Language of document : ECLI:EU:T:2003:8

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

15 gennaio 2003 (1)

«Clausola compromissoria - Programma comunitario “Trans-European Telecommunications Networks” - Contratto relativo all'organizzazione di seminari sull'utilizzazione dell'Euro-ISDN - Costi rimborsabili»

Nella causa T-171/01,

Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE), con sede in Montpellier (Francia), rappresentato dall'avv. H. Calvet, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius e dal sig. M. Shotter, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J.-L. Fagnart, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere, in via principale, che il Tribunale dichiari che la nozione di costi rimborsabili che la Commissione deve accollarsi ai sensi del contratto da essa stipulato con il ricorrente nell'ambito del programma «Trans-European Telecommunications Networks» comprende tutti i costi fatturati dai subappaltatori del ricorrente nell'ambito di tale contratto e, in subordine, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subìto a causa degli illeciti commessi dalla Commissione nell'esecuzione di tale contratto,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

1.
    L'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (in prosieguo: l'«IDATE») è un'associazione senza scopo lucrativo di diritto francese disciplinata dalla legge 1° luglio 1901, che ha per oggetto di sovvenzionare lo sviluppo dei mezzi d'informazione e di comunicazione in Europa e di partecipare al suo controllo.

2.
    Nell'ambito del programma comunitario «Trans-European Telecommunications Networks», l'IDATE ha stipulato con la Commissione, il 28 marzo 1996, il contratto n. 45504, denominato «Dissemination of EuroISDN Benefits for SME» (in prosieguo: il «contratto» o il «contratto controverso»).

3.
    Come risulta dall'allegato I del contratto, l'IDATE si impegnava ad organizzare, nell'insieme degli Stati membri dell'Unione europea, seminari diretti ad informare ed a consigliare le piccole e medie imprese sui vantaggi dell'utilizzazione dell'Euro-ISDN.

4.
    Ai sensi dell'art. 4.2 del contratto, nella formulazione introdotta con la clausola addizionale n. 1 al contratto 5 settembre 1996, la Commissione si impegnava a rimborsare il 50,85% dei costi di esecuzione del contratto, a concorrenza di ECU 1 125 563.

5.
    L'art. 12 del contratto dispone che la legge applicabile al contratto è la legge francese e che la competenza giurisdizionale per statuire su tutte le controversie tra la Commissione e l'IDATE relative alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del contratto spetta al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

6.
    Per l'esecuzione del contratto, l'IDATE, ai sensi dell'art. 5 dello stesso, ha utilizzato dei subappaltatori ai quali ha versato il 50,85% dei costi indicati nelle fatture che questi ultimi gli hanno presentato in forza dei contratti di subappalto. Per la parte restante di tali costi, l'IDATE inviava fatture ai subappaltatori.

7.
    Il 27 febbraio 1998 l'IDATE trasmetteva alla Commissione la relazione finale sull'esecuzione del contratto, nonché l'estratto finale dei costi relativi a tale contratto. All'estratto finale dei costi veniva allegato l'insieme delle fatture emesse dai subappaltatori dell'IDATE.

8.
    Con lettera 23 marzo 1998 la Commissione ha risposto all'IDATE che i subappaltatori non erano parti contraenti ed ha esposto le ragioni per cui essa non accettava il regolamento di tutte le fatture emesse dai subappaltatori.

9.
    La Commissione ha infine approvato l'estratto finale dei costi di esecuzione del contratto trasmessole dall'IDATE il 10 luglio 1998. In questo documento l'IDATE menzionava un costo totale di ECU 2 275 000, di cui ECU 2 019 565 per il subappalto.

10.
    Con lettera 5 novembre 1998 la Commissione informava l'IDATE di aver proceduto alla compensazione tra l'importo che essa doveva nell'ambito del contratto per le prestazioni di un subappaltatore dell'IDATE, la società MARI Group Ltd (in prosieguo: la «MARI»), ed i suoi crediti nei confronti della MARI in base ad altri contratti.

