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Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 – PT Musim Mas / Consiglio

(Causa T-80/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente : PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonesia) (rappresentanti : J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato, C. Humpe, Solicitor e A. Verdegay Mena, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2) nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione i) degli articoli 1, paragrafo1, 7, paragrafo 2 e 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51) da parte del Consiglio dell’Unione europea, nonché una violazione ii) dei principi di buona amministrazione , di proporzionalità e di non discriminazione da parte del Consiglio dell’Unione europea per aver ordinato la riscossione definitiva della misura antidumping provvisoria imposta alla ricorrente, in quanto:

in base all’articolo1, paragrafo1, del regolamento del Consiglio n. 1225/2009 non può essere applicata una misura antidumping a esportatori, come la ricorrente, di prodotti per i quali non sia stato accertato che sono oggetto di dumping. Non vi è quindi un fondamento giuridico per imporre dazi antidumping provvisori alla ricorrente e ancor meno per ordinare la riscossione di detti dazi;

il Consiglio ha violato l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 1225/2009 ordinando l’imposizione e la riscossione definitiva di dazi antidumping provvisori del 2,8% applicati alla ricorrente, eccedendo il corretto margine di dumping provvisorio;

l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 1225/2009 vieta alla Commissione di imporre dazi provvisori se il margine di dumping provvisorio è inferiore al 2 %. Il Consiglio ha violato l’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento del Consiglio n. 1225/2009 ordinando la riscossione definitiva di dazi provvisori imposti alla ricorrente;

alla luce degli errori fatti dalla Commissione europea nel calcolare il margine di dumping provvisorio della ricorrente, il Consiglio avrebbe dovuto concludere che la Commissione ha omesso di esaminare attentamente e imparzialmente tutti gli aspetti pertinenti del caso. Tale omissione integra una violazione del principio di buona amministrazione;

le azioni del Consiglio consistenti nel riscuotere definitivamente dalla ricorrente i dazi provvisori erroneamente imposti devono essere considerate sproporzionate rispetto ai fini del regolamento del Consiglio n. 1225/2009 e , di conseguenza, come una violazione del principio di proporzionalità;

chiedendo la riscossione definitiva dalla ricorrente dei dazi antidumping provvisori calcolati erroneamente e non chiedendo alla P.T. Cilandra Perkasa il versamento di dazi antidumping provvisori il Consiglio ha operato una discriminazione tra due società che si trovano in una situazione paragonabile. Pertanto, la ricorrente fa valere che il Consiglio ha violato il principio di non discriminazione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20, paragrafo2, 2, paragrafo 5, 2, paragrafo 8 e 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in quanto il Consiglio dell’Unione europea:

non ha comunicato fatti essenziali relativi all’esistenza dedotta di « una particolare situazione di mercato », in contrasto con l’articolo 20, pargagrafo2 del regolamento del Consiglio n. 1225/2009;

ha adeguato i costi di produzione della ricorrente a causa dell’esistenza dedotta di « una particolare situazione di mercato » nell’ambito dell’articolo2, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009;

non ha tenuto conto dell’utilizzo da parte della ricorrente di acidi grassi di palma distillati come materia prima;

non ha tenuto conto del premio per il doppio conteggio come parte del prezzo all’esportazione della ricorrente, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento n. 1225/2009; e

non ha considerato la ricorrente e le società ad essa collegate come un’unica entità economica, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento n. 1225/2009.