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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 10 ottobre 2023 – «SEM Remont» EOOD / Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-624/23, SEM Remont)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «SEM Remont» EOOD

Convenuto: Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

1.    Se, ai sensi dell’articolo 63, dell’articolo 167, dell’articolo 168, lettera a), dell’articolo 178, lettera a), dell’articolo 218, dell’articolo 219, dell’articolo 220, dell’articolo 226 e dell’articolo 228 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , sia ammissibile una prassi seguita dall’ufficio competente per le entrate con riferimento all’applicazione di talune disposizioni nazionali, in particolare, dell’articolo 71, paragrafo 1, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: lo «ZDDS») in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, dello ZDDS, in combinato disposto con l’articolo 102, paragrafo 4, con l’articolo 114, con l’articolo 116 e con l’articolo 117 dello ZDDS, in combinato disposto con l’articolo 125 e con l’articolo 126 dello ZDDS, in forza della quale al destinatario di una prestazione di servizi soggetta a imposta sul valore aggiunto è stato negato il diritto alla detrazione sia per il periodo di esecuzione della prestazione, sia per il periodo in cui l’ha dichiarata nella dichiarazione dei redditi in ragione del fatto che nella fattura emessa nei suoi confronti dal prestatore del servizio non era esposta l’imposta sul valore aggiunto e in un momento successivo (nell’ambito della verifica fiscale compiuta presso il prestatore del servizio) è stato redatto un documento che non soddisfa i requisiti previsti per il contenuto di una fattura (è stato redatto un verbale il cui autore era indicato sia come prestatore del servizio che come destinatario del medesimo in base al verbale) e in cui veniva indicata la fattura emessa nei confronti del destinatario della prestazione di servizi e veniva calcolata l’IVA sulla base imponibile ivi specificata, la quale è stata versata, e il destinatario della prestazione di servizi dichiarava solo in seguito il diritto a detrazione («diritto ad avvalersi di un credito fiscale» ai sensi dello ZDDS) fondandosi sul verbale, e se tale prassi renda l’esercizio del diritto a detrazione da parte del soggetto passivo praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

2.    In caso di risposta negativa alla prima questione: in quale momento debba essere esercitato il diritto a detrazione – al momento dell’emissione della fattura in cui non è esposta l’imposta sul valore aggiunto o al momento della redazione del verbale da parte del prestatore del servizio.

3.    Se ai sensi dell’articolo 203 in combinato disposto con l’articolo 178, lettera a), e con l’articolo 176 della direttiva IVA, nonché con il principio della neutralità fiscale, siano ammissibili una disciplina come quella di cui all’articolo 102, paragrafo 4, dello ZDDS e una prassi dell’amministrazione tributaria nazionale in base alla quale il soggetto che eroga una prestazione soggetta ad IVA che non ha presentato istanza di registrazione ai sensi dello ZDDS nel termine fissato ex lege a decorrere dall’insorgenza dell’obbligo di registrazione a norma del medesimo, è tenuto unicamente a versare l’IVA per le prestazioni di servizio che ha erogato nel periodo compreso tra l’insorgenza dell’obbligo di registrazione e la registrazione presso l’ufficio competente per le entrate, e non è prevista alcuna possibilità per il prestatore di servizi a carico del quale è stato accertato l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 4, dello ZDDS, di emettere nei confronti del destinatario della prestazione di servizi fatture di rettifica (o un diverso documento) che consentano a quest’ultimo di esercitare il diritto a detrazione.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.