Language of document : ECLI:EU:T:2017:717

Causa T316/16

Moravia Consulting spol. s r. o.

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea SDC‑554S – Marchio nazionale denominativo anteriore non registrato SDC‑554S – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale – Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 ottobre 2017

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Assenza di argomentazioni a sostegno della domanda – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto dell’Unione – Valutazione in base ai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile al segno rivendicato

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 76, § 1)

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Segno che attribuisce al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4)

4.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 19, § 2, d), e 50, § 1, comma 3]

5.      Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, §§ 1 e 3)

6.      Corte di giustizia – Sentenze – Interpretazione delle norme giuridiche – Applicazione ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della pronuncia

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 30)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38‑40)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 41)

4.      La regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario [divenuta articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato n. 2017/1430, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti n. 2868/95 e n. 216/96], impone all’opponente l’onere di presentare all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per potersi opporre alla registrazione di un marchio dell’Unione europea in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa.

Inoltre, la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 prevede che se il ricorso è diretto contro la decisione della divisione di opposizione, la commissione di ricorso limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentati entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione, a meno che essa non ritenga che fatti e prove «ulteriori» o «complementari» debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea (divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea). Tuttavia, la regola 50 del regolamento n. 2868/95 non può essere interpretata nel senso che essa estende alle prove nuove il margine di discrezionalità delle commissioni di ricorso.

A tal proposito, nell’ipotesi in cui, nell’ambito del procedimento di opposizione, la ricorrente non abbia prodotto il benché minimo elemento di prova relativo al contenuto del diritto nazionale entro il termine impartito senza aver dedotto un legittimo motivo a giustificazione di tale condotta, e il solo elemento presentato dalla ricorrente al fine di dimostrare l’esistenza, la validità e la portata della tutela del marchio anteriore non registrato non fornisca alcuna informazione in merito all’utilizzo del marchio anteriore fatto valere, e non contenga neppure informazioni relative alle condizioni richieste dalla normativa nazionale, i riferimenti alle disposizioni della normativa nazionale compiuti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non costituiscono elementi «ulteriori» o «complementari» in rapporto a quelli che sono stati presentati dinanzi alla divisione di opposizione. Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha potere discrezionale al fine di ammettere le prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa, dato che tali prove sono tardive.

(v. punti 42, 49, 51‑55, 60, 61)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 63)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 64)