11.
    Dopo aver effettuato tale compensazione, all'inizio del 1999, la Commissione versava all'IDATE il saldo del contributo comunitario previsto.

12.
    Successivamente a tale versamento la Commissione affidava ad una società di revisione dei conti il compito di verificare l'esecuzione del contratto controverso. Secondo la relazione conclusiva di tale verifica, la parte dei costi che sono stati fatturati dai subappaltatori all'IDATE e che sono stati compensati con le somme che quest'ultimo ha fatturato ai suoi subappaltatori non sarebbe rimborsabile ai sensi del contratto. L'IDATE ha contestato le conclusioni di tale relazione con lettere 15 novembre 1999 e 14 febbraio 2000.

13.
    Con lettera 25 luglio 2000 la Commissione, riferendosi alle conclusioni della relazione, ha ritenuto che la parte dei costi di subappalto fatturati all'IDATE, ma non effettivamente pagati da quest'ultimo, non potesse essere presa in conto nella redazione del bilancio finanziario finale del contratto. Essa ha, quindi, chiesto il rimborso della somma di EUR 504 745, indicando che il mancato rimborso di una quota dei costi del subappalto era dovuto esclusivamente ad una cattiva interpretazione delle clausole del contratto da parte dell'IDATE.

14.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2001 il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il procedimento scritto è terminato il 10 gennaio 2002.

15.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di organizzare una riunione informale con le parti e di aprire la fase orale.

16.
    Il 27 marzo 2002 la Commissione ha emesso un avviso di debito a carico del ricorrente per un importo di EUR 506 539,35, corrispondente alla parte dei costi che essa riteneva non rimborsabili.

17.
    Il 15 maggio 2002 il Tribunale ha tenuto una riunione informale con le parti. Inoltre, le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza che si è svolta in pari data.

Conclusioni delle parti

18.
    Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    in via principale, dichiarare che la nozione di costi rimborsabili che la Commissione deve accollarsi, ai sensi del contratto, comprende tutti i costi che gli sono stati fatturati dai subappaltatori in forza di detto contratto;

-    in subordine, condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 503 662 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa degli illeciti commessi dalla Commissione nell'esecuzione del contratto e, di conseguenza, dichiarare la compensazione tra tale somma e la somma di EUR 503 662 che esso dovrebbe restituire alla Commissione in base allo stesso contratto;

-    condannare la Commissione alle spese.

19.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, respingere il ricorso;

-    condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

20.
    Il ricorrente chiede al Tribunale, in via principale, di dichiarare che la nozione di costi rimborsabili che la Commissione deve accollarsi, ai sensi del contratto, comprende tutti i costi fatturati all'IDATE dai subappaltatori in forza di tale contratto. In subordine, il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 503 662 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa degli illeciti commessi dalla Commissione nell'esecuzione del contratto e, di conseguenza, di dichiarare la compensazione tra tale somma e la somma di EUR 503 662 che esso dovrebbe restituire alla Commissione in forza dello stesso contratto.

21.
    La Commissione contesta la ricevibilità delle due domande del ricorrente e, in subordine, fa valere che esse sono infondate.

22.
    Il Tribunale sostiene che occorre esaminare la domanda principale del ricorrente.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

23.
    La Commissione deduce che il ricorrente non ha un interesse diretto e attuale all'accoglimento della domanda. Essa ricorda che la dichiarazione del Tribunale chiesta dal ricorrente consentirebbe a questo di opporsi alla compensazione annunciata dalla Commissione tra il suo debito ed i suoi eventuali crediti nei confronti della Commissione. La convenuta ritiene che, dato che il ricorrente non ha sostenuto che esso potrebbe avere dei crediti nei confronti della Commissione, questa compensazione resti una mera congettura.

