima numerica delle richieste individuali di ciascuno di essi ed il metodo di calcolo seguito. Essi chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni equivalenti all’ammontare dell’imposta britannica versata su ogni indennizzo percepito.

161
La Commissione nega ai ricorrenti ogni diritto a risarcimento e rileva che, nel caso in cui le fosse imputata una qualsiasi responsabilità, quest’ultima potrebbe produrre effetti solo per il periodo successivo alla pronuncia della citata sentenza Altmann e a./Commissione.

162
La convenuta fa valere che l’argomento relativo al danno subìto è presentato in modo generico e che le richieste economiche sono carenti di precisione e di chiarimenti. Essa rileva che la domanda di risarcimento dei ricorrenti non soddisfa le disposizioni di cui agli artt. 44 e 47 del regolamento di procedura del Tribunale ed è pertanto irricevibile.

163
La Commissione censura le modalità di valutazione delle richieste dei ricorrenti. Essa non ammette le equivalenze di inquadramento tra questi ultimi e gli agenti assunti come personale della CEEA e considera non verificabili le affermazioni dei ricorrenti relative alle perdite lamentate. La Commissione intende negare ogni risarcimento successivo al 31 dicembre 1999, data di scadenza del progetto JET. Essa aggiunge, per quanto riguarda l’incidenza dell’imposta, che tale circostanza risulta dalla differenza ineluttabile tra posti disciplinati da un ordinamento nazionale e posti disciplinati dall’ordinamento comunitario e che non è certo che un indennizzo percepito a titolo di risarcimento di un illecito sia considerato imponibile dall’amministrazione tributaria del Regno Unito.

Giudizio del Tribunale

164
Le osservazioni della convenuta relative alla ricevibilità delle domande di risarcimento non sono fondate. Infatti, il ricorso indica in maniera chiara e precisa le componenti del danno fatto valere, operando una distinzione tra perdite di reddito da lavoro, perdite di pensione e perdite corrispondenti a determinate indennità e agevolazioni. Essa riporta in allegato una nota sul metodo di calcolo delle perdite e la determinazione complessiva della perdita fatta valere da ciascun ricorrente. Infine, unitamente alla replica è stata prodotta una determinazione particolareggiata delle richieste di risarcimento di ciascun ricorrente. La convenuta è stata messa in condizioni di discutere tali dati. Le dette richieste, pertanto, sono ricevibili (sentenze del Tribunale 30 settembre 1998, causa T‑149/96, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3841, punti 47‑49, e 29 ottobre 1998, causa T‑13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II‑4073, punti 28 e 29).

165
Il danno economico fatto valere dai ricorrenti è costituito principalmente da una perdita di redditi risultanti dalle retribuzioni, da agevolazioni correlate e da diritti a pensione acquisiti durante o a titolo del loro periodo d’impiego alla JET e da una perdita di redditi collegata alle prospettive di riassunzione che avrebbero potuto essere loro offerte dalla Commissione dopo il 1999.

166
Tale danno si evince dal confronto tra le condizioni economiche di impiego di cui i ricorrenti avrebbero beneficiato se fossero stati assunti a copertura di posti temporanei e le loro condizioni effettive in quanto dipendenti di imprese terze. È pacifico che la situazione del personale assunto con contratto era economicamente meno vantaggiosa di quella degli agenti temporanei.

167
Durante il periodo trascorso presso la joint venture JET, il danno dei ricorrenti risulta dalla differenza tra le retribuzioni, le agevolazioni correlate e i diritti pensionistici che gli interessati avrebbero percepito o acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei e le retribuzioni, agevolazioni correlate e diritti pensionistici che essi hanno effettivamente percepito o acquisito in quanto personale assunto con contratto.

168
Per quanto riguarda la prospettiva di essere riassunti, il danno lamentato è connesso con la possibilità che i ricorrenti avrebbero avuto di ottenere un’offerta di contratto di agente temporaneo dopo la scadenza del progetto JET. Una simile prospettiva di assunzione risulta assai teorica in mancanza di una qualsiasi indicazione in merito alle esigenze della CEEA, dopo la fine della joint venture JET, di posti del tipo di quelli occupati dai ricorrenti e, in particolare, di una qualsivoglia informazione che consenta di riconoscere l’esistenza di una continuità organica tra la joint venture JET e gli enti interessati dall’accordo europeo sullo sviluppo della fusione, menzionato nel precedente punto 8, i quali hanno proseguito le ricerche precedentemente condotte dalla joint venture. Poiché il danno non è accertato per quanto riguarda le prospettive d’impiego successive al 31 dicembre 1999, la domanda di risarcimento dei ricorrenti, a tale proposito, dev’essere respinta.

