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Ricorso proposto il 18 luglio 2023 – Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-451/23)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 1 :

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute hanno violato l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE non avendo adottato la decisione impugnata sulla base della summenzionata disposizione del Trattato, che richiede l’unanimità in seno al Consiglio, sebbene la decisione impugnata abbia una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo.

2) Motivo vertente sulla violazione del principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute hanno violato l’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE avendo portato al 40% l’obiettivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché gli obiettivi individuali di riduzione degli Stati membri, circostanza che minaccia la sicurezza energetica della Polonia, senza tenere conto degli interessi particolari degli Stati membri eventualmente interessati e senza effettuare un bilanciamento tra gli interessi di questi ultimi e gli interessi dell’Unione.

3) Motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute hanno violato il principio di proporzionalità avendo portato al 40% l’obiettivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché gli obiettivi individuali di riduzione degli Stati membri sulla base di un’analisi erronea contenuta nella valutazione d’impatto, la quale era incompleta, conteneva errori e si basava su dati non attuali.

4) Motivo vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute hanno violato il principio di leale cooperazione, definendo, nel regolamento 2023/857, obiettivi di riduzione sulla base di una situazione sociale, economica e politica che non era più attuale e prescindendo dalle reali possibilità degli Stati membri.

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1 GU 2023, L 111, pag. 1.