24.
    Il ricorrente fa valere che la sua domanda principale è ricevibile. Richiamandosi ad una lettera del 20 aprile 2001, in cui la Commissione esprime l'intenzione di recuperare l'importo dovutole dal ricorrente in forza del contratto, quest'ultimo sostiene che ha un interesse concreto a far risolvere la lite sorta fra lui e la Commissione. Inoltre, esso sottolinea che è contraente o subappaltatore nell'ambito di diversi contratti in forza dei quali deve ricevere pagamenti dalla Commissione.

Giudizio del Tribunale

25.
    E' pacifico che la questione sottoposta al Tribunale, cioè l'interpretazione della nozione di costi rimborsabili ai sensi del contratto controverso, riguarda gli obblighi che derivano da tale contratto (sentenze della Corte 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 11, e 20 febbraio 1997, causa C-114/94, IDE/Commissione, Racc. pag. I-803, punto 82).

26.
    D'altra parte, il ricorrente ha un interesse concreto a far risolvere la lite sorta tra lui e la Commissione.

27.
    Infatti, come rileva il ricorrente, senza che la Commissione lo contesti, da una parte, esso è contraente o subappaltatore nell'ambito di diversi contratti in forza dei quali deve ricevere pagamenti dalla Commissione e, dall'altra, quest'ultima, con lettera del 20 aprile 2001, gli aveva già annunciato che intendeva compensare il suo debito con eventuali suoi crediti nei confronti della Commissione.

28.
    Inoltre, il 27 marzo 2002 la Commissione ha emesso un avviso di debito a carico del ricorrente per un importo corrispondente alla parte dei costi che essa riteneva non rimborsabili.

29.
    Quindi, il presente ricorso è ricevibile per quanto riguarda la domanda principale del ricorrente.

Nel merito

Argomenti delle parti

30.
    Il ricorrente fa valere che la nozione di costi rimborsabili che la Commissione deve accollarsi, ai sensi del contratto, comprende tutti i costi che gli sono stati fatturati dai suoi subappaltatori nell'ambito di tale contratto.

31.
    A sostegno di questo assunto il ricorrente sostiene, in primo luogo, che una siffatta interpretazione risulta dall'art. 1.2 dell'allegato II del contratto, in forza del quale, per essere rimborsabili, i costi originati dal contratto devono essere effettivi, necessari alla realizzazione del progetto, giustificati ed assunti durante il periodo stabilito nel contratto.

32.
    Esso aggiunge che, nel 1998, con l'accordo della Commissione, è stato istituito un sistema di centralizzazione di tutti i costi dei subappaltatori presso di lui, con il quale i subappaltatori gli fatturavano il 100% dei costi che avevano effettivamente sopportato. Il ricorrente considera quindi logico esser divenuto creditore dei subappaltatori per i finanziamenti che questi dovevano ricevere. Allo stesso modo sarebbe anche giustificato che il ricorrente effettuasse una compensazione tra tali crediti ed i costi che gli venivano fatturati dai subappaltatori e che non erano rimborsati dalla Commissione, pari al 49,15%.

33.
    In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l'interpretazione da lui perorata è conforme alla ratio del contratto.

34.
    Il ricorrente deduce in proposito il fatto che la proposta di contratto presentata alla Commissione nell'ottobre 1995 stabiliva che i costi di esecuzione del contratto dovevano essere finanziati, non soltanto con un contributo comunitario, ma anche con entrate e finanziamenti che esso stesso ed i suoi subappaltatori si erano impegnati a riunire nell'ambito dello stesso contratto. La ripartizione dei finanziamenti del contratto e la partecipazione dei subappaltatori ai suddetti finanziamenti sarebbero stati definiti in collaborazione con la Commissione e da questa approvati. Inoltre, i subappaltatori avrebbero anche partecipato ai negoziati del contratto con la Commissione.

