Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016 –
PT Musim Mas / Consiglio
(Causa T‑80/14)
«Dumping – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori – Dazi antidumping definitivi – Diritti della difesa – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Valore normale – Costi di produzione»
1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi – Antidumping – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 20, § 2) (v. punti 35-37)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Deroghe al metodo di fissazione del valore normale in funzione del prezzo reale previste dal regolamento antidumping di base – Tassatività (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 3, comma 1) (v. punto 39)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Calcolo dei costi di produzione sulla base dei documenti contabili – Deroga – Costi di produzione e spese di vendita del prodotto oggetto dell’indagine che non sono stati riportati adeguatamente in tali documenti – Onere della prova incombente alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 1972/2002, considerando 4, e n. 1225/2009, art. 2, § 3, comma 2, e 5, comma da 1 a 3) (v. punti 65-69, 73-97)
4. Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Disposizione di un regolamento che impone dazi antidumping definitivi – Annullamento che implica una modifica della sostanza del regolamento (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1194/2013, art. 1) (v. punti 100-102)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2). |
Dispositivo
1) | | Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte relativa alla PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas). |
2) | | Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Musim Mas. |
3) | | La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese. |