Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 ottobre 2020 – AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Causa C-727/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente per cassazione: AR

Resistente per cassazione: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 1 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino all’interpretazione di una normativa nazionale, quale l’articolo 7, paragrafo 3, del Bundesurlaubgesetz (legge federale tedesca in materia di ferie), per effetto della quale il diritto alle ferie annuali retribuite non godute spettante a un lavoratore il quale, nel corso dell’anno di riferimento, cada in stato di incapacità lavorativa a causa di malattia, pur avendo tuttavia potuto fruire delle ferie – quantomeno in parte – nell’anno di riferimento medesimo prima dell’insorgere della malattia stessa, si estingue, in caso di incapacità lavorativa ininterrotta e persistente, decorsi 15 mesi dal termine dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia, di fatto, messo il lavoratore in condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, invitando a farlo e fornendogli le pertinenti informazioni.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in presenza di tali condizioni, sia altresì escluso, nel caso di incapacità lavorativa persistente, il differimento dell’estinzione a un momento successivo.

____________

1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).