35.
    Il ricorrente fa ancora presente che tanto lui - pur essendo il solo firmatario del contratto - quanto la Commissione hanno continuato, per l'intera esecuzione del contratto, a considerare i subappaltatori come parti contraenti. Proprio per questo nel 1998 la Commissione avrebbe considerato la società MARI come creditrice di una somma in forza del contratto ed avrebbe proceduto alla compensazione tra detta somma e quella che la MARI le doveva in base ad altri contratti.

36.
    La Commissione, per quanto riguarda il primo argomento del ricorrente, relativo all'interpretazione dell'art. 1.2 dell'allegato II del contratto, deduce che gli importi che non sono stati effettivamente pagati dal ricorrente non possono considerarsi «spese effettive» ai sensi di tale articolo.

37.
    A suo parere, poiché essa non ha alcun rapporto contrattuale con i subappaltatori, i costi sostenuti da questi ultimi ma non rimborsati dal ricorrente non possono esserle imputati, né costituire oggetto di un contributo comunitario.

38.
    Inoltre, la Commissione contesta l'argomento del ricorrente secondo cui quest'ultimo, al momento di versare il saldo delle operazioni, ha semplicemente compensato le fatture emesse dai suoi subappaltatori per i costi con le proprie fatture relative alle entrate e ai finanziamenti che i subappaltatori dovevano aver raccolto.

39.
    In proposito la Commissione deduce che, qualora vi fossero state delle entrate, il ricorrente avrebbe potuto utilizzarle solo per compensare tutto o parte del 49,15% dei costi effettivi del progetto di cui era debitore. Inoltre, essa ritiene che l'importo cumulato delle entrate e del finanziamento della Commissione non possa superare il costo globale del progetto, giacché, in conformità all'allegato II del contratto, il ricorrente non poteva realizzare profitti nell'ambito del progetto.

40.
    La Commissione fa osservare che, comunque, risulta dall'estratto finale dei costi, allegato dall'IDATE alla corrispondenza del 10 giugno 1998, che i seminari organizzati dai subappaltatori non hanno dato luogo ad alcuna entrata.

41.
    Per quanto riguarda il secondo argomento del ricorrente, relativo al sistema del contratto, la Commissione contesta, anzitutto, la tesi secondo cui le parti avrebbero ritenuto che anche i subappaltatori fossero parti contraenti.

42.
    Inoltre, per quanto riguarda la compensazione fatta con la società MARI, la Commissione ricorda che aveva un debito nei confronti del ricorrente e un credito nei confronti della MARI e che, da parte sua, la MARI vantava un credito nei confronti del ricorrente. La Commissione afferma che la MARI ha accettato di rinunciare al suo credito nei confronti del ricorrente nei limiti in cui quest'ultimo ha accettato di sostituirsi alla MARI per il debito che questa società aveva nei confronti della Commissione. Secondo la Commissione, questa operazione costituisce una novazione ai sensi dell'art. 1271, n. 2, del codice civile francese. Quindi, essa sostiene che, essendo il ricorrente subentrato nel debito che inizialmente faceva capo alla MARI, la Commissione ha potuto compensare tale debito con una quota del credito che il ricorrente aveva nei confronti della Commissione.

43.
    All'udienza, a richiesta del Tribunale, la Commissione ha confermato di aver ricevuto dal ricorrente le fatture riguardanti le spese dei subappaltatori. Essa ha inoltre dichiarato che non contestava l'effettività delle spese menzionate nelle dichiarazioni di costi («cost-statements») fornite dal ricorrente, ma neppure la riconosceva.

Giudizio del Tribunale

44.
    In via preliminare, occorre ricordare che, adito in forza di una clausola compromissoria, il Tribunale deve risolvere la controversia in base al diritto materiale nazionale applicabile al contratto. Nel caso di specie, in conformità all'art. 12 del contratto controverso, tale diritto è il diritto francese.

45.
    Secondo l'art. 1161 del codice civile francese:

«Tutte le clausole contrattuali si interpretano le une attraverso le altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'intero atto».

