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Ricorso proposto il 12 settembre 2010 - Hamas / Consiglio

(Causa T-400/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (rappresentante: L. Glock, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'avviso del Consiglio 13 luglio 2010, C 188/13;

Annullare la decisione del Consiglio 12 luglio 2010, 2010/386/PESC;

Annullare il regolamento d'esecuzione (UE) del Consiglio 12 luglio 2010, n. 610;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso del Consiglio 2010/C 188/09 1, della decisione del Consiglio 2010/386/PESC 2, nonché del regolamento di esecuzione del Consiglio n. 610/2010 3, nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui sono congelati i capitali e le risorse economiche in applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC 4 e dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 nell'ambito della lotta al terrorismo.

A sostegno del ricorso il ricorrente invoca sette motivi, basati, per quanto concerne l'avviso del Consiglio 2010/C 188/09:

sulla violazione dell'art. 297, n. 2, terzo comma, TFUE, in quanto il ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica di tale avviso ed una semplice comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non potrebbe essere considerata come una simile notifica dell'atto;

su una violazione dell'art. 41, n. 2, lett. b), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal momento che tale avviso era quasi inaccessibile per il ricorrente;

su una violazione dell'art. 6, n. 3, lett. a), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) in merito al diritto dell'accusato di essere informato quanto prima, in una lingua conosciuta e in modo dettagliato, sulla natura e sulla causa dell'accusa rivoltagli;

e, per quanto riguarda la decisione 2010/386/PESC ed il regolamento n. 610/2010:

su un errore manifesto di valutazione, dal momento che Hamas è un governo legittimamente eletto che non può essere iscritto nell'elenco dei terroristi secondo il principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato;

sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente a seguito della violazione:

dei suoi diritti del la difesa, nonché del diritto ad una buona amministrazione, ih quanto la decisione di mantenere il ricorrente nell'elenco delle persone, gruppi ed entità i cui capitali e ricorse economiche sono congelati non è stata preceduta da una comunicazione degli elementi dedotti a suo carico e il ricorrente non ha avuto la possibilità di far valere utilmente il proprio punto di vista rispetto a tali elementi; e

sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto il congelamento dei capitali rappresenta una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà;

sulla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 296 TFUE, in quanto il Consiglio non avrebbe incluso una motivazione esplicita né nella decisione 2010/386/PESC, né nel regolamento n. 610/2010.

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1 - Avviso del Consiglio 13 luglio 2010, 2010/C 188/09 all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU C 188, pag. 13).

2 - Decisione del Consiglio 12 luglio 2010, 2010/386/PESC che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 178, pag. 28).

3 - Regolamento di esecuzione (UE) Consiglio 12 luglio 2010, n. 610, del che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009 (GU L 178, pag. 1).

4 - Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).