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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris - Francia) – Procedimento penale a carico di X

(C-390/18)1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Attività consistente nel mettere in contatto albergatori, professionisti o privati, che dispongono di alloggi da dare in locazione, con persone che cercano questo tipo di sistemazione – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta a determinate restrizioni l’esercizio della professione di agente immobiliare – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino – Obbligo di notificare le misure che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Omessa notifica – Opponibilità – Procedimento penale con costituzione di parte civile)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Imputato nella causa principale

X

Con l’intervento di : YA, Airbnb Ireland UC, Hôtelière Turenne SAS, Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), Valhotel

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), che fa rinvio all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un servizio di mediazione, che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, dev’essere qualificato come «servizio della società dell’informazione», disciplinato dalla direttiva 2000/31.

L’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che un privato può opporsi al fatto che siano applicate nei suoi confronti, nell’ambito di un procedimento penale con costituzione di parte civile, determinate misure di uno Stato membro che limitano la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, che esso fornisce a partire da un altro Stato membro, quando queste misure non sono state notificate conformemente a detta disposizione.

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1 GU C 301 del 27.8.2018.