46.
    Si deve quindi interpretare la nozione di costi rimborsabili ai sensi del contratto, richiamando, anzitutto, le disposizioni di questo che sono pertinenti nell'ambito della presente causa.

47.
    A termini dell'art. 1.2 dell'allegato II del contratto:

«I costi rimborsabili sono i costi effettivi definiti qui di seguito, che sono necessari per il progetto, possono essere provati e sono stati sostenuti durante il periodo stabilito dall'art. 2.1 del contratto [il periodo di durata del contratto]. Dopo tale periodo, i costi rimborsabili saranno limitati a quelli relativi ai rapporti, al seguito o alle valutazioni richieste dal presente contratto.

(...)

I costi rimborsabili possono comprendere l'insieme o talune delle seguenti categorie di costi:

- Personale

- Impianti

- Costi di subappalto (third party assistance)

- Spostamenti e pasti (subsistence)

- Materiale consumabile (consumables) e costi informatici

- Altri costi

- Spese generali (overheads).

I costi escluderanno qualsiasi margine di profitto e saranno determinati in conformità ai principi contabili basati sui costi reali e secondo le regole interne vigenti presso il contraente.

Nessun contraente assumerà costi eccessivi o sconsiderati nell'ambito del progetto. Nessun costo potrà figurare nel conto se riguarda spese di commercializzazione, di vendita e di distribuzione di prodotti e servizi, interessi, il rendimento del capitale investito, provvigioni per perdite o debiti futuri, e qualsivoglia costo relativo ad altri progetti».

48.
    L'art. 1.3.3 dell'allegato II del contratto controverso dispone:

«I costi dei subappaltatori e dei servizi esterni sono costi rimborsabili in conformità all'art. 5 del contratto».

49.
    L'art. 5.1 del contratto stabilisce:

«Il contraente può stipulare contratti di subappalto con riserva della previa autorizzazione scritta della Commissione. In tutti i casi, il contraente non sarà svincolato dagli obblighi derivanti dal contratto. Il contraente imporrà a qualsiasi subappaltatore gli obblighi che si applicano a lui stesso in base al contratto».

50.
    L'art. 5.2 precisa:

«A ciascun subappaltatore saranno imposti obblighi che conferiscono alla Commissione gli stessi diritti di controllo tecnico e di accesso che la Commissione ha rispetto al contraente».

51.
    L'art. 6 del contratto dispone:

«6.1    La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, avranno un ragionevole accesso ai locali di lavoro del progetto e ai documenti riguardanti la gestione, lo sviluppo e la revisione del progetto. (...)

6.2    La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, avranno il diritto di fare dei controlli dei conti fino a due anni dopo la data di fine esecuzione o di disdetta del contratto. Essi avranno un accesso completo, sempre in tempo ragionevole, ai locali di lavoro del progetto, al personale che vi è impegnato e a tutti i documenti, registri informatici e al materiale riguardante il progetto; o, se necessario, essi avranno il diritto di chiedere la presentazione di una prova documentale dello stesso tipo.

6.3    La Corte dei conti delle Comunità europee fruirà degli stessi diritti riguardanti la realizzazione di un controllo contabile, per lo stesso periodo e alle stesse condizioni della Commissione».

52.
    Secondo il ricorrente, la nozione di costi rimborsabili che la Commissione deve accollarsi, ai sensi del contratto, comprende tutti i costi che gli sono stati fatturati dai suoi subappaltatori in base a tale contratto. La Commissione ritiene invece che i costi sostenuti dai subappaltatori, ma non rimborsati dal ricorrente, non possano esserle accollati.

53.
    Si deve anzitutto sottolineare che, a sostegno della sua posizione, la Commissione non invoca, nel caso di specie, l'inesistenza di spese effettuate dai subappaltatori o un'altra violazione del contratto da parte del ricorrente. Infatti, essa si limita a rilevare che il suo punto di vista corrisponde ad una corretta interpretazione della nozione di costi rimborsabili ai sensi del contratto.

