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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 17 luglio 2023 – Warmeston OÜ / AS Elering

(Causa C-446/23, Warmeston)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Warmeston OÜ

Resistente: AS Elering

Questioni pregiudiziali

Si chiede come debba essere interpretata la nozione di progetto (di investimento) ai sensi dei punti 42 e 43 della decisione della Commissione europea SA.47354 del 6 dicembre 2017. Si chiede altresì come debbano essere determinati i costi connessi al progetto e potenzialmente idonei ad aver condotto il progetto stesso, al 31 dicembre 2016, ad uno stadio di sviluppo tale da presentare un'alta probabilità di completamento (quanto a tale progetto, la questione riguarda l'avvio dei lavori).

a.    Se, inter alia, un impianto che non sia un impianto di produzione di energia [ad esempio, un impianto di produzione di granuli (c.d. «pellet») di legno] possa costituire parte di un progetto riguardante un impianto di produzione di energia elettrica.

b.    Se la risposta al quesito precedente dipenda dalle seguenti ulteriori questioni:

i.    se l’impianto di cui trattasi, che non è un impianto di produzione di energia, sia collegato economicamente all'impianto di produzione di energia elettrica;

ii.     se l’impianto medesimo, che non è un impianto di produzione di energia, debba essere collegato tecnicamente (energeticamente) all'impianto di produzione di energia elettrica, vale a dire se rilevi che il funzionamento, l’alimentazione o altri aspetti analoghi dell'impianto di produzione di energia elettrica dipendano da esso;

iii.     se la costruzione dell’impianto in questione, che non è un impianto di produzione di energia, fosse, di per sé, economicamente vantaggiosa e tecnologicamente valida (ad esempio, essendo in funzione da oltre dieci anni e non avendo il titolare del progetto intrapreso alcuna iniziativa ai fini della costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica durante tale periodo).

c.    Se, inter alia, l'impianto in questione, che non è un impianto di produzione di energia, possa far parte di un progetto relativo a un impianto di produzione di energia elettrica per il semplice motivo che sia economicamente più redditizio farlo funzionare unitamente all'impianto di produzione di energia elettrica.

d.     Se sia necessario verificare, inter alia, se l'impianto in questione, che non è un impianto di produzione di energia, faccia parte di un progetto relativo a un impianto di produzione di energia elettrica (ossia, se il titolare del progetto avrebbe realizzato l'impianto, che non è un impianto di produzione di energia, se non avesse progettato un impianto di produzione di energia elettrica) - o viceversa.

Se, nel valutare se i lavori possano essere considerati avviati ai sensi del punto 42 della decisione della Commissione europea SA.47354 del 6 dicembre 2017, debba farsi riferimento unicamente all'accettazione formale di obblighi incondizionati e vincolanti (ad esempio, l’esistenza di una firma in tal senso), o se occorra, invece, esaminare parimenti, ogni singola volta, nel merito se il progetto si trovasse in una fase di sviluppo tale da presentare un'alta probabilità di completamento e se l'abbandono del progetto avrebbe prodotto conseguenze negative per l'impresa anche sotto il profilo sostanziale.

a.     Se, inter alia, lo stadio di sviluppo del progetto debba essere valutato per tutte le varianti di avvio dei lavori, compreso l'avvio dei lavori di costruzione.

b.    Come debbano essere valutati, inter alia, gli impegni assunti sotto il profilo sostanziale. Se possa esser preso in considerazione il rapporto tra investimenti effettuati / impegni assunti / lavori di costruzione / costi rispetto al valore totale del progetto. Se rilevi che gli impegni assunti riguardino l'impianto di produzione di energia elettrica o l'infrastruttura del progetto.

c.     Se i lavori si possano considerare avviati, in particolare, nel caso in cui l’impresa abbia assunto impegni / effettuato investimenti / iniziato la costruzione / acquistato attrezzature prima del 31 dicembre 2016, con un volume di spesa però talmente esiguo rispetto alle dimensioni del progetto complessivo da dover escludere che il progetto stesso si trovasse in uno stadio di sviluppo tale da rendere altamente probabile il suo completamento. Quale rapporto tra la spesa e il valore totale del progetto possa essere ragionevolmente ritenuto sufficiente per considerare il progetto in una fase di sviluppo tale da rendere altamente probabile il suo completamento.

d.    Se, nel valutare, inter alia, se i lavori possono essere considerati avviati, spetti allo Stato membro determinare l'esistenza di un effetto di incentivazione o se questo debba essere presunto ai sensi della decisione della Commissione europea SA.47354 del 6 dicembre 2017.

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