169
L’indennizzo dovuto va calcolato, per ciascun ricorrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato che lo riguarda, data che non deve precedere di più di cinque anni la presentazione della sua domanda di risarcimento alla Commissione.

170
L’indennizzo dovuto a ciascun ricorrente non può essere determinato dal Tribunale alla luce degli elementi del fascicolo. Le parti sono quindi invitate a cercare di raggiungere un accordo sulla base dei principi e dei criteri seguenti.

171
Anzitutto, le parti devono cercare di raggiungere un accordo per quanto riguarda il posto e il grado corrispondenti alle funzioni esercitate da ciascun ricorrente se gli fosse stato offerto un contratto di agente temporaneo alla data indicata nel precedente punto 169.

172
Esse devono poi accordarsi sulla corretta ricostruzione della carriera per ciascun interessato, a decorrere dalla sua assunzione fino all’ultimo periodo di non più di cinque anni, indicato nel precedente punto 169, tenendo conto della progressione media delle retribuzioni per il posto e il grado corrispondenti di un agente della CEEA, eventualmente addetto alla JET, nonché delle eventuali promozioni di cui ciascuno avrebbe potuto beneficiare durante tale periodo, alla luce del grado e del posto occupato, applicando la media delle promozioni assegnate ad agenti temporanei della CEEA in una situazione analoga.

173
Il confronto tra la situazione di un agente temporaneo delle Comunità e quella di un agente assunto con contratto, come ciascun ricorrente, dovrà essere effettuato su importi netti, dedotti i contributi, le ritenute o gli altri prelievi effettuati ai sensi della legislazione applicabile. A tale proposito i regimi tributari, rispettivamente, comunitario e britannico, gravanti sugli importi in questione non possono incidere sui termini del confronto che dev’essere effettuato tra importi al netto delle imposte, ricordando che i dipendenti e agenti della Comunità sono soggetti all’imposta a vantaggio delle Comunità [regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56, pag. 8), modificato in ultimo dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 30 settembre 2002, n. 1750 (GU L 264, pag. 15)].

174
L’indennizzo dovrà essere calcolato su un periodo compreso tra, da un lato, la data indicata nel precedente punto 169 e, dall’altro, la data in cui il ricorrente interessato ha cessato di lavorare per il progetto JET, se tale data è anteriore alla fine del progetto, avvenuta il 31 dicembre 1999, oppure quest’ultima data, se egli ha lavorato per il progetto JET fino al termine dello stesso.

175
I ricorrenti chiedono inoltre un compenso per l’imposta che sarebbe prelevata dall’amministrazione tributaria britannica su un indennizzo di natura analoga a quello di cui trattasi, che risarcisca un danno causato dalla Comunità.

176
Tuttavia, poiché l’indennizzo dovuto a ciascun ricorrente è diretto a compensare perdite di retribuzioni ed agevolazioni correlate valutate al netto dell’imposta, come è stato affermato nel precedente punto 173, e poiché esso è calcolato, secondo le stesse modalità, tenendo conto dell’imposta comunitaria, esso deve beneficiare del regime tributario applicabile agli importi versati dalle Comunità ai loro agenti, conformemente all’art. 16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dei dipendenti e agenti delle Comunità europee. Di conseguenza, l’indennizzo in questione, così inteso al netto di tutte le imposte, non può essere assoggettato a prelievi fiscali nazionali. Pertanto, nessun indennizzo supplementare è dovuto quale compenso per tali prelievi.

177
Le parti devono cercare di raggiungere un accordo sulla base dei principi e dei criteri sopra indicati entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della sentenza. In mancanza di accordo, esse devono far pervenire al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni corredate dei relativi importi (v., ad esempio, nello stesso senso, sentenza della Corte 5 ottobre 1988, causa 180/87, Hamill/Commissione, Racc. pag. 6141).


Sulle spese

178
La decisione sulle spese è riservata.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce, in via non definitiva:

1)
La Commissione è condannata a risarcire il danno economico subìto da ciascun ricorrente per non essere stato assunto come agente temporaneo delle Comunità per l’esercizio della sua attività in seno alla joint venture Joint European Torus (JET).

2)
Le parti devono comunicare al Tribunale, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla presente sentenza, l’importo, stabilito di comune accordo, degli indennizzi dovuti a titolo di risarcimento di tale danno.

3)
In mancanza di accordo, esse devono far pervenire al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni corredate dei relativi importi.

4)
Le spese sono riservate.

Vesterdorf

Jaeger

Legal

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 ottobre 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Lingua processuale: l'inglese.