54.
    Occorre constatare che la nozione di costi rimborsabili, di cui all'art. 1.2 dell'allegato II del contratto controverso, va interpretata in particolare alla luce dell'art. 1.3.3 dello stesso allegato. Quest'ultima disposizione stabilisce espressamente che i costi di subappalto sono considerati costi rimborsabili, in conformità all'art. 5 del contratto, il quale stabilisce per l'appunto che, con riserva di previa autorizzazione scritta della Commissione, il contraente può stipulare contratti di subappalto per l'esecuzione del progetto.

55.
    E' d'uopo concluderne che, con riferimento alla rimborsabilità delle spese assunte per la sua esecuzione, il contratto controverso non fa alcuna differenza tra le spese effettuate dal contraente stesso e le spese effettuate dai subappaltatori che sono stati previamente autorizzati dalla Commissione.

56.
    Questa interpretazione deriva anche dalla ratio del contratto controverso, il quale stabilisce, infatti, espressamente che il contraente può far ricorso al subappalto per adempiere i suoi obblighi contrattuali (v., supra, punto 49). Nei limiti in cui i subappaltatori assicurano in tal modo l'esecuzione del progetto, ciò che d'altronde era stato preannunciato alla Commissione all'atto dei negoziati che hanno preceduto la stipulazione del contratto, i costi che essi assumono per questo motivo non possono essere esclusi dalla categoria dei costi rimborsabili.

57.
    La suddetta interpretazione del contratto trova conferma nel comportamento della Commissione nei confronti della MARI, dato che la compensazione effettuata dalla Commissione rispetto a tale società presuppone in effetti l'esistenza e l'esigibilità del credito della MARI nei suoi confronti per l'esecuzione del contratto controverso.

58.
    Di conseguenza, la nozione di costi rimborsabili che la Commissione deve accollarsi, ai sensi del contratto controverso, dev'essere interpretata nel senso che tali costi comprendono tutti i costi fatturati al ricorrente dai suoi subappaltatori in base a tale contratto, purché tali costi corrispondano a spese effettivamente sostenute dai subappaltatori.

59.
    Questa interpretazione non mette in dubbio che la Commissione possa controllare la realtà delle spese effettuate dai subappaltatori per l'esecuzione del contratto, dato che quest'ultimo fornisce alla Commissione tutti i mezzi per controllare l'adempimento da parte dei subappaltatori dei loro obblighi.

60.
    Infatti, il combinato disposto degli artt. 5 e 6 del contratto controverso assicura alla Commissione la possibilità di accertare la realtà delle spese effettuate dai subappaltatori per l'esecuzione del contratto, allo stesso modo in cui essa può farlo nei confronti del contraente. L'art. 5 stabilisce che il contraente imporrà al subappaltatore gli stessi obblighi che si applicano a lui stesso con il contratto. L'art. 6 prevede anche un ampio diritto di accesso della Commissione e della Corte dei conti ai locali di lavoro ed ai documenti riguardanti l'esecuzione del progetto finanziato dal bilancio comunitario, diritto d'accesso che si estende di conseguenza anche ai locali e ai documenti utilizzati dai subappaltatori autorizzati.

61.
    Vanno pertanto accolte le conclusioni del ricorrente riguardanti la sua domanda principale.

62.
    Di conseguenza, non è necessario pronunciarsi sulla ricevibilità e sulla fondatezza della domanda presentata in subordine.

Sulle spese

63.
    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare tutte le spese, in conformità alle conclusioni del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Si constata che i costi rimborsabili che la Commissione deve accollarsi, ai sensi del contratto controverso, comprendono tutti i costi fatturati al ricorrente dai suoi subappaltatori in base a tale contratto.

2)    La Commissione è condannata alle spese.

Moura Ramos
Pirrung
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 gennaio 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos


1: Lingua processuale: il francese.