Language of document : ECLI:EU:T:2016:504





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016 –
PT Musim Mas / Consiglio

(Causa T‑80/14)

«Dumping – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori – Dazi antidumping definitivi – Diritti della difesa – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Valore normale – Costi di produzione»

1.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi – Antidumping – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 20, § 2) (v. punti 35-37)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Deroghe al metodo di fissazione del valore normale in funzione del prezzo reale previste dal regolamento antidumping di base – Tassatività (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 3, comma 1) (v. punto 39)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Calcolo dei costi di produzione sulla base dei documenti contabili – Deroga – Costi di produzione e spese di vendita del prodotto oggetto dell’indagine che non sono stati riportati adeguatamente in tali documenti – Onere della prova incombente alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 1972/2002, considerando 4, e n. 1225/2009, art. 2, § 3, comma 2, e 5, comma da 1 a 3) (v. punti 65-69, 73-97)

4.                     Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Disposizione di un regolamento che impone dazi antidumping definitivi – Annullamento che implica una modifica della sostanza del regolamento (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1194/2013, art. 1) (v. punti 100-102)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2).

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte relativa alla PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Musim Mas.

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.