Language of document : ECLI:EU:T:2004:342

Causa T‑393/02

Henkel KGaA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di un flacone bianco e trasparente — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio tridimensionale — Forma di un flacone bianco e trasparente

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

Non è privo di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, un segno tridimensionale costituito dalla forma di un flacone di plastica, rappresentato capovolto e poggiante sul tappo, composto di un corpo trasparente e di un tappo bianco, tappo che presenta davanti e dietro un profilo a V che sporge in avanti e segue il contorno dei lati del corpo, di cui sia chiesta la registrazione per «saponi; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire e lucidare; detersivi profumati; prodotti chimici per pulire i metalli, il legno, la pietra, il vetro, la plastica e la porcellana» e «Recipienti in plastica per prodotti liquidi, sotto forma di gel e pastosi», rientranti nelle classi 3 e 20 ai sensi dell’accordo di Nizza, in quanto la combinazione di tali elementi è effettivamente specifica e non può essere considerata come del tutto comune a tutti i prodotti in questione, così da conferire al flacone un aspetto particolare e inconsueto, tale da captare l’attenzione del pubblico interessato e da consentire a quest’ultimo, sensibilizzato alla forma dell’imballaggio dei prodotti di cui trattasi, di distinguere i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli aventi un’altra origine commerciale, considerazione questa peraltro avvalorata dalla registrazione di un marchio tridimensionale di forma identica in undici dei quindici Stati membri che facevano parte della Comunità al momento del deposito della domanda di registrazione.

(v. punti 40, 47‑48)